Concorso per dirigenti della scuola

Il Capo Dipartimento per i servizi sul territorio, dott. Alfonso Rubinacci, ha risposto con una nota datata 5 aprile 2001 alle osservazioni formulate dall'Anp e da altre organizzazioni sindacali in seguito all'incontro informativo del 7 marzo scorso. La lettera conferma nella sostanza il punto di vista già espresso in quella sede dall'Amministrazione.

Nel riconfermare tutte le considerazioni già espresse - cui non è stata data risposta nel merito - l'Anp osserva che il prolungamento dei tempi del contratto non fa che rendere ancor meno comprensibile il collegamento che si vuole mantenere con l'emanazione del bando di concorso, che non sarebbe comunque possibile espletare all'interno della vigenza contrattuale (31 dicembre 2001).

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO


Roma, 5 aprile 2001

Alla CGIL Scuola
Alla CISL Scuola
Alla UIL Scuola
Allo SNALS
All'ANP


OGGETTO: Bando di corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Si fa riferimento alle richieste formulate nella riunione del 7 marzo u.s. da parte di codeste OO.SS. in ordine al corso-concorso indicato in oggetto.
A tal proposito si fa presente che questo Dipartimento, con nota del 21.3.2001, ha chiesto all'Ufficio Legislativo l'avviso su alcune delle proposte formulate nella riunione sopra citata. c 1n particolare, è stato richiesto il parere riguardo alla proposta di una valutazione complessiva delle prove d'esame riservate ai presidi incaricati, nonché alla questione relativa ai vice rettori incaricati nei convitti nazionali e negli Istituti di Educazione. In merito a quanto sopra l'Ufficio interpellato ha fatto presente che la procedura selettiva disciplinata nello schema di bando, che prevede una votazione minima per la prova scritta ai fini dell'ammissione dei candidati alla successiva prova orale, è del tutto conforme, sotto il profilo che interessa, alle modalità fissate con il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 234 per lo svolgimento del concorso per esami per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici. Ha inoltre evidenziato che le disposizioni contenute nel predetto regolamento, emanato in attuazione dell'ari;. 28, comma 3, D.L.vo 29/93, pur non riguardando specificamente i1 reclutamento dei dirigenti scolastici, possono ritenersi norme di carattere generale applicabili, per le parti non incompatibili, anche alla particolare fattispecie che interessa.
Per quanto concerne la seconda questione prospettata, relativa all'eventuale equiparazione – ai fini dell'assegnazione della riserva dei posti di cui all'art. 28 bis, comma 3, del già citato D.L.vo 29/93 – del servizio prestato dagli istitutori con incarico di vice rettore nei convitti nazionali a quello svolto dai docenti incaricati della presidenza ex art. 477 del D.L.vo n. 297/94, ha espresso l'avviso che non sussistono, ai sensi della C.M. 27 luglio 1976, n. 195, le condizioni per rendere possibile tale equiparazione.
Per le argomentazioni sopra evidenziate si conferma, pertanto, l'orientamento già espresso dall'Ufficio sulle questioni prospettate.
Con riferimento agli altri punti si fa presente che il testo del bando è in fase di avanzata elaborazione e si è in attesa che vengano concluse le procedure alle quali. Com'è noto, la pubblicazione del bando è subordinata. In particolare, si precisa quanto segue:
· lo schema di D.P.C.M. concernente i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici (art. 28 bis comma 7) è attualmente all'esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – prima del suo invio al Consiglio di Stato per il prescritto parere;
· lo schema del decreto concernente la disciplina del periodo di formazione (art. 28 bis, comma 4, del più volte citato d.lgs. n. 29/93), è stato inviato al Dipartimento per la funzione pubblica per l'acquisizione della necessaria intesa.
Resta, inoltre, da definire il contratto collettivo nazionale sulla dirigenza scolastica, che, com'è noto, dovrà disciplinare alcuni istituti fondamentali del rapporto di lavoro (come ad esempio: il periodo di prova, la retribuzione, l'orario di lavoro, il sistema delle assenze, l'estinzione del rapporto di lavoro, ecc.) e si è in attesa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'autorizzazione all'avvio della procedura di reclutamento in esame.
In ordine alla questione dei maestri e degli I.T.P. laureati da un numero di anni inferiore ai sette, non si può che confermare che il citato art. 28 bis, al comma 1, stabilisce tassativamente ed inequivocabilmente i requisiti di ammissione a corso-concorso e, nella fattispecie, dispone testualmente che "è ammesso il personale docente ed educativo che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi".
In merito, infine, alla richiesta di valorizzazione delle esperienze di partecipazione alla vita della scuola, si assicura che nella predisposizione delle tabelle di valutazione dei titolil, le stesse sono state prese in debita considerazione.



IL CAPO DIPARTIMENTO
- Alfonso Rubinacci -


Roma, 9 marzo 2001


Al Capo Dipartimento
per i servizi nel territorio
Dott. Alfonso Rubinacci

Al Direttore del Personale
Dott. Antonio Zucaro

Ministero Pubblica Istruzione
Viale Trastevere 76/a
00153 Roma



oggetto: bozza di bando di concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici.


