Sul controverso documento di valutazione del rischio che potrebbe interessare vari colleghi riporto un interessante punto di vista del webmaster della Medicoop Vesevo dott. Mimmo De Liguoro

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 Il Punto sul DVR

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico della sicurezza (Decreto Legislativo 81 del 09 aprile 2008) che sostituisce completamente il precedente D. L. 626/94 e tutti gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro.
Tale Decreto Legge, ovviamente, si applica anche ai Medici, siano essi convenzionati o non, purché siano dotati di un rapporto di lavoro con uno o più dipendenti, o con altre tipologie di personale, come quello fornito da Ditte, Imprese di pulizia, ecc.
Inizialmente il Decreto, in fase di pubblicazione, prevedeva quale termine ultimo per l'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) il 1 gennaio 2009; pertanto, entro tale data, i medici con dipendenti avrebbero dovuto provvedere a rispettare tale adempimento legislativo. Non dimentichiamo che l'art. 55 del D.L. prevede un sistema di sanzioni molto pesante per il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di valutazione degli stessi, addirittura con sanzioni che comportano l'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 5000 a 15000 euro, e scusate se è poco ma la cosa a mio avviso "gela il sangue nelle vene", dal momento che in Italia è fin troppo facile puntare il dito contro un professionista che lavora onestamente, piuttosto che contro un delinquente che ammazza qualcuno, che probabilmente la  galera non la vedrà mai !!!.
Altro punto importante, che non va disatteso è quello che recita l'art. 28, comma 2, che sottolinea come il documento di valutazione dei rischi debba avere una data certa e debba essere costituito da un "corpo unico". Personalmente quello che posso consigliare è che per creare un corpo unico il documento va spillato ben benino, va applicato un bel timbro tra i vari fogli in modo che nessuno possa mai ipotizzare che le pagine siano state spostate e/o aggiunte e successivamente portarlo alla Posta o ad un protocollo ASL per l'apposizione di una data certa.
Ritornando pertanto al discorso della data, il Consiglio dei Ministri varando il 18 dicembre scorso il cosiddetto Decreto "Milleproroghe", pubblicato successivamente nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, ha favorito tutti i distratti e/o ritardatari di turni, e tra di noi ce ne sono purtroppo tanti, presi come siamo dalle tante incombenze, definendo quindi una proroga al 16 maggio 2009 sull'indicazione della data certa del documento della sicurezza.
Per i dubbiosi o amanti della precisione, l'articolo che ha sancito ciò è il n. 32 "Modifiche o, meglio, differimenti di termini di cui "al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
Pertanto, pur rischiando di essere ripetitivo ma al fine di evitare che ci siano ritardatari, la data certa per la stesura di questo benedetto Documento di Valutazione Rischi deve essere entro e non oltre il 16 maggio c.a.
Altra cosa è invece la comunicazione annuale all'INAIL del nominativo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza  (R.L.S.)  che deve essere effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno, e che per il 2009 è anch'essa slittata al 16 maggio 2009.
Va ricordato, peraltro, che la designazione all'INAIL del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è un adempimento di spettanza dei lavoratori stessi, pertanto in presenza di più dipendenti dovranno essere quest'ultimi a designare il loro rappresentante (RLS).
Inoltre, il D.L. recita che in caso di designazione o elezione del RLS il medico datore di lavoro dovrà (ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08) assicurare allo stesso lo svolgimento del relativo corso di formazione e quindi sostenerne le relative spese, pertanto traetene Voi le considerazioni.
L'INAIL inoltra ha raccomandato che il datore di lavoro comunichi il nominativo del rappresentante per la sicurezza tramite il sito INAIL, utilizzando la via telematica; l'invio cartaceo del modulo predisposto è consentito al numero di fax 800657657 solo in casi eccezionali; dopotutto mi chiedo se la ricevuta di un fax possa essere valida.
Come vedete la tematica è particolarmente complessa e ci sembra di entrare in un puzzle dove manca sempre qualche "tessera" per completare il tutto.
Comunque, andando ancora avanti nella mia modesta analisi, che sottolineo ancora una volta è frutto solo di considerazioni personali e pertanto NESSUNO prenda per oro colato quello che vado asserendo ma lo interpreti solo come una riflessione a voce alta,  a mio avviso va chiarito anche chi è obbligato alla compilazione del DVR (Documento Valutazione Rischi). Sono in tanti, infatti,  che vanno asserendo anche con autorevolezza, che tutti i medici, con o senza  dipendenti, sono tenuti a redigere il DVR
Anche per questa circostanza le risposte sono discordanti e personalmente avrò litigato non so con quanti colleghi per affermare le mie convinzioni e nel tentativo di dirimere i miei dubbi.
Ebbene, anche in questo caso la mia ricerca e le ripetute consulenze con i cosiddetti "esperti" del lavoro hanno partorito queste conclusioni, a seconda della tipologia di medico.


