Proponiamo un’analisi dei principali e più innovativi istituti contrattuali,
che caratterizzano la figura professionale del dirigente, trascurando quelli
che non apportano importanti novità rispetto alla precedente normativa di
comparto, come: le relazioni sindacali, il periodo di prova, le ferie e le
festività, le assenze retribuite, le norme sulla maternità e paternità, i
congedi per motivi di famiglia e di studio, le assenze per malattia, gli
infortuni sul lavoro e le malattie dovuti a causa di servizio.
Funzioni
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Le funzioni sono quelle stabilite dal D.Lgs 29/93, come integrato dal
D.Lgs 59/98, cui si rinvia
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Costituzione del rapporto di lavoro
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A seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali, il dirigente è
assunto a tempo indeterminato, mediante la stipula di un contratto
individuale di lavoro
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Impegno di lavoro
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Il dirigente non ha un orario predefinito; organizza autonomamente la propria
attività in rapporto alle esigenze dell’istituzione che dirige
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Affidamento dell’incarico dirigenziale
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- Tutti i dirigenti
hanno diritto ad un incarico (è questa la più importante garanzia in
quanto il rapporto di lavoro viene distinto dall'istituto dell'incarico;
essere senza incarico svilisce la funzione dirigenziale con gravi
ricadute negative anche sul piano economico)
- L’incarico
dirigenziale è a tempo determinato, da due a sette anni; nel caso si
tratti di un incarico di studio, ricerca o ispettivo (art.6 del DPR
150/99), la durata è correlata al programma da svolgere. Ha durata
inferiore un anno solo per i pensionandi
- L’affidamento
dell’incarico avviene sulla base dei seguenti criteri generali:
- caratteristiche
delle istituzioni scolastiche o dei programmi da svolgere
- attitudini,
capacità ed esperienza professionale del dirigente
- risultati ottenuti
ed incarichi precedentemente espletati
- rotazione degli
incarichi
- Nell’affidamento
dell’incarico devono essere precisati i programmi da realizzare e gli
obiettivi da raggiungere, i tempi di attuazione, le risorse umane,
strumentali e finanziarie messe a disposizione (con evidenti riflessi
nel campo della valutazione)
- Tre mesi prima del
termine dell’incarico, i Direttori regionali effettueranno una
valutazione complessiva; nel caso non intendano confermare l’incarico ed
in assenza di valutazione negativa, devono affidare un incarico
equivalente
- In caso di
ristrutturazioni che comportino la soppressione della scuola prima del
termine dell’incarico, si provvede all’affidamento di un nuovo incarico,
tenendo conto delle preferenze espresse dal dirigente
- Gli incarichi sono
conferiti dal Direttore regionale; gli incarichi ai dirigenti utilizzati
in base alle norme vigenti presso l’Amministrazione centrale e
periferica sono conferiti dai responsabili dei rispettivi Uffici
- Si possono produrre
domande per l’accesso ad uffici dirigenziali vacanti
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Mutamento dell’incarico dirigenziale e mobilità
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- Anche in vigenza di
contratto individuale, a richiesta del dirigente può essere disposto il
mutamento dell’incarico, per una istituzione scolastica diversa
- Il dirigente che
abbia ottenuto il mutamento dell’incarico non può presentare analoga
richiesta per tre anni
- In caso di
particolari e gravi motivi di natura familiare, può essere inoltrata
richiesta di mutamento di incarico
- E’ ammessa la
mobilità professionale ed interregionale
- I criteri e le
eventuali aliquote per il mutamento di incarico e la mobilità sono
stabiliti in sede di contrattazione integrativa
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Revoca dell’incarico dirigenziale
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- L’Amministrazione
può revocare l’incarico e conferirne un altro a seguito di soppressione
del posto dirigenziale
- L’Amministrazione
può revocare l’incarico per motivate ragioni organizzative e gestionali
o a seguito di valutazione negativa, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs
29/93
- In caso di revoca
anticipata dell’incarico, ferma restando la corresponsione del resto
dello stipendio, per i primi sei mesi la retribuzione di posizione viene
corrisposta solo nella quota fissa, mentre per i successivi sei mesi la
quota fissa viene dimezzata; trascorso questo periodo e in presenza di
almeno due rifiuti a ricoprire un altro incarico, la retribuzione di
posizione non viene più corrisposta.
