MATERIALI ANDIS SUL CONTRATTO

dal sito www.andis.it

Apertura della fase contrattuale della dirigenza

Si profila l'imminente apertura delle trattative per la contrattazione della dirigenza dei capi di istituto, in seguito all'approvazione, in data 25 febbraio scorso, dell'atto di indirizzo da parte del Dipartimento della Funzione pubblica.

Questo il testo:

L’ORGANISMO DI COORDINAMENTO,

preso atto della posizione favorevole espressa dai rappresentanti dei Comitati di settore;

approva

l’atto di indirizzo all’Aran per la modifica del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, sottoscritto il 24 novembre 1998 relativamente alla collocazione dei dirigenti scolastici che, di seguito si trascrive:

"Il contratto collettivo nazionale quadro del 24 novembre 1998 sulla definizione delle autonome aree di contrattazione per la dirigenza dovrà essere modificato in modo da prevedere, per la dirigenza scolastica (Capi di Istituto), la costituzione di una apposita, separata area di contrattazione collettiva, autonoma rispetto al comparto scuola.".

Nella sezione contratto è riportato anche l'atto di indirizzo per il personale dirigenziale dell'area I, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'accordo quadro per la definizione delle autonome aree della dirigenza... (approvato il 27 aprile 1999)

Con il D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150, sono state dettate le norme regolamentari concernenti il ruolo unico della dirigenza, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 29\1993. Successivamente sono state alcune circolari del Dipartimento della Funzione pubblica in attuazione dello stesso dpr150\99: n. 4 del 28.maggio 99; n. 5 del 23 luglio 99; n. 7 del 5 agosto 99; 6 ottobre 99; e la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2000.

Il D.Lgs. 29\93 è stato, a sua volta, modificato e integrato dai DD. Lgs. 396\97 (Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e 80\98 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4 della legge n. 59 del 15 marzo 1997) (attuativi dell'art. 11, co. 4); dal D.Lgs. 59\98 attuativo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997. L'art. 11 di quest'ultima legge, poi, è stato integrato dal D.Lgs. 30 luglio 99, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

contratto

il nuovo contratto per la dirigenza: work in progress

(in questo settore verranno pubblicati tutti i contributi relativi al nuovo contratto per la dirigenza )

IPOTESI DI ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA.

Il giorno 29 luglio 1998, alle ore 12,30, presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nella persona di:

- Avv. Guido Fantoni, Componente del Comitato Direttivo

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:

CISL – CGIL – UIL – CONFSAL – CISAL – CONFEDIR – CIDA – COSMED.

Al termine della riunione le parti hanno siglato l’allegata ipotesi di accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza.

Art.1
Area di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.1, comma 2, e art.2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396, e 31 marzo 1998, n.80.

2. I rapporti di lavoro dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo di cui al comma 1.

Art.2
Determinazione delle autonome aree di contrattazione collettiva

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 1, sono raggruppati nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

I) Area comprendente i dirigenti dei seguenti comparti, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti:

- ministeri;
- enti pubblici non economici;
- aziende ed amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
- istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione;
- università.

II) Area comprendente i dirigenti del comparto Regioni e delle Autonomie locali;

III) Area comprendente la dirigenza dei ruoli professionali, tecnico, amministrativo e sanitario;

IV) Area relativa alla dirigenza medica comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del servizio sanitario nazionale.

2. Nei contratti collettivi nazionali delle aree di cui al comma 1 potrà valutarsi l’opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori caratterizzati da differenze funzionali interne.

Art.3
Disposizioni particolari

1. Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), si applicano i contratti collettivi dell’art.2, comma 1 – area II e IV dalla adata dell’inquadramento definitivo nelle agenzie stesse. Sino a tale data continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza

2. Ai dirigenti dell’ANPA dal 1 gennaio 1998 si applicano i contratti collettivi di cui all’area A del’art.2, comma 1.

3. Le parti, ai sensi dell’art.11, comma 1 lettere b) e c) del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione stipulato il 2 giungo 1998, confermano definitivamente:
- la collocazione – nell’ambito dei rispettivi comparti – delle specifiche tipologie professionali già ricomprese nelle aree della dirigenza, rispettivamente , del comparto enti pubblici non economici ed Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione come realizzata nel CCNL quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché le altre prerogative sindacali, fermo restando quanto previsto dall’art.45, comma 3, ultimo periodo del d.lgs 29/93;
- la collocazione dei segretari comunali e provinciali nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali e della relativa area a seconda della qualifica rivestita.