Quindi possiamo considerare:

Medico che lavora da solo in ambulatorio, senza alcun tipo di collaborazione:
Questi dovrà rispettare esclusivamente le norme di sicurezza e di igiene dei locali, degli impianti, delle attrezzature, ecc., documentando la loro idoneità con adeguata certificazione, quali, ad esempio, il certificato di conformità dell’impianto elettrico ex legge 46/90.
Il titolare dello studio medico, nell’ambito delle comuni norme di sicurezza, farebbe bene, a mio avviso, ad attrezzare l’ambulatorio con almeno una coppia di estintori portatili, per la prevenzione degli incendi, tenendo presente che tali attrezzature andranno verificate da personale esperto almeno ogni 6 mesi, documentando l’avvenuta verifica.
Per questa tipologia di professionista, non è applicabile il disposto del D.L. 81/2008.


Il medico, singolo, che si avvale della collaborazione di infermiere e/o segretaria e/o addetto alle pulizie di studio:
In questo caso viene ad instaurarsi un rapporto di lavoro dipendente ed il medico titolare dell'ambulatorio assume la figura di datore di lavoro.
In questa tipologia di figura professionale si applica il disposto del D.L. 81/2008 e di tutta la normativa sul lavoro dipendente.
Pertanto il medico dovrebbe:
- procedere alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- provvedere alla eliminazione e/o riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze e al progresso tecnico;
- provvedere al controllo sanitario dei lavoratori;
- provvedere alla informazione e formazione dei lavoratori a proprie spese;
- provvedere alle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di incendio ed evacuazione per pericolo grave ed immediato;
- installare nell'ambulatorio degli opportuni segnali di avvertimento e sicurezza;
- provvedere alla regolare manutenzione e/o verifica di idoneità di ambienti, attrezzature, impianti (es.:impianto elettrico, di messa a terra, estintori, ecc.).
Per adempiere a tutto ciò, il medico datore di lavoro, cha ha alle proprie dipendenze del personale in numero inferiore a 10 unità potrà redigere un documento di autocertificazione, il cui fac-simile è stato predisposto dalla FNOMCeO .
Ma anche sull'autocertificazione non tutti sono d'accordo, infatti sono in tanti che esprimono delle perplessità asserendo che il medico per poter autocertificare il documento di valutazione dei rischi, dovrebbe avere la idoneità e/o i requisiti per farlo, e per ottenere tali idoneità e/o requisiti avrebbe dovuto frequentare un corso di formazione come RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), di almeno 16 ore, presso un Ente o Istituto autorizzato e riconosciuto, il quale a sua volta avrebbe dovuto rilasciare il previsto attestato di frequenza e idoneità conseguita.
Ma per questa circostanza consentitemi di sollevare a mia volta tante perplessità e tanti dubbi: non è per caso che si è  innescato un meccanismo di "business" e perche no anche di "cannibalismo" messo in atto da strateghi del settore, se non addirittura autorevoli figure di qualche sindacato secondario ?
E’ pur vero che il medico datore di lavoro possa decidere di designare un RSPP esterno, ma spiegatemi il senso del modello di autocertificazione redatto dalla FNOMCeO in tempi non sospetti.

