Seminario
di Formia: sintesi dei lavori
Fonte:
sito web Andis - 10 dicembre 2002
Il
documento che pubblichiamo costituisce una sintesi
ragionata e propositiva dei lavori del Seminario
di Formia, di confronto con i Sindacati, sulle
piattaforme contrattuali per il 2° Contratto dei
Dirigenti scolastici.
Il
documento affronta problematiche di carattere
socio-politico e tematiche di qualità nella
scuola dell'autonomia, sia di carattere generale
che specifiche della dirigenza scolastica.
SINTESI
RAGIONATA E PROPOSITIVA DEI LAVORI DEL SEMINARIO
A.N.DI.S
"IL
II° CONTRATTO DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA"
Confronto
con i Sindacati sulle piattaforme contrattuali
FORMIA,
3 e 4 DICEMBRE 2002
In premessa alle risultanze
del Seminario voluto e organizzato dall’ANDIS in
vista del II° Contratto della Dirigenza
Scolastica, l’occasione è buona per
approfondire la riflessione sull’identità di
un’Associazione Professionale quando si accosti
direttamente o indirettamente a problematiche di
natura sindacale.
Nel nostro incontro/confronto
di Formia con i rappresentanti sindacali, a questa
riflessione siamo stati sollecitati costantemente
ogni volta che ciascuno di noi, dalla parte
"associativa" del tavolo, si è
interrogato sugli aspetti di diversità di quel
nostro incontro da una normale, comune riunione
sindacale.
L’impressione è che
l’identità dell’Associazione professionale
rispetto a quella di una struttura sindacale –
quando le 2 realtà vengano a confronto – sia
ancora in larga parte da costruire.
Si vuol dire che mentre il
Sindacato – attraverso la sua storia, le sue
esperienze di lotta, i suoi tributi in sofferenza
e talora perfino in vite umane, le sue bandiere,
le sue vittorie e le sue sconfitte – butta
radici in una epistemologia di principi, concetti
e linguaggi saldamente strutturati, per molti
versi più fragile appare il retroterra culturale
di una qualunque Associazione professionale.
Su questa tematica sarebbe
interessante sentire i colleghi dell’ANP, una
combinazione di Associazione e Sindacato, di
pensiero professionale e pratica sindacale fuse
rischiosamente insieme nell’operare di ogni suo
singolo aderente.
Ad ogni modo, la prima tappa
di questo itinerario di riflessione potrebbe
essere così caratterizzata:
Principi Sindacali
- Trovare soluzioni
praticabili ai problemi
- Saper fare mediazioni
accettabili tra quanto si propone e quanto viene
controproposto.
- Mantenere sempre il massimo
di consenso nella gestione degli interessi dei
propri iscritti.
Principi
Associativo-Professionali
- Esercitare il pensiero,
l’analisi, la riflessione continue sui paradigmi
del proprio status giuridico-professionale in
rapporto agli scopi dell’istituzione.
- Individuare criticità e
disfunzioni.
- Prevedere sviluppi futuri
della propria professione, esplorandone il passato
e il presente.
In primissima sintesi, se
l’Associazione Professionale sviluppa una
cultura di "sapere", al Sindacato si
richiede soprattutto una cultura di "saper
fare".
E allora: se donne e
uomini dell’ASSOCIAZIONE praticano
la loro identità tracciando scenari ed avanzando
problemi, uomini e donne del SINDACATO sono
chiamati a fornire alle domande risposte
contrattualmente praticabili e proponibili sul
piano del consenso.
Luoghi e momenti di
intersezione saranno talora inevitabili:
essenziale sarà comunque averne per tutti
consapevolezza.
Ecco perché nel documento
che segue ci si è attenuti ad una classificazione
per "tematiche" e non per
"rivendicazioni categoriali".
TEMATICHE
DI CONTESTO SOCIO-POLITICO
Lo
scenario che in questa fine d’anno 2002 fa da
sfondo alla vicenda contrattuale della dirigenza
scolastica genera perplessità e timori.
