NEWS
Conferenza
dei Presidenti regionali dell'ANP
Relazioni sindacali e situazione contrattuale
Fonte: sito web ANP -
10 settembre 2002
Ieri, 9 settembre 2002, si è svolta a Roma la
Conferenza dei Presidenti regionali dell'Anp, nel corso
della quale sono state esaminate le questioni aperte con
riferimento, tra l'altro, alle relazioni sindacali ed
alla situazione contrattuale.
Riteniamo utile pubblicare una scheda
riassuntiva in merito.
RELAZIONI
SINDACALI E SITUAZIONE CONTRATTUALE
Problemi aperti al 9
settembre 2002
1. In sede
Aran
CCNL 2002/05
1.1. Determinazione delle aree di contrattazione per
la dirigenza
Situazione:
o
due incontri il 18
e 24
luglio
o
la discussione è centrata sulle proposte
della CIDA F.P, che sono: Area I (dirigenza dello Stato
e del Parastato), comprendente i dirigenti dei
Ministeri, ad esclusione del MIUR, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, delle Agenzie fiscali, degli
Enti pubblici non economici e delle Amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo; Area V (dirigenza
dei settori della Formazione e della Ricerca),
comprendente i dirigenti degli Istituti di Alta
formazione e specializzazione artistica e musicale,
degli Enti di ricerca e sperimentazione, del MIUR, delle
Scuole e dell'Università. Questa aggregazione, in
particolare, colloca in un unico contratto tutta la
dirigenza appartenente alle autonomie funzionali
o
presentazione ufficiale della piattaforma
solo a seguito della determinazione delle aree
contrattuali, mentre qualche altra organizzazione
sindacale, ritenendo intoccabili le attuali aree
dirigenziali o irrilevante la loro diversa
determinazione, ha ritenuto di presentare ufficialmente
la propria piattaforma
CCNL 2000/01
1.2. Sequenza contrattuale per i dirigenti all'estero
[CCNL, art.45]
Situazione:
o
invio dell'ipotesi al Dipartimento della
Funzione Pubblica
o
nessun riscontro pervenuto
o
il testo dell'accordo risulta ancora
all'esame del Dipartimento della Funzione Pubblica
1.3.Incarichi aggiuntivi. Richiesta ANP di
interpretazione autentica [CCNL, art.26, comma 1]
Situazione:
o
l'Aran successivamente acquisisce anche
l'assenso delle altre OO.SS. dell'Area V
o
la richiesta viene trasmessa al
Dipartimento della Funzione Pubblica, perché lo stesso
predisponga la direttiva all'Aran in materia
o
la procedura è ferma presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica
1.4. Congedi per motivi di famiglia e di studio.
Sequenza contrattuale [CCNL, art.20, comma 3]
Situazione:
o
primo
ed unico incontro il 24 luglio 2002 sulla durata
temporale dei congedi e sulla percentuale massima di
dirigenti interessati
o
l'Anp ha manifestato l'indisponibilità a
sottoscrivere qualsiasi accordo in merito che non sia
contestuale a quello relativo alla richiesta
di interpretazione autentica dell'art.26, comma 1
o
prossima riunione programmata per
settembre 2002
2.
In sede MIUR
CCNL 2000/01
2.1. Inquadramento economico
Situazione:
o
informazione
preventiva avvenuta il 3 luglio 2002
o
rimangono divergenze circa la
corresponsione dei ratei maturati da chi è stato, o sarà,
collocato in pensione prima della scadenza prevista dai
soppressi gradoni
o
la C.M. applicativa, corredata dal modello
di decreto di inquadramento e da un nutrito numero di
esempi, dopo l'approvazione della Ragioneria interna al
MIUR, è stata inviata all'IGOP (Min.Economia) in data
19 luglio 2002. Per prima dovrà essere affrontata la
situazione dei dirigenti collocati in pensione il 1°
settembre del 2001 e del 2002, i quali dovranno
sottoscrivere anche l'atto bilaterale di natura
ricognitiva contenente l'indicazione della retribuzione
di posizione e di risultato a partire dal 1° gennaio
2001
o
entro la stessa data del 19 luglio l'EDS
ha predisposto tutti i programmi necessari e le
istruzioni operative per i CSA
Si ricorda che a seguito dei nuovi inquadramenti
verranno corrisposti i seguenti ulteriori aumenti
rispetto ai 691,11 € lordo dipendente già attribuiti
a titolo di acconto:
o
per anzianità 55,26 € medi mensili, con
decorrenza 01/01/2001 (cfr. A&D,
n.10-11-12/2001, p.27, tab.2)
o
per il conglobamento di quota-parte
dell'indennità di direzione 1.105,22 € all'anno con
decorrenza 01/01/2002 CCNL,
Tab.B)
Verrà anche determinata la RIA di ciascun
dirigente e sarà quindi possibile:
o
stabilire l'importo e la decorrenza della
RIA individuale (cfr. A&D,
n.10-11-12/2001, p.27, tab.2) e dei ratei maturati
nel gradone di appartenenza (da 0,00 a 2.839,00 €
all'anno, secondo la posizione di ciascun dirigente al
31.12.2000) da corrispondere alla scadenza prevista per
il passaggio di gradone (cfr. A&D,
n.10-11-12/2001, p.34, tab.7)
o
definire con precisione quanto confluisce
per ogni pensionato nei Fondi Regionali
CCNI 2001/02
2.2. Vidimazione Contratto
integrativo nazionale
Situazione:
o
ipotesi di accordo sottoscritta il 28
maggio 2002
o
nei quindici giorni successivi, con la
nota tecnica del Direzione Generale degli Affari
economici e Finanziari e dopo l'approvazione della
Ragioneria Centrale del MIUR, l'ipotesi viene inviata al
Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero
dell'Economia, Ragioneria Generale dello Stato (i
contratti integrativi non vanno alla Corte dei Conti)
o
secondo informazioni ufficiose, il
Dipartimento della Funzione Pubblica, con lettera del 9
agosto 2002, ha comunicato al MIUR che, a seguito delle
opportune verifiche della Ragioneria Generale dello
Stato, l'ipotesi sottoscritta risulta compatibile con le
risorse finanziarie assegnate e che, pertanto, si può
procedere alla stipula definitiva
2.3. Retribuzione di risultato. Valutazione
anno scolastico 2002-2003
Situazione:
o
entro settembre 2002 dovrà essere
conclusa l'apposita sequenza contrattuale [art.7, comma
5, CCNI] relativa alla definizione dei criteri generali
per l'attribuzione a regime della retribuzione di
risultato
- la convocazione è
imminente
Extra contratto
2.4. Retribuzione dei direttori dei corsi abilitanti
effettuati nell'anno scolastico 2001
Situazione:
o
ripetuti interventi dell'Anp durante gli
incontri di contrattazione integrativa in merito
o
il MIUR dichiara di non avere risorse
disponibili negli appositi capitoli di spesa
o
è impossibile avviare un contenzioso
collettivo in materia trattandosi di incarichi ad
personam, sono possibili diffide e ricorsi
individuali al giudice
3.
In sede Regionale
Situazione:
o
l'Anp della provincia autonoma di Trento
ha firmato il 4 settembre 2002 il Contratto Collettivo
Provinciale. Le novità più importanti: retribuzione di
posizione compresa tra 11.000 e 22.000 €; compensi per
incarichi aggiuntivi con un limite massimo annuale pari
al 30% del trattamento fondamentale
o
per quasi tutte le altre regioni la
contrattazione è in fase avanzata, e si prevede una
rapida chiusura immediatamente dopo la stipula
definitiva del CCNI (cfr. punto 2.2.)
o
aggiornamento: sono concluse le trattative
a livello nazionale (CCNI, Intesa e Direttiva); ora a
livello regionale le strutture Anp devono acquisire,
nell'ambito dei contratti integrativi, una quota, la più
alta possibile, per le iniziative individuali o
associate di formazione
Si ricorda che a seguito della sottoscrizione del
CCIR saranno corrisposti i seguenti aumenti
contrattuali:
o
per gli anni scolastici 1999-2000,
2000-2001 un importo annuo di 516,46 € (Cfr. CCNL,
art.44, comma 4)
o
il premio di risultato in misura uguale
per l'a.s. 2001/02 (varia da regione a regione) sarà
mediamente di circa 826,33 € (Cfr. CCNI, artt.6 e 15,
comma 4)
- circa 1.549,37 € annui pro
capite (20,66 milioni di € , Finanziaria
2002), con decorrenza 01/01/2002 (Cfr. CCNL, art.
42, comma 5) che andranno ad aggiungersi agli
importi già corrisposti a titolo di indennità di
direzione
o
258,23 € annui pro capite a
seguito della mancata stipula dell'assicurazione, con
decorrenza 01/01/2002 (Cfr. Tabelle allegate al CCNI)
o
i 4/12, + il rateo di tredicesima, degli
importi della RIA dei pensionati 2001, con decorrenza
01/01/2002 (varia da regione a regione. Cfr. Tabelle
allegate al CCNI)
o
eventuali economie dell'anno 2001 (varia
da regione a regione. Cfr
CCNL, art.43 e 44)
Con il 1° gennaio 2003 si aggiungeranno le RIA
per intero dei pensionati 2001 e la quota relativa ai
4/12 + il rateo di tredicesima dei pensionati 2002, più
eventuali economie 2002, in misure differenziate da
regione a regione (Cfr, A&D,
n.10-11-12/2001, p.27, tab.1).
Con l'occasione, sono state anche
affrontate le problermatiche connesse con l'avvio
dell'anno scolastico, con particolare riferimento alla
determinazione del calendario scolastico, peraltro già oggetto
di una chiara presa di posizione dell'Anp.
Sull'argomento si possono consultare di seguito un nuovo
documento, che conferma ed approfondisce la posizione
assunta, ed una lettera del Presidente dell'Anp laziale,
Antonino Petrolino, al dirigente generale della medesima
regione, Francesco De Sanctis.
Ancora
sul calendario scolastico
La questione delle date di inizio e termine delle
lezioni, e - più in generale - delle competenze in
materia di determinazione del calendario scolastico,
continua a tenere banco sulle pagine dei giornali,
facendo registrare anche qualche presa di posizione che
sembra ispirata più alla difesa di questioni di
principio che all'esigenza di assicurare il corretto ed
ordinato funzionamento delle scuole.
Sulla competenza a decidere l'Anp ha già preso
posizione con grande chiarezza (vedi news sul
sito Internet del 3 settembre scorso), richiamando
quelle che sono le norme attualmente in vigore:
- le Regioni sono competenti
a determinare il calendario, ma le scuole possono
decidere gli adattamenti richiesti dal piano
dell'offerta formativa;
- l'unico limite a tali
adattamenti è costituito dal rispetto del numero di
giorni di lezione fissato dal calendario regionale,
che è sempre superiore ai 200 minimi
previsti dalla legge. Questo perché la norma (art.
74 comma 7-bis DLgs 297/94) fa esplicitamente carico
alle regioni di prevedere "un congruo numero di
giorni" oltre i 200, per l'ampliamento
dell'offerta formativa;
- le scuole, nell'ambito
dell'autonomia, possono destinare alcuni di questi
giorni ad attività formative diverse dalle
ordinarie lezioni: ma non sono legittimate a
sospendere le attività didattiche se non attraverso
un corrispondente recupero (che può aver luogo, fra
l'altro, anticipando l'inizio delle lezioni o
prevedendo rientri pomeridiani o prolungamenti
dell'attività antimeridiana).
L'Anp sottolinea che la questione
del calendario è strumentale, in quanto serve a
garantire alle scuole il tempo necessario ad attuare il
piano dell'offerta formativa. Dovrebbe quindi essere
affrontata, da tutti coloro che hanno voce in capitolo,
in spirito di servizio e con la piena consapevolezza
delle implicazioni contenute in ciascuna delle opzioni
possibili.
Si resta sorpresi, ad esempio, apprendendo che alcune
Regioni hanno determinato il proprio calendario in modo
tale da collocare il termine delle lezioni al 14 o al 16
di giugno. Eppure, tutti sanno che il 18 giugno iniziano
gli Esami di Stato e che gli scrutini finali (art. 193.1
del Testo Unico) debbono svolgersi al termine delle
lezioni.
