Servizi minimi da garantire in caso di sciopero:
Sottoscritta l'ipotesi di accordo

Fonte: Sito Web ANP – 12 luglio 2001

 

Ieri, 11 luglio 2001, in sede Aran le parti hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero.
La richiesta della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, rivolta all'Aran ed alle OO.SS., ha reso necessaria l'anticipazione di tale accordo rispetto al CCNL dell'Area V per evitare interventi unilaterali da parte della stessa Commissione.
L'Anp/CIDA, rispetto alla bozza presentata dall'Aran, ha voluto alcune modifiche intese a salvaguardare il diritto costituzionale di sciopero per i dirigenti delle istituzioni scolastiche. In particolare:

§         le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del dirigente sono solo quelle previste dal comma 1 dell'art.2. Quindi chi sostituisce il dirigente in sciopero (cfr sotto) potrà intervenire solo per garantire le prestazioni indispensabili aventi carattere di essenzialità ed urgenza. Non potrà quindi, ad esempio, intraprendere nessuna iniziativa o assumere alcuna decisione relative a:

§         certificazioni

§         atti amministrativi

§         autorizzazioni all'entrata e/o uscita differita degli alunni

§         modifiche dell'orario delle lezioni

§         sostituzione di docenti assenti che non siano indispensabili ad assicurare la tutela di soggetti minorenni e solo per questo

§         ricevimento del pubblico

§         direttive agli uffici di segreteria

§         comunicazioni con gli Enti locali e con gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica che non siano strettamente collegati alla tutela delle persone ed alla rilevazione dello sciopero

§         firma della corrispondenza in uscita

§         convocazione e direzione di sedute di organi collegiali o di altre riunioni

§         qualsiasi forma di rappresentanza esterna dell'istituzione scolastica non preordinata al rischio imminente per le persone fisiche

§         ....;

§         il dirigente in sciopero non sarà più sostituito secondo gli automatismi tradizionali dell'ex figura direttiva (ad esempio prevedendo che in ultima istanza il sostitituto debba essere individuato nel docente più anziano) perché una scelta di questo tipo avrebbe sminuito la funzione dirigenziale. Invece, in ossequio a recenti pareri del Consiglio di Stato, le «prestazioni indispensabili [...] saranno svolte dal collaboratore che esercita, su delega del dirigente scolastico, le funzioni vicarie, di collaborazione o, in caso di impedimenti, dal docente di ciò incaricato dal dirigente scolastico»;

§         la dichiarazione di adesione allo sciopero del dirigente non ha carattere obbligatorio;

§         l'informazione alle famiglie, in caso di sciopero dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, sarà a carico del dirigente regionale. I dirigenti delle scuole, che ritengano utile o necessario informare l'utenza direttamente, potranno, ovviamente, farlo: