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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

NEWS 

 

Seminario di Formia: sintesi dei lavori

Fonte: sito web Andis - 10 dicembre 2002

Il documento che pubblichiamo costituisce una sintesi ragionata e propositiva dei lavori del Seminario di Formia, di confronto con i Sindacati, sulle piattaforme contrattuali per il 2° Contratto dei Dirigenti scolastici.

Il documento affronta problematiche di carattere socio-politico e tematiche di qualità nella scuola dell'autonomia, sia di carattere generale che specifiche della dirigenza scolastica.

SINTESI RAGIONATA E PROPOSITIVA DEI LAVORI DEL SEMINARIO A.N.DI.S

"IL II° CONTRATTO DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA"

Confronto con i Sindacati sulle piattaforme contrattuali

FORMIA, 3 e 4 DICEMBRE 2002

In premessa alle risultanze del Seminario voluto e organizzato dall’ANDIS in vista del II° Contratto della Dirigenza Scolastica, l’occasione è buona per approfondire la riflessione sull’identità di un’Associazione Professionale quando si accosti direttamente o indirettamente a problematiche di natura sindacale.

Nel nostro incontro/confronto di Formia con i rappresentanti sindacali, a questa riflessione siamo stati sollecitati costantemente ogni volta che ciascuno di noi, dalla parte "associativa" del tavolo, si è interrogato sugli aspetti di diversità di quel nostro incontro da una normale, comune riunione sindacale.

L’impressione è che l’identità dell’Associazione professionale rispetto a quella di una struttura sindacale – quando le 2 realtà vengano a confronto – sia ancora in larga parte da costruire.

Si vuol dire che mentre il Sindacato – attraverso la sua storia, le sue esperienze di lotta, i suoi tributi in sofferenza e talora perfino in vite umane, le sue bandiere, le sue vittorie e le sue sconfitte – butta radici in una epistemologia di principi, concetti e linguaggi saldamente strutturati, per molti versi più fragile appare il retroterra culturale di una qualunque Associazione professionale.

Su questa tematica sarebbe interessante sentire i colleghi dell’ANP, una combinazione di Associazione e Sindacato, di pensiero professionale e pratica sindacale fuse rischiosamente insieme nell’operare di ogni suo singolo aderente.

Ad ogni modo, la prima tappa di questo itinerario di riflessione potrebbe essere così caratterizzata:

Principi Sindacali

- Trovare soluzioni praticabili ai problemi

- Saper fare mediazioni accettabili tra quanto si propone e quanto viene controproposto.

- Mantenere sempre il massimo di consenso nella gestione degli interessi dei propri iscritti.

Principi Associativo-Professionali

- Esercitare il pensiero, l’analisi, la riflessione continue sui paradigmi del proprio status giuridico-professionale in rapporto agli scopi dell’istituzione.

- Individuare criticità e disfunzioni.

- Prevedere sviluppi futuri della propria professione, esplorandone il passato e il presente.

In primissima sintesi, se l’Associazione Professionale sviluppa una cultura di "sapere", al Sindacato si richiede soprattutto una cultura di "saper fare".

E allora: se donne e uomini dellASSOCIAZIONE praticano la loro identità tracciando scenari ed avanzando problemi, uomini e donne del SINDACATO sono chiamati a fornire alle domande risposte contrattualmente praticabili e proponibili sul piano del consenso.

Luoghi e momenti di intersezione saranno talora inevitabili: essenziale sarà comunque averne per tutti consapevolezza.

Ecco perché nel documento che segue ci si è attenuti ad una classificazione per "tematiche" e non per "rivendicazioni categoriali".

TEMATICHE DI CONTESTO SOCIO-POLITICO

Lo scenario che in questa fine d’anno 2002 fa da sfondo alla vicenda contrattuale della dirigenza scolastica genera perplessità e timori.

In primo luogo, per un disegno di politica scolastica largamente indefinito. Al maglio che si abbatte con efficienza distruttiva su questo o quel prodotto normativo della riforma precedente (l’obbligo scolastico, l’impianto della secondaria superiore, i curricoli disciplinari, l’organico funzionale, il Sistema Nazionale di Valutazione del Cede, i CIS ecc.) non subentra nessuna impresa di ricostruzione che mostri di operare secondo schemi precisi e coordinati. Rimangono buche sul terreno, si registrano ritardi, ma soprattutto latita il progetto complessivo della riforma. E se questo preoccupante "limbo di incertezze" può non produrre ricadute particolarmente gravi su un’area di docenza tranquillamente orientata all’esclusività del rapporto con la classe, del tutto disinteressata a progettualità collegiali, non va così per la dirigenza scolastica: che solo in uno scenario ben caratterizzato nelle finalità, nelle opportunità e nelle sinergie è in grado di esercitare professionalmente il suo difficile ruolo.

