Legislazione di riferimento

La normativa di riferimento per la Zona Pantano-Ripalta è oggi il Decreto Legislativo 490/99 (Testo Unico in materia di beni culturali ed ambientali) che sottopone a vincolo paesaggistico i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia (si includono anche i terreni elevati sul mare) e le zone di interesse archeologico.

In particolare l’art. 162 le dispone che fino all’approvazione del Piano Paesistico regionale non è concesso alcun permesso da parte dell’ente Regione che consenta la distruzione, l’alterazione ola modifica dello stato attuale dei luoghi individuati dagli articoli 1-ter e 1-quinques della Legge Galasso del 8 agosto 1985, n° 431, con l’esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo.

Il territorio è comunque tutelato anche da altre norme. Percorrendo i sentieri non è difficile scorgere cartelli con la scritta “Divieto di caccia - Zona Oasi di Protezione”. Si riferiscono, in attuazione della legge quadro nazionale sulla caccia, alla L. R. n° 10 del 27/02/1984 “Norme per la disciplina dell’attività venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico-ambientali”, oggi sostituita dalla L. R. n° 27 del 13/08/1998. Secondo tali disposizioni l’area tutelata è destinata alla conservazione, rifugio e riproduzione naturale della fauna selvatica, attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie di mammiferi ed uccelli. Sono pertanto vietate, a garanzia dell’integrità dell’ambiente, ogni forma d’esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica.

Ai sensi all’art. 21, lettera C, della L. n° 157 del 11/02/1992 altri cartelli stabiliscono che l’intera area è una “Zona di Ripopolamento e Cattura” nella quale sono favorite l’insediamento e la riproduzione naturale di selvaggina.

Uno dei Decreti Ministeriali del 1/8/1985 (meglio conosciuti come Decreti Galassini), dichiara la zona “bellezza naturale e “di notevole interesse pubblico”, sottoponendola a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi delle Leggi 431/85 e 1497/39.

Lo stesso decreto dispone che la Regione Puglia rediga un piano territoriale paesistico per definire una più puntuale disciplina d’uso del territorio. A tal fine, sia pure con notevole ritardo, è stato approntato il P.U.T.T. (Piano Urbanistico Territoriale Tematico – Paesaggio e Beni Ambientali, previsto dalla Legge Regionale 56/80) che impone di conservare la località come “Macchia mediterranea” e che è stato approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale il 15 dicembre 2000. Questa inadempienza ha fatto sorgere un contenzioso tra il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali e la Regione Puglia. Va tuttavia ricordato che il 29 dicembre 1988 la Corte di Cassazione ha sentenziato che in assenza del piano paesistico regionale sono da considerarsi vincolanti le leggi nazionali in materia ambientale

Il Piano Paesaggistico della Regione Puglia. disciplina l'uso del territorio al fine di salvaguardare il paesaggio, con notevoli ricadute sull'ambito dei confini comunali di Bisceglie e della Zona Pantano-Ripalta in particolare. Va detto che il piano ha un apparato normativo complesso e a volte caotico, con numerosi rimandi tra articoli e prescrizioni, spesso contraddittorie tra loro; situazione che, contrariamente a quello che qualcuno pensa, e cioè che con norme complesse è più facile trovare escamotage per aggirarle, finirà col creare una situazione d’incertezza proprio per gli operatori privati, che saranno a rischio di ricorsi (come nel caso del complesso di Punta Perotti a Bari).

Il Piano non si applica ai "territori costruiti" che dovranno essere delimitati con un'apposita delibera del Consiglio Comunale; i singoli interventi dovranno ottenere "l'autorizzazione paesaggistica" da parte del Comune, mentre i Piani Particolareggiati saranno sottoposti al "parere paesaggistico" rilasciato dalla regione. Lo stesso Piano Regolatore dovrà essere adeguato al P.U.T.T.. Il Piano perimetra gli ambiti territoriali di valore paesaggistico, attribuendo loro un valore che può essere eccezionale (di tipo A), rilevante (B: sussistono condizioni di compresenza di più beni costitutivi), distinguibile (C: sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo) o relativo (D).

La Zona Pantano-Ripalta è ripartita in ambito B per quanto riguarda la fascia costiera e la lama, in ambito C per la parte rimanente. Nell'ambito B è prevista la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, il recupero delle situazioni compromesse e la massima cautela per gli interventi di trasformazione; nell'ambito C la trasformazione è ammessa solo se compatibile con la qualificazione paesaggistico-ambientale.

Il Piano tutela in maniera specifica coste e lame: per le coste, le prescrizioni sono piuttosto rigide e prevedo no che anche le pavimentazioni delle zone attrezzate per la balneazione siano trasportabili e non fisse. Inoltre, per una fascia profonda 100 metri contigua al perimetro della zona litoranea, è prevista una sostanziale inedificabilità. Anche per la lama di Macina, Paterno, S. Croce e dell'Aglio, tutte indicate in un apposito elenco, le norme sono piuttosto restrittive.

Sono inoltre tutelate le aree protette e in particolare le "Oasi di protezione" e le "Zone di ripopolamento e cattura": tra queste è espressamente individuata la zona denominata "Torre Calderina", dall'estensione di 680 ettari nei Comuni di Bisceglie e Molfetta, che comprende interamente la Zona Pantano-Ripalta. Per dette aree si prescrive il divieto di piani e progetti comportanti modificazioni significative dell'ambiente, ad eccezione di quelli conseguenti al recupero d’aree degradate. Il Piano protegge inoltre i grandi alberi, le alberature stradali, i muri a secco. Sono tutelati anche i beni architettonici, con una fascia di rispetto del raggio di 100 metri.

La L. R. 30/90 (Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico) e successive modifiche stabilisce il vincolo d’inedificabilità sino al momento in cui la Regione Puglia si doterà del Piano Paesistico e afferma, riprendendo sostanzialmente il testo della Galasso, che è vietata ogni modificazione dell’assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia nei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare. L’attività edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri sono consentite nelle zone “A”, “B” e “C” previste dagli strumenti urbanistici. Si ricorda che attualmente la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. è ad uso agricolo (zona “E”) e quindi rientra nelle restrizioni previste dagli articoli.

Tra le varie modifiche alla L. R. 30/90 citiamo la L. R. 2/93 che decreta che per gli interventi edilizi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione) approvati alla data del 6 giugno 1990 e ricadenti nelle fasce coperte da macchia mediterranea, la distanza dal limite del bosco da osservare nell’edificazione è quella prevista dagli stessi strumenti urbanistici, a condizione che tali interventi non contrastino con le esigenze di tutela in relazione ai valori paesaggistici delle aree interessate.

Il WWF Bisceglie ha ripreso la sua attività nel novembre 2003 per estendere il discorso ambientalista a tutto il territorio biscegliese.

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