. .

Cerca  

CLICCA PER INIZIARE

 

HOME PAGE

NEWS

EDITORIALI

DOCUMENTI

NUGAE

TARSU

POSTA

VALUTAZIONE D.S.

D.S. IN EUROPA

ARCHIVIO

FINALITA' SITO

COMMENTI EVENTI

LINKS

 

 

SCRIVICI

   
   
   
 

 

ottimizzato per I.E 6.0 e Netscape 6 a tutte le risoluzioni

 

.

Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

NEWS 

Conferenza dei Presidenti regionali dell'ANP
Relazioni sindacali e situazione contrattuale

Fonte: sito web ANP - 10 settembre 2002

Ieri, 9 settembre 2002, si è svolta a Roma la Conferenza dei Presidenti regionali dell'Anp, nel corso della quale sono state esaminate le questioni aperte con riferimento, tra l'altro, alle relazioni sindacali ed alla situazione contrattuale.
Riteniamo utile pubblicare una scheda riassuntiva in merito.

RELAZIONI SINDACALI E SITUAZIONE CONTRATTUALE
Problemi aperti al 9 settembre 2002


1. In sede Aran

CCNL 2002/05
1.1. Determinazione delle aree di contrattazione per la dirigenza

Situazione:

o        due incontri il 18 e 24 luglio

o        la discussione è centrata sulle proposte della CIDA F.P, che sono: Area I (dirigenza dello Stato e del Parastato), comprendente i dirigenti dei Ministeri, ad esclusione del MIUR, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; Area V (dirigenza dei settori della Formazione e della Ricerca), comprendente i dirigenti degli Istituti di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, degli Enti di ricerca e sperimentazione, del MIUR, delle Scuole e dell'Università. Questa aggregazione, in particolare, colloca in un unico contratto tutta la dirigenza appartenente alle autonomie funzionali

o        presentazione ufficiale della piattaforma solo a seguito della determinazione delle aree contrattuali, mentre qualche altra organizzazione sindacale, ritenendo intoccabili le attuali aree dirigenziali o irrilevante la loro diversa determinazione, ha ritenuto di presentare ufficialmente la propria piattaforma


CCNL 2000/01
1.2. Sequenza contrattuale per i dirigenti all'estero
[CCNL, art.45]
Situazione:

o        invio dell'ipotesi al Dipartimento della Funzione Pubblica

o        nessun riscontro pervenuto

o        il testo dell'accordo risulta ancora all'esame del Dipartimento della Funzione Pubblica


1.3.Incarichi aggiuntivi. Richiesta ANP di interpretazione autentica [CCNL, art.26, comma 1]
Situazione:

o        l'Aran successivamente acquisisce anche l'assenso delle altre OO.SS. dell'Area V

o        la richiesta viene trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica, perché lo stesso predisponga la direttiva all'Aran in materia

o        la procedura è ferma presso il Dipartimento della Funzione Pubblica


1.4. Congedi per motivi di famiglia e di studio. Sequenza contrattuale [CCNL, art.20, comma 3]
Situazione:

o        primo ed unico incontro il 24 luglio 2002 sulla durata temporale dei congedi e sulla percentuale massima di dirigenti interessati

o        l'Anp ha manifestato l'indisponibilità a sottoscrivere qualsiasi accordo in merito che non sia contestuale a quello relativo alla richiesta di interpretazione autentica dell'art.26, comma 1

o        prossima riunione programmata per settembre 2002

2. In sede MIUR

CCNL 2000/01
2.1. Inquadramento economico
Situazione:

o        informazione preventiva avvenuta il 3 luglio 2002

o        rimangono divergenze circa la corresponsione dei ratei maturati da chi è stato, o sarà, collocato in pensione prima della scadenza prevista dai soppressi gradoni

o        la C.M. applicativa, corredata dal modello di decreto di inquadramento e da un nutrito numero di esempi, dopo l'approvazione della Ragioneria interna al MIUR, è stata inviata all'IGOP (Min.Economia) in data 19 luglio 2002. Per prima dovrà essere affrontata la situazione dei dirigenti collocati in pensione il 1° settembre del 2001 e del 2002, i quali dovranno sottoscrivere anche l'atto bilaterale di natura ricognitiva contenente l'indicazione della retribuzione di posizione e di risultato a partire dal 1° gennaio 2001

o        entro la stessa data del 19 luglio l'EDS ha predisposto tutti i programmi necessari e le istruzioni operative per i CSA