In secondo luogo, per la dirompenza di due mine legislative che minacciano di far saltare in aria autonomia insieme a dirigenza. Ci si riferisce alla legge sullo "spoils system" e al disegno di legge sulla cosiddetta "devolution".

"Spoils system".

Dei 18 Direttori Regionali allontanati recentemente dai loro uffici per effetto di questa legge, nessuno si sentirebbe di addebitare quel pubblico ripudio a demeriti professionali: tutti ci sentiamo tranquillamente autorizzati ad attribuirne la causa ai personali "credo" politici, più o meno divergenti da quelli governativi. Ne deriva che ci troviamo di fronte ad una sorta di neoburocrazia per la quale il vecchio valore dell’ "adempimento all’ordine" è stato sostituito da quello nuovissimo della "tessera di partito". La valutazione del Dirigente in base ai risultati conseguiti e alla virtuosità dei processi attuati scende in classifica – con la legge Frattini - di almeno 1 posto.

Qualcuno dirà che la legge non riguarda la dirigenza di II^ fascia e che, quindi, nella scuola si può star tranquilli. Non sarà così. Nel sistema, in tutto il sistema, è stato inoculato un "virus valoriale" che influenzerà subdolamente ogni scelta, ogni apprezzamento professionale, ogni valutazione di qualità e, temiamo purtroppo, la stessa libera manifestazione del pensiero.

"Devolution".

L’articolo unico del disegno di legge, a modifica del dettato costituzionale, attribuisce alle Regioni competenze esclusive in materia di "organizzazione" e "gestione" delle scuole. Ce n’è abbastanza per mettere in allarme l’autonomia delle scuole stesse, ma soprattutto la dirigenza scolastica che - ai sensi dell’art.25, comma 2, del D.L.vo n.165/2001 – "assicura la gestione unitaria dell’istituzione" e "organizza l’attività scolastica". Di più, a un tale trasferimento di poteri noi ci dichiariamo del tutto contrari per una motivazione autenticamente sociale.

Nella biografia della riforma del sistema scolastico nazionale, avviata negli anni ’90, l’autonomia delle scuole non ha segnato il conseguimento di un fine, bensì la messa a punto di un mezzo; nient’altro che un mezzo per elevare il livello della "qualità degli apprendimenti" a tutti i giovani e giovanissimi studenti, ma in particolare per garantire loro il massimo di "uguaglianza delle opportunità": portare al diploma di scuola secondaria superiore almeno l’80% degli studenti di una stessa leva è standard richiesto dalla coscienza democratica di ogni paese civile e moderno, ma anche dalle aspettative strategiche dei settori più evoluti dell’economia e della produzione. Ora, questa iniziativa di riforma costituzionale, esaltando nelle scuole il valore della "diversità regionale", va fatalmente a indebolire tutti i meccanismi perequativi – umani, finanziari, strumentali – che solo un governo nazionale del sistema, democraticamente orientato, è in grado di garantire.

L’ANDIS richiama una figura geometrica per rappresentare il rapporto che dovrebbe intercorrere tra le Autonomie di una riforma equilibrata del sistema scolastico. Lo ha chiamato "triangolo delle autonomie" e costruito sui tre lati, rispettivamente, della Direzione scolastica regionale, dell’Istituto scolastico, dell’Ente Locale territoriale (Comune, Provincia, Regione). Un triangolo equilatero all’interno del quale il programma e l’organizzazione nazionale dell’istruzione si integra con le esigenze formative dell’utenza e della comunità locale, attraverso l’autonomia funzionale dei singoli istituti scolastici.

Si deve purtroppo constatare che, di questo triangolo, "spoils system" e "devolution" non tendono certo a garantire l’equilateralità. E tutto – anche la nostra contrattazione – diventa terribilmente più difficile.

