Regolamento per il funzionamento dell Rsu

Approvato dal Consiglio generale unitario Fim, Fiom, Uilm

Roma, 19 maggio 1995

Premessa

Fim, Fiom, Uilm nazionali al fine di garantire il funzionamento democratico delle Rsu approvano il seguente regolamento come parte integrante del patto di solidarieta' tra Fim, Fiom, Uilm del dicembre 1993. Di conseguenza tale regolamento impegna strutture, dirigenti e iscritti delle tre OoSs. Art. 1 – Nomina della Rsu A integrazione e specifica di quanto previsto dall'articolo 10 dell'Accordo nazionale Fim, Fiom, Uilm sulle Rsu, dall'articolo 23 del Regolamento per le elezioni delle Rsu e dall'articolo 21 dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, le OoSs territoriali provvederanno a trasmettere alle associazioni imprenditoriali e all'azienda i nominativi degli eletti e dei nominati nella Rsu nelle proprie liste, entro 15 giorni dalla ricezione del verbale della Commissione elettorale. In caso di ricorso al Comitato dei garanti tale termine decorrera' dalla conclusione della procedura di convalida. Art. 2 – Sostituzioni A integrazione e specifica di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 dell'Accordo nazionale Fim, Fiom, Uilm sulle Rsu, dall'articolo 23 del Regolamento per le elezioni delle Rsu e dall'articolo 21 dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, le OoSs territoriali provvederanno a inviare comunicazione scritta alle associazioni imprenditoriali, all'azienda e per conoscenza alla Commissione elettorale dei nominativi dei rappresentanti che entrano in carica in sostituzione dei componenti decaduti o dimissionari. Art. 3 – Insediamento Entro 20 giorni dalla comunicazione dei nominativi della Rsu le OoSs territoriali che hanno ottenuto seggi provvedono a convocare la riunione di insediamento della Rsu, ponendo all'ordine del giorno l'approvazione del presente regolamento. Trascorso tale periodo, qualora le OoSs non avessero provveduto a convocare la riunione di insediamento, la convocazione della Rsu si intende automaticamente attivata nel primo giorno utile. Anche in questo caso il primo punto all'ordine del giorno dovra' riguardare quanto previsto al primo comma del presente articolo. Norma transitoria Nella prima fase di applicazione del presente Regolamento per le Rsu che risultano già elette, quanto previsto dall'articolo 3 si attua a partire dalla data di emanazione. Art. 4 – Segreteria della Rsu A integrazione e specificazione di quanto previsto dall'articolo 16 dell'Accordo nazionale Fim, Fiom, Uilm sulle Rsu, nelle Rsu di numero superiore a 7 componenti viene costituita una segreteria. Nelle Rsu di minori dimensioni i compiti di segreteria saranno svolti da uno dei componenti a rotazione, con cadenza semestrale. La segreteria svolge esclusivamente compiti funzionali e non deve in nessun modo sottrarre titolarita' e prerogative alla Rsu. Tali compiti riguardano: – le convocazioni della Rsu, la fissazione dell'o.d.g., lo svolgimento dei lavori e la stesura dei verbali, secondo quanto previsto dai successivi articoli 5, 6 e 7; – i rapporti con le OoSs territoriali; – il rapporto con l'azienda per definire l'agenda degli incontri; – la convocazione delle assemblee dei lavoratori, d'intesa con le OoSs; – la gestione di eventuali casse o fondi aziendali, salvo differenti specifiche regolamentazioni delle stesse. A fronte di esigenze di snellezza e funzionalita' dei rapporti negoziali quotidiani e ordinari con l'azienda le Rsu potranno conferire ulteriori deleghe specifiche alla segreteria. La segreteria e' di norma composta da un componente, in rappresentanza di ciascuna delle OoSs presenti nella Rsu. Tale numero può essere modificato in rapporto a specifiche esigenze di garanzia di coordinamento (turni, ubicazione delle unita' produttive, rapporti operai-impiegati), ma e' opportuno, ai fini di una effettiva funzionalita' e per evitare una impropria dilatazione di ruolo, che resti un organismo ristretto. E' compito di ogni Organizzazione sindacale indicare i propri componenti della segreteria, che verranno ratificati dalla Rsu con voto palese. Le Rsu potranno inoltre suddividersi in commissioni di lavoro specializzate sulle diverse tematiche contrattuali e partecipative nonche' nei comitati e commissioni previsti dagli accordi aziendali. Laddove la Rsu decidera' delegazioni trattanti, indipendentemente dal numero dei componenti che avra' deciso, dovra' essere garantita la presenza di almeno un rappresentante per ogni lista presente nella Rsu, fermi restando i vincoli sul mandato a trattare definiti al punto 15 dell'Accordo unitario tra Fim, Fiom, Uilm di regolamentazione delle Rsu. Art. 5 – Convocazione A integrazione e specificazione di quanto previsto dall'articolo 18 dell'Accordo nazionale Fim, Fiom, Uilm sulle Rsu le riunioni della Rsu sono convocate dalla segreteria. Le convocazioni potranno essere attivate entro 3 giorni: – dalla richiesta di una delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo di categoria sulle Rsu; – dalla richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti; – dalla richiesta di almeno 1/3 dei componenti della segreteria. Qualora la riunione della Rsu avvenga all'interno dell'unita' produttiva, la segreteria dovra' predisporre la relativa agibilita' per i rappresentanti delle OoSs che intendano partecipare. Nel caso la riunione della Rsu debba affrontare l'impostazione negoziale hanno diritto di essere invitate oltre alle OoSs stipulanti il Ccnl, quelle presenti nella Rsu. La convocazione della Rsu viene resa pubblica attraverso affissione in bacheca sindacale, con indicazione dell'ordine del giorno, con almeno tre giorni di anticipo. Art. 6 – Validità delle riunioni La riunione della Rsu in prima convocazione e' valida, salvo casi eccezionali di urgenza, quando a essa sono presenti il 50% + 1 dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga il numero necessario la riunione sara' convocata entro i 7 giorni successivi e, in questo caso, per la validita' della riunione si terra' conto delle assenze motivate per cause di forza maggiore. Art. 7 –  Trasparenza delle riunioni Viene istituito un libro dei verbali, redatto a cura della segreteria, nel quale vengono riportate le presenze, le assenze e le loro motivazioni di ciascun componente, e sintetizzate le conclusioni alle quali si e' pervenuti. Il libro dei verbali e' pubblico e può essere consultato da qualsiasi lavoratore ne faccia richiesta. Il verbale di ogni riunione dovra' essere affisso in bacheca sindacale per conoscenza tra i lavoratori. In apertura della riunione della Rsu e' nominata una presidenza che, oltre a garantire un corretto svolgimento del dibattito, programma i tempi degli interventi in rapporto alla durata complessiva della riunione. Art. 8 – Decisioni In coerenza con il principio di unicita' della Rsu, di cui dall'articolo 4 dell'Accordo nazionale Fim, Fiom, Uilm, ogni decisione interna o pubblicamente espressa con la sigla Rsu deve essere il frutto di un confronto avvenuto nella Rsu stessa, e non può essere una iniziativa unilaterale di un singolo o di gruppi di componenti. I proponenti di decisioni diverse da quelle assunte hanno diritto di far verbalizzare le loro posizioni. Uguale diritto spetta alle OoSs che ne facciano richiesta. a) Le decisioni relative agli atti negoziali di competenza delle Rsu sono assunte a maggioranza dei componenti, secondo quanto previsto dall'articolo 12 dell'Accordo nazionale Fim, Fiom, Uilm. Le OoSs esprimono di norma il loro parere motivato sulle materie negoziali sottoposte al voto prima che questo venga espresso. Tutte le decisioni sugli atti negoziali delle Rsu devono risultare da un atto formale scritto nel verbale di cui all'articolo 7. b) Per quanto attiene alle decisioni relative agli atti non negoziali la Rsu assume come prioritario il metodo del confronto e della mediazione politica tra le eventuali posizioni diverse presenti nel dibattito. Qualora, in situazioni di particolare urgenza, si verifichi l'esigenza di emettere comunicati ai lavoratori per problemi riguardanti gruppi di essi, tale iniziativa va concordata preventivamente con la segreteria. Ciò vale in particolare per quanto attiene alle comunicazioni con l'azienda e alle dichiarazioni di sciopero interno. Art. 9 –  Gestione del monte ore Di norma entro il 31 gennaio, in applicazione di quanto disposto dall'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 articolo 4, dall'Accordo Federmeccanica-Fim, Fiom, Uilm del 2 febbraio 1994 articoli 4 e 5 e dall'Accordo nazionale Fim, Fiom, Uilm articoli 6 e 7, le OoSs territoriali provvederanno alla ripartizione del monte ore complessivo di loro competenza tra la parte spettante alla Rsu e quella spettante alle singole OoSs. Tale ripartizione sara' illustrata alla Rsu. Saranno inoltre comunicati alla Rsu i responsabili per ciascuna OoSs della gestione interna dei monte ore. Il responsabile della gestione amministrativa di cui all'Accordo Federmeccanica-Fim, Fiom, Uilm articolo 5, svolge esclusivamente compiti di comunicazione all'azienda e di contabilizzazione dei permessi spettanti e goduti da ciascun componente la Rsu. Art. 10 –  Rapporti con istituzioni ed enti esterni Le relazioni della Rsu con istituzioni ed enti esterni saranno istituite in relazione ai problemi aziendali e sempre in rapporto con le OoSs territoriali. Analogamente decisioni o prese di posizione su materie sindacali di carattere generale andranno assunte in rapporto con le OoSs territoriali. E' compito della segreteria garantire il preventivo coinvolgimento delle OoSs territoriali. Nota Nel patto di solidarieta' tra Fim, Fiom, Uilm del dicembre 1993, si aggiunge: Art. 6 –  A livello regionale viene istituita una Commissione paritetica di sorverglianza e garanzia per la corretta applicazione del presente patto di solidarieta'. Analoga Commissione viene istituita a livello nazionale con compiti di seconda istanza o di supplenza in carenza di quella regionale.

