Legge 23 dicembre 1978, n. 833
"Istituzione
del servizio sanitario nazionale"
(Pubblicata in G. U.
28 dicembre 1978, n. 360, S.O.)
Artt. |
|
Il Servizio sanitario nazionale: |
|
Capo I - Principi ed obiettivi |
1 - 2 |
Capo II - Competenze e strutture |
3 - 18 |
Capo III - Prestazioni e funzioni |
19 - 46 |
Capo IV - Personale |
47 - 48 |
Capo V - Controlli, contabilità e
finanziamento |
49 - 52 |
Procedure di programmazione e di
attuazione del Servizio sanitario nazionale |
53 - 63 |
Norme transitorie e finali |
64 - 83 |
Il servizio
sanitario nazionale
Capo I - Principi ed
obiettivi
1. (I princìpi). -
La tutela della salute fisica e psichica
deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.
Il servizio sanitario nazionale è
costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle
attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute
fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni
individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei
cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale
compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la
partecipazione dei cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale è
assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli
interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che
svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute
degli individui e della collettività.
Le associazioni di volontariato possono
concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e
nelle forme stabiliti dalla presente legge.
2. (Gli obiettivi). -
Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato
mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza
sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle
comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli
infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi
morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di
invalidità e di inabilità somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della
salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande,
dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla
salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti
animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione,
immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione
scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non
nocività e la economicità del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente
nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio
sanitario nazionale.
Il servizio sanitario nazionale nell'ambito
delle sue competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri
territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la
partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed
eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle
fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di
procreazione e la tutela della maternità e dell'infanzia, per assicurare la
riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le
migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di
patologia e di mortalità perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell'età
evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti
di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola
materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività
sportive;
f) la tutela della salute degli anziani,
anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere
alla loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale
privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei
servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e
di segregazione pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire
il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;
[h) la identificazione e la eliminazione
delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo] (1).
(1) Si ricorda che
il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (G.U. 5 giugno 1993, n. 130), in seguito al
referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio
Capo II - Competenze
e strutture
3. (Programmazione di
obiettivi e di prestazioni sanitarie). - Lo Stato, nell'ambito della
programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni,
gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale.
La legge dello Stato, in sede di
approvazione del piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, fissa i
livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a
tutti i cittadini.
4. (Uniformità delle
condizioni di salute sul territorio nazionale). - Con legge dello Stato sono
dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi
per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative sanzioni penali,
particolarmente in materia di:
1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque
e del suolo;
2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e
di lavoro;
3) omologazione, per fini prevenzionali, di
macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione;
4) tutela igienica degli alimenti e delle
bevande;
5) ricerca e sperimentazione clinica e
sperimentazione sugli animali;
6) raccolta, frazionamento, conservazione e
distribuzione del sangue umano.
Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i
limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di
esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e
delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell'ambiente
esterno.
5. (Indirizzo e
coordinamento delle attività amministrative regionali). - La funzione di
indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in
materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con
riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad
esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni
derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene
esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza
di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale.
Fuori dei casi in cui si provveda con legge
o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al
precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei
Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza,
oppure al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della
sanità quando si tratti di affari particolari.
Il Ministro della sanità esercita le
competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti
le attività delegate alle regioni.
In caso di persistente inattività degli
organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività
relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini
perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il
compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Il Ministro della sanità e le
amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta
ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.
6. (Competenze dello
Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) i rapporti internazionali e la
profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia
veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e
l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni
previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e
diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure
quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la
ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i
prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati
galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e
virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i
presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso
veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la
fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione,
l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle
regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il
commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la
cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle
modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione
degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale
e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei
materiali e dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze
alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a
contatto con sostanze alimentari;
g) gli standars dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualità e
di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il commercio
e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare
l'equilibrio biologico ed ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione
dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e
l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la
loro utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui
alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e
della produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti
e di mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanità, secondo
le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente legge;
p) l'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente legge;
q) la fissazione dei requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le
disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la
determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei
requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei
servizi sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori sanitari ai
fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprietà
terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro
utilizzazione a scopo sanitario;
u) la individuazione delle malattie
infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio
nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la
distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione;
la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le
prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle
sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati
all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e la
commercializzazione di questi ultimi prodotti;
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze
armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle
condizioni del personale dipendente.
7. (Funzioni delegate
alle regioni). - E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e
diffusive, di cui al precedente articolo 6 lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti disposti
dall'autorità sanitaria statale ai sensi della lettera u) del precedente
articolo 6;
c) i controlli della produzione,
detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze
pericolose;
d) il controllo dell'idoneità dei locali ed
attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali
ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il
controllo sulla radioattività ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul
commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la
cosmesi.
Le regioni provvedono
all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni
obbligato e in base ad un programma concordato con il Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità provvede, se
necessario, alla costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di
vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non ricorrente, da
destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura delle
malattie infettive, diffusive e parassitarie.
Le regioni esercitano le funzioni delegate
di cui al presente articolo mediante sub-delega ai comuni.
In relazione alle funzioni esercitate dagli
uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di
confine, di porto e di aeroporto, il Governo è delegato ad emanare, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per
ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto dei seguenti criteri:
a) si procederà ad una nuova distribuzione
degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di nuovi uffici,
in modo da attuare il più efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno rideterminate le
dotazioni organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C e D,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
nonché le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di concetto,
esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti
vacanti, concorsi a base regionale.
L'esercizio della delega alle regioni, per
le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga all'articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal
1° gennaio 1981.
8. (Consiglio sanitario
nazionale). - E' istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di
consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle
linee generali della politica sanitaria nazionale e per l'elaborazione e
l'attuazione del piano sanitario nazionale.
Il Consiglio è sentito obbligatoriamente in
ordine ai programmi globali di prevenzione anche primaria, alla determinazione
dei livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al
secondo comma dell'articolo 3 e alla ripartizione degli stanziamenti di cui
all'articolo 51, nonché alle fasi di attuazione del servizio sanitario
nazionale e alla programmazione del fabbisogno di personale sanitario
necessaria alle esigenze del servizio sanitario nazionale.
Esso predispone una relazione annuale sullo
stato sanitario del paese, sulla quale il Ministro della sanità riferisce al
Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Consiglio sanitario nazionale, nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della
sanità, per la durata di un quinquennio, è presieduto dal Ministro della sanità
ed è composto:
a) da un rappresentante per ciascuna
regione e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un
rappresentante della provincia di Trento e da un rappresentante della provincia
di Bolzano;
b) da tre rappresentanti del Ministero
della sanità e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro
e previdenza sociale; pubblica istruzione; interno; difesa; tesoro; bilancio e
programmazione economica; agricoltura e foreste; industria, commercio e
artigianato; marina mercantile; da un rappresentante designato dal Ministro per
il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
c) dal direttore dell'Istituto superiore di
sanità, dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e da
dieci esperti in materia sanitaria designati dal CNEL, tenendo presenti i
criteri di rappresentatività e competenze funzionali al servizio sanitario
nazionale.
Per ogni membro effettivo deve essere
nominato, con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che
subentra in caso di assistenza o impedimento del titolare.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti
un vicepresidente.
L'articolazione in sezioni, le modalità di
funzionamento e le funzioni di segreteria del Consiglio sono disciplinate con
regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio stesso.
9. (Istituto superiore
di sanità). - L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del
servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di
autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora con
le unità sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su
richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali
le informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attività
di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente
articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere
g), k), m) e n). Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto
superiore di sanità sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.
L'Istituto per l'assolvimento dei propri
compiti istituzionali, ha facoltà di accedere agli impianti produttivi nonché
ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i controlli
previsti dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519. Tale facoltà è
inoltre consentita all'Istituto su richiesta delle regioni.
L'Istituto, in attuazione di un programma
predisposto dal Ministro della sanità, organizza, in collaborazione con le
regioni, le università e le altre istituzioni pubbliche a carattere
scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamemto in materia di sanità
pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale
tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna periodicamente
l'Inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche
chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio
sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i propri
programmi di ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione
sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali programmi
sono approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale.
L'Istituto svolge l'attività di ricerca
avvalendosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e delle altre
istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono inoltre esser chiamati a
collaborare istituti privati di riconosciuto valore scientifico.
[Con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro del tesoro, verranno determinati gli organici e i
contingenti dell'Istituto superiore di sanità] (2).
(omissis)
(2) Si ricorda che
questo comma è stato abrogato dall'art. 24-bis del D.L. 30 dicembre 1979, n.
663.
10. (L'organizzazione
territoriale). - Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede
in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa di
unità sanitarie locali.
L'unità sanitaria locale è il complesso dei
presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle
comunità montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai
compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla presente legge.
Sulla base dei criteri stabiliti con legge
regionale i comuni, singoli o associati, o le comunità montane articolano le
unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture
tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto
intervento.
11. (Competenze
regionali). - Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative
proprie o loro delegate.
Le leggi regionali devono in particolare
conformarsi ai seguenti principi:
a) coordinare l'intervento sanitario con gli
interventi negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del
territorio di competenza delle regioni;
b) unificare l'organizzazione sanitaria su
base territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle
singole situazioni regionali;
c) assicurare la corrispondenza tra costi
dei servizi e relativi benefici.
Le regioni svolgono la loro attività
secondo il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia
partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A
tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani
sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali, delle università
presenti nel territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanità, nonché
degli organi della sanità militare territoriale competenti.