TEMATICHE DI QUALITÀ NELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA

a) di carattere generale

R.S.U. DI SCUOLA

L'art. 6 del vigente CCNL delle forme di decentramento e di autonomia, individua nella singola istituzione scolastica la "sede di contrattazione integrativa". È, altresì, innegabile che la finalità della norma contrattuale sia quella di rendere più trasparente e partecipata l'attività della amministrazione scolastica periferica – in una dimensione di "privatizzazione" del rapporto di impiego – ma soprattutto di mettere fine a una stagione di parasindacalismo del Collegio dei Docenti nel quale veniva deciso tutto: se fare, cosa fare, come fare, a chi far fare, con quali risorse ecc.

Dopo un’esperienza quasi biennale del già citato art. 6, si può affermare che non sempre le modalità di conduzione delle contrattazioni integrative d'Istituto sono state elemento di rafforzamento della qualità nella scuola dell'autonomia. La tendenza allo straripamento dei poteri e, comunque, ad una distribuzione "a pioggia" delle risorse finanziarie, manifestate da parte di alcune R.S.U., e – per contro - la difficoltà ad accettare una presenza, a volte ritenuta "ingombrante" o "invadente", da parte di taluni D.S., sono state causa scatenante di situazioni patologicamente conflittuali.

L'impegno comune deve essere quello di ripartire dalle "positività" delle esperienze realizzate in moltissime realtà territoriali nazionali, per predisporre una normativa che definisca più nettamente l’area delle rispettive competenze al tavolo delle trattative.

Occorrerà, a tale scopo, prevedere percorsi formativi e informativi per tutti, tesi al miglioramento della qualità del servizio scolastico.

ARTICOLAZIONE DELLA PROFESSIONE DOCENTE

L’esperienza della "funzione obiettivo" come innovazione per l’arricchimento della funzione docente, deve considerarsi ormai conclusa, soprattutto nei suoi aspetti di rigidità quanto a contenuti e riconoscimento retributivo. Va lasciata all’autonomia delle singole scuole la facoltà di attribuzione degli incarichi, rispondenti a bisogni liberamente individuati, e il quantum di compenso contrattualmente definito attingendo a un budget onnicomprensivo di Istituto. A fianco di F.O. così riviste, l’ANDIS propone anche l’opportunità di autentiche "figure di sistema", staccate dall’insegnamento, agenti anche su reti di scuole, specializzate in particolari aree professionali.

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE DOCENTI

Non può, innanzi tutto, essere sottaciuto il limite imposto dal comma 2/d del CCNL del 15/3/2001 relativo al vincolo di "non più di due unità" di docenti della "cui collaborazione il D.S. intende avvalersi in modo continuativo". Si tratta di una norma contrattuale da cassare al più presto assegnando al D.S. un budget speciale e riservato con il quale compensare collaboratori da lui prescelti per gestire al meglio la complessità organizzativa della scuola dell’autonomia. In linea generale, la valorizzazione delle eccellenze – assolutamente necessaria nel modello "cooperativo" di autonomia per il quale l’ANDIS si schiera (un modello di tipo "concorrenziale" può anche farne a meno, trovando nel suo stesso impianto spinte dinamiche al fare) – deve affrontare al più presto il problema della valutazione dei docenti, ex art.28 del CCNL: conciliando necessariamente il premio al singolo con la tutela della collegialità. E riservando comunque un ruolo al D.S.

CONCORSO ORDINARIO PER DIRIGENTI SCOLASTICI

Si ribadisce la necessità che la qualità della scuola dell’autonomia non può essere fondata su figure dirigenziali caratterizzate da "precariato" professionale, giuridico e inoltre soggette a mobilità annuale: aspetti che non giovano certamente alla continuità dei processi, alla progettazione di percorsi di qualità, ad una valutazione efficace.

Si sollecita allora l’Amministrazione a predisporre risorse e strumenti normativi affinché tutte le scuole pubbliche vengano dirette da dirigenti scolastici di ruolo.

