Accordo unitario di regolamentazione sulla costituzione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie e la democrazia nei luoghi di lavoro
Premessa
La Fim, la Fiom e la Uilm nazionale, in applicazione dell'Accordo del 23 luglio 1993, nell'ambito dell'intesa quadro di Cgil, Cisl e Uil del 1991, definiscono il seguente insieme di regole e vincoli sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, la loro elezione e le modalità di funzionamento negli ambiti della contrattazione di categoria ai vari livelli.
La Fim, la Fiom e la Uilm ritengono infatti che la definizione di regole comuni certe ed esigibili, generalmente riconosciute e pubbliche, costituisca un significativo contributo per l'avanzamento del nuovo processo unitario oltreché per la diffusione e la certezza delle procedure democratiche e dei diritti contrattuali del sindacato e delle rappresentanze unitarie dei lavoratori.
La Fim, la Fiom e la Uilm assumono nello spirito e nella lettera, in attuazione dell'Accordo del 23 luglio 1993, l'intesa quadro Cgil, Cisl e Uil, il documento unitario degli Esecutivi del 21 settembre 1993 e l'Accordo interconfederale del 1° dicembre 1993, che tra l'altro contiene la necessità di dare a queste regole un assetto definito all'interno dei contratti nazionali di categoria. Quanto di seguito riportato ne è specificazione e strumentazione attuativa per la categoria.
1 - Costituzione
Per ciascuna unità produttiva di imprese dell'industria metalmeccanica con più di 15 addetti è eletta una Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) in rappresentanza dei lavoratori nei confronti di ciascuna direzione ai sensi dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 1993.
Per le unità produttive non artigiane di dimensioni minori si sperimenterà la costituzione delle Rsu interaziendali e/o territoriali, a seguito di specifici accordi con le controparti datoriali.
2 - Durata
Le Rappresentanze sindacali unitarie dureranno in carica 3 anni dalla data dell'elezione.
Nel semestre che precede la normale scadenza del mandato è aperta la possibilità di effettuazione della campagna nazionale di elezioni di rinnovo, su iniziativa delle organizzazioni sindacali stipulanti il Ccnl.
Qualora trascorra senza esito il periodo suddetto e non oltre 15 giorni dalla scadenza dei 36 mesi del mandato, avranno comunque luogo le elezioni della nuova Rsu, in attuazione del regolamento elettorale e alle condizioni in esso stabilite.
Le segreterie territoriali della Fim, Fiom, Uilm, provvederanno, tramite appositi comitati, a coordinare i calendari delle elezioni delle Rsu nelle aziende del territorio di competenza all'interno del periodo elettorale indicato. Tali calendari saranno concordati con le Rappresentanze sindacali unitarie in scadenza.
Nel caso di aziende di rilevanza nazionale, ovvero articolate su base nazionale, le date relative all'elezione delle Rsu dovranno essere concertate anche con la Fim, la Fiom, e la Uilm nazionali.
Norma transitoria
La Fim, la Fiom e la Uilm nazionali decidono di dar luogo a una campagna di elezione delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) in tutti i luoghi di lavoro. Tali elezioni dovranno essere attuate secondo i tempi e le modalità previste dall'Accordo interconfederale del 1° dicembre 1993. Le elezioni dovranno tassativamente essere attuate in tutti i luoghi di lavoro dove le rappresentanze del sindacato confederale, in qualsiasi modo configurate, siano state rinnovate prima del 1993. Comunque entro e non oltre il 1994 tutte le rappresentanze sindacali in azienda dovranno essere elette secondo le modalità di questo regolamento.
3 - Compiti
Le Rsu e i sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni firmatarie del Ccnl eserciteranno i diritti a negoziare in azienda, derivanti dalle disposizioni di legge e di contratto.
L'applicazione delle seguenti regole, ferma restando l'autonomia di ciascuna organizzazione, assume carattere vincolante per l'esercizio dei diritti contrattuali, così come definito nell'Accordo del 23 luglio 1993, nel presupposto altrettanto vincolante della rinuncia all'esercizio del diritto a promuovere Rsa secondo quanto previsto all'articolo 19 della Legge 300/1970.