Con questi ultimi le regioni possono
concordare:
a) l'uso delle strutture ospedaliere
militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e
per altri scopi che si ritengano necessari;
b) l'uso dei servizi di prevenzione delle
unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni
igienico-sanitarie dei militari.
Le regioni, sentiti i comuni interessati,
determinano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, che debbono
coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.
All'atto della determinazione degli ambiti
di cui al comma precedente, le regioni provvedono altresì ad adeguare la
delimitazione dei distretti scolastici e di altre unità di servizio in modo che
essi, di regola, coincidano.
12. (Attribuzione delle
province). - Fino all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie
locali spetta alle province approvare, nell'ambito dei piani sanitari
regionali, la localizzazione dei presidi e servizi sanitari ed esprimere parere
sulle delimitazioni territoriali di cui al quinto comma del precedente articolo
11.
13. (Attribuzione dei
comuni). - Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente
riservate allo Stato ed alle regioni.
I comuni esercitano le funzioni di cui alla
presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali,
ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria
locale.
I comuni, singoli o associati, assicurano,
anche con riferimento alla L. 8 aprile 1976, n. 278, e alle leggi regionali, la
più ampia partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni sociali
esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli interessi originari definiti
ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132 , e dei cittadini, a tutte le fasi
della programmazione dell'attività delle unità sanitarie locali e alla gestione
sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e
rispondenza alle finalità del servizio sanitario nazionale agli obiettivi dei
piani sanitari triennali delle regioni di cui all'art. 55. Disciplinano
inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unità
sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente interessati
all'attuazione dei singoli servizi.
14. (Unità sanitarie
locali). - L'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale
è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e
200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e
socio-economiche della zona.
Nel caso di aree a popolazione
particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la
coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti più
elevati o, in casi particolari, più ristretti.
Nell'ambito delle proprie competenze,
l'unità sanitaria locale provvede in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) [all'igiene dell'ambiente] (3);
c) alla prevenzione individuale e
collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria
materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla
procreazione cosciente e responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli
istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela
sanitaria delle attività sportive;
h) all'assistenza medico-generica e
infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e
infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e
psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le
malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla
vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione,
lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia
veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali
destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di
trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione
zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla
riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni
ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario
nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z)
dell'articolo 6.
(3) Si ricorda che
il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (G.U. 5 giugno 1993, n. 130), in seguito al
referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio
15. (Struttura e
funzionamento delle unità sanitarie locali. - L'unità sanitaria locale, di cui
all'articolo 10, secondo comma, della presente legge, è una struttura operativa
dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane.
Organi della unità sanitaria locale sono:
1) l'assemblea generale;
2) il comitato di gestione e il suo
presidente;
3) il collegio dei revisori, composto di
tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla regione
(4).
La legge regionale disciplina i compiti e
le modalità di funzionamento del collegio (4).
Il collegio dei revisori è tenuto a
sottoscrivere i rendiconti di cui all'art. 50, secondo comma, e a redigere una
relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle unità
sanitarie locali da trasmettere alla regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro
(4).
L'assemblea generale è costituita:
a) dal consiglio comunale se l'ambito
territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di
parte di esso;
b) dall'assemblea generale
dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 27
luglio 1977, n. 616, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale
corrisponde a quello complessivo dei comuni associati;
c) dall'assemblea generale della comunità
montana se il suo ambito territoriale coincide con quello dell'unità sanitaria
locale. Qualora il territorio dell'unità sanitaria locale comprenda anche
comuni non facenti parte della comunità montana, l'assemblea sarà integrata da
rappresentanti di tali comuni.
In armonia con la legge 8 aprile 1976, n.
278, il comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli
circoscrizionali dell'attività delle unità sanitarie locali e quando il
territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni può attribuire ai
consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla presente legge.
L'assemblea generale dell'associazione dei
comuni di cui alla lettera b) del presente articolo è formata da rappresentanti
dei comuni associati, eletti con criteri di proporzionalità. Il numero dei
rappresentanti viene determinato con legge regionale.
La legge regionale detta norme per
assicurare forme di preventiva consultazione dei singoli comuni sulle decisioni
di particolare rilievo dell'associazione dei comuni.
L'assemblea generale elegge, con voto
limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente.
Il comitato di gestione compie tutti gli
atti di amministrazione dell'unità sanitaria locale. Gli atti relativi
all'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e programmi che
impegnino più esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti,
delle convenzioni, sono predisposti dal comitato di gestione e vengono
approvati dalle competenti assemblee generali.
Le competenze del comitato di gestione e
del suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente
della comunità montana, quando il territorio di questa coincide con l'ambito
territoriale dell'unità sanitaria locale. La legge regionale detta norme per
l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali e
loro servizi e, in particolare per:
1) assicurare l'autonomia
tecnico-funzionale dei servizi dell'unità sanitaria locale, il loro
coordinamento e la partecipazione degli operatori, anche mediante l'istituzione
di specifici organi di consultazione tecnica;
2) prevedere un ufficio di direzione
dell'unità sanitaria locale, articolato distintamente per le responsabilità
sanitaria ed amministrativa e collegiale preposto all'organizzazione, al
coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del
personale. Per il personale preposto all'ufficio di direzione dell'unità
sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma del successivo
articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di professionalità e di
esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria;
3) predisporre bilanci e conti consuntivi
da parte delle unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dal primo comma
dell'articolo 50;
4) emanare il regolamento organico del
personale dell'unità sanitaria locale e le piante organiche dei diversi presidi
e servizi, anche con riferimento alle norme di cui all'articolo 47;
5) predisporre l'organizzazione e la
gestione dei presidi e dei servizi multizonali di cui al successivo articolo
18, fermo il principio dell'intesa con i comuni interessati. Il segretario
della comunità montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti
svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi
del terzo comma, punto c), del presente articolo (5).
La legge regionale stabilisce altresì norme
per la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'unità sanitaria locale
con i servizi sociali esistenti nel territorio.
(4) L'originario secondo comma è stato sostituto
con gli attuali commi secondo e terzo per effetto dell'articolo 13 della legge
26 aprile 1982.
(5) Frase aggiunta
dall'art. 8, della Legge 23 marzo 1981, n. 93.
16. (Servizi veterinari).
- La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a
livello regionale nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale o in un ambito
territoriale più ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini
produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione
e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di
conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della
produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi,
della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine
animale. La legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e
ne regola il funzionamento ai sensi dell'articolo 18.
17. (Requisiti e
struttura interna degli ospedali). - Gli stabilimenti ospedalieri sono
strutture delle unità sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui
all'articolo 19, primo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132.
Le Regioni nell'ambito della programmazione
sanitaria disciplinano con legge l'articolazione dell'ordinamento degli
ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'integrazione tra le
divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento
tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di
definiti ambiti territoriali, nonché a quello della gestione dei dipartimenti
stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo da valorizzare
anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto
all'articolo 34 della presente legge.
18. (Presidi e servizi
multizonali). - La legge regionale individua, nell'ambito della programmazione
sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che,
per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche,
svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa
più di una unità sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione.
La stessa legge attribuisce la gestione dei
presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale
nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire:
a) il collocamento funzionale ed il
coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unità sanitarie locali
interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di
gestione;
b) gli indirizzi di gestione dei predetti
presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad
accertarne l'efficienza operativa;
c) la tenuta di uno specifico conto di
gestione allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria locale
competente per territorio;
d) la composizione
dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e
la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della
gestione.
Capo
III - Prestazioni e funzioni
19. (Prestazioni delle
unità sanitarie locali). - Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le
prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale,
assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti
ai sensi del secondo comma dell'art. 3.
Ai cittadini è assicurato il diritto alla
libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione
dei servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale
sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità
sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate
ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello
abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale.
I militari hanno diritto di accedere ai
servizi di assistenza delle località ove prestano servizio con le modalità
stabilite nei regolamenti di sanità militare.
Gli emigrati, che rientrino temporaneamente
in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in
cui si trovano.
20. (Attività di
prevenzione). - Le attività di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l'accertamento ed il
controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli
ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in
materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di
cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri
di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati
anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione
prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in
attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14 (6);
b) la comunicazione dei dati accertati e la
diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di
ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del
decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti
informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;
c) l'indicazione delle misure idonee
all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti [di vita
e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e
l'esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b),
c), d) ed e) dell'articolo 7 (6);
d) la formulazione di mappe di rischio con
l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo
produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti
sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi,
attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani
urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive
in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo
igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori
interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse
attribuite per l'attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo
per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto
industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia
dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia
degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali,
erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno
degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione
di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche
norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate
congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo
le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità
produttiva.
(6) Si ricorda che il D.P.R. 5 giugno
1993, n. 177 (G.U. 5 giugno 1993, n. 130), in seguito al referendum indetto con
D.P.R. 25 febbraio
21. (Organizzazione dei
servizi di prevenzione). - In relazione agli standards fissati in sede
nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1°
gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in
materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei
lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
Per la tutela della salute dei lavoratori
[e la salvaguardia dell'ambiente] le unità sanitarie locali organizzano propri
servizi [di igiene ambientale e] di medicina del lavoro anche prevedendo, ove
essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive (7).
In applicazione di quanto disposto
nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al
prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai
servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui
al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo
da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla
sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente è
esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8,
secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19
marzo 1955, n. 520.
Contro i provvedimenti adottati dal
personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è
ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il presidente della giunta può sospendere
l'esecuzione dell'atto impugnato.
(7) Si ricorda che
il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (G. U. 5 giugno 1993, n. 130), in seguito al
referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio
22. (Presidi e servizi
multizonali di prevenzione). - La legge regionale, in relazione alla ubicazione
ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarità dei processi
produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio:
a) individua le unità sanitarie locali in
cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela
dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali;
b) definisce le caratteristiche funzionali
e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
c) prevede le forme di coordinamento degli
stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di
ciascuna unità sanitaria locale.
