Regolamento per le elezioni delle Rsu

Art. 1 - Modalità per indire elezioni

La Rsu aziendale a partire dal 30° mese di permanenza in carica provvederà a indire le elezioni. Inoltre a partire dalla seconda quindicina dello stesso mese l'iniziativa può essere assunta congiuntamente o separatamente dalle organizzazioni sindacali stipulanti il Ccnl, o da associazioni sindacali che abbiano già avuto componenti nella Rsu uscente.

Qualora superato il 36° mese non siano state indette le elezioni, l'iniziativa può essere assunta anche da associazioni non rappresentate nella Rsu uscente, purché aventi le caratteristiche indicate nel successivo articolo 3, e dichiarino di presentare liste di candidati.

Tale iniziativa si concretizza in una comunicazione scritta relativa a tale intendimento da affiggere in bacheca sindacale e da inviare alla Direzione aziendale.

Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza s'intende fissata alla mezzanotte del 15° giorno.

Art. 2 - Comitato elettorale

Il Comitato elettorale viene inizialmente composto da non più di due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il Ccnl, purché rispettivamente presentino proprie liste di candidati, e si intenderà definitivamente costituito e funzionante, ai fini delle sue deliberazioni, non appena trascorso il termine utile per la presentazione delle liste.

Esso si integrerà, nell'atto di presentazione di proprie liste da parte di altre organizzazioni sindacali aventi i requisiti indicati nel successivo articolo 3, con non più di 2 rappresentanti per ciascuna lista.

I componenti del Comitato elettorale non devono in ogni caso essere candidati.

Il Comitato elettorale avrà cura di fissare, d'intesa con la Direzione aziendale, ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni sovrintendendo alle operazioni relative.

Le operazioni di voto dovranno svolgersi durante l'orario di lavoro, recando il minimo pregiudizio alla normale attività produttiva.

Il Comitato elettorale nella fase iniziale ha il compito di ricevere le liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente regolamento.

Il Comitato elettorale assume le proprie decisioni con una maggioranza pari almeno al 51% dei suoi componenti.

Il Comitato elettorale resta in carica per tutto il periodo di durata della Rsu, con il compito di garantire una corretta applicazione del regolamento.

Art. 3 - Presentazione liste

Le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl hanno diritto a presentare liste di propri candidati.

Tale diritto compete anche ad associazioni sindacali di lavoratori che abbiano i seguenti requisiti:

  1. siano formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo;

2. accettino espressamente e formalmente la seguente regolamentazione;

  1. le liste di tali associazioni devono essere corredate dalla presentazione di almeno il 5% di firme dei lavoratori aventi diritto al voto.

I presentatori delle liste non possono essere candidati, nè firmatari di più liste.

Ogni candidatura non può essere presentata in più di una lista.

Art. 4 - Elettori ed eleggibili

Sono elettori tutti i dipendenti in forza nell'azienda all'atto delle elezioni. Questi sono tenuti a esercitare il diritto di voto presso il seggio della loro area elettorale.

Sono eleggibili quei lavoratori candidati dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 3 del presente regolamento, in forza nell'azienda all'atto delle elezioni.

In caso di ripartizione del totale dei seggi in più collegi elettorali, ciascun lavoratore può essere candidato solo nella lista relativa alla propria area di lavoro.

Art. 5 - Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati relativa ai 2/3 degli eleggibili

La ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati viene effettuata in proporzione al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti.

Nella Rsu dell'unità aziendale sarà in ogni caso attribuito un posto agli impiegati o agli operai sempre quando il numero degli uni o degli altri nell'unità aziendale sia superiore alle quindici unità.

Qualora, per gli impiegati o per gli operai, non ci siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria professionale fino a un numero non superiore al 50%, i rimanenti seggi rimarranno vuoti fino a nuove elezioni.

Art. 6 - Suddivisione dei seggi in collegi elettorali

Sia per gli operai che per gli impiegati si potranno ripartire i posti in collegi elettorali, per meglio rispondere alle specificità tecnico-produttive e organizzative delle diverse aree di lavoro.