4. Per il personale dirigenziale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti provati, in particolare dei comparti Regioni-Autonomia Locali e Sanità, le parti ravvisano l’opportunità di realizzare omogeneità di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza. Nell’ambito degli indirizzi che saranno deliberati dai comitati di settore, ai quali competono tutte le ralative determinazioni, l’ARAN potrà assumere iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle parti datoriali da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualità, soluzioni contrattuali coerenti ed omogenee in relazione alla coincidenza dei settori operativi o dalla contiguità degli stessi.

Art.4
Norme finali

1. In relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle deleghe di cui alle leggi 59/1997 e 127/1998 nonché del d.lgs 59/98, le parti si danno atto che la definizione delle aree dirigenziali ed i relativi accorpamenti di cui all’art.2 sono da considerare sperimentali. Le parti, in relazione a quanto sopra – tenuto conto in particolare della costituzione per il secondo biennio 2000-2001 dell’area della dirigenza scolastica, tre mesi prima dell’avvio della contrattazione, si incontreranno al fine di verificare lo stato di avanzamento dei citati processi di riforma e correlativamente la collocazione dell’area della dirigenza scolastica, confermando il presente contratto o modificandolo in termini di diverse aggregazioni dirigenziali.

2. Con accordi successivi si procederà anche alla collocazione nelle aree previste dal presente contratto di enti o agenzie di nuova istituzione di cui si renda necessario definire l’aggregazione di appartenenza.

Art. 5
Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni di cui agli artt.11 e 12 dell’accordo del 19.7.1993 recepito nel DPCM 30 dicembre 1993, n.593.

ATTO DI INDIRIZZO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DELL’AREA I, COSTITUITA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1 DELL’ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DELLE AUTONOME AREE DELLA DIRIGENZA, RELATIVO ALLA NEGOZIAZIONE DEL CCNL PER IL BIENNIO ECONOMICO 2000-2001, NONCHE’ ALLA MODIFICA DELL’ ATTO DI INDIRIZZO APPROVATO DALL’ ORGANISMO DI COORDINAMENTO DEI COMITATI DI SETTORE IL 27 APRILE 1999.

1. PROCEDURA

Gli indirizzi per la definizione del CCNL del personale dirigenziale delle amministrazioni comprese nell’AREA I, istituita dall’art 2, comma 1 dell’Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 24 novembre 1998, comprendente il personale dirigenziale dei ministeri ed aziende autonome di Stato, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, sono resi ai sensi dell’art.46, comma 5, del d. lgs n.29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni dall’Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore (OCCS). Tale contratto regolerà, infatti, materie comuni a diversi settori dell’amministrazione.

Ai sensi degli artt.51, comma 1, e 46, commi 1 e 2, del d. lgs. n.29, il Ministro della funzione pubblica, per il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale, in veste di comitato di settore per i ministeri e per le aziende autonome dello Stato.

Non essendo interessato al CCNL in oggetto il sistema scolastico, non è invece necessario acquisire il concerto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del comma 2, dell’art.46 del d. lgs n.29 del 1993.

2. CCNL PER IL BIENNIO ECONOMICO 2000-2001

Quadro di riferimento finanziario e macro economico

I dati economici e finanziari che costituiscono il presupposto per la stipula dei contratti inerenti al biennio economico 2000/2001 sono indicati nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2000/2002, deliberato dal Consiglio dei ministri il 30 giugno 1999, e nella legge 23 dicembre 1999, n.488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)".