I presidi e i servizi multizonali di cui al
comma precedente sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel territorio sono
ubicati, secondo le modalità di cui all'articolo 18.
23. (Delega per la
istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro). - Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta
del Ministero della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura
e foreste, un decreto avente valore di legge ordinaria per la istituzione
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre
alle dipendenze del Ministro della sanità. Nel suo organo di amministrazione,
sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste ed i suoi
programmi di attività sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
L'esercizio della delega deve uniformarsi
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la collocazione dell'Istituto
nel servizio sanitario nazionale per tutte le attività tecnico-scientifiche e
tutte le funzioni consultive che riguardano la prevenzione delle malattie
professionali e degli infortuni sul lavoro;
b) prevedere le attività di consulenza
tecnico-scientifica che competono all'Istituto nei confronti degli organi
centrali dello Stato preposti ai settori del lavoro e della produzione.
All'istituto sono affidati compiti di
ricerca, di studio, di sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro in stretta connessione con l'evoluzione
tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi
produttivi, nonché di determinazione dei criteri di sicurezza e dei relativi
metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di impianti, di
apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione e dei prototipi.
L'Istituto svolge, nell'ambito delle
proprie attribuzioni istituzionali, attività di consulenza nelle materie di
competenza dello Stato di cui all'art. 6, lettere g), i), k), m), n), della
presente legge, e in tutte le materie di competenza dello Stato e collabora con
le unità sanitarie locali tramite le regioni e con le regioni stesse, su
richieste di queste ultime, fornendo, le informazioni e le consulenze
necessarie per l'attività dei servizi di cui agli articoli 21 e 22.
Le modalità della collaborazione delle
regioni con l'Istituto sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa
di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 5.
L'Istituto ha facoltà di accedere nei
luoghi di lavoro per compiervi rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento
dei propri compiti istituzionali. L'accesso nei luoghi di lavoro, è inoltre
consentito, su richiesta delle regioni, per l'espletamento dei compiti previsti
dal precedente comma.
L'Istituto organizza la propria attività
secondo criteri di programmazione. I programmi di ricerca dell'Istituto
relativi alla prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro sono
predisposti tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria
nazionale e delle proposte delle regioni.
L'Istituto, anche ai fini dei programmi di
ricerca e di sperimentazione, opera in stretto collegamento con l'Istituto
superiore di sanità e coordina le sue attività con il Consiglio nazionale delle
ricerche e con il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Esso si avvale
inoltre della collaborazione degli istituti di ricerca delle università e di
altre istituzioni pubbliche. Possono essere chiamati a collaborare
all'attuazione dei suddetti programmi istituti privati di riconosciuto valore
scientifico. L'Istituto cura altresì i collegamenti con istituzioni estere che
operano nel medesimo settore.
Le qualifiche professionali del corpo dei
tecnici e ricercatori dell'Istituto e la sua organizzazione interna, devono
mirare a realizzare l'obiettivo delle unitarietà della azione di prevenzione
nei suoi aspetti interdisciplinari. L'Istituto collabora alla formazione ed
all'aggiornamento degli operatori dei servizi di prevenzione delle unità
sanitarie locali.
L'Istituto provvede altresì ad elaborare i
criteri per le norme di prevenzione degli incendi interessanti le macchine, gli
impianti e le attrezzature soggette ad omologazione, di concerto con i servizi
di protezione civile del Ministero dell'interno.
Nulla è innovato per quanto concerne le
disposizioni riguardanti le attività connesse con l'impiego pacifico
dell'energia nucleare.
24. (Norme in materia di
igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni). - Il
Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del
Ministro della sanità con il decreto dei Ministri competenti, un testo unico in
materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro
e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e
innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della produzione
al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, secondo i
principi generali indicati nella presente legge.
L'esercizio della delega deve uniformarsi
ai seguenti criteri direttivi:
1) assicurare l'unitarietà degli obiettivi
della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto anche delle
indicazioni della CEE e degli altri organismi internazionali riconosciuti;
2) prevedere l'emanazione di norme per
assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa ai progressi
tecnologici e alle conoscenze derivanti dalla esperienza diretta dei
lavoratori;
3) prevedere l'istituzione di specifici
corsi, anche obbligatori, di formazione antinfortunistica e prevenzionale;
4) prevedere la determinazione dei
requisiti fisici e di età per attività e lavorazioni che presentino particolare
rischio, nonché le cautele alle quali occorre attenersi e le relative misure di
controllo;
5) definire le procedure per il controllo
delle condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e periodici sullo
stato di sicurezza nonché di salute dei lavoratori esposti a rischio e per
l'acquisizione delle informazioni epidemiologiche al fine di seguire
sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;
6) stabilire:
a) gli obblighi e le responsabilità per la
progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso
e l'impiego di macchine, componenti e parti di macchine utensili,
apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e di sicurezza, dispositivi di
sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi
protettivi per uso lavorativo ed extra lavorativo, anche domestico;
b) i criteri e le modalità per i collaudi e
per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla precedente lettera a);
7) stabilire i requisiti ai quali devono
corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di consentirne l'agibilità, nonché
l'obbligo di notifica all'autorità competente dei progetti di costruzione, di
ampliamento, di trasformazione e di modifica di destinazione di impianti e di
edifici destinati ad attività lavorative, per controllarne la rispondenza alle
condizioni di sicurezza;
8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro
di programmare il processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle
esigenze della sicurezza del lavoro, in particolare per quanto riguarda la
dislocazione degli impianti e la determinazione dei rischi e dei mezzi per
diminuirli;
9) stabilire le procedure di vigilanza allo
scopo di garantire la osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del
lavoro;
10) stabilire le precauzioni e le cautele
da adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno, derivante da
fattori di nocività chimici, fisici e biologici;
11) indicare i criteri e le modalità per
procedere, in presenza di rischio grave ed imminente, alla sospensione
dell'attività in stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto d'uso di
impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature e prodotti,
sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio accertate;
12) determinare le modalità per la
produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e di prodotti
pericolosi;
13) prevedere disposizioni particolari per
settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici;
14) stabilire le modalità per la
determinazione e per l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori di nocività
di origine chimica, fisica e biologica di cui all'ultimo comma dell'art. 4,
anche in relazione alla localizzazione degli impianti;
15) prevedere le norme transitorie per
conseguire condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro esistenti e le
provvidenze da adottare nei confronti delle piccole e medie aziende per
facilitare l'adeguamento degli impianti ai requisiti di sicurezza e di igiene
previsti dal testo unico;
16) prevedere il riordinamento degli uffici
e servizi della pubblica amministrazione preposti all'esercizio delle funzioni
riservate allo Stato in materia di sicurezza del lavoro;
17) garantire il necessario coordinamento
fra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle
regioni e dai comuni al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di
comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
18) definire per quanto concerne le
omologazioni:
a) i criteri direttivi, le modalità e le
forme per l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari unici non di
serie dei prodotti di cui al precedente numero 6), lettera a), sulla base di
specifiche tecniche predeterminate, al fine di garantire le necessarie
caratteristiche di sicurezza;
b) i requisiti costruttivi dei prodotti da
omologare;
c) le procedure e le metodologie per i
controlli di conformità dei prodotti al tipo omologato.
Le norme delegate determinano le sanzioni
per i casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico, da
graduare in relazione alla gravità delle violazioni e comportanti comunque, nei
casi più gravi, l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni.
Sono escluse dalla delega le norme in
materia di prevenzione contro gli infortuni relative: all'esercizio di servizi
ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato, all'esercizio di servizi ed
impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici e all'esercizio della
navigazione marittima, aerea ed interna; nonché le norme in materia di igiene
del lavoro relative al lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili.
25. (Prestazioni di
cura). - Le prestazioni curative comprendono l'assistenza medico-generica,
specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.
Le prestazioni medico-generiche,
pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma
ambulatoriale che domiciliare.
L'assistenza medico-generica e pediatrica è
prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale
operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino.
La scelta del medico di fiducia deve
avvenire fra i sanitari di cui al comma precedente.
Il rapporto fiduciario può cessare in ogni
momento, a richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la
richiesta deve essere motivata.
Le prestazioni medico-specialistiche, ivi
comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di
norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unità sanitarie locali di cui
l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42
della presente legge (8).
Le stesse prestazioni possono essere
fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai
sensi della presente legge (8).
L'utente può accedere agli ambulatori e
strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non
siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni stesse.
In tal caso l'unità sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione
con apposita annotazione sulla richiesta stessa. L'autorizzazione non è dovuta
per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base alla normativa
vigente, è a totale carico dell'assistito (8) (9).
Nei casi di richiesta urgente motivata da
parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente,
il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche
di cui al sesto comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o
strutture convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale appone sulla
richiesta la relativa annotazione (8).
Le unità sanitarie locali attuano misure
idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorità
nell'ambito delle loro strutture (8).
Le prestazioni specialistiche possono
essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la
riduzione dei ricoveri ospedalieri (8).
I presidi di diagnostica strumentale e di
laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione
strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche
uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai
sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge (8).
L'assistenza ospedaliera è prestata di
norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati
esistenti nel territorio della regione di residenza dell'utente.
Nell'osservanza del principio della libera
scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri
istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di
programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi in
cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in
strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio
territorio, nonché i casi nei quali potranno essere consentite forme
straordinarie di assistenza indiretta.
(8) Si ricorda che per effetto
dell'art. 3 del D.L. 26 novembre 1981, n. 678,
gli attuali commi dal sesto al
dodicesimo comma così sostituiscono gli originari commi sesto e settimo.
