Disegno di legge di iniziativa del Governo


«Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»

INTEGRAZIONI E MODIFICHE PROPOSTE DALLA CIDA

 

Fonte: sito web ANP - 12 novembre 2001


La CIDA ha proposto modifiche ed integrazioni al D.d.L. di iniziativa del Governo relativo al riordino della dirigenza presentato il 2 ottobre 2001 ed attualmente in prima lettura alla Camera - A.C. 1696.
La nostra Confederazione ritiene necessario, tra l'altro, intervenire su due questioni particolarmente rilevanti per la dirigenza pubblica:

1.     L'istituzione dell'Albo Nazionale dei dirigenti pubblici, da disciplinare con successivo Regolamento, e, conseguentemente, la trasformazione dell'attuale dizione "Ruolo Unico della dirigenza" (ex D.Lgs. 165/2001) in "Dotazione organica complessiva dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo".
La modifica si rende necessaria per consentire una vera mobilità orizzontale, almeno all'interno delle pubbliche amministrazioni, mediante l'istituzione di un unico Albo della dirigenza pubblica, nel quale siano inseriti i profili dirigenziali appartenenti a tutte le aree contrattuali della categoria.

2.     L'integrazione del D.Lgs.165/2001 per consentire la costituzione delle aree contrattuali dei quadri e dei professionisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
Nell'Area Quadri dovrà essere inserito il personale che svolge compiti di direzione di strutture complesse, servizi e/o uffici di livello non dirigenziale; mentre nell'Area dei Professionisti saranno immesse le figure professionali che in posizione non dirigenziale svolgano attività di elevata responsabilità in ambito tecnico-scientifico e di ricerca o che richieda l'iscrizione ad albi professionali (chimici, biologi, ingegneri, ecc.).
La proposta, alternativa a quella di istituire l'area della vicedirigenza, mira a consentire alle categorie, che rivestano nell'ambito delle pubbliche amministrazioni posizioni di elevata responsabilità, autonomia contrattuale.

 

 

 

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 1696



DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

 

(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso

dei funzionari internazionali nella pubblica

amministrazione).


1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente";


b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un accordo individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto";


c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6";


d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico, purchè dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti";


e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio";


f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo";


g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3";


h) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246";


i) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi".


2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo";


b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".

4. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 11, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28".


5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 è aggiunto il seguente:

"Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti od organismi internazionali";


b) l'ultimo periodo della lettera b) del comma 2 è sostituito dai seguenti:

"Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea ed avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse";


c) al comma 3, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole:

", prevedendo, per il concorso al quale possono partecipare i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate".


6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di prima fascia, i quali cessano alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

Art. 2.

 

(Norme in materia di incarichi presso enti, società ed

agenzie).


1. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti alla scadenza naturale della legislatura o nel mese antecedente allo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti alla fine naturale della tredicesima legislatura possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

 

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).


1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 23-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato). - 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi i dirigenti a disposizione del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.
2. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i tre anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
3. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1, non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

4. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 3.
5. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle aziende destinatarie.
6. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 5, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
7. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo".

2. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

" 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza".


3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:


"Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). - 1. La contrattazione collettiva può disciplinare l'istituzione di un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle posizioni "C2" e "C3" del comparto ministeri ed equivalenti degli altri comparti del pubblico impiego. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale, è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale della vicedirigenza. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17".

 

Art. 4.

 

(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori

ruolo).


1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:


"Art. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'Amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo".


2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

Art. 5.

 

(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di

incarichi ed attività internazionali).


1. E' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale, di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.
2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

a) l'area di attività in cui operano;

b) gli enti o organismi internazionali di interesse;

c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;

d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.

Art. 6.

 

(Disposizioni di attuazione).


1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli organismi internazionali contemplati dagli articoli 1, comma 5, lettera a), 4 e 5 della presente legge, nonché sono definite le modalità e le procedure attuative delle stesse norme.

Art. 7.

 

(Abrogazioni).


1. E' abrogato il comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.