Verbale di accordo

Addì 6 giugno 1994 in Roma tra

l'Associazione sindacale Intersind;

e

Fim-Cisl;  Fiom-Cgil;  Uilm-Uil;

a integrazione di quanto stabilito con l'Accordo del 4 maggio 1994 sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, si conviene che il numero dei candidati per ciascuna lista di cui al punto 4, parte seconda, dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la Rsu.

Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie

Addì 4 maggio 1994 tra

l'Associazione sindacale Intersind;

e

Fim-Cisl; Fiom-Cgil; Uilm-Uil;

a integrazione e specificazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto da Confindustria, Intersind e Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 1993, che si intende integralmente richiamato dalla presente intesa, si conviene quanto segue.

1 - Diritti sindacali In attuazione di quanto previsto dal punto 3, parte prima dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 e tenendo conto di quanto spettante alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo in applicazione dell'articolo 5, comma 1, parte generale - sezione 2 del Ccnl 14 dicembre 1990 per le aziende metalmeccaniche a partecipazione statale, il numero dei componenti la Rsu sarà pari a:
  1. nelle unità produttive fino a 100 dipendenti: 3 per ogni 50 lavoratori o frazione di 50;
  2. nelle unità produttive da 101 a 300 dipendenti: 3 per ogni 100 lavoratori o frazioni di 100;
  3. nelle unità produttive da 301 a 1.000 dipendenti: 3 per ogni 150 lavoratori o frazione di 150;
  4. nelle unità produttive oltre i 1.000 dipendenti: 3 per ogni 300 lavoratori o frazione di 300.
Fatto salvo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 4 - parte prima - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, i componenti della Rsu subentrano alla Rsa e ai suoi dirigenti nella titolarità dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Sempre con riferimento al citato punto 4, Fim-Fiom-Uilm restano titolari dei diritti previsti dall'articolo 5, comma 5, parte generale - sezione 2 dello stesso Ccnl in ordine alle ore di permesso retribuito che risultino aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 23, della legge n. 300 del 20 maggio 1970 e in ordine alla titolarità dei premessi per i dirigenti provinciali e nazionali prevista in termini più ampi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 2 - Modalità di utilizzo dei permessi sindacali Fim-Fiom-Uilm, titolari dei permessi sindacali retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 23 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 di cui al precedente punto 1 del presente accordo, trasferiscono alle Rsu una quota di tali permessi pari al 70%. Il monte ore complessivo riservato alla Rsu è ripartito in parti uguali fra ciascuno dei suoi componenti. La Rsu provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa del monte ore a essa riservato, il cui nominativo sarà comunicato all'azienda. Il monte ore riservato alle organizzazioni sindacali, come regolato al primo comma del presente punto 2, è ripartito fra le stesse in misura paritetica e, nel principio dell'invarianza dei costi, dovrà essere fruito, di norma, per il tramite dei rispettivi componenti la Rsu. Le OoSs provvederanno a comunicare all'azienda un proprio responsabile designato all'interno dei rispettivi componenti la Rsu per la gestione di tale monte ore. In ordine all'armonizzazione con gli accordi aziendali in materia, da effettuarsi in appositi incontri da svolgersi prima delle elezioni delle Rsu, si conferma quanto previsto dalla "dichiarazione a verbale" in calce all'articolo 5, parte generale - sezione 2, vigente Ccnl più volte citato. 3 - Elettorato passivo In aggiunta a quanto previsto dal punto 3 - parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 avranno diritto a essere eletti anche i lavoratori il cui contratto non a tempo indeterminato abbia, alla data delle elezioni, una durata residua non inferiore a 6 mesi. Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore che sia stato eletto decade automaticamente dalla carica. I membri decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6 - parte prima - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993. 4 - Modalità di votazione I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto nei limiti e secondo le modalità di cui al punto 12 - parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993. La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di 36 ore consecutive. I membri della Commissione elettorale, i componenti del seggio elettorale nonché i componenti sindacali del comitato dei garanti qualora in forza all'unità produttiva, dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro ovvero, in via eccezionale, durante l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'articolo 23 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Resta fermo che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previsti dalla legge e dal Ccnl a favore dei dirigenti della Rsa, ora trasferiti ai componenti la Rsu. Per la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5 - parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nelle unità produttive con più di 500 dipendenti ogni organizzazione sindacale abilitata alla presentazione di liste potrà designare 2 lavoratori dipendenti dall'unità produttiva, non candidati. 5 - Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati Fermo restando il numero dei seggi complessivamente spettanti, la ripartizione dei seggi tra gli operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti. Nella Rsu di ciascuna unità produttiva sarà in ogni caso riservato un seggio agli operai o agli impiegati e quadri quando il numero degli uni o degli altri sia superiore a 15 addetti. Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati disponibili a candidarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica fino a un numero non superiore al 50% arrotondato all'unità superiore. I rimanenti seggi rimarranno vuoti fino a decadenza della Rsu. 6 - Clausola di salvaguardia Le organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta partecipando alla procedura di elezione della Rsu rinunciano formalmente ed espressamente a costituirsi Rsa ai sensi della norma sopra citata.