Procedura interna Fem per la contrattazione a livello d’imprese transnazionali
INTRODUZIONE
La contrattazione collettiva riveste una marcata centralità fra le competenze delle organizzazioni sindacali nazionali e dei loro rappresentanti in sede locale ed è basata sulla legislazione nazionale e sulle pratiche applicate nei vari paesi. I mandati dipendono dalle organizzazioni sindacali; ai CAE non è quindi conferito alcun mandato al fine di svolgere la contrattazione collettiva e di conseguenza non devono essere la controparte dei datori di lavoro su problematiche contrattuali. Tuttavia, l’ambito della contrattazione non è così chiaramente definito. È interesse della FEM e delle organizzazioni affiliate garantire il pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in qualsivoglia processo negoziale, anche a livello europeo.
Possiamo eventualmente trovarci di fronte a delle situazioni in cui un accordo fra la direzione dell’impresa e le organizzazioni sindacali a livello europeo, potrebbe sembrare la soluzione più pratica. In questo caso, le organizzazioni affiliate alla FEM, presenti nell’impresa in questione, possono decidere un loro coinvolgimento sotto il coordinamento della FEM. Questa soluzione è diversa da quella prevista nello statuto, in base al quale il Comitato Esecutivo può decidere, con la maggioranza dei due terzi, di conferire alla FEM il mandato a negoziare su un accordo quadro a livello europeo.
Nella fattispecie degli accordi aziendali europei, siamo davanti a 3 ostacoli:
Assenza, finora, di un quadro legale per gli accordi aziendali europei, il che significa che qualsiasi accordo dovrà essere negoziato e attuato anche a livello nazionale conformemente ai sistemi e alle consuetudini nazionali;
Nessun ruolo sindacale garantito a livello d’impresa europea;
Nessuna procedura interna alla FEM relativa ai mandati e alla valutazione di tali accordi.
Nondimeno, anche in assenza finora di un quadro giuridico europeo per coinvolgere le organizzazioni sindacali in un processo contrattuale europeo, la FEM può promuovere e incentivare di fatto il coinvolgimento delle federazioni sindacali. La FEM , quindi, dovrà fornire le proprie linee-guida e procedure interne qualora sia coinvolta nel processo. Da queste linee-guida dovranno emergere informazioni su come organizzare tali negoziati a livello europeo, considerando al contempo le diverse pratiche nazionali, l’eterogeneità delle imprese e i problemi attuativi. Ne deriva che vi sarà sempre una modalità caso per caso, ma questa dovrà prendere spunto da un certo numero di linee generali. È, in ogni caso, importante osservare che un accordo aziendale a livello europeo dovrebbe prevedere una clausola di non peggioramento.
PROCEDURA PER NEGOZIARE A LIVELLO DI IMPRESA MULTINAZIONALE
La FEM stabilisce la seguente procedura limitatamente a quei casi in cui la stessa FEM sia coinvolta e in cui sia presente una chiara intenzione da entrambe le parti di approdare ad un accordo. Quanto sopra non è applicabile agli attuali processi di consultazione che già avvengono a livello di CAE.
Questa procedura, in realtà, fa esclusivamente riferimento ad organismi e linee da seguire e non fissa in alcun modo i temi o i contenuti che devono affrontare tali negoziati. Quando un’impresa esprime la propria intenzione di avviare un processo di negoziazione ed il CAE ovvero le organizzazioni sindacali presenti nell’impresa manifestano tale auspicio, dovrà essere seguita la procedura seguente:
1. Procedura preliminare d’informazione e consultazione
Prenderà avvio una tornata completa d’informazione e di consultazione con la partecipazione delle organizzazioni sindacali presenti nell’impresa, del coordinatore FEM, del CAE e del relativo comitato ristretto. Le organizzazioni sindacali presenti dovranno esprimere il loro assenso, preferibilmente all’unanimità, all’inizio del negoziato. Se non sarà possibile raggiungere l’unanimità, la decisione dovrebbe essere presa almeno con una maggioranza dei due terzi in ogni paese coinvolto. Tuttavia, un paese che rappresenti il 5% o meno del totale della forza lavoro, occupata in ambito europeo, non potrà bloccare la decisione di avviare il processo negoziale. La decisione dovrebbe seguire la falsariga delle modalità e delle consuetudini nazionali ( la FEM , però, chiede alle organizzazioni affiliate di chiarire i metodi impiegati in ogni paese per raggiungere tale decisione e di trasmettere le relative informazioni).
Contestualmente, il coordinatore della FEM informerà il Segretariato della FEM dell’avvio del processo e dei temi oggetto del negoziato.
2. Il mandato a negoziare sarà deciso caso per caso e sarà conferito dalle organizzazioni sindacali coinvolte con una decisione preferibilmente all’unanimità. Se l’unanimità non sarà possibile, la decisione (seguendo le pratiche e le consuetudini nazionali) dovrà essere presa almeno con la maggioranza dei due terzi in ogni paese coinvolto. Tuttavia, un paese che rappresenti il 5% o meno del totale della forza lavoro europea non potrà bloccare la decisione di avviare il processo negoziale. Il mandato potrebbe riguardare:
a. Temi principali, punti di vista, politiche, ad esempio il documento di mandato.
b. Dettagli su come avverrà il processo di contrattazione e la composizione completa del gruppo negoziale/gruppo di monitoraggio.
È necessario che il team delegato alla contrattazione disponga di una proposta concreta e che possa quindi incontrare la Direzione dell’azienda per conto dell’intero gruppo di negoziazione. Questo organismo ristretto deve includere almeno un rappresentante della FEM, e/o il coordinatore FEM, e/o un rappresentante delle organizzazioni sindacali coinvolte e uno di loro guiderà il negoziato. Fra i negoziatori potranno anche esservi componenti del CAE e/o del comitato ristretto del CAE.
Questo mandato sarà fatto pervenire al Segretariato della FEM per assicurarsi che sia conforme alle attuali politiche della Federazione.
3. Il Segretariato della FEM terrà informato sia il Comitato Esecutivo sia i rispettivi Comitati Politici sull’evoluzione dei negoziati durante la fase procedurale e l’intero processo di contrattazione.
4. L’organismo negoziale ristretto presenterà la bozza d’accordo all’intero gruppo negoziale per una valutazione. La bozza d’accordo sarà approvata dalle organizzazioni coinvolte e questo richiederà almeno una maggioranza dei due terzi in ogni paese in questione. Il processo decisionale seguirà, ancora una volta, consuetudini e pratiche nazionali.
5. La FEM , nella persona del Segretario Generale o del Segretario generale aggiunto, ovvero di un altro soggetto a cui hanno conferito il rispettivo mandato, firmerà l’accordo da parte delle organizzazioni sindacali presenti nell’impresa a quel momento.
6. Tutte le organizzazioni sindacali coinvolte decideranno di applicare l’accordo firmato. L’accordo dovrà essere attuato conformemente alle pratiche nazionali dei paesi coinvolti e il processo dovrà rispettare il quadro normativo e il sistema dei contratti nazionali di questi paesi.
7. Sarà fornita un’informazione completa su qualsiasi accordo firmato al Comitato Esecutivo e ai rispettivi Comitati Politici.