In particolare, l’articolo 19, comma 1, della citata legge n. 488 del 1999, in relazione a quanto disposto dall’articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ha fissato le disponibilità finanziarie per i miglioramenti economici da attribuire al personale dipendente dai Ministeri e dalle Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al secondo biennio economico 2000 - 2001. Per il personale dipendente dagli Enti pubblici non economici, dalle Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione e dalle Università, lo stesso art. 19, al comma 4, contempla che alla corresponsione dei miglioramenti economici conseguenti ai suddetti rinnovi provvedono le singole Amministrazioni, nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

La manovra di finanza pubblica per l’anno 2000, nel definire la politica dei redditi e la crescita delle retribuzioni nella pubblica amministrazione, ha seguito gli indirizzi fissati dal Governo nel citato Documento di programmazione economico-finanziario, che prevedono una crescita delle retribuzioni entro il tasso programmato di inflazione pari a:

  • 1,2% per l’anno 2000;
  • 1,1% per l’anno 2001.

Per quanto riguarda la determinazione delle disponibilità finanziarie da iscrivere in bilancio, pur tenendo conto che sono stati riconosciuti nel precedente biennio contrattuale benefici incrementali pari allo 0,8% per l’attivazione della contrattazione integrativa, ormai consolidati in bilancio, si è ritenuto di assicurare lo sviluppo della contrattazione di secondo livello attraverso il riconoscimento, nel biennio, di un ulteriore importo nel limite dello 0,4% complessivo, in aggiunta agli incrementi percentuali di cui al punto precedente, corrispondenti ai tassi di inflazione programmata.

I predetti incrementi percentuali saranno calcolati secondo la metodologia seguita per i precedenti rinnovi contrattuali.

Indirizzi

I - L’Aran, nella stipulazione del contratto collettivo relativo al secondo biennio economico (2000-2001) terrà conto, per la determinazione degli incrementi retributivi, di quanto previsto nel DPEF circa la crescita delle retribuzioni nella pubblica amministrazione ( 1,2% per l’anno 2000 e l’1,1% per l’anno 2001 ) salvi gli effetti della verifica di cui al punto successivo.

II - Ai sensi dell’Accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993, sarà effettuata la comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese, nonché dell’andamento delle retribuzioni nello stesso biennio. Qualora da tale comparazione risulti che il differenziale tra i due tassi di inflazione debba avere effetti sulla crescita delle retribuzioni del comparto nel biennio 2000-2001, saranno adottate le conseguenti determinazioni.

III - In ordine alle determinazioni da assumere in sede di relazioni sindacali a livello di singola amministrazione od Ente, il contratto collettivo relativo al biennio 2000-2001 dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. L’alimentazione dei fondi di amministrazione per la retribuzione di posizione e di risultato va incrementata, rispetto a quanto contemplato al riguardo dai precedenti CCNL e dall’Atto di indirizzo approvato il 27 aprile 1999, con le seguenti previsioni:

  • l’ulteriore importo nel limite dello 0,4 % complessivo previsto, nel biennio, in aggiunta agli incrementi percentuali corrispondenti ai tassi di inflazione programmata;
  • gli eventuali, ulteriori risparmi derivanti dalla riduzione di personale derivanti dall’art. 20, comma 1, lett. g, punto "20-ter ", della legge n. 488 del 1999;

2. gli incrementi relativi alle voci di retribuzione accessoria vanno attribuiti secondo modalità ed entro limiti tali da aumentare sensibilmente, sia nel 2000 che nel 2001, il differenziale retributivo collegato sia alle posizioni che ai risultati ed alla qualità delle prestazioni, anche attraverso la negoziazione dei contratti individuali di cui all’art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni;

3. in ciascuna amministrazione od ente, la distribuzione delle retribuzioni di posizione e di risultato nel biennio 2000-2001, ed in particolare l’individuazione e l’effettivo impiego delle risorse derivanti dall’applicazione del principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni, vanno verificati in base alle vigenti regole di contabilità; tale verifica va operata dall’organo competente al controllo di regolarità amministrativa e contabile di ciascuna amministrazione od Ente con una apposita Relazione, che va tenuta a disposizione del rispettivo Comitato di settore e dell’ARAN.