In
primo luogo, per un disegno di politica scolastica
largamente indefinito. Al maglio che si abbatte
con efficienza distruttiva su questo o quel
prodotto normativo della riforma precedente
(l’obbligo scolastico, l’impianto della
secondaria superiore, i curricoli disciplinari,
l’organico funzionale, il Sistema Nazionale di
Valutazione del Cede, i CIS ecc.) non subentra
nessuna impresa di ricostruzione che mostri di
operare secondo schemi precisi e coordinati.
Rimangono buche sul terreno, si registrano
ritardi, ma soprattutto latita il progetto
complessivo della riforma. E se questo
preoccupante "limbo di incertezze" può
non produrre ricadute particolarmente gravi su
un’area di docenza tranquillamente orientata
all’esclusività del rapporto con la classe, del
tutto disinteressata a progettualità collegiali,
non va così per la dirigenza scolastica: che solo
in uno scenario ben caratterizzato nelle finalità,
nelle opportunità e nelle sinergie è in grado di
esercitare professionalmente il suo difficile
ruolo.
In
secondo luogo, per la dirompenza di due mine
legislative che minacciano di far saltare in aria
autonomia insieme a dirigenza. Ci si riferisce
alla legge sullo "spoils system" e al
disegno di legge sulla cosiddetta "devolution".
"Spoils
system".
Dei
18 Direttori Regionali allontanati recentemente
dai loro uffici per effetto di questa legge,
nessuno si sentirebbe di addebitare quel pubblico
ripudio a demeriti professionali: tutti ci
sentiamo tranquillamente autorizzati ad
attribuirne la causa ai personali
"credo" politici, più o meno divergenti
da quelli governativi. Ne deriva che ci troviamo
di fronte ad una sorta di neoburocrazia per
la quale il vecchio valore dell’
"adempimento all’ordine" è stato
sostituito da quello nuovissimo della
"tessera di partito". La valutazione del
Dirigente in base ai risultati conseguiti e alla
virtuosità dei processi attuati scende in
classifica – con la legge Frattini - di almeno 1
posto.
Qualcuno
dirà che la legge non riguarda la dirigenza di II^
fascia e che, quindi, nella scuola si può star
tranquilli. Non sarà così. Nel sistema, in tutto
il sistema, è stato inoculato un "virus
valoriale" che influenzerà subdolamente ogni
scelta, ogni apprezzamento professionale, ogni
valutazione di qualità e, temiamo purtroppo, la
stessa libera manifestazione del pensiero.
"Devolution".
L’articolo
unico del disegno di legge, a modifica del dettato
costituzionale, attribuisce alle Regioni
competenze esclusive in materia di
"organizzazione" e "gestione"
delle scuole. Ce n’è abbastanza per mettere in
allarme l’autonomia delle scuole stesse, ma
soprattutto la dirigenza scolastica che - ai sensi
dell’art.25, comma 2, del D.L.vo n.165/2001 –
"assicura la gestione unitaria
dell’istituzione" e "organizza l’attività
scolastica". Di più, a un tale trasferimento
di poteri noi ci dichiariamo del tutto contrari
per una motivazione autenticamente sociale.
Nella
biografia della riforma del sistema scolastico
nazionale, avviata negli anni ’90, l’autonomia
delle scuole non ha segnato il conseguimento di un
fine, bensì la messa a punto di un mezzo;
nient’altro che un mezzo per elevare il livello
della "qualità degli apprendimenti" a
tutti i giovani e giovanissimi studenti, ma in
particolare per garantire loro il massimo di
"uguaglianza delle opportunità":
portare al diploma di scuola secondaria superiore
almeno l’80% degli studenti di una stessa leva
è standard richiesto dalla coscienza democratica
di ogni paese civile e moderno, ma anche dalle
aspettative strategiche dei settori più evoluti
dell’economia e della produzione. Ora, questa
iniziativa di riforma costituzionale, esaltando
nelle scuole il valore della "diversità
regionale", va fatalmente a indebolire tutti
i meccanismi perequativi – umani, finanziari,
strumentali – che solo un governo nazionale del
sistema, democraticamente orientato, è in grado
di garantire.
