Reclutamento dei dirigenti delle scuole

Informativa sui bandi

 

Fonte: sito web ANP - 15 marzo 2002

Si è svolta oggi presso il Ministero dell'Istruzione la prevista informativa sul prossimo bando di concorso per il reclutamento dei dirigenti delle scuole. L'Amministrazione ha fornito i richiesti chiarimenti sulla maggior parte delle questioni sollevate nei precedenti incontri. In particolare:
a) questioni comuni al concorso ordinario ed a quello riservato:

o        requisiti di ammissione: la laurea ed i sette anni di ruolo costituiscono requisiti disgiunti, cioè acquisibili in tempi diversi, purché posseduti entrambi;

o        si può partecipare per un solo settore e per una sola regione;

o        chi fa domanda per il riservato non può partecipare all'ordinario e viceversa;

o        accesso ai settori formativi: è legato alla titolarità da docente e non all'incarico. Queste le diverse possibilità:

o        chi ha i sette anni di anzianità in più di un settore è libero di scegliere;

o        chi ha almeno sette anni in un settore ed altri anni in settori diversi, deve concorrer per quello in cui ha l'anzianità;

o        chi cumula i sette anni grazie a servizi diversi, deve concorrere in quello nel quale ha maggiore anzianità. In caso di parità, in quello di attuale titolarità;

o        tempi: l'Amministrazione è impegnata ad emanare il bando entro la fine del mese di marzo, ma è vincolata a sua volta dai tempi del DPCM e del DPR autorizzativi;

o        posti da mettere a concorso: dipendono dal DPR autorizzativi, ma – in via orientativa – l'Amministrazione valuta che siano circa 3.500 complessivi, a livello nazionale, da ripartire per regioni e settori formativi;



b) solo per il concorso riservato ai triennalisti:

§         titoli: fino a 7 punti (di cui un massimo di 4 per la laurea) sono riservati ai titoli culturali; fino a 13 punti per quelli di servizio e professionali. Sono valutati anche i tre anni di incarico necessari per accedere alla riserva;

§         colloquio di ammissione: si svolge su tre tematiche indicate dal candidato a scelta su un elenco di sette. Sono state espunte le tematiche di natura esclusivamente correlata alla professionalità docente;

§         prova finale: rimane da sciogliere il nodo circa la valutazione separata ed il carattere eliminatorio dello scritto. L'Amministrazione è cautamente possibilista a riguardo, ma non ha assunto impegni precisi, in attesa di un via libera del livello decisionale politico;

§         la graduatoria finale si fa sommando tutti i punteggi conseguiti nelle diverse fasi (colloquio, titoli, prova finale);


c) solo per il concorso ordinario:

o        la preselezione per titoli rimane fissata nel rapporto 1:4 (quattro ammessi al corso di formazione per ogni posto messo a concorso). Sono ammessi al corso di formazione, in aggiunta, tutti coloro che hanno lo stesso punteggio dell'ultimo avente diritto in base alla graduatoria;

o        le due prove scritte si svolgono in giorni diversi e sono valutate separatamente;

o        la graduatoria finale si fa solo sul punteggio della prova finale;

o        il servizio prestato come vicario di un circolo didattico affidato in reggenza viene valutato 0,5 punti; gli altri servizi prestati come vicario in presenza del dirigente vengono valutati 0,3 punti.

 

L'Anp ed il CO.NA.P.I. hanno valutato positivamente il complesso delle comunicazioni dell'Amministrazione, pur formulando alcuni rilievi:

§         il rapporto di preselezione 1:4 – essendo di fatto basato sull'anzianità di servizio - finisce con il penalizzare i concorrenti più giovani e non giova al rinnovamento della professione;

§         la valutazione dei titoli più strettamente legati alle esperienze professionali (percorso ordinario) appare tuttora modesta nell'equilibrio complessivo. Si torna a proporre di attribuire 1,5 punti (massimo due anni) al servizio come preside incaricato; 1 punto a quello come vicario in una scuola affidata in reggenza; 0,80 punti a quello come vicario in presenza del dirigente;

§         prova finale del percorso riservato: ferma restando la preferenza per una prova unica, si ribadisce che – in caso di prova doppia (scritto più orale) – la valutazione deve avvenire dopo lo svolgimento di entrambe le prove e deve condurre ad un unico voto;

§         ammissione al concorso: ai triennalisti deve essere consentito di presentare domanda anche per il percorso ordinario. In caso di ammissione al corso di formazione per il percorso riservato, non potranno essere inseriti nel corso di formazione per quello ordinario. L'Amministrazione si è riservata di accettare questa proposta.



COMUNICATO ANP-CONAPI
Partecipazione dei soci ai corsi di formazione

Anp e Conapi comunicano – nell'ambito del protocollo di intesa già formulato a suo tempo - che i vantaggi accordati da ciascuna organizzazione ai propri associati per quanto riguarda le condizioni di iscrizione ai corsi di formazione valgono con carattere di reciprocità anche per gli associati all'altra.