Le Responsabilità del medico di famiglia

Le responsabilità del medico di medicina generale nell'esercizio dell'attività professionale sono classificabili in quattro categorie :

Nella responsabilità penale per reati assume particolare rilevanza la nozione giuridica del medico. Il medico risponde del suo operato di solito per colpa.


Violazione deontologica 
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I medici che si rendano colpevoli di abusi od omissioni nell'esercizio della professione, di fatti disdicevoli al decoro professionale o comunque di violazioni alle norme del Codice di Deontologia Medica approvato nel 1998, vengono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine dei Medici della provincia in cui sono iscritti, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 220 del 5.4.1950.

Contro la decisione del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Medici è ammesso il ricorso alla Commissione Centrale e contro la decisione di questa è possibile presentare ricorso entro 30 giorni alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Nel procedimento disciplinare davanti al Consiglio Provinciale il medico ha diritto di farsi assistere da un difensore, secondo la sentenza n. 479 del 7.2.1989 della Cassazione Civile a Sezioni Unite che ha così disapplicato l'art. 62 del DPR n. 220/1950 che escludeva il diritto a tale difesa.


Violazione convenzionale 
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I medici che si rendano responsabili di violazioni alle disposizioni contrattuali del DPR n. 270\2000 e alle norme collegate, vengono sottoposti a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 16 del predetto decreto da parte del Direttore Generale dell'Ass previo parere del Comitato Consultivo d'Azienda.
L'eventuale notifica di una sanzione da parte del Direttore Generale al medico può essere impugnata da quest'ultimo entro 10 giorni richiedendo che la controversia sia sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri di cui uno nominato dal medico stesso.
Il giudizio finale degli arbitri è denominato lodo e viene recepito dal Direttore Generale e, se sfavorevole al medico, inviato all'Ordine Provinciale dei Medici per l'eventuale congiunta sanzione. Il medico può comunque ricorrere al Giudice Ordinario del Lavoro quando ritiene ingiusto il giudizio finale (artt. 413-415 c.p.c.).


Responsabilità penale 
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I medici che vengono sospettati di aver commesso un reato sono sottoposti a indagine da parte dell'autorità giudiziaria e ricevono l'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.) che costituisce la comunicazione con cui il pubblico ministero, sin dal compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere, avvisa il soggetto, che assume allora la qualità di indagato, delle norme di legge che si ritengono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
L'indagine può concludersi con l'archiviazione del procedimento oppure con l'inizio dell'azione penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio (art. 405 c.p.p.) in cui il pubblico ministero formula l'imputazione e il soggetto indagato assume la qualità di imputato (art. 60 c.p.p.).
Secondo l'art. 27 della Costituzione la responsabilità penale è personale, ma l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.


Nozione Giuridica del medico 
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Il medico durante lo svolgimento di funzioni pubbliche è considerato pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) per cui gli illeciti a lui imputabili sono puniti più severamente rispetto agli stessi compiuti dal medico durante lo svolgimento dell'attività privata in cui assume invece la qualità di esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.).

Il medico di medicina generale in qualità di pubblico ufficiale può essere imputabile anche per i reati contro la pubblica amministrazione attribuibili solo a chi svolge funzioni pubbliche, come per esempio: abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), corruzione (art. 318 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), peculato (art. 314 c.p.), oltre ai reati riportati nella tabella.

Il medico pubblico ufficiale che, recepita la richiesta, indebitamente rifiuta un atto del proprio ufficio pubblico (visita domiciliare) commette il reato di omissione o rifiuto d'atti d'ufficio (art. 328 c.p.), secondo la sentenza n. 4304 del 7.5.1985 della Cassazione Penale, sezione VI.
In caso di rifiuto a una richiesta con urgenza di visita domiciliare, sussiste il reato di cui all'art. 328 c.p. solo quando venga comprovato che l'urgenza prospettata dal richiedente era effettiva e reale, secondo la sentenza n. 2335 dell'11.3.1985 della Cassazione Penale.
Invece se il medico pubblico ufficiale interrompe indebitamente la dovuta attività assistenziale convenzionata, senza aver negato un intervento richiesto, risponde del reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.), secondo la sentenza n. 5482/1998 della Cassazione Penale, sezione VI.


Reato 
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Il reato presenta una componente materiale (condotta, evento dannoso, rapporto di causalità) e una componente psicologica (dolo e colpa). La dimostrazione del rapporto di causalità tra la condotta (azione o omissione) e l'evento dannoso e della componente psicologica del reato sono determinanti per stabilire la sussistenza del reato.

Componente psicologica
L'art. 43 c.p. distingue l'elemento psicologico del reato in doloso, preterintenzionale e colposo :

L'importanza di questa distinzione è data dall'art. 42 c.p. che afferma: "Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di reato preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. Nessuno può essere punito per un'azione od omissione prevista dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà".