IV - Va data attuazione, anche per i dirigenti dell’Area I, alle previsioni dell’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 relative all’istituzione della previdenza complementare, e quindi dei Fondi contrattuali per la pensione integrativa.

3. MODIFICA DELL’ ATTO DI INDIRIZZO APPROVATO IL 27 APRILE 1999

Al fine di assicurare una più puntuale rispondenza dell'atto di indirizzo alla disciplina vigente, in armonia ai più recenti approfondimenti in materia, si rendono necessarie alcune precisazioni ai paragrafi 3.2 e 4.1 dello stesso atto di indirizzo, che ne suggeriscono la riformulazione nei seguenti termini:

"3.2. Ambito di applicazione del CCNL

A seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. 80/98 al comma 4 dell'art. 2 del d. lgs. 29/93 è venuta meno l'esclusione dei rapporti di lavoro dei dirigenti generali dalla contrattazione collettiva.

Di conseguenza la tornata contrattuale relativa alle aree dirigenziali, per il quadriennio 1998-2001, a differenza della precedente, che ha interessato solo i dirigenti, riguarderà tutta la dirigenza.

Al riguardo occorre tenere presente che la qualifica dirigenziale è ormai unica (artt. 15, 23 e 24 comma 1 d. lgs. 29/93), ancorché articolata in due fasce (art. 23 cit.). Infatti, la distinzione in fasce ha rilievo solo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale.

Pertanto, il contratto collettivo riguarderà tutti indistintamente i dirigenti, sia di prima che di seconda fascia.

La distinzione in fasce non rileva ai fini della definizione della parte normativa, che dunque nel contratto collettivo sarà regolata unitariamente. Resta ferma l'esclusione della determinazione dei criteri di affidamento e di revoca degli incarichi dirigenziali, essendo questa materia direttamente disciplinata dalla legge. Sui criteri di scelta e valutazione degli incarichi potrà essere applicata a tutti gli incarichi dirigenziali la disciplina dell'informazione e della pubblicità dei criteri da seguire, attualmente prevista dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti, ferma restando in ogni caso la autonoma responsabilità dell'organo di direzione politica ovvero del capo dell'ufficio dirigenziale generale per ogni valutazione di merito sulla scelta.

Il contratto collettivo dovrà invece tenere conto della suddetta distinzione al fine della determinazione del trattamento economico, sia fondamentale che accessorio. Tale trattamento dovrà perciò essere distintamente determinato per i dirigenti di prima fascia e per quelli di seconda fascia. Nel definire il trattamento economico accessorio - tra un minimo ed un massimo - il contratto collettivo dovrà comunque correlarlo alle funzioni attribuite ai dirigenti e alle connesse responsabilità, oltre che al conseguimento dei risultati e degli obiettivi. Spetta, invece, all'amministrazione la graduazione delle funzioni e responsabilità, nonché la definizione del numero delle fasce retributive e dei relativi importi (nell'ambito dei criteri generali definiti dai contratti), come d'altronde ha già previsto il CCNL per il personale con qualifica dirigenziale dei Ministeri 1994-97 agli artt. 37 e 38.

Ai fini del trattamento economico il contratto collettivo riguarderà non solo i dirigenti di 1^ e 2^ fascia, ai quali non è affidata la titolarità di uffici, considerati nell'art. 19, comma 10, e nell'art. 6 del regolamento sul ruolo unico della dirigenza, ma anche i titolari di incarichi di direzione di uffici dirigenziali, salvo quelli di cui all'art. 19, commi 3 e 4. Il contratto collettivo dovrà dunque tenere conto del diverso livello di responsabilità delle funzioni sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, è invece riservato al contratto individuale di stabilire il trattamento economico fondamentale ed accessorio degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale di cui all'art. 19, commi 3 e 4, conferibili anche ad estranei. Peraltro, anche con riguardo a tali incarichi, il contratto collettivo non manca di svolgere una sua funzione, essendo previsto che il trattamento economico fondamentale, definito nel contratto individuale, è stabilito assumendo come parametri di base i valori economici massimi del trattamento fondamentale contemplato dal contratto collettivo per l'area dirigenziale. Il contratto collettivo funge, al solo fine della determinazione del trattamento fondamentale, da cornice di riferimento.

