Un'altra sentenza ribadisce che al singolo RSU spettano le prerogative sindacali.
Nel caso in oggetto il Comune di Roma è stato condannato per attività antisindacale per aver negato l'assemblea al rappresentante RSU.

il testo della sentenza:

Tribunale di Roma

Sezione Lavoro 4^

Decr.ex art.28 - L.300/70

Ruolo Generale n.225414/2002 - Cronologico 44648/02

Il Giudice a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

L'Unione Sindacale Italiana U.S.I. ha convenuto il Comune di Roma per ottenere l'accertamento della antisindacalità del comportamento consistente nell'aver vietato la partecipazione dei lavoratori all'assemblea sindacale indetta tramite RSU per il 15.10.02 e per l'ordine futuro di non reiterare tale comportamento, con ordine al comune di procedere alla affissione dell'emanando decreto.

Dopo aver lamentato infatti che il Comune nella assemblea del 20.3.2002, aveva approvato un regolamento - senza la sua partecipazione - che si poneva in contrasto con quanto stabilito dal CCNQ intercompartimentale del 7.8.98 e con il contratto integrativo del 31.7.00, nel subordinare la possibilità di indire la assemblea alla "approvazione (o censura)" del Coordinatore, salvo la possibilità di appellarsi a maggioranza di fatto irraggiungibili dalle sigle minori, precisava di aver comunicato in data 7.10.2002 l'indizione di una assemblea del personale dei servizi giardini e delle UUOO dei Municipi e che il Comune dopo aver chiesto l'autorizzazione al Coordinatore, aveva comunicato la mancata autorizzazione. Lamentava quindi la antisindacalità del comportamento e concludeva nei sensi esposti.

Il Comune di Roma si è costituito respingendo le argomentazioni della O.S. e concludendo per il rigetto del ricorso.

In particolare l'Amministrazione resistente ha sostenuto l'incoerenza delle argomentazioni di parte ricorrente secondo la quale le norme del CCNQ (artt.2 e 10) del 7.8.98 non sarebbero contradette da quelle dell'AND (artt.5 e 8) sottoscritto in pari data, essendo tali ultime finalizzate a consentire un funzionamento su base maggioritaria degli istituti di rappresentanza dei lavoratori compatibile con le esigenza del corretto funzionamento della funzione pubblica affidata all'Ente datore di lavoro.

I Procuratori delle parti hanno comunque approfondito gli aspetti rilevanti e insistito nelle rispettive impostazioni nella discussione orale.

Tanto premesso si osserva che il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'art.2 del CCNQ del 7.8.98, al comma II, dispone (la sottolineatura è di chi scrive) che: "Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente , con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggeti indicati nell'art.10" , il CCID del 31.7.2000 dispone, a sua volta, all'art.13 che: "La RSU e le OOSS a norma dell'art.2 CCNQ del 7/8/98 indicono le assemblee in modo congiunto o disgiunto. Nel casi di indizione di assemblee da parte di singoli componenti della RSU la comunicazione deve essere preliminarmente comunicata al coordinatore. Le assemblee possono essere convocate a livello di ente, di area professionale, di dipartimento, direzione generale, circoscrizione o ufficio extradipartimentale, o a livello di unità organizzativa, ovvero per area professionale in ciascuno di tali livelli..........la comunicazione della indizione di tale assemblea deve essere inoltrata all'amministrazione nella persona del dirigente responsabile del livello organizzativo interessato dall'assemblea...." .

L'ANQ sottoscritto in data 7.8.98, all'art.2 punto 2 stabilisce che "Le assembleee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente con specifico ordine del giornosu materie di interesse sindacale e del lavoro dai soggetti indicati nell'art.10" ; all'art5 riconosce che le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali e, al comma 3, che "Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del del relativo CCNL di comparto. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti: .....c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori,......" ; all'art.10 stabilisce, punto 1, che: "I dirigenti che hanno diritto ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, di cui all'art.9 per l'espletamento del loro mandato, sono: i componenti delle RSU....." .

Il Regolamento del Comune di Roma concernente le agibilità sindacali approvato in data 22.4.2''2, all'art.28 dispone "Le assembleee sul posto di lavoro sono indette di norma dalla intera delegazione della RSU decentrata competente; in presenza di indizione da parte di singoli o più componenti, ne va data notizia al Coordinatore. Le assemblee generali riguardanti tematiche delle aree professionali sono indette dal Coordinatore su indicazione delle relative delegazioni trattanti, con proposta votata a maggioranza. Le assemblee su contenuti generali sono indette dal Coordinatore, su proposta della delegazione trattante a maggioranza, dell'esecutivo a maggioranza o almeno 1/3 degli eletti RSU."