Colpa  (inizio pagina)
La colpa può essere dovuta ai seguenti aspetti:

La negligenza può manifestarsi anche solo come il mancato assolvimento dell'obbligo di acquisire un consenso informato valido all'atto medico, secondo la sentenza n. 364/1997 della Cassazione Civile.

L'imperizia (definita anche malpractice) si manifesta come inosservanza delle regole proprie della professione per ignoranza o inadeguata applicazione o trascuratezza nel caso specifico, secondo la sentenza n. 1831 del 22.11.1985 della Cassazione Penale, sezione IV.

I momenti della colpa sono essenzialmente quattro:

In materia penale la responsabilità colposa per errore professionale (imperizia) non può essere limitata alla sola colpa grave - come nel diritto civile (art. 2236 c.c.) - ma riguarda anche la colpa lieve, secondo la sentenza n. 5279 del 10.5.1995 della Cassazione Penale, sezione IV.

La colpa lieve consiste nella violazione dell'obbligo di osservanza delle regole dell'arte medica relative alla malattia e alle cure e della diligenza che deve essere attenta, scrupolosa e accompagnata da adeguata preparazione, secondo la sentenza n. 8917 del 24.6.1983 della Cassazione Civile, sezione IV.

Inoltre, è considerata colposa la condotta del medico che pratica pur con diligenza una terapia implicante maggiori rischi per il paziente, se concretizzatisi poi in un danno, in quanto ha scartato altre opzioni terapeutiche idonee alla condizione clinica specifica e tali da evitare il determinarsi dell'evento dannoso, secondo la sentenza n. 8875 del 8.9.1998 della Cassazione Penale, sezione III.


Responsabilità civile 
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I medici nell'esercizio dell'attività professionale possono rendersi responsabili di un danno ingiusto risarcibile verso assistiti o terzi (Ssn, altri enti pubblici o privati, dipendenti, ecc.) a causa di azioni od omissioni proprie oppure anche a causa di altri soggetti a cui hanno delegato mansioni subordinate (artt. 1228-1229 c.c.) sullo svolgimento delle quali hanno comunque il dovere di vigilare (sentenza n. 1095 del 31.1.96 della Cassazione Civile).

La responsabilità contrattuale del medico nei confronti dell'assistito per la prestazione richiesta è disciplinata dagli artt. 2222 c.c. (contratto d'opera) e 2229 c.c. (esercizio delle professioni intellettuali).


Responsabilità contrattuale 
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L'obbligazione del medico è un'obbligazione di mezzi e non di risultato in quanto non assicura la guarigione, ma solo una corretta prestazione eseguita secondo le modalità stabilite dagli artt. 1176 c.c. (diligenza nell'adempimento) e 2236 c.c. (risarcimento solo in caso di dolo o colpa grave se sussistono speciali difficoltà nella prestazione), secondo la sentenza n. 1847 del 22.2.1989 della Cassazione Civile, sezione III.

Successivamente la Cassazione Civile, sezione III, con la sentenza n. 2466 del 3.5.1995 ha affermato che il medico nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali professionali è tenuto alla diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), ma è quella specifica del debitore qualificato (art. 1218 c.c: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile).

L'ammontare del risarcimento dei danni agli assistiti viene determinato ai sensi dell'art. 1223 c.c., attraverso il calcolo della perdita subita e del mancato guadagno.
Se il danno non può essere provato nel suo ammontare preciso, viene liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.).
I danni non patrimoniali (morali) sono risarcibili solo se causati da illecito (art. 2059 c.c. e art. 185 c.p.).

È invece risarcibile il danno biologico ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 32 della Costituzione, secondo la sentenza n. 184 del 14.7.1986 della Cassazione.

Riguardo alle controversie tra medico convenzionato e ASL, va rilevato che la natura giuridica del rapporto di lavoro convenzionato è costituita da un rapporto di prestazione d'opera intellettuale libero-professionale, ai sensi dell'art. 2222 c.c., che si realizza con l'accordo convenzionale (DPR n. 484/96 stipulato in base al D.Lgs. n. 517/1993) avente natura di contratto di lavoro privatistico e non di legge, come afferma la Cassazione del Lavoro con la sentenza n. 1910 del 16.3.1993.

A tale prestazione d'opera a carattere para-subordinato, continuativo e coordinato, conseguono posizioni di diritto soggettivo che non possono essere affievolite per determinazione della pubblica amministrazione per cui le relative controversie tra medico convenzionato e Ass sono di competenza del giudice ordinario e non del TAR, secondo le sentenze n. 5301 e n. 5302 del 15.5.1995 della Cassazione a Sezioni Unite.

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