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Quale normativa regola il parcheggio del
medico in servizio?
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Va
premesso che, ai sensi dell'art. 22
del Dpr n. 270/2000, l'attività
del medico di medicina generale è considerata
un pubblico servizio e che il medico di medicina generale è
qualificato come pubblico
ufficiale (Cassazione
Penale a Sezioni Unite, 27 marzo 1992).
Durante
l'orario di servizio il medico,
recepita una chiamata urgente, ha il dovere d'ufficio di
effettuare entro il più breve tempo possibile le visite domiciliari
urgenti, ai sensi dell'ari. 33, comma
4, del Dpr n. 270/2000.
Ne
consegne che, per svolgere nei tempi utili il pubblico servizio
di urgenza, è necessario essere autorizzati sia a disporre
dell'auto nei pressi degli studi medici dove viene svolto il
pubblico servizio per l'intera
durata dello stesso, sia ad avere l'autorizzazione a
parcheggiare nei pressi delle abitazioni degli utenti per il
tempo necessario, anche in deroga ai regolamenti locali in
considerazione dell'imperativo stato di necessità.
Va peraltro
rilevato che nei Comuni il Sindaco ha anche funzione
di ufficiale sanitario ed è suo
dovere rimuovere gli ostacoli di carattere amministrativo che
possono ritardare l'erogazione delle prestazioni sanitarie, come
afferma anche l'art.
2
della legge regionale 11. 23/1955 del
Friuli Venezia Giulia.
Pertanto, è utile presentare una domanda
al Sindaco per il rilascio di un'autorizzazione alla sosta nei
parcheggi blù dei veicoli dei medici
di medicina generale durante
l'orario di servizio, in cui è
pubblico interesse che siano
prontamente disponibili alle predette
funzioni.
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