Patto di solidarietà tra Fim, Fiom e Uilm

Premessa

Fim, Fiom e Uilm nazionali, assumendo integralmente l'Accordo confederale del 23 luglio 1993 e l'intesa quadro di Cgil, Cisl e Uil del 1991, definiscono e aderiscono al seguente patto di solidarietà, che le impegna in vista delle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie.

  1. Rinuncia alla costituzione delle Rsa

    Fim, Fiom e Uilm, avendo sottoscritto l'Accordo per l'elezione delle Rsu e il relativo regolamento elettorale, si impegnano a non costituire Rsa, pur essendo dotate dei requisiti previsti dall'articolo 19 della Legge 300/1970.

    Accettano altresì a trasferire dalle Rsa di propria competenza alle Rsu la titolarità dei diritti, permessi, tutele e libertà, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell'accordo unitario di regolamentazione sulla costituzione delle Rsu.

  2. Campagne nazionali di rinnovo

    Fim, Fiom e Uilm nazionali, in quanto stipulanti il Ccnl, concordano sull'opportunità che lo svolgimento delle elezioni delle Rsu avvenga per campagne nazionali che coinvolgano tutte le unità produttive delle aziende metalmeccaniche.

    A tal fine promuovono una prima campagna di elezioni per il periodo dicembre 1993/febbraio 1994.

    Alla scadenza del mandato delle Rsu così elette valuteranno la possibilità di anticipare la decadenza delle Rsu che, nel corso del triennio, saranno state rinnovate in anticipo, per motivi previsti dall'accordo, e quindi non saranno ancora giunte al termine del proprio mandato.

  3. Elezioni primarie

    Al fine di valorizzare il ruolo dei propri iscritti Fim, Fiom e Uilm potranno promuovere elezioni primarie finalizzate alla scelta, da parte degli iscritti, dei candidati da presentare nelle rispettive liste di organizzazione per l'elezione delle Rsu.

    Tali elezioni primarie si svolgeranno separatamente ma contemporaneamente per le tre organizzazioni nelle diverse unità produttive e saranno promosse e gestite in modo coordinato.

    Elettori saranno i rispettivi iscritti alle tre organizzazioni.

    L'esito delle elezioni primarie determinerà l'ordine di presentazione delle candidature nelle liste per le elezioni delle Rsu.

  4. Presentazione delle liste

    Fim, Fiom e Uilm presenteranno liste unitarie in tutte le unità produttive dove ciò sarà valutato opportuno dai rispettivi iscritti e dalle rispettive strutture territoriali.

    Ciascuna organizzazione si impegna comunque a non presentare liste proprie nelle unità produttive in cui non abbia una presenza di iscritti.

  5. Ripartizione solidaristica dei seggi riservati ai firmatari il Ccnl

La parte di 1/3 dei seggi, riservata, ai sensi dell'Accordo confederale del 23 luglio 1993, ai firmatari del Ccnl, che spetterà a Fim, Fiom e Uilm sarà ripartita con un criterio di solidarietà reciproca, in base ai seguenti punti a) e b):

  1. nel caso in cui la quota spettante a Fim, Fiom e Uilm sia pari o superiore a tre seggi, essa verrà ripartita paritariamente tra le organizzazioni. Gli eventuali seggi eccedenti da tale ripartizione paritaria andranno attribuiti alle liste di organizzazione Fim-Fiom-Uilm, applicando la proporzionale pura sui voti di lista, ovvero, nel caso di lista unitaria, in proporzione al numero complessivo di preferenze ottenute dai candidati delle diverse organizzazioni.
  2. Nel caso che la quota spettante a Fim, Fiom e Uilm risulti inferiore a tre seggi, essa verrà assegnata applicando in tassativa sequenza i seguenti princìpi:

1°- nessuna organizzazione potrà coprire la totalità dei seggi complessivamente disponibili;

2°- garanzia di presenza di almeno 1 delegato per organizzazione, purché questa abbia conseguito una quota di voti pari all'8% dei voti validi;

3°- applicazione della proporzionale pura sui voti di lista ottenuti, ovvero nel caso di lista unitaria, sul numero complessivo delle preferenze ottenute dai candidati delle diverse organizzazioni.

Il secondo principio non si applica nelle unità locali con un numero di Rsu complessivamente pari a tre componenti. Negli altri casi il primo e il secondo principio di cui sopra andranno verificati, nell'ordine, sull'esito globale della attribuzione dei seggi, cioè tenendo conto anche delle attribuzioni a Fim, Fiom e Uilm derivanti dall'esito dell'elezione a suffragio universale dei 2/3. Quando risultassero entrambi soddisfatti si applicherà il terzo principio.

I criteri di ripartizione solidaristica definiti ai punti a) e b) del presente articolo si applicheranno solo a condizione che l'organizzazione che ne dovrebbe trarre beneficio abbia presentato una propria lista, o candidati all'interno di una lista unitaria, e abbia rispettato l'impegno previsto all'articolo 4, secondo comma del presente patto.

I nominativi dei rappresentanti da designare saranno scelti nelle liste concorrenti alla ripartizione proporzionale dei 2/3 dei seggi, fino a concorrenza dei nomi disponibili.