In mancanza di definizione dei collegi, e comunque per ciò che riguarda la quota di 1/3 accantonata, il Collegio elettorale sarà unico in ciascuna unità produttiva, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 del presente regolamento.

Norma transitoria

Per la prima tornata elettorale i collegi elettorali potranno essere definiti per accordo unitario fra i sindacati territoriali aderenti alle organizzazioni firmatarie il Ccnl, che intendono presentare liste.

Art. 7 - Numero dei candidati

Il numero dei candidati per ciascuna lista di operai impiegati e quadri non può superare del 50% il numero dei componenti le Rsu.

Art. 8 - Scrutatori

E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.

La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni, al Comitato elettorale, in forma scritta.

Art. 9 - Compiti del Comitato elettorale

Il Comitato elettorale entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste prenderà contatti con la Direzione aziendale ai fini degli articoli 2 e 15 del presente regolamento.

Ove, nonostante il divieto di cui all'articolo 3 del presente regolamento, un candidato risulti compreso in più di una lista, il Comitato elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle liste stesse ai sensi del comma successivo, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste, pena la cancellazione da entrambe.

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura del Comitato elettorale, mediante affissione nelle bacheche aziendali, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'inizio delle elezioni.

Eventuali modifiche delle liste conseguenti a opzioni di cui al 2° comma, nonché a contestazioni o reclami definiti dal Comitato elettorale, sono ammesse entro i primi tre giorni dall'affissione senza che ciò dia luogo a proroghe nel periodo di affissione; delle rettifiche sarà data notizia nella bacheca e dei reclami sarà comunque fatta menzione nel verbale di cui agli articoli 21 e 23 del presente regolamento.

Art. 10 - Adempimenti della Direzione aziendale

La Direzione aziendale metterà a disposizione del Comitato elettorale (e dei dipendenti) un elenco aggiornato degli elettori divisi per operai e impiegati e, se necessario, per collegi elettorali.

Nel caso che qualche organizzazione sindacale intenda effettuare elezioni primarie fra i propri iscritti, finalizzate alla scelta dei candidati, la Direzione aziendale metterà a disposizione delle organizzazioni che lo richiedano, un elenco aggiornato dei relativi iscritti.

La spesa per il materiale necessario all'espletamento delle operazioni elettorali previste dal presente regolamento a carico dell'azienda.

Art. 11 - Sistema elettorale

Nelle elezioni delle Rsu si applica il sistema previsto dalle norme di cui all'articolo 22 del presente regolamento.

Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate a norma degli articoli precedenti.

Ciascun lavoratore voterà sulla lista relativa al proprio collegio elettorale.

Art. 12 - Segretezza del voto

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera o per interposta persona.

Art. 13 - Schede elettorali

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, rispettivamente per ciascun collegio elettorale, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 14 - Preferenze

L'elettore può manifestare un'unica preferenza solo tra i candidati della lista da lui votata.

Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito.

L'indicazione di una preferenza data a una lista vale quale voto di lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Nel caso di espressione di più di una preferenza nella stessa lista, vale unicamente come voto di lista, e sono annullate le preferenze ai candidati.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.

Nel caso di voto apposto a una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art. 15 - Modalità di votazione

Il luogo, i giorni e l'orario della votazione saranno stabiliti dal Comitato elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio di voto.

La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di 36 ore consecutive.

Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.

Luogo, giorni e orario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nelle bacheche, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Art. 16 - Composizione del seggio elettorale

Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'articolo 8 del presente regolamento e da un Presidente, nominato dal Comitato elettorale.

Art. 17 - Attrezzatura del seggio elettorale

A cura del Comitato elettorale ogni seggio sarà munito di una cassetta, idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, e dovrà essere organizzato in modo da garantire la segretezza del voto.

Art. 18 - Riconoscimento degli elettori

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art. 19 - Compiti del Presidente

Il Presidente farà firmare l'elettore che ha votato, a fianco del suo nome, nell'elenco di cui all'articolo 17 del presente regolamento, come prova che lo stesso ha votato.