L’ANDIS
richiama una figura geometrica per rappresentare
il rapporto che dovrebbe intercorrere tra le
Autonomie di una riforma equilibrata del sistema
scolastico. Lo ha chiamato "triangolo
delle autonomie" e costruito sui tre
lati, rispettivamente, della Direzione scolastica
regionale, dell’Istituto scolastico, dell’Ente
Locale territoriale (Comune, Provincia, Regione).
Un triangolo equilatero all’interno del quale il
programma e l’organizzazione nazionale
dell’istruzione si integra con le esigenze
formative dell’utenza e della comunità locale,
attraverso l’autonomia funzionale dei singoli
istituti scolastici.
Si
deve purtroppo constatare che, di questo
triangolo, "spoils system" e "devolution"
non tendono certo a garantire l’equilateralità.
E tutto – anche la nostra contrattazione –
diventa terribilmente più difficile.
TEMATICHE
DI QUALITÀ NELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA
a)
di carattere generale
R.S.U.
DI SCUOLA
L'art.
6 del vigente CCNL delle forme di decentramento e
di autonomia, individua nella singola istituzione
scolastica la "sede di contrattazione
integrativa". È, altresì, innegabile che la
finalità della norma contrattuale sia quella di
rendere più trasparente e partecipata l'attività
della amministrazione scolastica periferica – in
una dimensione di "privatizzazione" del
rapporto di impiego – ma soprattutto di mettere
fine a una stagione di parasindacalismo del
Collegio dei Docenti nel quale veniva deciso
tutto: se fare, cosa fare, come fare, a chi far
fare, con quali risorse ecc.
Dopo
un’esperienza quasi biennale del già citato
art. 6, si può affermare che non sempre le
modalità di conduzione delle contrattazioni
integrative d'Istituto sono state elemento di
rafforzamento della qualità nella scuola
dell'autonomia. La tendenza allo straripamento dei
poteri e, comunque, ad una distribuzione "a
pioggia" delle risorse finanziarie,
manifestate da parte di alcune R.S.U., e – per
contro - la difficoltà ad accettare una presenza,
a volte ritenuta "ingombrante" o
"invadente", da parte di taluni D.S.,
sono state causa scatenante di situazioni
patologicamente conflittuali.
L'impegno
comune deve essere quello di ripartire dalle
"positività" delle esperienze
realizzate in moltissime realtà territoriali
nazionali, per predisporre una normativa che
definisca più nettamente l’area delle
rispettive competenze al tavolo delle trattative.
Occorrerà,
a tale scopo, prevedere percorsi formativi e
informativi per tutti, tesi al miglioramento della
qualità del servizio scolastico.
ARTICOLAZIONE
DELLA PROFESSIONE DOCENTE
L’esperienza
della "funzione obiettivo" come
innovazione per l’arricchimento della funzione
docente, deve considerarsi ormai conclusa,
soprattutto nei suoi aspetti di rigidità quanto a
contenuti e riconoscimento retributivo. Va
lasciata all’autonomia delle singole scuole la
facoltà di attribuzione degli incarichi,
rispondenti a bisogni liberamente individuati, e
il quantum di compenso contrattualmente
definito attingendo a un budget onnicomprensivo di
Istituto. A fianco di F.O. così riviste, l’ANDIS
propone anche l’opportunità di autentiche
"figure di sistema", staccate
dall’insegnamento, agenti anche su reti di
scuole, specializzate in particolari aree
professionali.