Si ricorda che a seguito dei nuovi inquadramenti verranno corrisposti i seguenti ulteriori aumenti rispetto ai 691,11 € lordo dipendente già attribuiti a titolo di acconto:

o        per anzianità 55,26 € medi mensili, con decorrenza 01/01/2001 (cfr. A&D, n.10-11-12/2001, p.27, tab.2)

o        per il conglobamento di quota-parte dell'indennità di direzione 1.105,22 € all'anno con decorrenza 01/01/2002 CCNL, Tab.B)

Verrà anche determinata la RIA di ciascun dirigente e sarà quindi possibile:

o        stabilire l'importo e la decorrenza della RIA individuale (cfr. A&D, n.10-11-12/2001, p.27, tab.2) e dei ratei maturati nel gradone di appartenenza (da 0,00 a 2.839,00 € all'anno, secondo la posizione di ciascun dirigente al 31.12.2000) da corrispondere alla scadenza prevista per il passaggio di gradone (cfr. A&D, n.10-11-12/2001, p.34, tab.7)

o        definire con precisione quanto confluisce per ogni pensionato nei Fondi Regionali


CCNI 2001/02
2.2. Vidimazione Contratto integrativo nazionale
Situazione:

o        ipotesi di accordo sottoscritta il 28 maggio 2002

o        nei quindici giorni successivi, con la nota tecnica del Direzione Generale degli Affari economici e Finanziari e dopo l'approvazione della Ragioneria Centrale del MIUR, l'ipotesi viene inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia, Ragioneria Generale dello Stato (i contratti integrativi non vanno alla Corte dei Conti)

o        secondo informazioni ufficiose, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con lettera del 9 agosto 2002, ha comunicato al MIUR che, a seguito delle opportune verifiche della Ragioneria Generale dello Stato, l'ipotesi sottoscritta risulta compatibile con le risorse finanziarie assegnate e che, pertanto, si può procedere alla stipula definitiva


2.3. Retribuzione di risultato. Valutazione anno scolastico 2002-2003
Situazione:

o        entro settembre 2002 dovrà essere conclusa l'apposita sequenza contrattuale [art.7, comma 5, CCNI] relativa alla definizione dei criteri generali per l'attribuzione a regime della retribuzione di risultato

  • la convocazione è imminente


Extra contratto
2.4. Retribuzione dei direttori dei corsi abilitanti effettuati nell'anno scolastico 2001
Situazione:

o        ripetuti interventi dell'Anp durante gli incontri di contrattazione integrativa in merito

o        il MIUR dichiara di non avere risorse disponibili negli appositi capitoli di spesa

o        è impossibile avviare un contenzioso collettivo in materia trattandosi di incarichi ad personam, sono possibili diffide e ricorsi individuali al giudice

3. In sede Regionale
Situazione:

o        l'Anp della provincia autonoma di Trento ha firmato il 4 settembre 2002 il Contratto Collettivo Provinciale. Le novità più importanti: retribuzione di posizione compresa tra 11.000 e 22.000 €; compensi per incarichi aggiuntivi con un limite massimo annuale pari al 30% del trattamento fondamentale

o        per quasi tutte le altre regioni la contrattazione è in fase avanzata, e si prevede una rapida chiusura immediatamente dopo la stipula definitiva del CCNI (cfr. punto 2.2.)

o        aggiornamento: sono concluse le trattative a livello nazionale (CCNI, Intesa e Direttiva); ora a livello regionale le strutture Anp devono acquisire, nell'ambito dei contratti integrativi, una quota, la più alta possibile, per le iniziative individuali o associate di formazione