Il medico, singolo, non ha dipendenti, ma si avvale di una ditta di pulizie
Questi, essendo titolare dell’ambulatorio dovrebbe:
- accertarsi della idoneità della Ditta e della regolarità del personale utilizzato dalla stessa nell’effettuazione delle pulizie nell'ambulatorio del medico;
- fornire alla Ditta delle pulizie l’autocertificazione della valutazione dei rischi;
- accertarsi e farsi documentare dalla Ditta il rispetto della valutazione autocertificata dei rischi, con particolare riferimento all’avvenuta e periodica formazione e/o informazione degli/dell’addetto alle pulizie ed alla dotazione degli eventuali D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati.
- chiarire bene nel contratto con la Ditta tutte le clausole precedenti, precisando gli ambiti dei compiti assegnati e delle responsabilità conseguenti.
Ma come potete ben comprendere da questa "matriosca" non se ne esce.

Poliambulatorio, in cui operano più medici, di cui uno è titolare e/o responsabile legale, ed in cui sono presenti una o più figure di collaboratori assimilabili a lavoratori dipendenti
Il titolare e/o il rappresentante legale del poliambulatorio dovrà attenersi a quanto riportato nel caso del medico, singolo, che si avvale della collaborazione di infermiere e/o segretaria e/o addetto alle pulizie di studio.

Poliambulatorio, in cui operano più medici, nessuno dei quali è titolare e/o responsabile legale: in tale circostanza si tratta di Studi Associati di più medici con pari dignità: di fatto trattasi di Società
In questa circostanza andrebbe nominato ed ufficializzato per iscritto un responsabile del Poliambulatorio il quale dovrà successivamente attenersi a quanto riportato nei casi precedenti.
 

Alla fine di questa disamina, la sensazione è che Tutti noi ne usciamo con le gambe rotte, con le idee ancora più confuse di prima, ma se non altro c'è la consapevolezza che è in scadenza una tematica che definire ostica è riduttivo. E' pur vero che vanno apprezzati i tentativi di coloro che si adoperano per cercare di essere utile alla Categoria, ma vanno pubblicamente additati quanti con meccanismo "cannibalistico" cercano di ottenere consensi o specularci economicamente sopra. Avete notato per caso quanti siti sono nati in questi ultimi mesi con proposte di realizzazione di DVR ai prezzi più disparati e quanti "esperti" sono sorti come funghi ?
Noi della MediCoop VESEVO, nel nostro piccolo abbiamo realizzato un DVR che dovrebbe aver superato tutti gli esami: è gratuito e lo mettiamo a disposizione dei i nostri iscritti e di quanti ce ne facessero esplicita richiesta, purché si attivino i meccanismi di ringraziamento e riconoscimento pubblico della  fonte realizzativa.

Dopotutto siamo anche noi stufi del fatto che UNO lavora, nello specifico la MediCoop VESEVO, e QUALCHE ALTRO si prende il merito spacciandolo come "farina del proprio sacco" in pubbliche assemblee !!!

A tal proposito, onde evitare uno spiacevole "copia incolla" del documento, è disponibile nell'area riservata per i soci della MediCoop VESEVO un NUOVO documento, più dettagliato.
Pertanto coloro che avessero provveduto a stampare il precedente DVR sono pregati di cestinare il precedente e stampare quest'ultima copia. Dovranno poi provvedere in tempo utile ad apporgli la data certa e conservarlo gelosamente nel proprio studio insieme all'autocertificazione e alla ricevuta di trasmissione INAIL.

by Webmaster (per contatti: info@medicidiercolano.it  -  http://www.medicidiercolano.it/ )

Documento Valutazione Rischi

Modulo INAIL (per trasmissione fax)

Modello FNOMCeO autocertificazione