Lo sviluppo sostenibile nelle aree naturali protette: la foce del fiume Ofanto

prof. Ruggiero Maria Dellisanti

 Geologo e scrittore

Perché istituire l’area protetta ?

  • per rispettare i principi generali delle zone umide (convenzione di Rasmar 1976);

  • per rispettare la L. n° 127 del 05/03/1985 riguardanti le aree protette del bacino del Mediterraneo;

  • per recepire le direttive comunitarie n° 79/409 del 02/04/79 e n°92/43 del 21/05/92;

  • per rispettare la legge sulle aree naturali protette, L. n° 394 del 06/12/1991;

  • per rispettare la Legge Regionale della regione Puglia n° 19 del 24/07/1997.

L’applicazione della normativa vigente consente di tutelare e valorizzare le aree che presentano particolari pregi naturalistici e ambientali, (paesaggistici, geografici, della flora e fauna, delle rocce, delle acque, del suolo e del sottosuolo, delle cavità e delle grotte, delle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, vegetazionali) dei valori paesaggistici, storici ed artistici dei luoghi e delle tradizioni locali, ivi compresi gli ambienti che necessitano di restauro e ricostruzione.

La Regione Puglia con la Legge Regionale 19/97 ha classificato le aree protette in:

  1. parchi naturali regionali;

  2. riserve naturali regionali

  1. parchi e riserve naturali d’interesse provinciale, metropolitano e locale;

integrale

orientata (foce Ofanto)
  1. monumenti naturali;

  2. biotipi.

L’area di PANTANO – RIPALTA, può essere classificata come parco naturale regionale poiché possiede tutte le caratteristiche proprie individuate dalla L.R. 19/97 che alla definizione di parco naturale regionale recita: << sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali, da tratti di mare prospicienti la costa, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali >>.