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Amnesty
International
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
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PREAMBOLO
Considerato
che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri
della famiglia umana e dei oro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e
della pace nel mondo;
Considerato
che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato
ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e
che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della
libertà di parola e di credo e della libertà dal timore
e dal bisogno è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell'uomo;
Considerato
che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da
norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a
ricorrere come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e
l'oppressione;
Considerato
che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le Nazioni;
Considerato
che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la
loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e
nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti
dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso
sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato
che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione
con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei
diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato
che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà
è della massima importanza per la piena realizzazione di
questi impegni,
L'ASSEMBLEA
GENERALE
proclama
LA
PRESENTE DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI come ideale
comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al
fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo
costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere,
con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di
queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di
carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati
membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
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©
Amnesty International - Sezione Italiana - http://www.amnesty.it
per
maggiori informazioni: info@amnesty.it
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art1DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
1
Tutti gli esseri
umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza.
art2DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
2
1) Ad ogni
individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale,
di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2)
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio
sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non
autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
art3DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
3
Ogni individuo
ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della
propria persona.
art4DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
4
Nessun individuo
potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù;
la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto
qualsiasi forma.
art5DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
5
Nessun individuo
potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a
punizioni crudeli, inumane o degradanti.
art6DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
6
Ogni individuo
ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.
art7DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
7
Tutti sono
eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti
hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che
violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a
tale discriminazione.
art8DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
8
Ogni individuo
ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a
lui riconosciuti dalla costituzione o dalla
legge.
art9DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
9
Nessun individuo
potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o
esiliato.
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
10
Ogni individuo
ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine
della determinazione dei
suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni
accusa penale gli venga rivolta.
art11DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
11
1) Ogni
individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che
la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per
la sua difesa.
2)
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato,
non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto
internazionale. Non potrà deI pari essere inflitta alcuna pena
superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso.
art12DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
12
Nessun
individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie
nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua
reputazione.
Ogni
individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze o lesioni.
art13DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
13
1) Ogni
individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza
entro i confini di ogni Stato.
2)
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il
proprio, e di ritornare nel proprio paese.
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
14
1 ) Ogni
individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo
dalle persecuzioni.
2)
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo
sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie
ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
15
1) Ogni
individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2) Nessun individuo potrà
essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del
diritto di mutare cittadinanza.
art16DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
16
1) Uomini e
donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o
religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante
il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2)
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
3)
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società
e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo
Stato.
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
17
1) Ogni
individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o
in comune con altri.
2)
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua proprietà.
art18DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
18
Ogni individuo
ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione tale diritto include la libertà di cambiare di
religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente
o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o
il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell'osservanza dei riti.
art19DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
19
Ogni individuo
ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso
il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello
di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni
mezzo e senza riguardo a frontiere.
art20DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
20
Ogni individuo
ha diritto alla libertà di riunione e di associazione
pacifica.
2) Nessuno
può essere costretto a far parte di
un'associazione.
art21DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
21
1) Ogni
individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2)
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
3)
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità
del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso
periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale
eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di
libera votazione.
art22DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
22
Ogni individuo,
in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo
nazionale e la cooperazione internazionale
ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei
diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità
ed al libero sviluppo della sua personalità.
art23DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
23
1) Ogni
individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro
la disoccupazione.
2)
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
3)
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una
esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se
necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4)
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per
la difesa dei propri interessi.
art24DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
24
Ogni individuo
ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche
retribuite.
art25DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
25
1) Ogni
individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare
riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure
mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza
in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza,
vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2)
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed
assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso,
devono godere della stessa protezione
sociale.
art26DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
26
1 ) Ogni
individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere
gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e
fondamentali. L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria.
L'istruzione
tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e
l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti
sulla base del merito.
2)
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere
la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le
Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle
Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3)
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere
di istruzione da impartire ai loro figli.
art27DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
27
1) Ogni
individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita
culturale della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2)
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e
materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e
artistica di cui egli sia autore.
art28DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
28
Ogni individuo
ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti
e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
art29DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
29
1 ) Ogni
individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale
soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
2)
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno
deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono
stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento
e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per
soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e
del benessere generale in una società democratica.
3)
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso
essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni
Unite.
art30DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ARTICOLO
30
Nulla nella
presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di
esercitare un’attività o di compiere un atto mirante
alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa
enunciati.
©
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