(9) Si ricorda che
'ultima frase è stata aggiunta dall'art. 1, D.L. 30 maggio 1994, n. 325
26. (Prestazioni di
riabilitazione). - Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e
sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali,
dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali
attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado
di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con
istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni,
aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema
tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale.
Sono altresì garantite le prestazioni
protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo
comma dell'art. 3.
Con decreto del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati
un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione
periodica.
27. (Strumenti
informativi). - Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini
di un libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati
caratteristici principali sulla salute dell'assistito esclusi i provvedimenti
relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al successivo articolo
Il libretto è custodito dall'interessato o
da chi esercita la potestà o la tutela e può essere richiesto solo dal medico
nell'esclusivo interesse della protezione della salute dell'intestatario.
Con decreto del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, è approvato il modello del libretto
sanitario personale comprendente le indicazioni relative all'eventuale
esposizione a rischi in relazione alle condizioni di vita e di lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono
determinate le modalità per la graduale distribuzione a tutti i cittadini del
libretto sanitario, a partire dai nuovi nati.
Con decreto del Ministro della sanità,
sentiti il Consiglio sanitario nazionale, le organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le
associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai
quali, con le modalità di adozione e di gestione previste dalla contrattazione
collettiva, saranno costituiti i registri dei dati ambientali e biostatistici,
allo scopo di pervenire ai modelli uniformi per tutto il territorio nazionale.
I dati complessivi derivanti dai suindicati
strumenti informativi, facendo comunque salvo il segreto professionale, vengono
utilizzati a scopo epidemiologico dall'Istituto superiore di sanità oltre che
per l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle
unità sanitarie locali, delle regioni e del Ministero della sanità.
28. (Assistenza
farmaceutica). - L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica
attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui
sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di
cui agli articoli 43 e 48.
Gli assistiti possono ottenere dalle
farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal
medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali
compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale.
L'unità sanitaria locale, i suoi presidi e
servizi, compresi quelli di cui all'articolo 18, e gli istituti ed enti
convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare
direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la
distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici
e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi
sanitari. La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del
restante materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro
presidi e servizi, nonché il coordinamento dell'attività delle farmacie
comunali con i servizi dell'unità sanitaria locale.
29. (Disciplina dei
farmaci). - La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate
secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale,
con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della
produzione.
Con legge dello Stato sono dettate norme:
a) per la disciplina dell'autorizzazione
alla produzione e alla immissione in commercio dei farmaci, per i controlli di
qualità e per indirizzare la produzione farmaceutica alle finalità del servizio
sanitario nazionale;
b) per la revisione programmata delle
autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in armonia con le
norme a tal fine previste dalle direttive della Comunità economica europea;
c) per la disciplina dei prezzi dei
farmaci, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi;
d) per la individuazione dei presidi
autorizzati e per la definizione delle modalità della sperimentazione clinica
precedente l'autorizzazione alla immissione in commercio;
e) per la brevettabilità dei farmaci;
f) per definire le caratteristiche e
disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco;
g) per la regolamentazione del servizio di
informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori
scientifici;
h) per la revisione
e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica
italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea europea di cui alla
legge del 22 ottobre 1973, n. 752.
30. (Prontuario
farmaceutico). - Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico del servizio
sanitario nazionale, previa proposta di un comitato composto:
dal Ministro della sanità, che lo presiede;
dal direttore generale del servizio
farmaceutico del Ministero della sanità;
dal direttore dell'Istituto superiore di
sanità;
dai direttori dei laboratori di
farmacologia e di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanità;
da sette esperti designati dal Ministro
della sanità, scelti fra docenti universitari di farmacologia, di chimica
farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica medica e fra medici e
farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del servizio sanitario
nazionale;
da un rappresentante del Ministero
dell'industria, commercio e artigianato;
da due esperti di economia sanitaria
designati dal Ministro della sanità, su proposta del Consiglio nazionale delle
ricerche;
da cinque esperti della materia designati
dalle regioni. Essi vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri
tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni, e per quanto concerne la
regione Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia di Trento e uno dalla
provincia di Bolzano.
Il comitato di cui al precedente comma è
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, ed è rinnovato ogni tre anni.
Il prontuario terapeutico del servizio
sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi dell'efficacia terapeutica,
dell'economicità del prodotto, della semplicità e chiarezza nella
classificazione dell'esclusione dei prodotti da banco.
Il Ministro della sanità provvede entro il
31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la
procedura di cui al primo comma.
Fino
all'approvazione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale di
cui al presente articolo, resta in vigore il prontuario di cui all'articolo 9
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella
legge 17 agosto 1974, n. 386.
31. (Pubblicità ed
informazione scientifica sui farmaci). - Al servizio sanitario nazionale
spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo
sull'attività di informazione scientifica delle imprese titolari delle
autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci.
E' vietata ogni forma di propaganda e di
pubblicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della
presentazione di ricetta medica e comunque di quelli contenuti nel prontuario
terapeutico approvato ai sensi dell'articolo 30.
Sino all'entrata in vigore della nuova
disciplina generale dei farmaci di cui all'articolo 29, il Ministro della
sanità determina con proprio decreto i limiti e le modalità per la propaganda e
la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati nel
precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di educazione sanitaria di cui
al comma successivo e delle direttive in materia della Comunità economica
europea.
Il Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte delle regioni, tenuto conto
delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni e proposte che
perverranno dall'Istituto superiore di sanità e dagli istituti universitari e
di ricerca, nonché dall'industria farmaceutica, predispone un programma
pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad
iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del
predetto servizio e dell'attività degli informatori scientifici.
Nell'ambito del programma di cui al
precedente comma, le unità sanitarie locali e le imprese di cui al primo comma,
nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto
il controllo del Ministero della sanità.
Il programma per l'informazione scientifica
deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità per la fornitura ai medici
chirurghi di campioni gratuiti di farmaci.
32. (Funzioni di igiene
e sanità pubblica e di polizia veterinaria). - Il Ministro della sanità può
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.
La legge regionale stabilisce norme per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza
sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate
dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli
ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il
trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a
parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.
Sono fatte salve in materia di ordinanze,
di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi
provvedimenti le attività di istituto delle forze armate che, nel quadro delle
suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti
autorità.
Sono altresì fatti salvi i poteri degli
organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine
pubblico.
33. (Norme per gli
accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori). - Gli
accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in
quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti
dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori,
secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della
persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il
diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari
obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di
autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari
obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali
e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari
obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative
rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è
obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti
trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di
educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.
Nel corso del trattamento sanitario
obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta
di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o
prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il
sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono
adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
34. (Accertamenti e
trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale). - La legge
regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi
generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a
struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e
riabilitative relative alla salute mentale.
Le misure di cui al secondo comma
dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone
affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e
riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi
e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per
malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di
degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere
urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati
dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di
adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il
provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni
di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di
cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria
locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente
comma.
Nei casi di cui al precedente comma il
ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi
psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per
la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al
fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al
presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano
sanitario regionale.
35. (Procedimento
relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di
degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale). - Il
provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore
dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta
medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida
deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al
giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48
ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede
con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà
comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma
del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di
residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo
comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune
di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è
adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data
comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il
prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario
obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore
prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità
sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al
sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice
tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma
del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del
trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è
tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in
continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo
del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta
impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal
ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice
tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice
tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e
per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al
primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di
ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli
estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario
obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale
competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal
giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni,
decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente
articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida
del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti
possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da
persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il
ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza
di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del
cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il
provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito
il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che
sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente
del tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e
raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi provvedimenti
sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a
registrazione.
36. (Termalismo
terapeutico). - Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto
terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi di servizi di cui al presente
articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati,
riconosciute ai sensi dell'art. 6, lett. t), e convenzionate ai sensi dell'art.
44 sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui
all'art. 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma
dell'art. 3 (10).
La legge regionale promuove la integrazione
e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in
particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce altresì la
valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali.
[Gli stabilimenti termali gestiti dall'INPS
ai sensi dell'art. 83 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con
modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e la prevenzione
della invalidità pensionabile in base agli artt. 45 e 81 del citato R.D.L.,
sono costituiti in presidi e servizi sanitari delle unità sanitarie locali in
cui sono ubicati e sono disciplinati a norma dell'art. 18] (11).
Le aziende termali già facenti capo
all'EAGT e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione
agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'art. 113 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, e dall'art. 1-quinquies della L. 21 ottobre 1978, n. 641,
sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel
cui territorio sono ubicate.
La destinazione agli
enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette
aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.
(10) Si ricorda che il D.M. 19 maggio
1986 (G.U. 17 giugno 1986, n. 138) ha approvato lo schema-tipo di convenzione
tra le U.S.L. e le aziende termali.
(11) Si ricorda che
l'art. 15 della Legge 31 dicembre 1991, n.
37. (Delega per la
disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del
comune di Campione d'Italia ed al personale navigante). - Il Governo è delegato
ad emanare entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza
sociale, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare
l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero,
secondo i principi generali della presente legge e con l'osservanza dei
seguenti criteri direttivi:
a) dovrà essere assicurata attraverso forme
di assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei
loro familiari aventi diritto, ivi compresi, per i casi d'urgenza, i lavoratori
frontalieri, per tutto il periodo di permanenza all'estero connesso alla
prestazione di attività lavorativa, qualora tali soggetti non godano di
prestazioni assistenziali garantite da leggi locali o tali prestazioni siano
palesemente inferiori ai livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le
modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3;
b) dovranno essere previste particolari
forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione
dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ai loro familiari
aventi diritto, nonché ai contrattisti stranieri, che prestino la loro opera
presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni scolastiche e
culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di
assistenza tecnica;
c) dovranno essere previste specifiche
norme per disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti
nel comune di Campione d'Italia per gli interventi che, pur compresi fra quelli
previsti dal secondo comma dell'articolo 3, non possono essere erogati
dall'unità sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa della sua
eccezionale collocazione geografica.