Si ricorda che a seguito della sottoscrizione del CCIR saranno corrisposti i seguenti aumenti contrattuali:

o        per gli anni scolastici 1999-2000, 2000-2001 un importo annuo di 516,46 € (Cfr. CCNL, art.44, comma 4)

o        il premio di risultato in misura uguale per l'a.s. 2001/02 (varia da regione a regione) sarà mediamente di circa 826,33 € (Cfr. CCNI, artt.6 e 15, comma 4)

  • circa 1.549,37 € annui pro capite (20,66 milioni di € , Finanziaria 2002), con decorrenza 01/01/2002 (Cfr. CCNL, art. 42, comma 5) che andranno ad aggiungersi agli importi già corrisposti a titolo di indennità di direzione

o        258,23 € annui pro capite a seguito della mancata stipula dell'assicurazione, con decorrenza 01/01/2002 (Cfr. Tabelle allegate al CCNI)

o        i 4/12, + il rateo di tredicesima, degli importi della RIA dei pensionati 2001, con decorrenza 01/01/2002 (varia da regione a regione. Cfr. Tabelle allegate al CCNI)

o        eventuali economie dell'anno 2001 (varia da regione a regione. Cfr CCNL, art.43 e 44)

Con il 1° gennaio 2003 si aggiungeranno le RIA per intero dei pensionati 2001 e la quota relativa ai 4/12 + il rateo di tredicesima dei pensionati 2002, più eventuali economie 2002, in misure differenziate da regione a regione (Cfr, A&D, n.10-11-12/2001, p.27, tab.1).

Con l'occasione, sono state anche affrontate le problermatiche connesse con l'avvio dell'anno scolastico, con particolare riferimento alla determinazione del calendario scolastico, peraltro già oggetto di una chiara presa di posizione dell'Anp.
Sull'argomento si possono consultare di seguito un nuovo documento, che conferma ed approfondisce la posizione assunta, ed una lettera del Presidente dell'Anp laziale, Antonino Petrolino, al dirigente generale della medesima regione, Francesco De Sanctis.


Ancora sul calendario scolastico

La questione delle date di inizio e termine delle lezioni, e - più in generale - delle competenze in materia di determinazione del calendario scolastico, continua a tenere banco sulle pagine dei giornali, facendo registrare anche qualche presa di posizione che sembra ispirata più alla difesa di questioni di principio che all'esigenza di assicurare il corretto ed ordinato funzionamento delle scuole.
Sulla competenza a decidere l'Anp ha già preso posizione con grande chiarezza (vedi news sul sito Internet del 3 settembre scorso), richiamando quelle che sono le norme attualmente in vigore:

  • le Regioni sono competenti a determinare il calendario, ma le scuole possono decidere gli adattamenti richiesti dal piano dell'offerta formativa;
  • l'unico limite a tali adattamenti è costituito dal rispetto del numero di giorni di lezione fissato dal calendario regionale, che è sempre superiore ai 200 minimi previsti dalla legge. Questo perché la norma (art. 74 comma 7-bis DLgs 297/94) fa esplicitamente carico alle regioni di prevedere "un congruo numero di giorni" oltre i 200, per l'ampliamento dell'offerta formativa;
  • le scuole, nell'ambito dell'autonomia, possono destinare alcuni di questi giorni ad attività formative diverse dalle ordinarie lezioni: ma non sono legittimate a sospendere le attività didattiche se non attraverso un corrispondente recupero (che può aver luogo, fra l'altro, anticipando l'inizio delle lezioni o prevedendo rientri pomeridiani o prolungamenti dell'attività antimeridiana).