Delle due, l'una:
- o gli scrutini dovrebbero
svolgersi in due giorni, il che è impossibile; e se
lo si facesse, lo si farebbe con grave danno per la
qualità del lavoro e per il diritto degli studenti
ad un giudizio sereno e meditato;
- o si dovrebbe anticiparli
all'ultima settimana prima del termine delle
lezioni, in contrasto con la norma ed a costante
rischio di impugnazione da parte di chiunque vi
abbia interesse (per esempio, un alunno non
promosso).
Nessuna delle due ipotesi può
essere ragionevolmente accettata da chi abbia realmente
a cuore gli interessi della scuola e dei suoi utenti.
Ne discende un ulteriore rafforzamento delle
considerazioni già formulate:
- le Regioni hanno il
diritto di assumere le determinazioni che la norma
attribuisce loro, ma hanno il dovere di farlo in
spirito di servizio verso le scuole, cui debbono
offrire tutte le condizioni di contesto migliori per
la piena attuazione del loro piano dell'offerta
formativa;
- le scuole hanno il dovere
di rispettare le competenze delle Regioni - in
particolare per quanto riguarda la misura
complessiva dell'attività da svolgere - ma hanno
anche il diritto ed il dovere di tutelare la propria
utenza, apportando al calendario regionale tutti gli
adattamenti necessari a garantirsi i tempi di lavoro
più funzionali ed opportuni.
Appendice normativa
DLgs 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle
leggi …)
Art. 193 (Scrutini finali di promozione, esami di
idoneità ed esami integrativi)
1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai
fini della promozione alle classi successive alla prima,
sono deliberati dal consiglio di classe al termine
delle lezioni, con la sola presenza dei docenti.
La promozione è conferita agli alunni che abbiano
ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna
disciplina o in ciascun gruppo di discipline. (…)
Roma, 9 settembre 2002
Dott.
Francesco De Sanctis
Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale
Via Ostiense 131/L
00154 Roma
oggetto:
calendario scolastico
Giungono a questa
Associazione Nazionale Presidi numerose sollecitazioni
di dirigenti scolastici in merito alla nota prot.
11232/P del 5 settembre scorso, con la quale codesto
Ufficio ha riferito alle istituzioni scolastiche circa
la pressante richiesta della Regione Lazio affinché
fosse da tutti rispettata la data del 18 settembre 2002
come inizio delle lezioni.
Come è noto, invece, numerose scuole avevano già da
tempo deliberato - per esigenze collegate ai rispettivi
piani dell'offerta formativa - di fissare tale inizio
per date diverse, solitamente anticipate rispetto a
quella indicata dalla Regione. Di tali delibere era
stata debitamente informata l'utenza, in genere prima
del termine delle lezioni del precedente anno
scolastico, mentre risulterebbe oggi problematico un
tardivo avviso di variazione di quanto tempestivamente
reso noto.
Ma la questione fondamentale è un'altra. E' appena il
caso di rilevare che le decisioni in parola erano state
assunte nel rispetto delle norme vigenti, che
attribuiscono alle scuole autonome la facoltà di
apportare adattamenti al calendario regionale, sia pure
nel rispetto delle competenze di legge. Non si comprende
quindi in forza di quale norma l'assessore regionale
chieda alla S.V. di intervenire per comprimere
l'esercizio di tale legittima facoltà.
E' ben vero che - nel trasmettere la raccomandazione
dell'assessore - la S.V. non ha esplicitamente disposto
che essa fosse necessariamente seguita. Ma certo il tono
della comunicazione - al di là delle intenzioni - ha
potuto lasciar credere che questo fosse il senso del
messaggio.
Devo quindi chiederLe una messa a punto del Suo ufficio,
che tranquillizzi le scuole del Lazio circa il rispetto
formale e sostanziale della loro autonomia, sancita
dalla legge, anche nei confronti di interventi esterni,
pur autorevoli e mossi da intendimenti rispettabili.
Certo di un Suo tempestivo intervento, mi è gradita
l'occasione per porgere distinti saluti.
Antonino
Petrolino
presidente regionale Anp
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