DOCUMENTO SUI COORDINAMENTI DI GRUPPO

In applicazione e a integrazione di quanto definito dall'articolo 17 dell'Accordo unitario tra Fim, Fiom, Uilm di regolamentazione delle Rsu del dicembre 1993, si stabilisce quanto segue.

1. Fim, Fiom, Uilm nazionali costituiscono i coordinamenti di gruppo delle Rsu elette nelle proprie liste in aziende con piu' unita' produttive diffuse sul territorio nazionale.

2. I coordinamenti nazionali di gruppo definiti unitariamente da Fim, Fiom, Uilm nazionali saranno composti dalle Rsu, dalle strutture territoriali e/o regionali, dalle segreterie nazionali. La presenza delle Rsu nei coordinamenti nazionali di gruppo si basera' su un criterio proporzionale corretto, tenendo conto del peso delle diverse OoSs presenti nelle Rsu, delle specifiche professionalita' e del numero degli addetti in ciascuna unita' produttiva.

3. I compiti dei coordinamenti di gruppo sono:

– l'analisi e la socializzazione dei problemi delle diverse unita' produttive;

– la definizione delle ipotesi di piattaforma per la contrattazione di gruppo;

– la gestione delle trattative e la sigla delle ipotesi di accordo;

– la predisposizione dei piani di lavoro relativi a quanto previsto da accordi di gruppo (commissioni paritetiche,osservatori,ecc.);

– il coordinamento dell'attivita' formativa.

Tenendo conto di quanto previsto dal Ccnl, in merito alla titolarita' congiunta, fra OoSs e Rsu, dell'esercizio della contrattazione di secondo livello, il funzionamento dei coordinamenti si fonda sul principio della codecisione fra OoSs nazionali e Rsu.

4. I coordinamenti potranno dotarsi, su proposta delle strutture nazionali, di un organismo con funzioni di segreteria e con il compito di impostare e rappresentare la loro attivita'.

5. I coordinamenti saranno convocati da Fim, Fiom, Uilm nazionali, anche su richiesta delle OoSs territoriali e regionali, o di una Rsu, su materie di interesse generale.

6. Per le decisioni su piattaforme e accordi vale quanto stabilito dall'articolo 12 dell'Accordo di regolamentazione tra Fim, Fiom, Uilm del dicembre 1993.

7. Per l'utilizzo di permessi retribuiti, di competenza dei coordinamenti di gruppo, vale quanto previsto negli articoli 6 e 7 dell'Accordo di regolamentazione tra Fim, Fiom, Uilm, fatto salvo quanto diversamente stabilito in specifici accordi con le controparti e tra le OoSs.