Disegno
di legge di iniziativa del Governo
«Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e
l'interazione tra pubblico e privato»
INTEGRAZIONI E MODIFICHE PROPOSTE DALLA CIDA
Fonte: sito web ANP - 12 novembre 2001
La CIDA ha proposto modifiche ed
integrazioni al D.d.L. di iniziativa del Governo relativo al riordino della
dirigenza presentato il 2 ottobre 2001 ed attualmente in prima lettura alla
Camera - A.C. 1696.
La nostra Confederazione ritiene necessario, tra l'altro, intervenire su due
questioni particolarmente rilevanti per la dirigenza pubblica:
1.
L'istituzione
dell'Albo Nazionale dei dirigenti pubblici, da disciplinare con successivo
Regolamento, e, conseguentemente, la trasformazione dell'attuale dizione
"Ruolo Unico della dirigenza" (ex D.Lgs. 165/2001) in "Dotazione
organica complessiva dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo".
La modifica si rende necessaria per consentire una vera mobilità orizzontale,
almeno all'interno delle pubbliche amministrazioni, mediante l'istituzione di
un unico Albo della dirigenza pubblica, nel quale siano inseriti i profili
dirigenziali appartenenti a tutte le aree contrattuali della categoria.
2.
L'integrazione
del D.Lgs.165/2001 per consentire la costituzione delle aree contrattuali dei
quadri e dei professionisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
Nell'Area Quadri dovrà essere inserito il personale che svolge compiti di
direzione di strutture complesse, servizi e/o uffici di livello non
dirigenziale; mentre nell'Area dei Professionisti saranno immesse le figure
professionali che in posizione non dirigenziale svolgano attività di elevata
responsabilità in ambito tecnico-scientifico e di ricerca o che richieda
l'iscrizione ad albi professionali (chimici, biologi, ingegneri, ecc.).
La proposta, alternativa a quella di istituire l'area della vicedirigenza, mira
a consentire alle categorie, che rivestano nell'ambito delle pubbliche amministrazioni
posizioni di elevata responsabilità, autonomia contrattuale.
PROGETTO DI LEGGE
- N. 1696
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Norme in materia
di incarichi dirigenziali e di ingresso
dei funzionari
internazionali nella pubblica
amministrazione).
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per il
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in
relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Tutti gli
incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con
separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto
dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai
piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di
indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso
del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli
obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di
funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli
altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli
incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico
accede un accordo individuale con cui è definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa
la risoluzione consensuale del rapporto";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a
dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in
misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri
dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali
richieste dal comma 6";
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Gli incarichi
di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, entro il limite del 10 per
cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del
ruolo unico e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti
alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico, purchè
dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti";
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi di
cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, entro il limite del 10 per
cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del
ruolo unico e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti
alla seconda fascia, a tempo determinato. La durata di tali incarichi,
comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui
ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a
persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano
svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e
private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete
esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o provenienti dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può
essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni
di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di
servizio";
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Gli incarichi di
funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto
sulla fiducia al Governo";
g) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. I dirigenti ai
quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su
richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano
interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i
collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni
ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei predetti dirigenti sono
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3";
h) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246";
i) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis. Le
disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai
contratti o accordi collettivi".
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive
imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano,
ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso
incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione
può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del
ruolo unico di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo";
b) il comma 2 è abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma
1".
4. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
sostituito dal seguente:
"2. Alla prima fascia
del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo
19, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 19, comma 11, per un tempo pari ad almeno tre anni senza
essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di
responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati
attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28".
5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 è aggiunto
il seguente:
"Sono altresì ammessi i
cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale
presso enti od organismi internazionali";
b) l'ultimo periodo della lettera b) del comma 2 è sostituito dai
seguenti:
"Sono ammessi, altresì,
dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali
equivalenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti
pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea ed avere
maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle
strutture stesse";
c) al comma 3, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole:
", prevedendo, per il
concorso al quale possono partecipare i soggetti di cui alla lettera a)
del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali
maturate".
6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione
relativamente agli incarichi di prima fascia, i quali cessano alla data di
entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1
del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in
precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al
precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei
posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al
dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del
precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La
relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del
conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul
piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso
l'amministrazione che conferisce l'incarico.
Art. 2.
(Norme in materia
di incarichi presso enti, società ed
agenzie).
1. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei consigli di
amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società
controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o
dai Ministri nei sei mesi antecedenti alla scadenza naturale della legislatura
o nel mese antecedente allo scioglimento anticipato di entrambe le Camere,
possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal
voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali
non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative
negli ultimi sei mesi antecedenti alla fine naturale della tredicesima
legislatura possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Modifiche al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito
il seguente:
"Art. 23-bis. -
(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato). - 1.
In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, ivi compresi i dirigenti a disposizione del ruolo unico, ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26
febbraio 1999, n. 150, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a
domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di
attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di
appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi
pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al
relativo trattamento previdenziale. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei
periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7
febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali
abbia maturato gli anni di contribuzione.
2. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al
comma 1 non può superare i tre anni e non è computabile ai fini del trattamento
di quiescenza e previdenza.
3. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso
soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1, non può
comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di
vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato
contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a
favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività
che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al
caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che,
anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private
che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni
precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o
l'imparzialità.
4. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi
che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a)
del comma 3.
5. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli
progetti di interesse specifico dell'amministrazione, l'assegnazione temporanea
di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le
modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo,
da porre a carico delle aziende destinatarie.
6. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di
assegnazione temporanea di cui al comma 5, costituisce titolo valutabile ai
fini della progressione di carriera.
7. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque
applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia,
nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti e gli organismi
internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure
attuative del presente articolo".
2. All'articolo 101 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è
aggiunto il seguente:
" 4-bis. Le
disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai
dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma di
cui all'articolo 102. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e
provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito
dell'albo di appartenenza".
3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito
il seguente:
"Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). - 1. La contrattazione collettiva
può disciplinare l'istituzione di un'apposita area contrattuale della
vicedirigenza, nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il
personale laureato appartenente alle posizioni "C2" e "C3"
del comparto ministeri ed equivalenti degli altri comparti del pubblico
impiego. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale, è
attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'area contrattuale della vicedirigenza. I dirigenti
possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo
17".
Art. 4.
(Semplificazione
delle procedure di collocamento fuori
ruolo).
1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto
dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri
e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo
per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei
mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche
di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il
cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è
disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato
alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo
quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può
essere concessa dall'Amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione
dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto
il collocamento fuori ruolo".
2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1
della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste
dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti,
organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini
della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114,
del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione
dei titoli.
Art. 5.
(Accesso di
dipendenti privati allo svolgimento di
incarichi ed
attività internazionali).
1. E' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per
l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio
personale, di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi
nell'ambito delle organizzazioni internazionali.
2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate
inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando
espressamente:
a) l'area di attività in cui operano;
b) gli enti o organismi internazionali di interesse;
c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che
intendono fornire;
d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento
economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso
enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima
dell'aspettativa.
3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1
avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza
e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere
motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica
amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può
essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non
rinnovabile.
Art. 6.
(Disposizioni di
attuazione).
1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli
organismi internazionali contemplati dagli articoli 1, comma 5, lettera a),
4 e 5 della presente legge, nonché sono definite le modalità e le procedure
attuative delle stesse norme.
Art. 7.
(Abrogazioni).
1. E' abrogato il comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.