VALORIZZAZIONE
DELLE ECCELLENZE DOCENTI
Non
può, innanzi tutto, essere sottaciuto il limite
imposto dal comma 2/d del CCNL del 15/3/2001
relativo al vincolo di "non più di due unità"
di docenti della "cui collaborazione il D.S.
intende avvalersi in modo continuativo". Si
tratta di una norma contrattuale da cassare al più
presto assegnando al D.S. un budget speciale e
riservato con il quale compensare collaboratori da
lui prescelti per gestire al meglio la complessità
organizzativa della scuola dell’autonomia. In
linea generale, la valorizzazione delle eccellenze
– assolutamente necessaria nel modello
"cooperativo" di autonomia per il quale
l’ANDIS si schiera (un modello di tipo
"concorrenziale" può anche farne a
meno, trovando nel suo stesso impianto spinte
dinamiche al fare) – deve affrontare al più
presto il problema della valutazione dei docenti,
ex art.28 del CCNL: conciliando necessariamente il
premio al singolo con la tutela della collegialità.
E riservando comunque un ruolo al D.S.
CONCORSO
ORDINARIO PER DIRIGENTI SCOLASTICI
Si
ribadisce la necessità che la qualità della
scuola dell’autonomia non può essere fondata su
figure dirigenziali caratterizzate da
"precariato" professionale, giuridico e
inoltre soggette a mobilità annuale: aspetti che
non giovano certamente alla continuità dei
processi, alla progettazione di percorsi di qualità,
ad una valutazione efficace.
Si
sollecita allora l’Amministrazione a predisporre
risorse e strumenti normativi affinché tutte le
scuole pubbliche vengano dirette da dirigenti
scolastici di ruolo.
FUNZIONI
AGGIUNTIVE A.T.A
E’
condivisa la decisione di aver definito in
contratto (art. 35 del vigente CCNL del comparto
scuola) che "la complessità della scuola
dell’autonomia richiede un particolare e
specifico impegno" anche del personale ATA.
Non sempre, però, i criteri indicati
nell’Allegato 7 al CCNI/99, per la formazione
delle graduatorie d’Istituto ai fini
dell’individuazione del personale a cui
attribuire le funzioni aggiuntive, hanno
consentito l’assegnazione delle medesime a
personale competente e capace. Avviene spesso che
l’indicatore prevalente sia quello
dell’anzianità di servizio che da solo non
garantisce le qualità richieste dall’incarico.
Si ritiene, allora, necessaria non solo una
"rivisitazione" degli indicatori e dei
criteri di attribuzione dei relativi punteggi, ma
anche una quota di discrezionalità da parte del
D.S. e/o del Direttore Amministrativo nella scelta
del personale. Si segnala inoltre l’opportunità
di prevedere specifiche attività formative, anche
in rete tra più scuole, coerenti con i profili
delle funzioni aggiuntive previste nell’Allegato
6 al CCNI/99.
Dovrebbero,
infine, essere previsti "tempi idonei"
per l'attribuzione delle funzioni, non essendo
ammissibili procedure di assegnazione autorizzate
a fine anno scolastico.
SUPPLENZE
DOCENTI
Per
una gestione efficace della procedura di
attribuzione delle supplenze appare necessaria la
revisione dell’attuale impianto normativo per
quanto attiene a: tipologie di supplenza,
graduatorie da utilizzare, modalità di chiamata,
disciplina della continuità didattica, facoltà
di rinuncia.
In
primo luogo è necessario rivedere la
"tempistica" nella conta dei posti
vacanti residuati dopo le assunzioni a T.I., i
movimenti, le assegnazioni provvisorie, le
utilizzazioni. Solo un’anticipazione di tali
operazioni potrà consentire ai C.S.A. di
concludere le operazioni di competenza alla
scadenza prevista del 31 luglio ed ai Dirigenti
scolastici di "subentrare" sin dal 1°
agosto per completare il conferimento degli
incarichi a T.D. su posti vacanti residuati. Si
auspica soprattutto l’abolizione della facoltà
di rinuncia da parte del candidato interpellato
per la supplenza, facoltà che provoca ritardi
alla procedura tali da vanificare – in
particolare, nei Circoli didattici – la
copertura delle classi in occasione di assenze
brevi del titolare.