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Incarichi aggiuntivi
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- L’Amministrazione
scolastica, sulla base delle norme vigenti, può conferire i seguenti
incarichi aggiuntivi, che il dirigente è tenuto ad accettare:
- Presidenza esami di
stato
- Presidenza di
commissione di esame di licenza media
- Reggenza di altra
istituzione scolastica
- Presidenza di
commissione o sottocommissione di concorso a cattedre
- Direzione o docenza
in corsi di formazione e aggiornamento
- Funzione di
Commissario governativo
Questi incarichi sono retribuiti per intero secondo le norme vigenti
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Verifica dei risultati e valutazione
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- I dirigenti
rispondono dei risultati, tenendo conto delle loro competenze
nell’assetto funzionale proprio delle istituzioni scolastiche
- La valutazione si
effettua sulla base del D.Lgs 286/1999
- L’Amministrazione
adotta preventivamente i criteri per la valutazione; si tiene conto
delle prestazioni e delle competenze organizzative, nonché dei risultati
raggiunti, correlando da una parte direttive impartite ed obiettivi
assegnati e dall’altra risorse umane, strumentali e finanziarie messe a
disposizione
- In sede di
definizione dei criteri, devono essere privilegiati i contenuti concreti
della funzione rispetto alle mere procedure burocratiche
- La valutazione è di
competenza del Direttore regionale, sulla base di una valutazione di
prima istanza
- La valutazione di
prima istanza è effettuata da un dirigente nominato dal Direttore
Regionale; qualora tale dirigente accerti elementi che possono
comportare una valutazione negativa, procederà ad ulteriori accertamenti
insieme a due esperti, prendendo contatto con l’istituzione scolastica almeno
per una volta
- Prima di
formalizzare una valutazione negativa, il Direttore regionale acquisisce
in contraddittorio le ragioni del dirigente
- La valutazione ha
come periodo di riferimento l’anno scolastico; può essere anticipata,
nel caso di rischio grave di risultato negativo
- La valutazione
dell’a.s. 1999/2000 non ha effetti economici, giuridici o professionali
(in fase di definizione)
- La valutazione
dell’a.s. 2000/2001 sarà effettuata sulla base di una relazione del
dirigente (in fase di definizione)
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Recesso dell’amministrazione
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- Nel caso di recesso
dell’Amministrazione (licenziamento), questa deve comunicarlo
all’interessato rispettando i termini di preavviso
- Il recesso per
giusta causa è regolato dall’art.2119 del Codice Civile
- Costituiscono giusta
causa di licenziamento fatti e comportamenti, anche estranei alla
prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla
prosecuzione del rapporto di lavoro
- Avverso il recesso
dell’Amministrazione, oltre al ricorso al giudice competente, può essere
attivata anche la procedura arbitrale
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Termini di preavviso
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- 8 mesi per dirigenti
con anzianità fino a 2 anni
- ulteriori 15 giorni
per ogni anno successivo fino ad un massimo di 4 mesi
- I termini sono
ridotti ad un quarto in caso di dimissioni del dirigente
- L’inosservanza dei
termini di preavviso comporta una penalità pari all’importo della
retribuzione del periodo di mancato preavviso
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Assicurazione
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E’ attivata un’assicurazione per i dirigenti contro i rischi professionali
e le responsabilità civili, con copertura anche delle spese legali. Abbiamo
fortemente voluto l'introduzione di questa particolare tutela in
analogia con i ccnl delle altre aree dirigenziali incluso l'importo del
premio di L. 500.000
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Dirigenti all’estero (articolo ancora da definire sia nei contenuti che
nella collocazione nel contratto o in una eventuale sequenza successiva)
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- Il Mae pubblicherà
tempestivamente l’elenco delle sedi disponibili
- I dirigenti
interessati presenteranno domanda e curricolo
- Il Mae convocherà
gli idonei per un colloquio e attribuirà incarichi settennali ai più
qualificati
- Gli incarichi
potranno essere rinnovati per altri sette anni previo un periodo di tre
anni di servizio nel territorio metropolitano
- Per l’a.s. 2001-2002
tutti i dirigenti attualmente in servizio all’estero restano al loro
posto, in attesa dell’avvio delle nuove procedure
- E’ prevista una
sequenza contrattuale per la piena attuazione dell’autonomia nelle sedi
estere
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