Quale normativa regola il parcheggio del medico in servizio?

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Va premesso che, ai sensi dell'art. 22 del Dpr n. 270/2000, l'attività del medico di medicina generale è considerata un pubblico servizio e che il medico di medicina generale è qualificato come pubblico ufficiale (Cassazione Penale a Sezioni Unite, 27 marzo 1992).

Durante l'orario di servizio il medico, recepita una chiamata urgente, ha il dovere d'ufficio di effettuare entro il più breve tempo possibile le visite domiciliari urgenti, ai sensi dell'ari. 33, comma 4, del Dpr n. 270/2000. Ne consegne che, per svolgere nei tempi utili il pubblico servizio di urgenza, è necessario essere autorizzati sia a disporre dell'auto nei pressi degli studi medici dove viene svolto il pubblico servizio per l'intera durata dello stesso, sia ad avere l'autorizzazione a parcheggiare nei pressi delle abitazioni degli utenti per il tempo necessario, anche in deroga ai regolamenti locali in considerazione dell'imperativo stato di necessità.

Va peraltro rilevato che nei Comuni il Sindaco ha anche funzione di ufficiale sanitario ed è suo dovere rimuovere gli ostacoli di carattere amministrativo che possono ritardare l'erogazione delle prestazioni sanitarie, come afferma anche l'art. 2 della legge regionale 11. 23/1955 del Friuli Venezia Giulia.
Pertanto, è utile presentare una domanda al Sindaco per il rilascio di un'autorizzazione alla sosta nei parcheggi blù dei veicoli dei medici di medicina generale durante l'orario di servizio, in cui è pubblico interesse che siano prontamente disponibili alle predette funzioni.

 

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