L'Anp sottolinea che la questione del calendario è strumentale, in quanto serve a garantire alle scuole il tempo necessario ad attuare il piano dell'offerta formativa. Dovrebbe quindi essere affrontata, da tutti coloro che hanno voce in capitolo, in spirito di servizio e con la piena consapevolezza delle implicazioni contenute in ciascuna delle opzioni possibili.
Si resta sorpresi, ad esempio, apprendendo che alcune Regioni hanno determinato il proprio calendario in modo tale da collocare il termine delle lezioni al 14 o al 16 di giugno. Eppure, tutti sanno che il 18 giugno iniziano gli Esami di Stato e che gli scrutini finali (art. 193.1 del Testo Unico) debbono svolgersi al termine delle lezioni.
Delle due, l'una:

  • o gli scrutini dovrebbero svolgersi in due giorni, il che è impossibile; e se lo si facesse, lo si farebbe con grave danno per la qualità del lavoro e per il diritto degli studenti ad un giudizio sereno e meditato;
  • o si dovrebbe anticiparli all'ultima settimana prima del termine delle lezioni, in contrasto con la norma ed a costante rischio di impugnazione da parte di chiunque vi abbia interesse (per esempio, un alunno non promosso).

Nessuna delle due ipotesi può essere ragionevolmente accettata da chi abbia realmente a cuore gli interessi della scuola e dei suoi utenti.
Ne discende un ulteriore rafforzamento delle considerazioni già formulate:

  • le Regioni hanno il diritto di assumere le determinazioni che la norma attribuisce loro, ma hanno il dovere di farlo in spirito di servizio verso le scuole, cui debbono offrire tutte le condizioni di contesto migliori per la piena attuazione del loro piano dell'offerta formativa;
  • le scuole hanno il dovere di rispettare le competenze delle Regioni - in particolare per quanto riguarda la misura complessiva dell'attività da svolgere - ma hanno anche il diritto ed il dovere di tutelare la propria utenza, apportando al calendario regionale tutti gli adattamenti necessari a garantirsi i tempi di lavoro più funzionali ed opportuni.


Appendice normativa
DLgs 16 aprile 1994, n. 297
(Testo unico delle leggi …)
Art. 193 (Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi)
1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline. (…)


Roma, 9 settembre 2002

Dott. Francesco De Sanctis
Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale
Via Ostiense 131/L
00154 Roma

oggetto: calendario scolastico

Giungono a questa Associazione Nazionale Presidi numerose sollecitazioni di dirigenti scolastici in merito alla nota prot. 11232/P del 5 settembre scorso, con la quale codesto Ufficio ha riferito alle istituzioni scolastiche circa la pressante richiesta della Regione Lazio affinché fosse da tutti rispettata la data del 18 settembre 2002 come inizio delle lezioni.
Come è noto, invece, numerose scuole avevano già da tempo deliberato - per esigenze collegate ai rispettivi piani dell'offerta formativa - di fissare tale inizio per date diverse, solitamente anticipate rispetto a quella indicata dalla Regione. Di tali delibere era stata debitamente informata l'utenza, in genere prima del termine delle lezioni del precedente anno scolastico, mentre risulterebbe oggi problematico un tardivo avviso di variazione di quanto tempestivamente reso noto.
Ma la questione fondamentale è un'altra. E' appena il caso di rilevare che le decisioni in parola erano state assunte nel rispetto delle norme vigenti, che attribuiscono alle scuole autonome la facoltà di apportare adattamenti al calendario regionale, sia pure nel rispetto delle competenze di legge. Non si comprende quindi in forza di quale norma l'assessore regionale chieda alla S.V. di intervenire per comprimere l'esercizio di tale legittima facoltà.
E' ben vero che - nel trasmettere la raccomandazione dell'assessore - la S.V. non ha esplicitamente disposto che essa fosse necessariamente seguita. Ma certo il tono della comunicazione - al di là delle intenzioni - ha potuto lasciar credere che questo fosse il senso del messaggio.
Devo quindi chiederLe una messa a punto del Suo ufficio, che tranquillizzi le scuole del Lazio circa il rispetto formale e sostanziale della loro autonomia, sancita dalla legge, anche nei confronti di interventi esterni, pur autorevoli e mossi da intendimenti rispettabili.

Certo di un Suo tempestivo intervento, mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Antonino Petrolino
presidente regionale Anp

 

CHIUDI