SIGLATO IL CONTRATTO PER LA COSTITUZIONE DELL'AREA DELLA "DIRIGENZA SCOLASTICA"

(Fonte: SNALS Nazionale dal sito www.snals.it)


Siglato il contratto per la costituzione dell'area della "Dirigenza scolastica" In data 17 maggio 2000, presso l'ARAN, è stato siglato il "Contratto Collettivo Quadro" relativo alla definizione delle aree dirigenziali di contrattazione ed, in particolare, è stata costituita - a decorrere dal 1° settembre 2000 - l'area autonoma della dirigenza scolastica, che è stata collocata nel comparto scuola, in relazione alla previsione dell'art. 21, c. 17, della legge 59/1997.
L'accordo vede il pieno accoglimento della tesi dello SNALS che ha sempre sostenuto, prima in sede politica e, successivamente, nella sede negoziale competente, la soluzione basata su due elementi di fondo: 1° l'autonomia dell'area; 2° la collocazione della stessa nel comparto scuola. Del resto, in perfetta linea con il legislatore che, recentemente, al c. 17 dell'art. 21 della legge 59/1997 aveva stabilito che: "Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree".
Quanto definito con il contratto del 17 u.s. discende chiaramente dal dettato normativo (art. 21, legge 59/1997) e, soprattutto, da quello costituzionale (art. 33, 1° c. Cost.). In tale previsione, la dirigenza scolastica è - costitutivamente - derivazione dell'art. 33, 1° c. citato e non dagli artt. 95 e 97 Cost., da cui discende invece la dirigenza amministrativa, emanazione organica del potere esecutivo e ad esso legata da rapporto fiduciario e, di conseguenza, precario (preposizione all'ufficio a tempo breve e mobilità-coatta).
Lo SNALS, nella piena consapevolezza che il rapporto di lavoro del dirigente scolastico non può essere omologato a quello del dirigente amministrativo, ha sostenuto la "V area di comparto", perché solo così, fuori da ogni commistione, si può valorizzare in sede negoziale - sotto il duplice profilo normativo ed economico - la specificità della dirigenza nel sistema di autonomia. In particolare, la struttura retributiva del dirigente scolastico non può essere omologata a quella del dirigente amministrativo, legata a doppio filo ad esiti dipendenti dalla sola incidenza funzionale "nell'ufficio" cui è - pro-tempore - preposto. Al contrario, il dirigente scolastico, nella scuola delle libertà dell'apprendimento e dell'insegnamento, risponderà degli esiti formativi soprattutto in relazione ai processi che mette in atto per effetto di deliberazioni di organi collegiali competenti ex legge - in un sistema in cui sono diffusi poteri e responsabilità.
Pertanto, la retribuzione fondamentale e quella accessoria diffusa dovrà avere, inevitabilmente, grande peso in relazione alla natura della funzione dirigenziale e alla posizione in rapporto alla complessità della "scuola" cui il dirigente è preposto.
Per quanto detto, lo SNALS considera "l'esito negoziale dell'area autonoma di comparto" il primo importante passo per puntare in sede contrattuale - alla piena valorizzazione della specificità della dirigenza scolastica e in sede legislativa, ad un avvio verso la definizione di un "ordinamento dirigenziale autonomo" in attuazione del precitato precetto costituzionale.
Infine lo SNALS - definita l'area - ha chiesto l'immediata apertura del negoziato sulla dirigenza scolastica la quale merita risorse sufficienti per colmare lo scostamento tra la retribuzione media complessiva del capo di istituto e quella del dirigente statale, fermo restando la diversa strutturazione retributiva che non potrà non tener conto delle carriere maturate nella funzione prima docente e poi direttiva.
Lo SNALS si rivolge a tutti di dirigenti della scuola chiedendo adesione sulla suddetta proposta politico-sindacale, nella convinzione di fare gli interessi sia dei dirigenti che della scuola tutta.

SNALS, DIRIGENZA E... ANP

(Nota SNALS dal sito www.snals.it)


L'ANP nel suo sito internet si occupa dello SNALS e della sua posizione riguardo alla dirigenza scolastica attribuendoci "curiose giravolte in merito al problema".
Abbiamo l'impressione che l'ANP sia nell'atteggiamento di coloro che, convinti della giustezza delle loro posizioni, non intendono ascoltare quello che gli altri pensano e dicono.
E' proprio il caso di citare quel vecchio adagio che recitava: "non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire".
Insomma, suggeriamo all'ANP di non avventurarsi più nella lettura dei nostri documenti che, complessi nella loro articolazione, sono chiari nella posizione che esprimono, considerato che non è in grado di comprenderli.
er l'ANP, solo per essa, ne facciamo una sintesi essenziale:
Lo SNALS, riguardo alla dirigenza per i capi di istituto sostiene:
- che la dirigenza scolastica sia collocata all'interno di una autonoma area di contrattazione nel comparto scuola
- che solo in questo contesto sarà possibile chiedere ed ottenere il riconoscimento della carriera pregressa e continuare a beneficiare nel nuovo inquadramento degli effetti economici della progressione di carriera
- solo in questo contesto sarà possibile continuare a contrattualizzare la mobilità, sia essa d'ufficio o a domanda
- solo in questo contesto sarà possibile contrattualizzare la valutazione individuando cosa valutare, quali aree valutare, le competenze dei valutatori, ecc.
Su ciascuno dei punti predetti lo SNALS ha avviato con la categoria un vasto confronto apportando sempre e comunque dati documentabili.
L'ANP riguardo all'inquadramento dirigenziale, lancia solo un messaggio: "ci dividono 25.000.000 dai dirigenti".
Ci spieghi una volta per tutte i termini precisi della questione che pone:
chi sono i dirigenti con i quali si confrontano, qual è la loro retribuzione, qual è il loro sviluppo di carriera ...... .
A noi risulta che i docenti e i capi di istituto nominati ispettori tecnici (dirigenti amministrativi) dopo il contratto sulla dirigenza del '97 si sono fatti promotori di un disegno di legge che riconosca la loro carriera precedente, in quanto l'inquadramento nella dirigenza (senza il riconoscimento della carriera di provenienza) li retrocede nella retribuzione!

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