SINDACATO - CONDOTTA ANTISINDACALE - ELEMENTO PSICOLOGICO - (NON) NECESSITA' T. Roma, G.U.L. 26.4.2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ai sensi dell'art.28 [1] dello Statuto dei Lavoratori la ………….., denunciava l'antisindacalità del comportamento della Società …………. Spa consistito nell'assegnazione del RSA (………….) al servizio di portiere di notte a decorrere dal 23/11/'98 (orario 237), impedendo in tal guisa l'attività di proselitismo e relazione con gli iscritti al sindacato ed in genere con gli altri lavoratori. Chiedeva pertanto la ricorrente il ripristino delle mansioni ed orari precedentemente osservati dal …………,oltre il favore delle spese da distrarsi. Si costituiva ritualmente la società convenuta affermando la legittimità del comportamento dell'azienda, dal momento che la variazione era stata determinata dalla ristrutturazione dei locali e dalla riorganizzazione dei servizi dell'albergo ed in particolare dal potenziamento del reparto portineria di notte; aggiungeva la resistente che il ……….. aveva continuato ad usufruire dei permessi sindacali e che il sindacato ricorrente aveva incrementato i propri iscritti. All'esito dell'istruttoria sommaria il Pretore, con decreto del 12/7/'99, rigettava il ricorso. Proponeva opposizione, con ricorso del 5/8/'99, la ……………, insistendo nelle proprie deduzioni. Si costituiva la ……… Spa insistendo nel rigetto della domanda. Previo espletamento della prova testimoniale e deposito di note difensive la causa veniva decisa alla stregua dei seguenti: MOTIVI Il provvedimento di rigetto della domanda del giudice della fase sommaria va riveduto nel presente giudizio di cognizione piena. E' opportuno, preliminarmente, chiarire che si è ritenuto doveroso espletare la prova testimoniale, avendo la difesa ricorrente decisamente criticato il provvedimento pretorile nella parte in cui affermava essere incontroversa la riorganizzazione aziendale ed in definitiva l'opportunità del l'assegnazione del ………. al servizio di portiere di notte. La ………….,in particolare, ha dedotto in primo luogo la strumentalità ed anzi la evidente finalità antisindacale del provvedimento aziendale, desumibile dalla inesistenza di una riorganizzazione e dal fatto che le nuove mansioni del .......... sarebbero state espletabili anche di giorno. Le prove testimoniali hanno smentito l'assunto del sindacato secondo cui il RSA sarebbe stato adibito ad un lavoro di modulistica, essendo al contrario emerso che le mansioni .......... - quale portiere di notte - erano ben più complesse e qualitativamente di rilievo. Questo giudice condivide altresì l'opinione, espressa nel provvedimento sommario, di sostanziale non contestazione delle analitiche deduzioni della resistente su: ristrutturazione aziendale. riorganizzazione dei servizi, potenziamento del reparto portiere di notte, il tutto preordinato ad uno sviluppo, che effettivamente v'è stato con l'aumento della clientela degli organici. In definitiva, deve escludersi che la società convenuta abbia intenzionalmente variato l'orario di servizio di .......... allo scopo di comprimere o limitare l'attività sindacale. Ciò ribadito, va tuttavia affermato che il provvedimento aziendale ha oggettivamente i connotati dell'antisíndacalità e per tale ragione deve essere rimosso. L'intenzionalità di ledere le libertà sindacali non è necessaria per qualificare come antisindacale una condotta datoriale che abbia oggettivamente tale potenzialità lesiva. Invero, l'interpretazione letterale della norma,in primo luogo non autorizza affatto la diversa conclusione: l'art 28 S.L. si limita a sanzionare "i comportamenti diretti ad impedire o limitare …." dovendosi intendere con tale allocuzione fatti ed atti obbiettivamente ostativi o limitativi delle libertà sindacali. Inoltre, ove si ritenesse necessario una sorta di "dolo specifico" si rischierebbe di lasciare privi di tutela - con impossibilità persino di rimuoverne gli effetti pregiudizievoli - situazioni anche gravi di antisindacalità, poste in essere colposamente o comunque senza l'esatta consapevolezza e volontà di nuocere alla libertà sindacale. Infine, non vanno trascurate ragioni di opportunità processuale: la difficoltà di prova del "dolo specifico"(il cui onere incomberebbe sul sindacato ricorrente) - ben nota nel giudizio penale - renderebbe in concreto molto problematico il ricorso allo strumento apprestato dall'art.28. Com'è noto la giurisprudenza di legittimità - dopo un periodo di contrastanti decisioni - ha affermato la irrilevanza dell'elemento psicologico per il pronunciamento della condotta antisindacale (Sez. Un. 5295/'97) Esaminando il merito della fattispecie in esame, non pare discutibile che rimuovere un RSA dal turni prevalentemente diurni ed assegnarlo esclusivamente al servizio notturno equivale a limitarne sensibilmente le prerogative sindacali. E' ovvio che ne risulta compromessa l'attività di proselitismo in ragione del fatto che il personale in servizio di notte (in un albergo) è notevolmente inferiore a quello che opera nelle restanti ore del giorno. La stessa attività di tutela dei diritti degli iscritti al sindacato diventa più difficoltosa, dal momento che è disagevole per questi ultimi porsi in contatto con il proprio rappresentante sindacale aziendale che è reperibile sul luogo di lavoro solo dalle 23 alle 07. Infine, la maggiore penosità del lavoro notturno - costringendo il lavoratore ad un più difficoltoso recupero delle energie psico fisiche - limita anche soggettivamente la disponibilità e la dedizione alle funzioni proprie del RSA. Devesi aggiungere che sono del tutto irrilevanti le circostanze relative all'incremento degli iscritti al sindacato o all'utilizzo dei permessi sindacali: non è, infatti, necessario che il sindacato abbia subito in concreto un danno, essendo sufficiente la potenzialità lesiva del comportamento aziendale. La domanda va, pertanto, accolta: il provvedimento adottato nei confronti di .......... in data 19/11/'98 va annullato e la società va condannata ad assegnare quest'ultimo ad orari diversi da quelli del portiere di notte. |