. .

Cerca  

CLICCA PER INIZIARE

 

HOME PAGE

NEWS

EDITORIALI

DOCUMENTI

NUGAE

TARSU

POSTA

VALUTAZIONE D.S.

D.S. IN EUROPA

ARCHIVIO

FINALITA' SITO

COMMENTI EVENTI

LINKS

 

 

SCRIVICI

   
   
   
 

 

ottimizzato per I.E 6.0 e Netscape 6 a tutte le risoluzioni

 

.

Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

D.Lgs. 297\94: art. 6, commi 2 e 3

Fonte: sito web ANDIS - 20 marzo 2003

I nuovi rapporti di lavoro che si stabiliscono devono essere comunicati alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro.

La norma riguarda anche le scuole: ogni nuova assunzione deve essere comunicata rapidamente agli uffici predetti.

"Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro,, dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive" (art. 6, comma 1\6).

E’ quanto stabilisce il D.lgs. n. 297 del 19.12.2002 (art. 6, comma 2 che sotto si riporta) che ha ridisciplinato la materia del rapporto di lavoro.

Quindi, nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato la comunicazione dell’assunzione deve contenere indicazioni riguardo a: tipologia contrattuale, qualifica professionale del dipendente assunto, il relativo trattamento economico e normativo.

La comunicazione deve essere fatta entro il primo giorno utile (non festivo) successivo, nel caso in cui l’assunzione sia avvenuta in circostanza di emergenza (nella scuola quasi tutte le circostanze sono di emergenza!).

Successiva comunicazione deve essere fornita, sempre all’Ispettorato del Lavoro, in caso di cessazione in data anticipata o posticipata rispetto a quella indicata nell’atto di assunzione.

All’onerosissimo lavoro amministrativo da svolgere, le cui procedure sono bene a conoscenza dei dirigenti scolastici, in caso di nomina di supplenza, per docenti e personale ata, si aggiunge quest’altro compito che, peraltro, è amministrativamente sanzionabile con pene pecuniarie, specialmente nelle scuole dove le assunzioni a tempo indeterminato e per periodi brevi e brevissimi, sono frequentissime.

Ritiene il legislatore che una norma nata per evitare assunzioni arbitrarie o per arginare il “lavoro nero” sia utile alle scuole dove è praticamente impossibile sia l’una che l’altra ipotesi?

Abbiamo il sospetto che gli uffici legislativi dei vari ministeri interessati non sempre tengono conto dei “combinati disposti”, in modo che, da una lettura parallela e comparata di norme affini o attinenti per materia possano venir fuori dubbi interpretativi, peraltro più volte e in diverse occasioni segnalati anche da questa associazione. E ci riferiamo, ad esempio, al problema delle supplenze, con riferimento all’elevato numero di sedi prescelte: un’operazione che può richiedere anche una mezza giornata per coprire un posto di un docente assente, nella scuola materna, per esempio, dove è strettamente necessario nominare.

CHIUDI