Facendo seguito all'informazione ricevuta in data 7 marzo scorso ed a scioglimento della riserva manifestata in quella sede, questa Associazione porta all'attenzione dell'Amministrazione le proprie osservazioni sulla bozza di cui all'oggetto:

a) tempi di emanazione del bando
Si ribadisce il punto di vista già espresso a più riprese circa la necessità di un'emanazione in tempi rapidissimi. Il collegamento con i tempi della conclusione del CCNL della dirigenza delle scuole non è vincolante, in quanto tutti i bandi di concorso fanno riferimento al contratto vigente nel tempo. In questo momento, de facto, ai dirigenti delle scuole si applica un contratto, che è - sia pure con evidente forzatura - quello siglato il 26.5.1999. Il CCNL dell'area V sarà con ogni probabilità sottoscritto molto prima che il concorso sia concluso: ma la sua validità termina il 31 dicembre 2001. All'atto dell'assunzione dei vincitori, quindi, neppure esso sarà più giuridicamente vigente. Non si vede la necessità di legare strettamente le due cose fra loro.

b) formazione delle sottocommissioni
La soglia generale di 500 candidati per lo sdoppiamento delle sottocommissioni non è compatibile con l'esigenza di tempi rapidi, considerato anche che le prove scritte da correggere sono due e non una. Tenuto conto che il numero di sedi disponibili è distribuito in modo disomogeneo sul territorio, in molte regioni non ci sarà sdoppiamento e si rischierà di andare al di là del 1° settembre 2002. Si chiede di istituire un qualche meccanismo che assicuri, anche solo di fatto, un tetto massimo di 300 candidati per sottocommissione.

c) bilanciamento dell'asse culturale
L'elenco delle aree tematiche su cui si svolgeranno le prove di ammissione al corso di formazione (che è poi il vero momento di selezione dell'intera procedura) indica un evidente sbilanciamento in direzione delle problematiche psico-pedagogiche, a fronte di una insufficiente attenzione per quelle giuridico-amministrative e gestionali e, soprattutto, per i temi connessi con la riforma del sistema generale dell'istruzione e con l'autonomia organizzativa. Né vale l'obiezione che tali tematiche saranno sviluppate durante il corso, data la ristrettezza del tempo disponibile (vedi punto successivo). Si chiede di integrare l'elenco delle aree, tenendo conto di quanto sopra.

d) sovraffollamento di argomenti durante il corso di formazione
L'elenco degli argomenti che dovrebbero essere oggetto delle 100 ore comuni di formazione d'aula appare fin troppo denso. Pur non disponendo del relativo testo - che non è stato dato in visione - a semplice ascolto della lettura fatta in sede di informazione se ne individuano otto-dieci. Questo significa una media di dieci-dodici ore per ogni modulo, del tutto insufficienti ad un reale approfondimento, soprattutto ove si consideri che molte questioni essenziali sarebbero affrontate solo in questa sede. Si chiede di spostare alcuni di questi argomenti alla fase di accertamento precedente l'ammissione al corso, oppure - in alternativa - di destinare un tempo più significativo alla relativa trattazione.

e) inversione della sequenza delle prove
Nella bozza presentata è previsto il ricorso al "metodo dei casi", che questa Associazione ha proposto da tempo e rispetto al quale esprime incondizionata approvazione. Appare criticabile peraltro l'averlo collocato all'interno dell'esame di ammissione al corso di formazione, mentre in uscita dallo stesso è previsto unicamente un colloquio orale sui contenuti teorici svolti. La soluzione dei casi professionali richiede concettualmente una pienezza di competenze, che non è razionale supporre sia posseduta dai candidati in quella fase. Va ricordato che i quattro quinti degli interessati saranno docenti, privi di esperienza professionale sul campo. Prima del corso di formazione ha senso accertare le conoscenze teoriche e non le competenze operative: altrimenti non si comprende quale sia il valore aggiunto del corso stesso. Si propone quindi di sostituire la prova orale basata sui casi con un classico esame sui contenuti teorici ritenuti rilevanti come prerequisito per l'ulteriore formazione, che dovrà appunto sviluppare competenze professionali a partire dalle conoscenze possedute. Si veda al riguardo anche quanto indicato al punto c) precedente. Il metodo dei casi andrebbe invece recuperato pienamente - e semmai potenziato - al termine del corso di formazione, in sede di selezione finale, quando ha un senso investigare sull'acquisizione di una mentalità pienamente operativa.

f) formazione della graduatoria finale
Nella bozza presentata, la graduatoria finale sembra tener conto unicamente dell'esito dell'esame colloquio, integrato dai titoli. La proposta di questa Associazione è, non da oggi, quella di recuperare invece il risultato di tutte le valutazioni operate durante il percorso di selezione, con opportuno criterio di ponderazione. Il senso della richiesta è chiaro: nelle diverse fasi si accertano elementi diversi di preparazione, tutti però importanti per la professionalità del futuro dirigente. Non appare utile abbandonare, nella valutazione finale che determina l'accesso alla carriera, alcuni di essi per basarsi solo sull'ultimo. Oltretutto, nella forma attuale (che però si chiede di modificare - vedi punto precedente), l'accertamento si baserebbe solo sui contenuti del corso di formazione e cioè, di fatto, sulle 100 ore d'aula o poco più: con la rinuncia di fatto a valorizzare pienamente nella sua ricchezza il profilo delle competenze dei candidati.

g) valutazione dei presidi incaricati "triennalisti"
Si conferma la richiesta presentata durante l'incontro del 7 marzo: valutazione complessiva, ai fini dell'ammissione al corso di formazione, della prova scritta e di quella orale, senza sbarramenti intermedi. In subordine, correzione della prova scritta dopo l'effettuazione di quella orale, in modo da assicurare comunque che la valutazione tenga conto di entrambi i momenti.

Giorgio Rembado
Presidente nazionale Anp