FUNZIONI AGGIUNTIVE A.T.A

E’ condivisa la decisione di aver definito in contratto (art. 35 del vigente CCNL del comparto scuola) che "la complessità della scuola dell’autonomia richiede un particolare e specifico impegno" anche del personale ATA. Non sempre, però, i criteri indicati nell’Allegato 7 al CCNI/99, per la formazione delle graduatorie d’Istituto ai fini dell’individuazione del personale a cui attribuire le funzioni aggiuntive, hanno consentito l’assegnazione delle medesime a personale competente e capace. Avviene spesso che l’indicatore prevalente sia quello dell’anzianità di servizio che da solo non garantisce le qualità richieste dall’incarico. Si ritiene, allora, necessaria non solo una "rivisitazione" degli indicatori e dei criteri di attribuzione dei relativi punteggi, ma anche una quota di discrezionalità da parte del D.S. e/o del Direttore Amministrativo nella scelta del personale. Si segnala inoltre l’opportunità di prevedere specifiche attività formative, anche in rete tra più scuole, coerenti con i profili delle funzioni aggiuntive previste nell’Allegato 6 al CCNI/99.

Dovrebbero, infine, essere previsti "tempi idonei" per l'attribuzione delle funzioni, non essendo ammissibili procedure di assegnazione autorizzate a fine anno scolastico.

SUPPLENZE DOCENTI

Per una gestione efficace della procedura di attribuzione delle supplenze appare necessaria la revisione dell’attuale impianto normativo per quanto attiene a: tipologie di supplenza, graduatorie da utilizzare, modalità di chiamata, disciplina della continuità didattica, facoltà di rinuncia.

In primo luogo è necessario rivedere la "tempistica" nella conta dei posti vacanti residuati dopo le assunzioni a T.I., i movimenti, le assegnazioni provvisorie, le utilizzazioni. Solo un’anticipazione di tali operazioni potrà consentire ai C.S.A. di concludere le operazioni di competenza alla scadenza prevista del 31 luglio ed ai Dirigenti scolastici di "subentrare" sin dal 1° agosto per completare il conferimento degli incarichi a T.D. su posti vacanti residuati. Si auspica soprattutto l’abolizione della facoltà di rinuncia da parte del candidato interpellato per la supplenza, facoltà che provoca ritardi alla procedura tali da vanificare – in particolare, nei Circoli didattici – la copertura delle classi in occasione di assenze brevi del titolare.

FORMAZIONE INTEGRATA SUPERIORE

L’armonizzazione delle piattaforme contrattuali tra l’Area V^ della dirigenza scolastica ed il Comparto scuola si impone anche in considerazione delle necessità organizzative, di progettazione e di gestione della Formazione Integrata Superiore (PON – IFTS – CIPE). Si avverte il bisogno, in mancanza di un razionale organico funzionale, di figure docenti "di sistema" in grado di seguire con continuità e competenza un campo di intenso confronto e integrazione con Università e mondo del lavoro (v. "Articolazione funzione docente").

A tale riguardo si esprime un forte richiamo ad associazioni e sindacati di categoria affinché intervengano con urgenza su questa problematica. La scuola, infatti, rischia di essere tagliata fuori dalla FIS a causa dell’assurda vicenda dell’accredito regionale che gli Istituti devono richiedere per poter svolgere un compito formativo che è loro peculiare. I vincoli strutturali imposti richiamano requisiti che – segnatamente al sud – non consentono e non consentiranno alle scuole (e quindi allo Stato) di proporsi come enti gestori e titolari dei finanziamenti: con l’effetto di veder dirottata tutta la FIS interamente al settore privato (scuole paritarie, grandi e medie aziende). Vanno, pertanto, immediatamente contrattati con le Regioni requisiti e modalità di accesso all’accredito. Tutto ciò renderebbe giustizia a quegli Istituti che, abilitati a svolgere attività in orario antimeridiano, non risultano paradossalmente più tali in orario pomeridiano.

PEREQUAZIONE ORGANICI A.T.A. (tra scuola primaria e secondaria).

Le competenze delegate dal D.P.R. n. 275 dell'8.3.1999 hanno reso sempre più complesse le azioni amministrative che quotidianamente svolgono i competenti Uffici di ogni Istituzione scolastica. Le disposizioni normative che prevedono addirittura una riduzione degli organici A.T.A. preoccupano non poco i Dirigenti scolastici sul piano dell’efficienza del servizio. Tutto ciò spinge non solo a rivendicare la conferma degli attuali organici, ma anche a chiedere una revisione dei parametri di riferimento, al fine di conseguire una oggettiva perequazione tra organici A.T.A della scuola primaria e secondaria.

b) specifiche della dirigenza

INCARICHI DIRIGENZIALI ED AGGIUNTIVI

La dirigenza scolastica è specifica anche perché i processi da attivare e gli obiettivi da perseguire richiedono tempi congrui e adeguati e non, quindi, lo spazio temporale minimo di due anni, attualmente previsto. Pur prevedendo l'art. 3 della legge 15 luglio 2002 n. 145 che gli incarichi di funzione dirigenziale "hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo", si ritiene opportuno che nella scuola i predetti incarichi, salvo motivate e particolari situazioni, non debbano essere conferiti per periodi inferiori ad almeno 3 anni. La stessa pluriennalità del P.O.F. rafforza la presente proposta.