FORMAZIONE
INTEGRATA SUPERIORE
L’armonizzazione
delle piattaforme contrattuali tra l’Area V^
della dirigenza scolastica ed il Comparto scuola
si impone anche in considerazione delle necessità
organizzative, di progettazione e di gestione
della Formazione Integrata Superiore (PON – IFTS
– CIPE). Si avverte il bisogno, in mancanza di
un razionale organico funzionale, di figure
docenti "di sistema" in grado di seguire
con continuità e competenza un campo di intenso
confronto e integrazione con Università e mondo
del lavoro (v. "Articolazione funzione
docente").
A
tale riguardo si esprime un forte richiamo ad
associazioni e sindacati di categoria affinché
intervengano con urgenza su questa problematica.
La scuola, infatti, rischia di essere tagliata
fuori dalla FIS a causa dell’assurda vicenda
dell’accredito regionale che gli Istituti
devono richiedere per poter svolgere un compito
formativo che è loro peculiare. I vincoli
strutturali imposti richiamano requisiti che –
segnatamente al sud – non consentono e non
consentiranno alle scuole (e quindi allo Stato) di
proporsi come enti gestori e titolari dei
finanziamenti: con l’effetto di veder dirottata
tutta la FIS interamente al settore privato
(scuole paritarie, grandi e medie aziende). Vanno,
pertanto, immediatamente contrattati con le
Regioni requisiti e modalità di accesso
all’accredito. Tutto ciò renderebbe giustizia a
quegli Istituti che, abilitati a svolgere attività
in orario antimeridiano, non risultano
paradossalmente più tali in orario pomeridiano.
PEREQUAZIONE
ORGANICI A.T.A. (tra scuola primaria e
secondaria).
Le
competenze delegate dal D.P.R. n. 275
dell'8.3.1999 hanno reso sempre più complesse le
azioni amministrative che quotidianamente svolgono
i competenti Uffici di ogni Istituzione
scolastica. Le disposizioni normative che
prevedono addirittura una riduzione degli organici
A.T.A. preoccupano non poco i Dirigenti scolastici
sul piano dell’efficienza del servizio. Tutto ciò
spinge non solo a rivendicare la conferma degli
attuali organici, ma anche a chiedere una
revisione dei parametri di riferimento, al fine di
conseguire una oggettiva perequazione tra organici
A.T.A della scuola primaria e secondaria.
b)
specifiche della dirigenza
INCARICHI
DIRIGENZIALI ED AGGIUNTIVI
La
dirigenza scolastica è specifica anche perché i
processi da attivare e gli obiettivi da perseguire
richiedono tempi congrui e adeguati e non, quindi,
lo spazio temporale minimo di due anni,
attualmente previsto. Pur prevedendo l'art. 3
della legge 15 luglio 2002 n. 145 che gli
incarichi di funzione dirigenziale "hanno
durata non inferiore a due anni e non superiore a
cinque anni, con facoltà di rinnovo", si
ritiene opportuno che nella scuola i predetti
incarichi, salvo motivate e particolari
situazioni, non debbano essere conferiti per
periodi inferiori ad almeno 3 anni. La stessa
pluriennalità del P.O.F. rafforza la presente
proposta.
Inoltre,
l'art. 23 del CCNL - V Area della dirigenza,
stabilisce che l'incarico deve:
a)
essere atto bilaterale;
b)
definire e precisare natura, oggetto, programmi da
realizzare e obiettivi, tempi e risorse, durata e
trattamento complessivo.
Non
sembra che nella totalità delle realtà regionali
i punti del citato art. 23 siano stati rispettati
nella loro interezza. Pur ammettendo che tale
"imperfezione" contrattuale possa essere
addebitata ad una fase di "prima
applicazione", presumibilmente collegata alla
necessaria definizione delle fasce in cui
collocare le scuole ai fini della determinazione
della retribuzione di posizione, viene ribadita la
forte valenza della "bilateralità"
dell'atto di conferimento dell'incarico, contro
ipotetici atti "impositivi" che
maschererebbero procedimenti di "spoils-system".