Questa ultima è la norma che il sindacato ricorrente impugna in quanto subordina, limitandolo, il diritto di indire assemblee alla "preventiva approvazione (o censura?)" del Coordinatore con pregiudizio anche del legame fra rappresentanze sindacali elette e sindacati di riferimento, che potrebbero discostarsi dalle opinioni del Coordinatore, così limitando la libertà di manifestarsi (nonché, come evidenziato in sede di discussione orale dal Procuratore della O.S. nella fattispecie, anche il diritto di sciopero).

Orbene deve necessariamente essere rilevato L'art.20 della legge 20 maggio 1970 n.300 (Statuto dei lavoratori) stabilisce che, in tema di attività sindacale e di assemblea: "i lavoratori hanno diritto a riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera ....durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione" e che "migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva" (primo comma). La norma al secondo comma dispone che "Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e sono indette singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali e del lavoro secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro." e dispone altrtesì che "ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali" (ultimo comma).

E' chiaro allora che le parti contrattuali possono incidere - restndo ferma l'essenza ed il contenuto essenziale del diritto di riunione - esclusivamente, in sede di definizione di quelle ulteriori "modalità per l'esercizio del diritto di assemblea", essendo risolto "a monte" il problema della successiva proliferazione delle assemblee - e, secondo quanto dedotto dalla difesa del Comune, del pregiudizio alla attività dell'Ente, la quale valutazione peraltro dovrebbe essere rimessa al Coordinatore - attesa la limitazione annuale delle ore retribuite (12 ore, come limite di fruizione individuale ex art.13 CCDI Comparto Regioni Autonomie Locali il quale fissa anche la durata minima e massima della assemblea).

E' chiaro altresì come nella fattispecie il Regolamento abbia violato non solo le disposizioni dell'art.20 della Legge n.300/70 ma anche quella dei contratti collettivi richiamati, concretandosi la determinazione del Coordinatore in una illegittima preclusione del diritto di riunione, esercitabile singolarmente ovvero congiuntamente secondo il chiaro disposto della legge e del CCNQ.

Né può essere condivisa la prospettazione di parte resistente secondo la quale dall'art.8 dell'ANQ si ricaverebbe che "le decisioni relative alla attività delle RSU sono raggiunte a maggioranza dei componenti" non riguardando le prerogative dei componenti stessi per le quali dispone specificatamente, in pari data, il CCNQ.

Diversamente argomentando peraltro, non si comprenderebbe la autorizzazione da parte del Comune allo svolginento delle assemblee richieste dall'USI sia per tematiche professionali che generali di cui agli allegati al ricorso (confr.all.ti da 22 a 35 fasc. di parte ricorrente), successive alla approvazione del Regolamento, argomento questo che può darsi per pacifico attesa la mancanza di qualsivoglia osservazione sul punto da parte della difesa della Amministrazione né può sostenersi, per altro verso, la estraneità del comportamento dell'Amministrazione alla fattispecie attesa la mancata autorizzazione dei lavoratori all'assemblea del 15.10.02, essendo stata convocata secondo la determinazione del medesimo Comune "non in conformità con la normativa vigente...".

In punto di attualità del comportamento - la difesa del Comune in sede di discussione orale ha prospettato la carenza di tale requisito - deve rilevarsi, da ultimo, che la stessa non è esclusa dall'esaurirsi della singola azione del datore e dalla situazione di incertezza che ne deriva, tale da costituire una restrizione od un ostacolo al libero svolgimento della attività sindacale (in tal senso Cass. N.8032/96, n.5432 e n.5422 del 1998). E' chiaro allora come nella fattispecie tale condizione dell'azione sussiste, pur avendo il Comune autorizzato in precedenza la indizione di assemblee di cui si discute, essendo in gioco il rispetto della funzione e dell'immagine del sindacato.

Va, in definitiva, accolta la domanda della parte ricotrrente nei limiti di cui appresso, considerata la inammissibilità della domanda di pubblicazione del decreto in questa fase, con compensazione delle spese di giudizio in considerazione della particolarità della questione sottoposta all'attenzione del giudicante.

P.Q.M.

Dichiara la antisndacalità del comportamento del Comune di Roma ed ordina alla Amministrazione convenuta la cessazione del comportamento denunciato consentendo al componente RSU di indire assemblee retribuite nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi.

Compensa le spese di giudizio.

Roma lì 16.12.2002

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