Restano salve le norme che disciplinano
l'assistenza sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza stessa
in virtù di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocità sottoscritti dall'Italia, nonché in attuazione della legge 2 maggio
1969, n. 302.
Entro il termine di
cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei
trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per
disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante,
marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con
l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto
delle condizioni specifiche di detto personale.
38. (Servizio di
assistenza religiosa). - Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario
nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e
della libertà di coscienza del cittadino.
A tal fine l'unità sanitaria locale
provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica
d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri
culti d'intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio.
39. (Cliniche
universitarie e relative convenzioni. - Fino alla riforma dell'ordinamento
universitario e della facoltà di medicina, per i rapporti tra regioni ed
università relativamente alle attività del servizio sanitario nazionale, si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
Al fine di realizzare un idoneo
coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e
l'università stipulano convenzioni per disciplinare, anche sotto l'aspetto
finanziario:
1) l'apporto nel settore assistenziale
delle facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della
programmazione sanitaria regionale;
2) l'utilizzazione da parte delle facoltà
di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee strutture
delle unità sanitarie locali e l'apporto di queste ultime ai compiti didattici
e di ricerca dell'università.
Tali convenzioni una volta definite fanno
parte dei piani sanitari regionali di cui al terzo comma dell'articolo 11.
Con tali convenzioni:
a) saranno indicate le strutture delle
unità sanitarie locali da utilizzare ai fini didattici e di ricerca, in quanto
rispondano ai requisiti di idoneità fissati con decreto interministeriale
adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità;
b) al fine di assicurare il miglior
funzionamento dell'attività didattica e di ricerca mediante la completa
utilizzazione del personale docente delle facoltà di medicina e l'apporto
all'insegnamento di personale ospedaliero laureato e di altro personale
laureato e qualificato sul piano didattico, saranno indicate le strutture a
direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera alle quali affidare
funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Le strutture a
direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni didattiche non
possono superare il numero di quelle a direzione universitaria.
Le indicazioni previste nelle lettere a) e
b) del precedente comma sono formulate previo parere espresso da una
commissione di esperti composta da tre rappresentanti della università e tre
rappresentanti della regione.
Le convenzioni devono altresì prevedere:
1) che le cliniche e gli istituti
universitari di ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente
dall'università, fermo restando il loro autonomo ordinamento, rientrino, per
quanto concerne l'attività di assistenza sanitaria, nei piani sanitari
nazionali e regionali;
2) che l'istituzione di nuove divisioni,
sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che
comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico delle regioni debba
essere attuata d'intesa tra regioni ed università.
In caso di mancato accordo tra regioni ed
università in ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla
istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al comma precedente si
applica la procedura di cui all'art.
Le convenzioni di cui al secondo comma
vanno attuate, per quanto concerne la utilizzazione delle strutture
assistenziali delle unità sanitarie locali, con specifiche convenzioni, da
stipulare tra l'università e l'unità sanitaria locale, che disciplineranno
sulla base della legislazione vigente le materie indicate nell'art. 4 del
D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129.
Le convenzioni
previste dal presente articolo sono stipulate sulla base di schemi tipo da
emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvati
di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità, sentite le
regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª Sezione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione.
40. (Enti di ricerca e
relative convenzioni). - Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche
universitarie, e di cui all'articolo 39 della presente legge, potranno essere
stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca i cui organi svolgano attività
finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, al fine di
disciplinare la erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a
livello preventivo, assistenziale e riabilitativo, nonché la utilizzazione del
personale degli enti di ricerca secondo i fini della presente legge.
41. (Convenzioni con
istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica). - Salva la
vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per
territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il
regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di
cui all'art.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria
spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è
innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di
Genova. Con legge dello Stato entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo
ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria
e finale della Costituzione ed in conformità, sentite le regioni interessate,
per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente
legge.
I rapporti delle unità sanitarie locali
competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo
comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della L. 12 febbraio 1968,
n. 132, nonché l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare
di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al terzo comma del
presente articolo devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati
dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale.
Le regioni,
nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, devono
tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.
42. (Istituti di
ricovero e di cura a carattere scientifico). - Le disposizioni del presente
articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di
ricovero e cura svolgono specifiche attività di ricerca scientifica biomedica.
Il riconoscimento del carattere scientifico
di detti istituti è effettuato con decreto del Ministro della sanità di intesa
con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il
Consiglio sanitario nazionale.
Detti istituti per la parte assistenziale
sono considerati presìdi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali
nel cui territorio sono ubicati.
Nei confronti di detti istituti, per la
parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano nei
confronti dei presìdi ospedalieri delle unità sanitarie locali o delle case di
cura private a seconda che si tratti di istituti aventi personalità giuridica
di diritto pubblico o di istituti aventi personalità giuridica di diritto
privato. Continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le
funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti.
Per gli istituti aventi personalità
giuridica di diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per
assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, che tengano conto della particolarità di detti istituti. I rapporti
tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli
articoli 41, 43 e 44 della presente legge.
Il controllo sulle deliberazioni degli
istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene
alle attività assistenziali è esercitato nelle forme indicate dal primo comma
dell'articolo
[Il Governo è delegato ad emanare, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi
valore di legge, per disciplinare:
a) la composizione degli organi di amministrazione
degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, che dovrà
prevedere la presenza di rappresentanti delle regioni e delle unità sanitarie
locali competenti per territorio;
b) i sistemi di controllo sugli atti
relativi all'attività non assistenziale, sia per gli istituti aventi
personalità giuridica di diritto pubblico che per quelli aventi personalità
giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro autonomia;
c) le procedure per la formazione dei
programmi di ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico e le modalità
di finanziamento dei programmi stessi, prevedendo in particolare il loro
inserimento in piani di ricerca, coordinati a livello nazionale e articolati
per settore di ricerca, definiti di intesa tra i Ministri della sanità, della
pubblica istruzione e per la ricerca scientifica, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi indicati nel piano
sanitario nazionale; con riferimento a detti piani, il Ministro della sanità
potrà stipulare apposite convenzioni con gli istituti di diritto privato per
l'attuazione dei programmi di ricerca;
d) la disciplina dello stato giuridico e
del trattamento economico del personale degli istituti aventi personalità
giuridica di diritto pubblico in coerenza con quello del personale del servizio
sanitario nazionale] (12).
[Sino all'adozione dei decreti ministeriali
di cui ai successivi commi non è consentito il riconoscimento di nuovi istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico] (12).
[Entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, previa verifica dell'attività di ricerca scientifica
svolta, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la Commissione composta da
10 deputati e 10 senatori prevista all'art. 79, provvede con proprio decreto al
riordino degli istituti di cui al presente articolo in relazione alle finalità
e agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, confermando o meno gli
attuali riconoscimenti] (12).
[Gli istituti a
carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ai
quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la personalità giuridica;
con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le attrezzature ed il
personale, nonché i rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi degli
articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non è confermato il riconoscimento
abbiano personalità giuridica di diritto privato, gli stessi sono disciplinati
ai sensi del successivo articolo 43] (12).
(12) Si ricorda che
questo comma è stato abrogato dall'art. 8 del Decreto Legislativo 30 giugno
1993, n. 26.
43. (Autorizzazione e
vigilanza su istituzioni sanitarie). - La legge regionale disciplina
l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere
privato, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41, primo comma, che non hanno
richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
su quelle convenzionate di cui all'articolo 26, e sulle aziende termali e
definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono
corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a
quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie
locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 5.
Gli istituti, enti ed ospedali di cui
all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai
sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere
privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a
quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali,
possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti
con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche
tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione
dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui
territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i
detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità
sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al comma precedente
devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalità per assicurare
l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unità sanitarie locali.
Sino all'emanazione
della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli artt. 51,
52 e 53, primo e secondo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto
del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto
art. 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto
1977, n. 236, nonché gli artt. 194, 195, 196, 197 e 198 del T.U. delle leggi
sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti
al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il
presidente della giunta regionale.
44. (Convenzioni con
istituzioni sanitarie). - Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55
accerta la necessità di convenzionare le istituzioni private di cui
all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle già
convenzionate.
La legge regionale stabilisce norme per:
a) le convenzioni fra le unità sanitarie
locali e le istituzioni private di cui all'articolo precedente, da stipularsi
in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di
prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi
e servizi delle unità sanitarie locali;
b) le convenzioni fra le unità sanitarie
locali e le aziende termali di cui all'articolo 36.
Dette convenzioni sono stipulate dalle
unità sanitarie locali in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le Convenzioni
stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti
per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali
del territorio nazionale.
45. (Associazioni di
volontariato). - E' riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato
liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei
fini istituzionali del servizio sanitario nazionale.