Per
quanto attiene, invece, agli incarichi aggiuntivi
di cui all'art. 26 del CCNL, i Sindacati
chiariscono che nessuna ritenuta va operata su
prestazioni professionali dei dirigenti scolastici
derivanti da personali e specifiche competenze
possedute e non "conferite in ragione del
loro ufficio (Es.: incarichi di relatore in corsi
di aggiornamento, conferiti al D.S. in quanto
studioso e non in ragione del suo incarico di
dirigenza)
VALUTAZIONE
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il
comma 5 dell’art. 27 del CCNL dispone che i
criteri di valutazione siano "comunicati ai
dirigenti scolastici prima dell’inizio dei
relativi periodi di riferimento, allo scopo di
valorizzare anche gli aspetti dell’autovalutazione
continua".
Superando
le attuali incertezze valutative, alla luce degli
insegnamenti ricavati dalla fallimentare
esperienza dell’anno scolastico 2000/2001, si
auspica che i risultati da valutare siano
quelli riferiti all’attività del dirigente
scolastico non avulsi, però, da una contemporanea
valutazione di contesto e di processi.
Si
rifiuta, inoltre, l’ipotesi di una valutazione
fondata sul criterio della "graduazione"
mediante l’attribuzione di punteggi. Una
valutazione auspicabile può essere fondata sulla
sola "soglia di positività/negatività"
e, comunque, "partecipata", effettuata
"in presenza" (non su esclusivo
materiale cartaceo), che prenda unicamente in
considerazione gli obiettivi espressi in
contratto, i processi attivati, i risultati
conseguiti, le difficoltà di contesto incontrate.
In
sintesi, una valutazione prevalentemente "non
sanzionatoria", di carattere
"promozionale", che abbia cioè il
compito di valorizzare e promuovere la
professionalità del dirigente scolastico.
MOBILITA’
(territoriale e professionale)
Scomparso
l’istituto del "trasferimento" con il
passaggio alla dirigenza, è oggi possibile far
richiesta di mutamento dell’incarico ricevuto,
anche prima della sua scadenza, in presenza di
occorrenze predefinite. Si tratta allora di
rendere più vincolante la richiesta sostenendo
che il tasso di gradimento della sede da parte del
D.S. incide in gran misura sulla qualità del suo
impegno.
Quanto
alla mobilità professionale, si auspica il
superamento della quota fissa del 15%, a copertura
di tutti i posti non accantonati per concorso e
con precedenza ai D.S. con contratto a t.i.
RESPONSABILITA’
DURANTE GLI SCIOPERI
Le
disposizioni attuative della legge 146/1990
prevedono che in occasione di azioni di sciopero
il personale dipendente possa "rendere
comunicazione volontaria" circa l’adesione
al medesimo. E’ proprio tale
"volontaria" adesione che, se non
esercitata, crea di fatto situazioni organizzative
interne ed esterne (si pensi ai rapporti con gli
EE.LL. per la organizzazione del servizio mensa,
dei trasporti ecc) difficili da gestire. La
comunicazione di partecipazione allo sciopero,
proprio perché motivata dalla specificità
dell’utenza gestita (si pensi, in particolare, a
quella della scuola dell’infanzia e della scuola
elementare) da "volontaria" dovrebbe
allora – nel settore scuola - divenire
"obbligatoria". Al D.S. verrebbe così
consentito di organizzare per tempo il servizio e
comunicare alle famiglie ed agli Enti esterni, in
termini precisi, le modalità di funzionamento o
la sospensione del servizio nel giorno dello
sciopero. Solo in tal modo andrebbe, come è suo
assoluto diritto, esente da chiamate di
responsabilità penali per mancata sorveglianza a
minori.