Inoltre, l'art. 23 del CCNL - V Area della dirigenza, stabilisce che l'incarico deve:

a) essere atto bilaterale;

b) definire e precisare natura, oggetto, programmi da realizzare e obiettivi, tempi e risorse, durata e trattamento complessivo.

Non sembra che nella totalità delle realtà regionali i punti del citato art. 23 siano stati rispettati nella loro interezza. Pur ammettendo che tale "imperfezione" contrattuale possa essere addebitata ad una fase di "prima applicazione", presumibilmente collegata alla necessaria definizione delle fasce in cui collocare le scuole ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, viene ribadita la forte valenza della "bilateralità" dell'atto di conferimento dell'incarico, contro ipotetici atti "impositivi" che maschererebbero procedimenti di "spoils-system".

Per quanto attiene, invece, agli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 26 del CCNL, i Sindacati chiariscono che nessuna ritenuta va operata su prestazioni professionali dei dirigenti scolastici derivanti da personali e specifiche competenze possedute e non "conferite in ragione del loro ufficio (Es.: incarichi di relatore in corsi di aggiornamento, conferiti al D.S. in quanto studioso e non in ragione del suo incarico di dirigenza)

VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il comma 5 dell’art. 27 del CCNL dispone che i criteri di valutazione siano "comunicati ai dirigenti scolastici prima dell’inizio dei relativi periodi di riferimento, allo scopo di valorizzare anche gli aspetti dell’autovalutazione continua".

Superando le attuali incertezze valutative, alla luce degli insegnamenti ricavati dalla fallimentare esperienza dell’anno scolastico 2000/2001, si auspica che i risultati da valutare siano quelli riferiti all’attività del dirigente scolastico non avulsi, però, da una contemporanea valutazione di contesto e di processi.

Si rifiuta, inoltre, l’ipotesi di una valutazione fondata sul criterio della "graduazione" mediante l’attribuzione di punteggi. Una valutazione auspicabile può essere fondata sulla sola "soglia di positività/negatività" e, comunque, "partecipata", effettuata "in presenza" (non su esclusivo materiale cartaceo), che prenda unicamente in considerazione gli obiettivi espressi in contratto, i processi attivati, i risultati conseguiti, le difficoltà di contesto incontrate.

In sintesi, una valutazione prevalentemente "non sanzionatoria", di carattere "promozionale", che abbia cioè il compito di valorizzare e promuovere la professionalità del dirigente scolastico.

MOBILITA’ (territoriale e professionale)

Scomparso l’istituto del "trasferimento" con il passaggio alla dirigenza, è oggi possibile far richiesta di mutamento dell’incarico ricevuto, anche prima della sua scadenza, in presenza di occorrenze predefinite. Si tratta allora di rendere più vincolante la richiesta sostenendo che il tasso di gradimento della sede da parte del D.S. incide in gran misura sulla qualità del suo impegno.

Quanto alla mobilità professionale, si auspica il superamento della quota fissa del 15%, a copertura di tutti i posti non accantonati per concorso e con precedenza ai D.S. con contratto a t.i.

RESPONSABILITA’ DURANTE GLI SCIOPERI

Le disposizioni attuative della legge 146/1990 prevedono che in occasione di azioni di sciopero il personale dipendente possa "rendere comunicazione volontaria" circa l’adesione al medesimo. E’ proprio tale "volontaria" adesione che, se non esercitata, crea di fatto situazioni organizzative interne ed esterne (si pensi ai rapporti con gli EE.LL. per la organizzazione del servizio mensa, dei trasporti ecc) difficili da gestire. La comunicazione di partecipazione allo sciopero, proprio perché motivata dalla specificità dell’utenza gestita (si pensi, in particolare, a quella della scuola dell’infanzia e della scuola elementare) da "volontaria" dovrebbe allora – nel settore scuola - divenire "obbligatoria". Al D.S. verrebbe così consentito di organizzare per tempo il servizio e comunicare alle famiglie ed agli Enti esterni, in termini precisi, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio nel giorno dello sciopero. Solo in tal modo andrebbe, come è suo assoluto diritto, esente da chiamate di responsabilità penali per mancata sorveglianza a minori.