Art. 20 - Validità delle elezioni

Le elezioni saranno valide qualora si verifichi una partecipazione al voto di almeno il 50% + 1 dei lavoratori aventi diritto. Tale conteggio sarà effettuato comunque sull'intero corpo elettorale. Proclamata la validità delle lezioni si potrà procedere alle operazioni di scrutinio.

Qualora il quorum di validità non venga raggiunto, le elezioni verranno riconvocate entro i 15 giorni successivi e le operazioni di scrutinio avranno luogo indipendentemente dal quorum di partecipazione.

Art. 21 - Operazioni di scrutinio

Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori.

Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio verrà redatto il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, e verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - al Comitato elettorale che, in caso di più seggi procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

Il Comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della Rsu, sarà conservato secondo accordi tra il Comitato elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne l'integrità e ciò almeno per tre mesi.

Art. 22 - Ripartizione dei seggi

La composizione della Rsu, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993 è determinata per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il Ccnl che hanno presentato liste, in proporzione dei voti ottenuti.

Pertanto per la quota di 2/3 dei posti disponibili della Rsu, ciascuna lista avrà diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei posti disponibili per ciascun collegio.

I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno attribuiti alle liste che abbiano riportato maggiori resti, anche se non avessero raggiunto il quoziente. A parità di resti tra liste diverse, il posto va attribuito alla lista che non ha conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.

A parità di preferenza fra due o più candidati della medesima lista, il posto va attribuito secondo la successione dei nominativi nelle liste.

Per ciò che riguarda invece l'assegnazione di 1/3 dei seggi da riservare alle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl che hanno presentato liste, essa avverrà in termini proporzionali ai voti ricevuti dalle liste di queste organizzazioni e sarà calcolata comunque su collegio elettorale unico a ciascuna unità locale.

I seggi relativi alla quota di 1/3 conseguentemente spettante a Fim, Fiom e Uilm saranno ripartiti secondo i criteri stabili nel Patto di solidarietà allegato, ai sensi di quanto previsto dall'intesa quadro Cgil-Cisl-Uil sulle Rsu del primo marzo 1991, recepita dal protocollo del 23 luglio 1993.

Art. 23 - Verbali e reclami

Il Comitato, sulla base dei risultati di scrutinio e dei criteri sopra richiamati, procede all'assegnazione dei posti, direttamente per quanto riguarda i 2/3 dei partiti proporzionalmente fra tutte le liste concorrenti e, previa consultazione con le organizzazioni firmatarie del Ccnl, che abbiano presentato liste, per quanto riguarda l'1/3 riservato. Il Comitato elettorale redige il verbale sulle operazioni elettorali e da immediata notizia delle sue conclusioni mediante affissione.

Ove siano stati presentati reclami entro i primi 5 giorni, il Comitato elettorale deve procedere al proprio esame entro 24 ore inserendo nel verbale suddetto le conclusioni alle quali è pervenuto.

Esperite tali procedure il Comitato elettorale proclama gli eletti.

Copia del verbale del Comitato elettorale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste entro 24 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente.

Il Comitato elettorale consegnerà anche copia alla Direzione aziendale.

Spetta alle organizzazioni sindacali che hanno presentato liste, sulla base dei risultati conseguiti nelle elezioni, comunicare all'associazione imprenditoriale e all'azienda l'elenco dei propri componenti la Rsu.

Art. 24 - Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti, che sarà composto, su base provinciale, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni presentatrici di liste, e presiedute dal direttore dell'Uplmo o da un suo delegato.

Art. 25 - Revoca delle rappresentanze

La Rappresentanza sindacale unitaria decade dal mandato ricevuto: alle scadenze naturali, qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni possibili previsti dalla presente regolamentazione, in presenza della raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto al voto pari al 50% + 1; tali firme, perché abbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno essere opportunamente certificate.

L'indizione, da parte delle organizzazioni sindacali stipulanti il Ccnl, di campagne nazionali di rinnovo potrà far decadere anche le Rsu non ancora giunte ai 30 mesi di esercizio del mandato.