D.Lgs.
297\94: art. 6, commi 2 e 3
Fonte: sito web ANDIS - 20 marzo
2003
I nuovi
rapporti di lavoro che si stabiliscono devono
essere comunicati alle Direzioni regionali e
provinciali del lavoro.
La norma
riguarda anche le scuole: ogni nuova assunzione
deve essere comunicata rapidamente agli uffici
predetti.
"Le
comunicazioni di cui al presente articolo sono
valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle Direzioni
regionali e provinciali del lavoro,, dell'Istituto
nazionale della Previdenza sociale (INPS) e
dell'istituto nazionale per le assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di
altre forme previdenziali sostitutive o
esclusive" (art. 6, comma 1\6).
E’ quanto
stabilisce il D.lgs. n. 297 del 19.12.2002 (art.
6, comma 2 che sotto si riporta) che ha
ridisciplinato la materia del rapporto di lavoro.
Quindi, nel
caso di rapporto di lavoro a tempo determinato la
comunicazione dell’assunzione deve contenere
indicazioni riguardo a: tipologia contrattuale,
qualifica professionale del dipendente assunto, il
relativo trattamento economico e normativo.
La
comunicazione deve essere fatta entro il primo
giorno utile (non festivo) successivo, nel caso in
cui l’assunzione sia avvenuta in circostanza di
emergenza (nella scuola quasi tutte le circostanze
sono di emergenza!).
Successiva
comunicazione deve essere fornita, sempre
all’Ispettorato del Lavoro, in caso di
cessazione in data anticipata o posticipata
rispetto a quella indicata nell’atto di
assunzione.
All’onerosissimo
lavoro amministrativo da svolgere, le cui
procedure sono bene a conoscenza dei dirigenti
scolastici, in caso di nomina di supplenza, per
docenti e personale ata, si aggiunge quest’altro
compito che, peraltro, è amministrativamente
sanzionabile con pene pecuniarie, specialmente
nelle scuole dove le assunzioni a tempo
indeterminato e per periodi brevi e brevissimi,
sono frequentissime.
Ritiene il
legislatore che una norma nata per evitare
assunzioni arbitrarie o per arginare il “lavoro
nero” sia utile alle scuole dove è praticamente
impossibile sia l’una che l’altra ipotesi?
Abbiamo il
sospetto che gli uffici legislativi dei vari
ministeri interessati non sempre tengono conto dei
“combinati disposti”, in modo che, da una
lettura parallela e comparata di norme affini o
attinenti per materia possano venir fuori dubbi
interpretativi, peraltro più volte e in diverse
occasioni segnalati anche da questa associazione.
E ci riferiamo, ad esempio, al problema delle
supplenze, con riferimento all’elevato numero di
sedi prescelte: un’operazione che può
richiedere anche una mezza giornata per coprire un
posto di un docente assente, nella scuola materna,
per esempio, dove è strettamente necessario
nominare.
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