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Sono impegnato con un ricorso presso il giudice di pace per una multa in divieto di sosta .
Trattasi di infrazione comminata ai sensi dell'art. 158 del C.d.S. che sanziona la sosta dei veicoli ad una distanza inferiore ai 5 mt.  dal proseguimento del bordo piu vicino della careggiata trasversale .

Qui in allegato potete leggere il ricorso come da me presentato e che si basa su 3 punti sostanziali.
All'udienza tenutasi qualche giorno fa sono emersi che i motivi chiave deteminanti  risultano essere il punto da cui e' stata rilevata la distanza e il modo in cui questa e' stata calcolata .

Io sostengo che il punto corretto da cui rilevare la quota debba trovarsi sulla linea immaginaria che segue la carreggiata trasversale e che corrisponde al punto "A"  della foto qui allegata . Il giudice sembra piu orientato a dar ragione invece ai vigili concordando che il punto corretto debba essere "B" .

Qui la definizione testuale dell'art. 158 :

1. La fermata e la sosta sono vietate:

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;



e qui le foto dell'incrocio con i punti di misura ivi riportati :
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  qui una panoramica dell'incrocio vista dall'altro lato
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Le mie considerazioni :

Il ricorrente ripropone la propria convinzione che l’agente accertatore abbia sbagliato nel valutare il punto di misura corretto riferito al prolungamento del bordo piu vicino della carreggiata trasversale in quanto come si evince dalla foto precedentemente indicata, la linea dello stop posta in via Cairoli andrebbe a trovarsi dentro la carreggiata di via Mazzini .
Quindi e’ proprio quest’ultima che separa le due carreggiate ed e’ posta esattamente sul prolungamento del bordo della carreggiata trasversale cosi come recitato dall’art. 158 . Ne consegue che il punto corretto di misura passa sulla linea “A” e non sulla “B” come sostenuto dall’agente accertatore.
 

SENTENZA


Il giudice ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento della quota di Euro 68,25 come previsto per l'infrazione dell'art. 158 .

MOTIVAZIONE

L'articolo 158 lett. F del codice della strada effetto di contestazione deve essere letto nel contesto della riduzione di fatto alla quale entrambi le parti si riferiscono. Nel caso di specie l’intersezione della via Cairoli con la via Mazzini e’ caratterizzata da una segnalazione di “stop” disegnata orizzontalmente sul terreno che contribuisce a evidenziare la specificità dell'area costituendo quella diversa segnalazione a cui fa riferimento la lettera F dell’art. 158 CDS .

La presenza di tale segnalazione e’ necessitata nel momento in cui l’intersezione non avviene ad angolo retto ma attraverso il cordolo del marciapiede disegna una diagonale come nel caso in esame fra il marciapiede di via Cairoli e quello di via Mazzini. In questo contesto appare evidente che la misura di 5 m di distanza non può essere calcolata misurando il prolungamento rettilineo del marciapiede di via MAzzini ma deve far riferimento all'inizio del marciapiede rettilineo della via Cairoli. Tale interpretazione trova ragione fra l'altro nella osservazione rilevabile nella ricognizione operata dai vigili secondo la quale solo attraverso questo calcolo si garantisce il fine per cui è dedicata la disciplina dell'articolo 158 e la visibilità del veicolo in sosta da parte dei mezzi che si mettono dalle trasversali della via protetta.