Istituzione di una nuova scala mobile per la indicizzazione
automatica delle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici
Premesso che: nel mese di luglio
del 1992 venne esclusa la vecchia scala mobile e che nel 1993 è iniziata la
concertazione con lo stesso accordo interconfederale la scala mobile veniva
sostituita con un modello contrattuale basato sull’inflazione programmata da
contrattare, comparto per comparto, ad ogni rinnovo dei CCNL; tale modello di
difesa delle retribuzioni e delle pensioni non è riuscito a tutelare il potere
di acquisto delle stesse.
Infatti, la differenza che ogni
anno si determina tra l’inflazione programmata e l’inflazione rilevata non viene
colmata dai rinnovi contrattuali, tanto da aver determinato il reale
impoverimento di milioni di famiglie di operai, impiegati e pensionati;
la perdita di potere d’acquisto
delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e dei pensionati ha prodotto il
crollo dei consumi, con ripercussioni anche sul sistema commerciale, agricolo e
industriale;
lo stesso meccanismo di
rilevazione dei prezzi al consumo da parte dell’ISTAT deve essere integralmente
rivisto, inserendo nel paniere voci che lo rendano effettivamente adeguato alla
spesa reale di lavoratori e lavoratrici;
la lotta per la cancellazione
della legge 30 e di tutte le tipologie di lavoro precarie è fondamentale e
comunque occorre tutelare da subito tutti i redditi da lavoro esistenti e le
pensioni;
i sottoscritti cittadini
italiani, ritenuto che il meccanismo della scala mobile costituisce un efficace
sistema di salvaguardia delle retribuzioni, promuovono la seguente legge di
iniziativa popolare volta a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori
pubblici e privati le cui retribuzioni saranno automaticamente adeguate con
costi a carico dei datori di lavoro pubblici e privati.
Ecco una dichiarazione di lavoratori
presenti ad un congresso cgil svolto in questi giorni:
«Non accetteremo più
politiche dei due tempi». Detto con più parole: «Sono anni che, in nome di
un futuro più sicuro, si chiedono sacrifici ai lavoratori e ai pensionati».
I leader del centrosinistra non dimentichino che il peso più oneroso per il
«risanamento dei conti pubblici» è già caduto sulle spalle dei pensionati e
lavoratori che hanno «dovuto» rinunciare all'aggancio delle pensioni e dei
salari alla inflazione reale ; abbiano anche presente che i lavoratori
italiani hanno i salari più bassi d'Europa. Conclusione: «Sarà impossibile
chiedere altri sacrifici a noi».
Proposta di legge da
presentare al parlamento
Articolo 1
Con lo scopo di tutelare i salari e gli
stipendi dei lavoratori dipendenti dall’aumento dei prezzi e delle tariffe
viene introdotto, con la presente legge, un meccanismo di adeguamento
automatico dei salari e degli stipendi.
Le retribuzioni mensili corrisposte,
dai datori di lavoro e dai committenti, pubblici o privati, ai lavoratori
dipendenti, ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui all’articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di
procedura civile, ivi compresi i lavoratori a progetto di cui al Titolo VII,
Capo I, del decreto legislativo10 settembre 2003, n.276, e successive
modificazioni, ed ai soci lavoratori di cui all’articolo 1, comma 3, della
legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni, sono integrate, con
cadenza trimestrale, per un ammontare determinato applicando alla
retribuzione di cui all’articolo 27 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni, corrisposta nel trimestre precedente, la percentuale
stabilita con la procedura di cui al comma 3 del presente articolo.
Le retribuzioni di cui al comma 2 sono
incrementate, con cadenza trimestrale, dell’importo determinato con la
seguente procedura:
l’indice ISTAT relativo
all’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati è fissato convenzionalmente a 100, alla data di entrata in
vigore della presente legge, ai fini del computo di cui alla lettera b);
per ogni variazione pari a un punto
percentuale dell’indice ISTAT come fissato convenzionalmente alla
lettera a), è corrisposto un incremento di retribuzione nella misura
dell’80 per cento della suddetta variazione, ai sensi dell’articolo 1,
secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive
modificazioni;
ai fini di cui alla lettera b), le
frazioni di punto pari o superiori allo 0,50 per cento sono arrotondate
all’unità superiore;
il Presidente del Consiglio dei
ministri, con proprio decreto da adottare con cadenza trimestrale,
stabilisce l’ammontare dell’aumento di retribuzione di cui al comma 3,
calcolato in base a quanto previsto nelle lettere da a) a c) del
presente comma.
Le pensioni erogate dagli enti
previdenziali pubblici e privati, nonché le indennità di disoccupazione, di
cassa integrazione guadagni, straordinaria ed ordinaria, e di mobilità sono
integrate con la medesima cadenza e per gli stessi importi stabiliti ai
sensi dei commi 2 e 3.
Alla quantificazione e alla relativa
copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dall’applicazione
della presente legge, si provvede con legge finanziaria, ai sensi
dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.