Tra le associazioni di volontariato di cui
al comma precedente sono ricomprese anche le istituzioni a carattere
associativo, le cui attività si fondano, a norma di statuto, su prestazioni
volontarie e personali dei soci. Dette istituzioni, se attualmente riconosciute
come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono escluse dal
trasferimento di cui all'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
A tal fine le predette istituzioni avanzano
documentata istanza al presidente della giunta regionale che con proprio
decreto procede, sentito il consiglio comunale ove ha sede l'istituzione, a
dichiarare l'esistenza delle condizioni previste nel comma precedente. Di tale
decreto viene data notizia alla commissione di cui al sesto comma dell'art. 25
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Sino all'entrata in vigore della legge di
riforma dell'assistenza pubblica dette istituzioni restano disciplinate dalla
L. 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modifiche e integrazioni.
I rapporti fra le unità sanitarie locali e
le associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle attività
sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della
programmazione e della legislazione sanitaria regionale (13).
(13) Si ricorda che
il D.M. 3 febbraio 1986 (Gazz. Uff. 1° marzo 1986, n. 50) ha approvato
approvato lo schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed
associazioni di volontariato o società cooperative che svolgono attività
riabilitative a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o
psicotrope.
46. (Mutualità
volontaria). - La mutualità volontaria è libera.
E' vietato agli enti,
imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento
di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare
prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio
sanitario nazionale.
47. (Personale
dipendente). - Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità
sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal
presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico
impiego.
In relazione a quanto disposto dal secondo
comma dell'articolo 13, la gestione amministrativa del personale delle unità
sanitarie locali è demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il
suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e
retributivo.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il
30 giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i
Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previa
consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate uno o
più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto
previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del
personale delle unità sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
1) assicurare un unico ordinamento del
personale in tutto il territorio nazionale;
2) disciplinare i ruoli del personale
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;
3) definire le tabelle di equiparazione per
il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni
sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unità sanitarie
locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza,
compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all'articolo 14 della
legge 20 marzo 1975, n. 70;
4) garantire con criteri uniformi il
diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici e
veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, degli istituti universitari
e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e cura
di cui all'articolo 42. Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i
limiti per l'esercizio di tale attività;
5) prevedere misure rivolte a favorire
particolarmente per i medici a tempo pieno l'esercizio delle attività
didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni
di aggiornamento tecnico scientifico;
6) fissare le modalità per l'aggiornamento
obbligatorio professionale del personale;
7) prevedere disposizioni per rendere
omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti
normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario
operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unità
sanitarie locali.
Ai fini di una efficace organizzazione dei
servizi delle unità sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma
precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la
loro attuazione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione,
dovranno prevedere:
1) criteri generali per la istituzione e la
gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale
del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle
unità sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unità sanitarie
locali sarà collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati
con decreto del Ministro della sanità. Tali ruoli hanno valore anche ai fini
dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;
2) criteri generali per i comandi o per i
trasferimenti nell'ambito del territorio regionale;
3) criteri generali per la
regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilità del
personale;
4) disposizioni per disciplinare i concorsi
pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unità
sanitarie locali, e per la efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai
fini del diritto di scelta i posti messi a concorso;
5) disposizioni volte a stabilire che
nell'ambito delle singole unità sanitarie locali l'assunzione avviene nella
qualifica funzionale e non nel posto.
I decreti delegati di cui al terzo comma
del presente articolo prevedono altresì norme riguardanti:
a) i criteri per la valutazione, anche ai
fini di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno
svolto la loro attività o nelle strutture sanitarie degli enti di cui
all'articolo 41 o in quelle convenzionate a norma dell'articolo 43 fatti salvi
i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 129 del decreto del Presidente della
Repubblica numero 130 del 26 marzo 1969;
b) la quota massima dei posti vacanti che
le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio
a rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino
il rapporto convenzionale nonché le modalità ed i criteri per i relativi
concorsi;
c) le modalità ed i criteri per
l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma, previo
concorso riservato, del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in
modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978
ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso
regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche.
Le unità sanitarie locali, per l'attuazione
del proprio programma di attività e in relazione a comprovate ed effettive
esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della
regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere
addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica
richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture,
divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.
In riferimento al comma precedente, i
relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro
a tempo pieno.
Il trattamento economico e gli istituti normativi
di carattere economico del rapporto di impiego di tutto il personale sono
disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato
tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo
nazionale delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle
regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti, è costituita
rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e
del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la
commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,
n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma
precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali
adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e
dovuti atti deliberativi.
E' fatto divieto di concedere al personale
delle unità sanitarie locali compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere
e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico
previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la
parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, è fatta
salva l'indennità di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in
contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la
responsabilità personale degli amministratori.
Il Ministero della difesa può stipulare
convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso
la organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unità
sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale.
48. (Personale a
rapporto convenzionale). - L'uniformità del trattamento economico e normativo
del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero
territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto
conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni
e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna
categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula
degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque
rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale
di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei
rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma
precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti organi locali
adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e
dovuti atti deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al
primo comma devono prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili
per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di
determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di
essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di
libera scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione
di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti,
convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che è
consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
4) la disciplina delle incompatibilità e
delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività
mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la
qualificazione delle prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per
ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il
massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da
determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la
regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero
degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione
nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali
incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in
aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale
potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per
un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità
sanitaria locale;
6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di
cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con
case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al
rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);
7) la differenziazione del trattamento
economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione
alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione.
Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici
generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per
assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti
compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati
esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste
nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attività dei
medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli
obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la
risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro
irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e
fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei
medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo
scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;
10) le modalità per assicurare
l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalità per assicurare la
continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto
alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i
medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici per la
parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di
rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in
quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non
mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al
primo e secondo comma del presente articolo.
Gli stessi criteri, per la parte
compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni
specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti
privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie
locali con tutte le farmacie di cui all'articolo 28.
E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere
integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la
disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di
gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini
religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.
E' altresì nulla qualsiasi convenzione con
singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti
adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità
personale degli amministratori.
Le federazioni degli ordini nazionali,
nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli
accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano
in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e
agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.
Gli ordini e collegi professionali sono
tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle
convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo
deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si
siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle
sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni
di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al
Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente
federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la
suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli
iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti
di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non
sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie
professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo
prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le
modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289.
Capo
V - Controlli, contabilità e finanziamento
49. (Controlli sulle
unità sanitarie locali). - Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali
è esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui
all'art.
I provvedimenti vincolati della unità
sanitaria locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del
personale dipendente indicati nell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno
1972, n. 748, sono adottati dal coordinatore amministrativo dell'ufficio di
direzione e trasmessi al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti
provvedimenti non sono assoggettati al controllo del comitato regionale di
controllo (15).
Il comitato di gestione, d'ufficio o su
segnalazione del collegio dei revisori, nell'esercizio del potere di autotutela
può entro 20 giorni dal ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti
indicati al comma precedente (15).
Gli atti delle unità sanitarie locali sono
nulli di diritto se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura
finanziaria (14) (16).
Le modificazioni apportate in sede di
riordinamento delle autonomie locali alla materia dei controlli sugli atti e
sugli organi dei comuni e delle province s'intendono automaticamente estese ai
controlli sulle unità sanitarie locali.
I controlli di cui ai commi precedenti per
le regioni a statuto speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano
si esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti.
I comuni singoli o associati e le comunità
montane presentano annualmente, in base ai criteri e principi uniformi
predisposti dalle regioni, allegata al bilancio delle unità sanitarie locali,
una relazione al presidente della giunta regionale sui livelli assistenziali
raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio.
Il presidente della giunta regionale
presenta annualmente al consiglio regionale una relazione generale sulla
gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione
contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla regione degli
stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale relazione deve essere
trasmessa ai Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale, con allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci,
delle unità sanitarie locali.
(14) Per effetto dell'art.
(15) Si ricorda che il comma è stato
aggiunto dall'art. 16, D.L. 12 settembre 1983, n. 463.
(16) Comma così
sostituito dall'art.
50. (Norme di
contabilità). - Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le
regioni provvedono con legge a disciplinare l'utilizzazione del patrimonio e la
contabilità delle unità sanitarie locali in conformità ai seguenti principi:
1) la disciplina amministrativo-contabile
delle gestioni deve risultare corrispondente ai principi della contabilità
pubblica previsti dalla legislazione vigente;
2) i competenti organi dei comuni, singoli
o associati, e delle comunità montane interessati cureranno l'effettuazione di
periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno bimestrale, al fine
dell'accertamento di eventuali disavanzi da comunicare immediatamente ai
sindaci o al presidente della comunità competenti per l'adozione dei
provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo;
3) i bilanci devono recare analitiche
previsioni tanto in termini di competenza quanto in termini di cassa;
4) i predetti bilanci, in cui saranno
distinte le gestioni autonome e le contabilità speciali, devono essere
strutturati su base economica;
5) i conti consuntivi devono contenere una
compiuta dimostrazione, oltre che dei risultati finanziari, di quelli economici
e patrimoniali delle gestioni;
6) le risultanze complessive delle
previsioni di entrata e di spesa nonché dei conti consuntivi delle unità
sanitarie locali, devono essere iscritte rispettivamente nel bilancio di
previsione e nel conto consuntivo dei comuni singoli o associati o delle
comunità montane. I bilanci di previsione e i conti consuntivi delle unità sanitarie
locali debbono essere allegati alle contabilità degli enti territoriali cui si
riferiscono;
7) gli stanziamenti iscritti in entrata ed
in uscita dei bilanci comunali o delle comunità montane per i compiti delle
unità sanitarie locali debbono comprendere i relativi affidamenti regionali che
non possono essere utilizzati in alcun caso per altre finalità;
8) i contratti di fornitura non possono
essere stipulati con dilazioni di pagamento superiore a 90 giorni;
9) alle unità sanitarie locali è vietato, anche
attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo
anticipazioni mensili da parte del tesoriere pari a un dodicesimo dello
scoperto autorizzato;
10) l'obbligo di prevedere,
nell'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, l'adeguamento della
classificazione economica e funzionale della spesa, della denominazione dei
capitoli delle entrate e delle spese nonché dei relativi codici, ai criteri
stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione
interregionale di cui all'art
Le unità sanitarie locali debbono fornire
alle regioni rendiconti trimestrali, entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla data di scadenza del trimestre, in cui si dia conto dell'avanzo o
disavanzo di cassa nonché dei debiti e crediti dei bilanci già accertati alla
data della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti
obiettivi per cui, decorso il termine di cui al n. 8) del primo comma non sono
stati effettuati pagamenti per forniture. Nei casi di inosservanza del termine
suindicato, le regioni sono tenute a provvedere all'acquisizione dei rendiconti
stessi, entro i successivi 30 giorni (18).
La regione a sua volta fornirà gli stessi
dati ai Ministeri della sanità e del tesoro secondo un modello di rilevazione
contabile delle spese del servizio sanitario nazionale impostato uniformemente
nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento governativo.
Ove dalla comunicazione di cui al numero 2)
del primo comma, ovvero dalla rendicontazione trimestrale prevista dal secondo
comma del presente articolo, risulti che la gestione manifesta un disavanzo
complessivo, e ciò anche avendo riguardo ai debiti e crediti di bilancio, i
comuni, singoli o associati, le comunità montane sono tenuti a convocare nel
termine di 30 giorni i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i
provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione della
unità sanitaria locale.
(17) Numero aggiunto dall'art. 9,
D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.
(18) Frase aggiunta dall'art. 10,
D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.
51. (Finanziamento del
servizio sanitario nazionale). - Il fondo sanitario nazionale destinato al
finanziamento del servizio sanitario nazionale è annualmente determinato con la
legge di cui al successivo articolo 53. Gli importi relativi devono risultare
stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto
capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa
del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione
economica (19).
Le somme stanziate a norma del precedente comma
vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto
speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari
nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente
definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e
standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie
stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'art.
All'inizio di ciascun trimestre, il
Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni
le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo.
In caso di mancato o ritardato invio ai
Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al
terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma
vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote
dell'esercizio precedente (20).
Le regioni, sulla base di parametri
numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad
unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le
unità sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese
correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi
imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni
uniformi nell'intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro
assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni
provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario
nazionale.
Con provvedimento regionale all'inizio di
ciascun trimestre, è trasferita alle unità sanitarie locali, tenendo conto dei
presidi e servizi di cui all'articolo 18, la quota ad esse spettante secondo il
piano sanitario regionale.
Gli amministratori e i responsabili
dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in
solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione
loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di
carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati
dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al
quarto comma.
(19) Si ricorda che il comma è stato
così sostituito dall'art.
(20) Si ricorda che il comma è stato
inserito dall'art.
52. (Finanziamento per
l'esercizio finanziario 1979). - Per l'esercizio finanziario
Ai fini della determinazione del fondo
sanitario nazionale per l'esercizio 1979, sulle spese impegnate nel 1977
vengono riconosciute in aumento:
a) le maggiorazioni derivanti
dall'applicazione delle norme contrattuali, regolamentari o legislative vigenti
per quanto riguarda la spesa del personale, compreso quello il cui rapporto è
regolato da convenzioni;
b) la maggiorazione del 7 per cento delle
spese impegnate per la fornitura di beni e servizi per ciascuno degli anni 1978
e 1979;
c) le maggiorazioni derivanti dalle rate di
ammortamento dei mutui regolarmente contratti negli anni 1978 e precedenti e
non compresi negli impegni dell'anno 1977.
Fatte salve le necessità finanziarie degli
organi centrali del servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui
al primo comma, alla ripartizione del fondo fra le regioni si provvede per
l'esercizio 1979, anche in deroga al disposto dell'articolo 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro della sanità, assumendo come riferimento la spesa rilevata nelle
singole regioni, secondo quanto è previsto dal presente articolo, maggiorata in
base alle disposizioni di cui al precedente comma.
Le regioni, tenuto conto di quanto disposto
dal terzo comma dell'art. 61 e sulla base degli atti ricognitivi previsti
dall'art.
Agli enti medesimi si applicano anche, nel
periodo considerato, le disposizioni di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma
dell'art. 50.
Gli enti e le regioni, per la parte di
rispettiva competenza, sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi secondo e
terzo dell'art. 50.
Ove dai rendiconti
trimestrali risulti che la gestione manifesti un disavanzo rispetto al piano
economico contabile preso a base per il finanziamento dell'ente, la regione
indica tempestivamente i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il
conto di gestione.
Procedure di
programmazione e di attuazione del servizio sanitario nazionale
53. (Piano sanitario
nazionale). - Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle
attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il
piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione
socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le
condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese,
particolarmente nelle regioni meridionali (21).
Il piano sanitario nazionale viene
predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale (21).
Il piano sanitario nazionale è sottoposto
dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non
legislativo (21).
Contestualmente alla trasmissione da parte
del Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al
Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai
fini della applicazione del piano sanitario nazionale, sia le norme per il
finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale, rapportate alla
durata del piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare
al fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e
dei criteri di ripartizione alle regioni (21).
Il Parlamento esamina ed approva
contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme precettive di
applicazione e le norme di finanziamento pluriennale (21).
Il Governo adotta i conseguenti atti di
indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui
parere si intende positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla
richiesta (22).
Il piano sanitario nazionale ha di norma
durata triennale e può essere modificato nel corso del triennio con il rispetto
delle modalità di cui al presente articolo (22).
Il piano sanitario nazionale, le
disposizioni precettive e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente
quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso
dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per
consentirne l'approvazione entro il 10 settembre dell'anno stesso (22).
Le regioni predispongono e approvano i
propri piani sanitari regionali entro il successivo mese di novembre (22).
Il piano sanitario nazionale stabilisce per
il periodo della sua durata:
a) gli obiettivi da realizzare nel triennio
con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2;
b) [l'importo del fondo sanitario nazionale
di cui all'articolo 51, da iscrivere annualmente nel bilancio dello Stato]
(23);
c) gli indici e gli standards nazionali da
assumere per la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le regioni, al
fine di realizzare in tutto il territorio nazionale un'equilibrata
organizzazione dei servizi, anche attraverso una destinazione delle risorse per
settori fondamentali di intervento, con limiti differenziati per gruppi di
spese correnti e per gli investimenti, prevedendo in particolare gli indici
nazionale e regionali relativi ai posti letto e la ripartizione quantitativa
degli stessi. Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che essi siano
destinati alle regioni nelle quali la dotazione di posti letto e gli altri
presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli indici normali indicati
dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorità di investimento il
piano tiene conto anche delle disponibilità, nelle varie regioni, di posti
letto, presidi e strutture sanitarie di istituzioni convenzionate. Il piano
prevede inoltre la sospensione di ogni investimento (se non per completamenti e
ristrutturazioni dimostrate assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle
regioni la cui dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture
sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici;
d) gli indirizzi ai quali devono
uniformarsi le regioni nella ripartizione della quota regionale ad esse
assegnata fra le unità sanitarie locali;
e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve
riferirsi la legislazione regionale per la organizzazione dei servizi
fondamentali previsti dalla presente legge e per gli organici del personale
addetto al servizio sanitario nazionale;
f) le norme generali di erogazione delle
prestazioni sanitarie nonché le fasi o le modalità della graduale unificazione
delle stesse e del corrispondente adeguamento, salvo provvedimenti di
fiscalizzazione dei contributi assicurativi;
g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi
i piani regionali di cui al successivo articolo 55, ai fini di una coordinata e
uniforme realizzazione degli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
h) gli obiettivi fondamentali relativi alla
formazione e all'aggiornamento del personale addetto al servizio sanitario
nazionale, con particolare riferimento alle funzioni tecnico-professionali,
organizzative e gestionali e alle necessità quantitative dello stesso;
i) le procedure e le modalità per verifiche
periodiche dello stato di attuazione del piano e della sua idoneità a
perseguire gli obiettivi che sono stati previsti;
l) le esigenze prioritarie del servizio
sanitario nazionale in ordine alla ricerca biomedica e ad altri settori
attinenti alla tutela della salute.
[Ai fini della programmazione sanitaria, il
Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi di un gruppo di persone
particolarmente competenti in materia economica e sanitaria, per la
formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie necessarie alla
predisposizione del piano sanitario nazionale] (24).
[La remunerazione delle persone di cui al
comma precedente è stabilita dal Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico. Agli oneri
finanziari relativi si fa fronte con apposito capitolo da istituirsi nello
stato di previsione della spesa del Ministero della sanità] (24).
(21) Si ricorda che per effetto dell'art.
(22) Si ricorda che per effetto
dell'art.
(23)Si ricorda che l'art.
(24) Si ricorda che il comma è stato
abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.
54. (Primo piano
sanitario nazionale). - Il piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982
deve essere presentato al Parlamento entro il 30 aprile 1979.
Fino all'approvazione del piano sanitario
nazionale è vietato disporre investimenti per nuove strutture immobiliari e per
nuovi impianti di presidi sanitari (25).
Particolari, motivate deroghe, possono
essere consentite, su richiesta delle regioni, con decreto del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (26).
(25) Si ricorda che il comma è stato
aggiunto aggiunto dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.
(26) Si ricorda che
il comma è stato aggiunto dall'art. 5, D.L. 30 aprile 1981, n. 168.
55. (Piani sanitari
regionali). - Le regioni provvedono all'attuazione del servizio sanitario
nazionale in base ai piani sanitari triennali, coincidenti con il triennio del
piano sanitario nazionale, finalizzati alla eliminazione degli squilibri
esistenti nei servizi e nelle prestazioni nel territorio regionale.
I piani sanitari triennali delle regioni,
che devono uniformarsi ai contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario
nazionale di cui all'articolo 53 e riferirsi agli obiettivi del programma
regionale di sviluppo, sono predisposti dalla giunta regionale, secondo la
procedura prevista nei rispettivi statuti per quanto attiene alla consultazione
degli enti locali e delle altre istituzioni ed organizzazioni interessate. I
piani sanitari triennali delle regioni sono approvati con legge regionale
almeno 120 giorni prima della scadenza di ogni triennio.
Ai contenuti ed agli
indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi gli atti e provvedimenti
emanati dalle regioni.
56. (Primi piani
sanitari regionali). - Per il triennio 1980-1982 i singoli piani sanitari regionali
sono predisposti ed approvati entro il 30 ottobre 1979 e devono fra l'altro
prevedere:
a) l'importo delle quote da iscrivere per
ogni anno del triennio nel bilancio della regione con riferimento alle
indicazioni del piano sanitario nazionale;
b) le modalità per attuare, nelle unità
sanitarie locali della regione, l'unificazione delle prestazioni sanitarie
secondo quanto previsto dal quarto comma, lettera f), dell'articolo 53;
c) gli indirizzi ai
quali devono riferirsi gli organi di gestione delle unità sanitarie locali
nella fase di avvio del servizio sanitario nazionale.
57. (Unificazione dei
livelli delle prestazioni sanitarie). - Con decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformità a quanto previsto dal
piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, sono gradualmente unificate,
nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie già
erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti,
casse, servizi e gestioni autonome degli enti previdenziali.
Con decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro e della sanità, ed anche in conformità a quanto previsto dalla lettera
f), quarto comma dell'articolo 53, si provvede a disciplinare l'adeguamento
della partecipazione contributiva degli assistiti nonché le modalità e i tempi
di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture
mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo.
Sono comunque fatte salve le prestazioni
sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi
delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di
guerra e di servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.
Nulla è innovato alle disposizioni del
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di
assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, che devono essere garantite, a
prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 19 della
presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresì, l'esclusione
di qualunque concorso di questi ultimi al pagamento delle prestazioni
sanitarie. Con legge regionale è disciplinato il coordinamento, anche mediante
convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette prestazioni e gli interventi
sanitari che gli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore
degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalità medico-legali di
cui all'articolo 75 della presente legge.
58. (Servizio
epidemiologico e statistico). - Nel piano sanitario nazionale di cui
all'articolo 53 sono previsti specifici programmi di attività per la
rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche, statistiche e
finanziarie occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale e
per la gestione dei servizi sanitari.
I programmi di attività, per quanto attiene
alle competenze attribuitegli dal precedente articolo 27, sono attuati
dall'Istituto superiore di sanità.
Le regioni, nell'ambito dei programmi di
cui al primo comma, provvedono ai servizi di informatica che devono essere
organizzati tenendo conto delle articolazioni del servizio sanitario nazionale.
Con decreto del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono dettate
norme per i criteri in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e per la
standardizzazione e comparazione dei dati sul piano nazionale e regionale.
59. (Riordinamento del
Ministero della sanità). - [Con legge dello Stato, entro il 30 giugno 1979, si
provvede al riordinamento del Ministero della sanità, che dovrà essere
strutturato per l'attuazione dei compiti che gli sono assegnati dalla presente
legge, in osservanza dei criteri generali e dei principi direttivi in essa
indicati ed in stretta correlazione con le funzioni che nell'ambito del
servizio sanitario nazionale debbono essere esercitate dal Ministero medesimo.
In sede di riordinamento del Ministero della sanità, sarà stabilita la
dotazione organica degli uffici per il funzionamento del Consiglio sanitario
nazionale.
Con la stessa legge sono rideterminate le
attribuzioni e le modalità per la composizione del Consiglio superiore della
sanità, con riferimento esclusivo alla natura di organo consultivo tecnico del
Ministro della sanità e in funzione dei compiti assunti dal Ministero della
sanità nell'ambito del servizio sanitario nazionale.
In attesa della legge di cui al primo
comma, il Ministro della sanità, con proprio decreto, costituisce, in via
provvisoria, l'ufficio centrale della programmazione sanitaria, in relazione
alle esigenze di cui all'articolo 53, e l'ufficio per l'attuazione della
presente legge con compiti di studio e predisposizione dei provvedimenti legislativi
ed amministrativi connessi alla istituzione del servizio sanitario nazionale, e
provvede a definire gli ambiti funzionali dei nuovi uffici apportando le
necessarie modifiche anche a quelli delle attuali direzioni generali. Ai
predetti uffici ed al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono
preposti funzionari con qualifica di dirigente generale. I posti previsti nella
tabella XIX quadro A, allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 48, sono aumentati
di tre unità.
Per le esigenze degli uffici di cui al
terzo comma, la dotazione organica dei primi dirigenti, con funzioni di vice
consigliere ministeriale, di cui al quadro B della richiamata tabella XIX, è
elevata di dieci unità. Alla copertura dei posti complessivamente vacanti nella
qualifica di primo dirigente si provvede ai sensi dell'articolo 1 della L. 30
settembre 1978, n. 583] (27).
(27) Si ricorda che l'articolo è
stato abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.
60. (Costituzione del
Consiglio sanitario nazionale). - Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge è costituito il Consiglio sanitario nazionale di cui
all'articolo 8.
Il Consiglio sanitario nazionale, a partire
dalla data del suo insediamento e fino alla conclusione delle operazioni di
liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti all'erogazione
dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, assume i compiti attribuiti
al comitato centrale di cui all'art.
Fino all'adozione dei provvedimenti di cui
all'ultimo comma dell'articolo 61 sono prorogati i compiti e i poteri affidati
ai commissari liquidatori dagli articoli 3 e
Alle sedute del Consiglio sanitario
nazionale convocate per l'esercizio dei compiti di cui al secondo comma
partecipano con voto consultivo i cinque commissari liquidatori designati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i cinque membri proposti dal
CNEL di cui al secondo comma dell'art.
Per l'assolvimento dei propri compiti il Consiglio
sanitario nazionale si avvale, sino al riordinamento del Ministero della sanità
di cui al precedente art. 59, dell'esistente segreteria del comitato centrale
di cui all'art.
61. (Costituzione delle
unità sanitarie locali). - Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge e secondo le norme di cui al precedente Titolo I,
individuano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, ne
disciplinato con legge i compiti, la struttura, la gestione, l'organizzazione,
il funzionamento e stabiliscono i criteri per l'articolazione delle unità
sanitarie locali in distretti sanitari di base.
Con provvedimento da adottare entro il 31
dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti le regioni costituiscono
le unità sanitarie locali.
Le regioni, con lo stesso provvedimento di
cui al comma precedente, adottano disposizioni:
a) per il graduale trasferimento ai comuni,
perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e
delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di
cui, a norma della presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie
proprie del servizio sanitario nazionale;
b) per l'utilizzazione presso i servizi
delle unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti od uffici
di cui alla precedente lettera a) che a norma della presente legge, è destinato
alle unità sanitarie locali, nonché per il trasferimento del personale medesimo
dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti
assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4 del
precedente articolo 15;
c) per la gestione finanziaria dei servizi
di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di costituzione delle
unità sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa
consentiti per le attribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi
e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine
alla stessa.
Fino a quando non
sarà stato emanato il provvedimento di cui al secondo comma del presente
articolo, la tutela sanitaria delle attività sportive nelle regioni che non
abbiano emanato proprie norme in materia, continuerà ad essere assicurata, con
l'osservanza dei principi generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971, n.
1099 e delle normative stabilite dalle singole federazioni sportive
riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti.
62. (Riordinamento
delle norme in materia di profilassi internazionali e di malattie infettive e
diffusive). - Il Governo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio di Stato, è
autorizzato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, a
modificare, integrare, coordinare e riunire in testo unico le disposizioni
vigenti in materia di profilassi internazionale, ivi compresa la zooprofilassi
e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie,
e le altre norme specifiche, tenendo conto dei principi, delle disposizioni e
delle competenze previsti dalla presente legge. Sino all'emanazione del
predetto testo unico, si applicano in quanto non in contrasto con le
disposizioni della presente legge, le norme del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le altre disposizioni vigenti in materia.
63. (Assicurazione
obbligatoria). - A decorrere dal 1° gennaio
I cittadini che, secondo le leggi vigenti,
non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica
sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle
prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM.
A partire dalla data di cui al primo comma
i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione
della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per
l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido
anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente
comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale
della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvederà
secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura
di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato
versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di
cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i datori di
lavoro soggetti alle procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1969 (28).
Il contributo dovuto dai cittadini italiani
all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei
redditi è disciplinato dal decreto di cui all'art. 37 della presente legge
(28).
Con decreto del Ministro della sanità, da
emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è stabilita la quota annuale
da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta quota è
calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio procapite
dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma (29).
[Gli interessati verseranno la quota di cui
al precedente comma mediante accreditamento in conto corrente postale intestato
alla sezione di tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito
capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato] (30).
[Con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro delle finanze, saranno stabilite le modalità di
accertamento di soggetti tenuti al pagamento in collegamento con la
dichiarazione dei redditi, nonché i tempi ed i controlli relativi ai versamenti
di cui al precedente comma] (30).
Per il mancato
versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni
previste per tali casi nel titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(28) Si ricorda che, per effetto
dell'art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285, gli attuali commi terzo e quarto
così sostituiscono l'originario terzo comma
(29) Si ricorda che il comma è stato
così modificato dall'art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285.
(30) Si ricorda che
il comma è stato soppresso dall'art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285.
Norme transitorie e
finali