Si auspicano, infine, in caso di adesione allo sciopero del dirigente scolastico, più precise disposizioni a sua tutela circa le funzioni da conferire, nell’ordine, al collaboratore vicario, ad altro collaboratore o al docente più anziano d’età in servizio; oltre che una messa a punto delle modalità di conferimento delle stesse, in ragione della più varia casistica di adesione del personale allo sciopero.

R.S.U. REGIONALI DEI D.S.

Con l’attribuzione della dirigenza ai Capi d’Istituto, in vigenza dell’istituto della contrattazione integrativa regionale ed in analogia con le disposizioni contenute nei contratti del comparto scuola, si concorda sulla necessità di istituire la R.S.U regionale di dirigenti scolastici, per consentire la partecipazione diretta della categoria alle contrattazioni integrative con il Direttore Regionale.

PEREQUAZIONE RETRIBUTIVA CON LA DIRIGENZA DI AREA I^

Confermata l’appropriatezza della scelta dell’Area V^ della dirigenza scolastica, si ribadisce l’impegno teso ad equipararne la retribuzione a quella della dirigenza pubblica dell'Area I^. In assenza, i D.S. sarebbero inevitabilmente spinti a considerare la "specificità" del ruolo ricoperto come minore rispetto alle altre dirigenze pubbliche e, quindi, a esercitarne le funzioni con un minor orgoglio professionale.

Si aggiunga a tutto ciò la richiesta affinché, in analogia a quanto è previsto all’art. 40 del CCNL dell’Area I^ della dirigenza, la retribuzione di posizione venga compresa tra gli elementi retributivi aventi effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’indennità alimentare.

TUTELA GIURIDICA E GIUDIZIARIA

In merito alla tutela giuridica e giudiziaria esercitata dall’Avvocatura dello Stato a favore dei dirigenti scolastici, si ritiene di dover approfondire la "rispondenza" della legislazione di riferimento in materia (R.D. n. 1611 del 30.10.1933), pur attualizzata e ribadita (Circ. n. 46/2002 e Circ. M.I.U.R. n. 109/2002) con le disposizioni combinate relative:

w all’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;

w alle specifiche attribuzioni dei dirigenti scolastici;

w alle competenze degli organi collegiali, in via di riforma.

Si auspica, infine, venga portato ad urgente applicazione l’art. 36 del CCNL, V^ Area, relativo alla tutela assicurativa ed alla copertura delle spese legali dei processi in cui il dirigente scolastico sia parte interessata per motivi strettamente collegati all’esercizio della sua funzione istituzionale. E’ richiesto, altresì, il rimborso della quota individuale assicurativa non utilizzata, ma spettante per l’anno solare 2002.

ADEMPIMENTI DECRETO "626"

Il passaggio della "626" nella scuola è stato una delle principali fonti di responsabilità civile e penale in capo al D.S. Comune è il convincimento che, non importa quale sia il grado di attenzione e impegno prestati dai D.S. alla sicurezza nelle scuole, bassa resta comunque la garanzia di andare esenti dalle suddette responsabilità. Le quali esplodono sovente per contestazioni "di dettaglio", di sola forma e talvolta assolutamente inaccettabili sul piano della logica e del buon senso ( una Dirigente è stata multata per l’assenza di estintori nella sua scuola, a seguito di una ispezione da lei stessa sollecitata per ottenerne l’installazione). Una forma di tutela da tali comportamenti arbitrari e assurdi potrebbe venir sostenuta in sede contrattuale nazionale attraverso una norma sollecitatoria di convenzioni tra le Direzioni Regionali e le Autorità di vigilanza (VV.FF., ASL, Polizia Municipale ecc.) tese ad introdurre per le scuole deroghe temporali di "diffida a provvedere" tra l’accertamento dell’infrazione e l’eventuale provvedimento sanzionatorio

 

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