Inoltre è opportuno che anche per i preposti alla direzione di uffici dirigenziali non generali il contratto collettivo venga costruito in modo coerente al disposto dell'art. 19, comma 2, che affida al contratto individuale di definire, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata (da 2 a 7 anni) dell'incarico, nonché il corrispondente trattamento economico. Ferma l'attribuzione al contratto collettivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 24, della determinazione del trattamento economico, appare utile al riguardo che il contratto collettivo medesimo riconosca al contratto individuale margini sufficientemente ampi per adeguare il trattamento accessorio alla specificità dell'incarico di direzione sia con riferimento alla funzione che al risultato. In base a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del d. lgs. 29/93 la medesima indicazione può estendersi ai dirigenti di cui al comma 10 dell'art. 19, con riferimento agli incarichi ad essi specificamente attribuiti.

Il contratto collettivo terrà conto, nel correlare il trattamento economico accessorio dei dirigenti alle funzioni e alle connesse responsabilità, che il trattamento stesso è onnicomprensivo e, come è precisato nel comma 2 dell'art. 24, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla legge, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

Il contratto collettivo non potrà in nessun caso derogare in materia di accesso alla dirigenza alle regole fissate dall'art. 28 del d. lgs. 29/93.

Il contratto dovrà inoltre precisare le procedure da adottare per la valutazione dei dirigenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

4.1. La retribuzione

Al riguardo si conferma quanto previsto dai precedenti CCNL in ordine alla parte fissa ed alla parte variabile della retribuzione dei dirigenti, in quanto la previsione del comma 1 dell'art. 24 è sostanzialmente identica a quella precedente al d. lgs. n. 80 del 1998, vigente all'epoca della stipulazione dei predetti CCNL. Naturalmente, tali previsioni riguarderanno anche i dirigenti di 1^ fascia.

In particolare, per i dirigenti di 2^ fascia andrà adeguato il trattamento fondamentale, costituito dalla retribuzione tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dalla retribuzione individuale di anzianità; per i dirigenti di 1^ fascia tale trattamento andrà definito ex novo, tenendo conto della retribuzione fondamentale già in godimento.

Il trattamento accessorio, costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione collegata ai risultati della prestazione, sarà anch'esso adeguato per i dirigenti di 2^ fascia, e definito ex novo per i dirigenti di 1^ fascia. Al riguardo, va tenuto conto che la ratio fondamentale delle nuove norme in materia è intesa a valorizzare responsabilità, professionalità e risultati e dunque a incentivare, per quanto possibile in relazione alle risorse di bilancio, la parte variabile della retribuzione, e in ispecie la retribuzione di risultato.

Per alimentare il trattamento accessorio, l'art. 24 del d. lgs. n. 29 del 1993, ai commi 8 e 9, prevede l'istituzione di appositi Fondi, presso ciascuna amministrazione statale, cui affluiranno le risorse derivanti da norme speciali (comma7) e dal versamento all’amministrazione dei compensi dovuti da terzi come corrispettivo di incarichi particolari attribuiti ai dirigenti, per effetto dell’onnicomprensività della retribuzione sancita dal precedente comma 3."

4. ULTERIORI INDICAZIONI

Tenendo conto che il biennio 2000-2001 è già iniziato, nonché dell’assoluta urgenza di stipulare il CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001, imposta dall’operatività delle norme di riforma contenute nel d. lgs. n. 80 del 1998, modificativo del d. lgs. n. 29 del 1993, appare opportuno che le trattative in corso per il quadriennio normativo vengano unificate con quelle da avviare per il secondo biennio, eventualmente rinviando ad una apposita " coda contrattuale" la definizione delle specifiche normative di settore, nelle distinte sezioni di cui al punto 3.1 dell’Atto di indirizzo approvato il 27 aprile 1999.""

 

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