Reclutamento dei dirigenti delle scuole
Informativa sui bandi
Si è svolta oggi
presso il Ministero dell'Istruzione la prevista informativa sul prossimo bando
di concorso per il reclutamento dei dirigenti delle scuole. L'Amministrazione
ha fornito i richiesti chiarimenti sulla maggior parte delle questioni
sollevate nei precedenti incontri. In particolare:
a) questioni comuni al concorso ordinario ed a quello riservato:
o
requisiti di ammissione: la laurea ed i sette anni di ruolo costituiscono
requisiti disgiunti, cioè acquisibili in tempi diversi, purché posseduti
entrambi;
o
si può partecipare per un solo settore e per una sola regione;
o
chi fa domanda per il riservato non può partecipare all'ordinario e viceversa;
o
accesso ai settori formativi: è legato alla titolarità da docente e non
all'incarico. Queste le diverse possibilità:
o
chi
ha i sette anni di anzianità in più di un settore è libero di scegliere;
o
chi
ha almeno sette anni in un settore ed altri anni in settori diversi, deve
concorrer per quello in cui ha l'anzianità;
o
chi
cumula i sette anni grazie a servizi diversi, deve concorrere in quello nel
quale ha maggiore anzianità. In caso di parità, in quello di attuale
titolarità;
o
tempi:
l'Amministrazione è impegnata ad emanare il bando entro la fine del mese di
marzo, ma è vincolata a sua volta dai tempi del DPCM e del DPR autorizzativi;
o
posti da mettere a concorso: dipendono dal DPR autorizzativi, ma – in via
orientativa – l'Amministrazione valuta che siano circa 3.500 complessivi, a
livello nazionale, da ripartire per regioni e settori formativi;
b) solo per il concorso riservato ai triennalisti:
§
titoli:
fino a 7 punti (di cui un massimo di 4 per la laurea) sono riservati ai titoli
culturali; fino a 13 punti per quelli di servizio e professionali. Sono
valutati anche i tre anni di incarico necessari per accedere alla riserva;
§
colloquio di ammissione: si svolge su tre tematiche indicate dal candidato
a scelta su un elenco di sette. Sono state espunte le tematiche di natura
esclusivamente correlata alla professionalità docente;
§
prova finale: rimane da sciogliere il nodo circa la valutazione separata ed
il carattere eliminatorio dello scritto. L'Amministrazione è cautamente
possibilista a riguardo, ma non ha assunto impegni precisi, in attesa di un via
libera del livello decisionale politico;
§
la
graduatoria finale si fa sommando tutti i punteggi conseguiti nelle
diverse fasi (colloquio, titoli, prova finale);
c) solo per il concorso ordinario:
o
la
preselezione per titoli rimane fissata nel rapporto 1:4 (quattro ammessi
al corso di formazione per ogni posto messo a concorso). Sono ammessi al corso
di formazione, in aggiunta, tutti coloro che hanno lo stesso punteggio
dell'ultimo avente diritto in base alla graduatoria;
o
le
due prove scritte si svolgono in giorni diversi e sono valutate
separatamente;
o
la
graduatoria finale si fa solo sul punteggio della prova finale;
o
il
servizio prestato come vicario di un circolo didattico affidato in reggenza
viene valutato 0,5 punti; gli altri servizi prestati come vicario in presenza
del dirigente vengono valutati 0,3 punti.
L'Anp ed il
CO.NA.P.I. hanno valutato positivamente il complesso delle comunicazioni
dell'Amministrazione, pur formulando alcuni rilievi:
§
il
rapporto di preselezione 1:4 – essendo di fatto basato sull'anzianità di
servizio - finisce con il penalizzare i concorrenti più giovani e non giova al
rinnovamento della professione;
§
la
valutazione dei titoli più strettamente legati alle esperienze professionali
(percorso ordinario) appare tuttora modesta nell'equilibrio complessivo. Si
torna a proporre di attribuire 1,5 punti (massimo due anni) al servizio come
preside incaricato; 1 punto a quello come vicario in una scuola affidata in reggenza;
0,80 punti a quello come vicario in presenza del dirigente;
§
prova
finale del percorso riservato: ferma restando la preferenza per una prova
unica, si ribadisce che – in caso di prova doppia (scritto più orale) – la
valutazione deve avvenire dopo lo svolgimento di entrambe le prove e deve
condurre ad un unico voto;
§
ammissione
al concorso: ai triennalisti deve essere consentito di presentare domanda anche
per il percorso ordinario. In caso di ammissione al corso di formazione per il
percorso riservato, non potranno essere inseriti nel corso di formazione per
quello ordinario. L'Amministrazione si è riservata di accettare questa
proposta.
COMUNICATO
ANP-CONAPI
Partecipazione dei soci ai corsi di formazione
Anp e Conapi comunicano – nell'ambito del protocollo di intesa già
formulato a suo tempo - che i vantaggi accordati da ciascuna organizzazione ai
propri associati per quanto riguarda le condizioni di iscrizione ai corsi di
formazione valgono con carattere di reciprocità anche per gli associati
all'altra.