Le materie per le quali tali diritti contrattuali saranno concretamente esercitabili, sono definite dal contratto nazionale di categoria. Allo stesso modo i tempi e le cadenze della contrattazione.
4 - Composizione
La Rsu è unica per tutto il personale di ciascuna unità produttiva e deve essere composta da impiegati-quadri e da operai eletti separatamente, in rappresentanza di ciascuna delle predette categorie, in relazione alla entità numerica dei due gruppi.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Il rappresentante di un gruppo non può essere scelto tra gli appartenenti all'altro e in ogni caso almeno un posto deve essere riservato agli impiegati o agli operai sempre quando il numero di essi nell'unità aziendale sia superiore alle 15 unità.
5 - Numero e ripartizione dei componenti
Il numero dei componenti la Rappresentanza sindacale unitaria è definito dalla Legge 300/1970, dai contratti nazionali della categoria, dagli accordi aziendali e dalla prassi, applicando la migliore delle condizioni.
Qualora le elezioni delle Rsu si svolgano nelle aziende per le quali il numero totale dei delegati da eleggere sia inferiore a 3, i seggi verranno attribuiti nella loro interezza applicando la proporzionale pura tra le liste presentate.
Laddove il numero totale dei delegati da eleggere è pari o superiore a 3, mentre 2/3 di essi verranno eletti a suffragio universale con l'applicazione della proporzionale pura, 1/3 verrà attribuito alle organizzazioni stipulanti il Ccnl, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti, secondo la tabella allegata al presente accordo unitario di regolamentazione.
6 - Diritti
Le Rsu subentreranno alle Rsa e ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele spettanti per effetto dalle disposizioni di cui al titolo III della Legge 300/1970.
Restano intestati anche alle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il Ccnl i seguenti diritti:
- diritto a indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, nei limiti di 3 ore annue, restando le rimanenti 7 riservate alla iniziativa delle Rsu;
- diritto ai permessi non retribuiti di cui all'articolo 24 della Legge 300/1970;
- diritto di affissione di cui all'articolo 25 della Legge 300/1970.
Le associazioni sindacali stipulanti il Ccnl restano titolari dei diritti, libertà sindacali, permessi e tutele disposti dai contratti e dagli accordi nazionali, territoriali e/o aziendali, in aggiunta a quanto previsto nella Legge 300/1970.
Potranno essere riservati alle Rsu, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni a esse spettanti, il 70% dei permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti dalla Legge 300/1970, secondo un criterio equivalente a quello adottato per la convocazione delle assemblee, a eccezione dei distacchi retribuiti, di cui resteranno interamente titolari le organizzazioni sindacali firmatarie dei rispettivi accordi che li prevedono.
7 - Utilizzo monte ore
Il monte ore complessivo riservato alla Rsu, verrà ripartito in ragione del numero di delegati ottenuti da ciascuna delle organizzazioni che hanno presentato liste. L'utilizzazione di tali permessi retribuiti da parte dei componenti la Rsu, dovrà avvenire nell'ambito delle attività delle stesse in modo tale da garantire il regolare funzionamento della Rappresentanza sindacale unitaria nel suo complesso. Le organizzazioni sindacali che hanno presentato liste e ottenuto seggi provvederanno a comunicare all'azienda un proprio responsabile interno alla Rsu per la gestione del monte ore rispettivamente spettante.
Il monte ore riservato alle organizzazioni sindacali secondo quanto previsto al precedente articolo 6, potrà essere utilizzato per attività di carattere organizzativo e associativo, ivi comprese quelle di servizio agli iscritti e ai lavoratori, anche da lavoratori non eletti nelle Rsu, ma espressamente indicati dalla rispettiva organizzazione. Il responsabile della gestione di tale monte ore dovrà, ove possibile, essere lo stesso di cui al comma precedente.
8 - Elezioni
Per le elezioni delle Rsu valgono le norme contenute nel regolamento allegato.
9 - Sostituzioni
I membri decaduti dalla carica per dimissioni o per qualsiasi altro legittimo motivo, potranno essere sostituiti nel periodo di durata in carica della Rsu, escludendo i 6 mesi precedenti la fine del mandato, purché le sostituzioni non superino il 50% del numero complessivo della Rsu. Superando i limiti predetti si dovrà procedere alla totale rielezione della Rsu.
Le sostituzioni dei componenti elettivi (2/3) avverranno con i nominativi della lista cui appartenevano i i membri decaduti, secondo l'ordine delle preferenze riportate nelle elezioni, ovvero in assenza di graduatoria di preferenze, secondo l'ordine di presentazione della candidatura della lista.
Per i componenti dimissionari che siano stati nominati (1/3) su designazione delle organizzazioni aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie il Ccnl, la sostituzione sarà effettuata dall'organizzazione sindacale di appartenenza, secondo quanto stabilito nell'Accordo interconfederale del 23 luglio 1993.
10 - Comunicazione dei componenti le Rsu
E' compito delle organizzazioni sindacali territoriali comunicare per iscritto all'azienda e all'organizzazione imprenditoriale di appartenenza l'elenco dei propri componenti le Rsu, sulla base dei risultati conseguiti nelle elezioni, nonché i nominativi dei sostituti, ai sensi di quanto previsto nel precedente articolo 9.
11 - Clausola di salvaguardia
Qualora una o più di una delle organizzazioni sindacali che abbiano partecipato alle elezioni della Rsu, assumendone liberamente pertanto gli impegni e i vincoli propedeutici, manifestasse l'intenzione di procedere alla nomina della Rsa, tale decisione non potrà avere effetto se non alla scadenza naturale del mandato della Rsu, ovvero alla sua decadenza per i motivi previsti dal presente regolamento.
12 - Decisioni
Le decisioni relative ad atti negoziali della Rsu sono assunte a maggioranza dai componenti.
Nel caso di gruppo nazionale tale maggioranza si determinerà per somma di pronunciamenti delle Rsu del gruppo considerate.
A conferma della validità erga-omnes degli accordi stipulati dalla Rsu nell'ambito delle prerogative e dei mandati di sua pertinenza, è fatta salva la possibilità per i lavoratori interessati di promuovere referendum abrogativo dell'intero accordo (non è ammessa abrogazione parziale). Tale referendum potrà essere promosso dal 20% dei lavoratori aventi diritto attraverso raccolta di firme certificate. Tale diritto potrà essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione dell'Accordo e della sua conoscenza da parte dei lavoratori interessati attraverso assemblea e affissione del testo negli spazi riservati alla Rsu o alle organizzazioni sindacali costituenti la Rsu.
Il referendum abrogativo dovrà essere effettuato entro e non oltre i 15 giorni successivi all'accertamento della validità della richiesta. Della Commissione che presiede all'effettuazione del referendum, dovranno far parte 2 rappresentanti dei promotori firmatari.
13 - Consultazione dei lavoratori
La consultazione dei lavoratori, iscritti e non iscritti, tramite le assemblee costituisce lo strumento essenziale di partecipazione alla formazione delle decisioni. Tali consultazioni debbono perciò svolgersi con modalità che consentono la più ampia possibilità di espressione e di confronto democratico delle opinioni dei lavoratori.
14 - Assemblee
Le assemblee sono di norma convocate dalla Rsu o dalle organizzazioni sindacali che ne hanno titolo, secondo le disposizioni di legge, contratto nazionale, di gruppo o aziendale.
Le assemblee devono essere preannunciate ai lavoratori di norma almeno 48 ore prima dell'effettuazione, indicando con precisione l'ordine del giorno.
In apertura, l'assemblea elegge la Presidenza che ha il compito di garantire il corretto svolgimento e l'osservanza delle regole del presente regolamento.
La Presidenza stabilisce la durata degli interventi garantendo che al dibattito venga riservata la metà del tempo disponibile.
15 - Referendum
Il voto segreto (referendum) è lo strumento necessario, nell'ambito della consultazione dei lavoratori, per l'approvazione delle piattaforme rivendicative e l'affidamento alla Rsu dei mandati sia a trattare che a decidere e programmare le conseguenti iniziative a sostegno dell'attività contrattuale.
Le operazioni di voto dovranno essere effettuate dopo almeno 15 giorni dall'indizione e non oltre 21 giorni dalla stessa. In questo periodo vanno tenute assemblee per informare i lavoratori dei contenuti e delle motivazione delle opzioni poste in votazione.
L'organizzazione delle votazioni dovrà essere effettuata da una commissione elettorale di norma coincidente con la Rsu composta almeno da 3 componenti, applicando le norme del regolamento elettorale delle Rsu, salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo unitario.
Per ogni quesito preposto al voto va prevista la possibilità di risposta affermativa o negativa. Tutti i lavoratori in forza hanno diritto al voto.
Il referendum è valido nel caso in cui partecipino al voto il 50% + 1 dei lavoratori presenti nello stabilimento, compresi i lavoratori in cig, nel periodo di effettuazione delle operazioni di voto.
Prima di procedere allo spoglio delle schede, la Commissione elettorale dovrà verificare questa condizione; qualora il quorum richiesto non sia raggiunto, le schede debbono essere distrutte e il voto va ripetuto entro 8 giorni. Nel caso di referendum abrogativo non è prevista la ripetizione del voto.
L'esito del referendum è determinato dalla prevalenza di una delle due opzioni previste sull'altra.
La proclamazione dell'esito del voto è effettuata dalla Commissione elettorale (nel caso di gruppo di aziende va prevista una commissione elettorale nazionale di gruppo) immediatamente dopo lo spoglio dei voti attraverso comunicazione a mezzo affissione del verbale della Commissione negli spazi riservati alle comunicazioni della Rsu.
Le conseguenze e i vincoli relativi all'esito del voto, avranno efficacia trascorsi 15 giorni dall'affissione del verbale della commissione elettorale. Gli eventuali ricorsi dovranno pervenire alla Commissione elettorale entro e non oltre i suddetti 15 giorni altrimenti non avranno comunque esito.
16 - Organizzazione interna
Le Rsu di dimensioni medio-grandi potranno decidere di costituire al proprio interno strutture di coordinamento delle proprie attività (esecutivo), nonché di suddividersi in commissioni di lavoro specializzate su diverse tematiche contrattuali.
17 - Coordinamenti
Per coordinare l'attività negoziale e informativa delle unità locali appartenenti al medesimo gruppo industriale potranno essere costituiti coordinamenti tra le diverse Rsu.
La composizione dei coordinamenti di gruppo sarà proposta dalle organizzazioni sindacali rappresentate nelle diverse Rsu sulla base dei seguenti criteri:
- il numero dei componenti il coordinamento di ciascuna unità produttiva dovrà orientativamente essere proporzionale al numero degli addetti dell'unità produttiva stessa;
- la composizione dei componenti il coordinamento dovrà tener conto della composizione professionale degli addetti delle diverse unità produttive, nonché del peso delle diverse organizzazioni sindacali nelle Rsu.
Le Rsu di ciascuna unità produttiva eleggeranno i propri rappresentanti nel coordinamento, su proposta delle organizzazioni sindacali, con voto palese.
Per decisioni relative ad accordi sindacali di gruppo vale quanto stabilito nel precedente art.12.
Per l'utilizzo di permessi retribuiti, di competenza dei coordinamenti di gruppo, vale quanto stabilito negli articoli 6 e 7 del presente accordo unitario di regolamentazione.
18 - Convocazione della Rsu
La riunione della Rappresentanza sindacale unitaria è attivata:
- dalla richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti;
- dalla richiesta di una delle organizzazioni sindacali presenti nella Rsu;
- dalla richiesta della metà dei componenti l'esecutivo.
Fim, Fiom, Uilm nazionali
14 dicembre 1993