Si
auspicano, infine, in caso di adesione allo
sciopero del dirigente scolastico, più precise
disposizioni a sua tutela circa le funzioni da
conferire, nell’ordine, al collaboratore
vicario, ad altro collaboratore o al docente più
anziano d’età in servizio; oltre che una messa
a punto delle modalità di conferimento delle
stesse, in ragione della più varia casistica di
adesione del personale allo sciopero.
R.S.U.
REGIONALI DEI D.S.
Con
l’attribuzione della dirigenza ai Capi
d’Istituto, in vigenza dell’istituto della
contrattazione integrativa regionale ed in
analogia con le disposizioni contenute nei
contratti del comparto scuola, si concorda sulla
necessità di istituire la R.S.U regionale di
dirigenti scolastici, per consentire la
partecipazione diretta della categoria alle
contrattazioni integrative con il Direttore
Regionale.
PEREQUAZIONE
RETRIBUTIVA CON LA DIRIGENZA DI AREA I^
Confermata
l’appropriatezza della scelta dell’Area V^
della dirigenza scolastica, si ribadisce
l’impegno teso ad equipararne la retribuzione a
quella della dirigenza pubblica dell'Area I^. In
assenza, i D.S. sarebbero inevitabilmente spinti a
considerare la "specificità" del ruolo
ricoperto come minore rispetto alle altre
dirigenze pubbliche e, quindi, a esercitarne le
funzioni con un minor orgoglio professionale.
Si
aggiunga a tutto ciò la richiesta affinché, in
analogia a quanto è previsto all’art. 40 del
CCNL dell’Area I^ della dirigenza, la
retribuzione di posizione venga compresa tra gli
elementi retributivi aventi effetto sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull’indennità di buonuscita,
sull’equo indennizzo e sull’indennità
alimentare.
TUTELA
GIURIDICA E GIUDIZIARIA
In
merito alla tutela giuridica e giudiziaria
esercitata dall’Avvocatura dello Stato a favore
dei dirigenti scolastici, si ritiene di dover
approfondire la "rispondenza" della
legislazione di riferimento in materia (R.D. n.
1611 del 30.10.1933), pur attualizzata e ribadita
(Circ. n. 46/2002 e Circ. M.I.U.R. n. 109/2002)
con le disposizioni combinate relative:
w
all’attuazione dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche;
w
alle specifiche attribuzioni dei dirigenti
scolastici;
w
alle competenze degli organi collegiali, in via di
riforma.
Si
auspica, infine, venga portato ad urgente
applicazione l’art. 36 del CCNL, V^ Area,
relativo alla tutela assicurativa ed alla
copertura delle spese legali dei processi in cui
il dirigente scolastico sia parte interessata per
motivi strettamente collegati all’esercizio
della sua funzione istituzionale. E’ richiesto,
altresì, il rimborso della quota individuale
assicurativa non utilizzata, ma spettante per
l’anno solare 2002.
ADEMPIMENTI
DECRETO "626"
Il
passaggio della "626" nella scuola è
stato una delle principali fonti di responsabilità
civile e penale in capo al D.S. Comune è il
convincimento che, non importa quale sia il grado
di attenzione e impegno prestati dai D.S. alla
sicurezza nelle scuole, bassa resta comunque la
garanzia di andare esenti dalle suddette
responsabilità. Le quali esplodono sovente per
contestazioni "di dettaglio", di sola
forma e talvolta assolutamente inaccettabili sul
piano della logica e del buon senso ( una
Dirigente è stata multata per l’assenza di
estintori nella sua scuola, a seguito di una
ispezione da lei stessa sollecitata per ottenerne
l’installazione). Una forma di tutela da tali
comportamenti arbitrari e assurdi potrebbe venir
sostenuta in sede contrattuale nazionale
attraverso una norma sollecitatoria di convenzioni
tra le Direzioni Regionali e le Autorità di
vigilanza (VV.FF., ASL, Polizia Municipale ecc.)
tese ad introdurre per le scuole deroghe temporali
di "diffida a provvedere" tra
l’accertamento dell’infrazione e l’eventuale
provvedimento sanzionatorio |