Servizi minimi da garantire in caso di
sciopero:
Sottoscritta l'ipotesi di accordo
Fonte: Sito Web ANP – 12 luglio 2001
Ieri, 11 luglio 2001, in sede Aran
le parti hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo sui servizi minimi da
garantire in caso di sciopero.
La richiesta della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sul
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, rivolta all'Aran ed alle
OO.SS., ha reso necessaria l'anticipazione di tale accordo rispetto al CCNL
dell'Area V per evitare interventi unilaterali da parte della stessa
Commissione.
L'Anp/CIDA, rispetto alla bozza presentata dall'Aran, ha voluto alcune
modifiche intese a salvaguardare il diritto costituzionale di sciopero per i
dirigenti delle istituzioni scolastiche. In particolare:
§
le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del
dirigente sono solo quelle previste dal comma 1 dell'art.2. Quindi chi
sostituisce il dirigente in sciopero (cfr sotto) potrà intervenire solo per
garantire le prestazioni indispensabili aventi carattere di essenzialità ed
urgenza. Non potrà quindi, ad esempio, intraprendere nessuna iniziativa o
assumere alcuna decisione relative a:
§
certificazioni
§
atti amministrativi
§
autorizzazioni all'entrata e/o uscita differita degli alunni
§
modifiche dell'orario delle lezioni
§
sostituzione di docenti assenti che non siano indispensabili ad
assicurare la tutela di soggetti minorenni e solo per questo
§
ricevimento del pubblico
§
direttive agli uffici di segreteria
§
comunicazioni con gli Enti locali e con gli uffici
dell'amministrazione scolastica periferica che non siano strettamente collegati
alla tutela delle persone ed alla rilevazione dello sciopero
§
firma della corrispondenza in uscita
§
convocazione e direzione di sedute di organi collegiali o di altre
riunioni
§
qualsiasi forma di rappresentanza esterna dell'istituzione
scolastica non preordinata al rischio imminente per le persone fisiche
§
....;
§
il dirigente in sciopero non sarà più sostituito secondo gli
automatismi tradizionali dell'ex figura direttiva (ad esempio prevedendo che in
ultima istanza il sostitituto debba essere individuato nel docente più anziano)
perché una scelta di questo tipo avrebbe sminuito la funzione dirigenziale. Invece,
in ossequio a recenti
pareri del Consiglio di Stato, le «prestazioni indispensabili [...] saranno
svolte dal collaboratore che esercita, su delega del dirigente scolastico, le funzioni
vicarie, di collaborazione o, in caso di impedimenti, dal docente di ciò
incaricato dal dirigente scolastico»;
§
la dichiarazione di adesione allo sciopero del dirigente non ha
carattere obbligatorio;
§
l'informazione alle famiglie, in caso di sciopero dei dirigenti
delle istituzioni scolastiche, sarà a carico del dirigente regionale. I
dirigenti delle scuole, che ritengano utile o necessario informare l'utenza
direttamente, potranno, ovviamente, farlo: