LEGGE SULLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 24.02.04 è entrata in vigore L. n. 40 del 19.02.04 con la quale viene oggi regolamentata la procreazione medicalmente assistita
L'approvazione della predetta legge è stata contrassegnata da un iter lungo e tortuoso, segno delle evidenti spaccature che sulle questioni della bioetica dividono ancora oggi la scena politica italiana.
Dopo un acceso dibattito che da anni impegna non solo i parlamentari, ma anche la comunità scientifica e giuridica, è giunto all'approvazione un testo piuttosto controverso che ha suscitato diversi dissensi per la sua impostazione fortemente restrittiva ed apertamente violativa del diritto all'autodeterminazione femminile.
Molto più che in altri testi normativi portati al vaglio del Parlamento, la legge appena approvata presenta infatti una serie di divieti che incanalano il ricorso alle tecniche di riproduzione assistita entro limiti angusti ed altamente pericolosi per la salute e l'incolumità fisica della donna.
Di seguito verranno analizzati i punti critici della legge:
I. DRASTICA RIDUZIONE DELLA POSSIBILITA' DI SUCCESSO DELLE TECNICHE DI FECONDAZIONE IN VITRO :
come era prima :
Prima della entrata in vigore della legge 40/2004 era possibile fecondare tutti gli ovociti recuperati dopo la stimolazione ovarica. Ciò consentiva il formarsi di diversi embrioni tra i quali poter scegliere i “migliori”, ovvero quelli con maggiori potenzialità di attecchimento. Gli eventuali embrioni residui potevano essere crioconservati (congelati) ed utilizzati per ulteriori tentativi (in caso di insuccesso o di desiderio di una ulteriore gravidanza). In tal modo si dava alla donna la possibilità di affrontare nuovi tentativi di fecondazione assistita senza necessità di sottoporsi a ripetute stimolazioni ormonali.
come è adesso:
La legge 40/2004 vieta la crioconservazione (congelamento) degli embrioni e impone di non poter produrre più di 3 embrioni per ciclo (ovvero impone di fecondare solo 3 ovociti). Ciò implica che la scelta dei “migliori” embrioni non è più possibile, riducendo di fatto il tasso di gravidanza per tutte le donne. Particolarmente penalizzate sono le donne di età superiore ai 35 anni (la maggior parte di quelle che si rivolgono ad un centro per la fecondazione assistita), in quanto 3 ovociti per questo gruppo di donne possono non essere sufficienti a formare 3 embrioni riducendo ulteriormente le possibilità di gravidanza, e di fatto costringendole a sottoporsi a ripetuti cicli di stimolazione ormonale per avere una gravidanza.
Al contrario per le donne più giovani (al di sotto dei 35 anni) fecondare tre ovociti vuol dire formare 3 embrioni nella maggior parte dei casi (in quanto in una donna più giovane la qualità degli ovociti, e quindi la loro potenzialità di sviluppo, è migliore).
La legge impone l'impianto obbligatorio di tutti gli embrioni formatisi e dunque espone questo gruppo di donne ad un maggior rischio di gravidanza gemellare (bigemina o trigemina) con tutti i problemi che essa comporta sia per la madre che per nascituri.
N. B.: Il congelamento degli ovociti, in alternativa al congelamento degli embrioni, per consentire ulteriori tentativi evitando la stimolazione ormonale, è una tecnica ancora troppo giovane e troppo poco efficace per poter essere introdotta nella routine della fecondazione in vitro.
II. PALESE VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE FEMMINILE:
La legge impedisce la diagnosi genetica preimpianto (PGD) che consente di poter verificare se l'embrione presenta malattie cromosomiche o genetiche prima di impiantarlo in utero, (ad es. la sindrome di Down, la fibrosi cistica, l'anemia mediterranea, etc), in quanto questa pratica viene oggi definita avente finalità eugenetiche, limitando le indagini relative allo stato di salute dell'embrione a mere indagini di tipo osservazionale (ovvero l'osservazione al microscopio, che può rivelare solo gravi anomalie dello sviluppo). L'applicazione della PGD poteva evitare la drammatica esperienza dell'aborto terapeutico, a cui si ricorre nel 90% dei casi dopo aver scoperto problemi genetici o cromosomici con la diagnosi prenatale (amniocentesi o villocentesi).
Detta aberrante limitazione alla possibilità di verificare in via preventiva lo stato di salute dell'embrione, pone un evidente ostacolo all'autodeterminazione femminile.
La donna infatti non può più decidere anticipatamente se farsi installare o meno l'embrione malato, ma può solo in un secondo momento scegliere se abortire oppure no, sottoponendosi (in caso di scelta positiva) ad un nuovo e traumatico trattamento medico/chirurgico
III. PERICOLI PER LA SALUTE DELLA DONNA:
Il limite dei 3 ovociti da fecondare e il veto sul congelamento degli embrioni diminuiscono drasticamente le possibilità di successo della fecondazione in vitro e costringono le donne che vogliono tentare di diventare madri a sottoporsi a più cicli di stimolazione ormonale.
Ciò le espone ad un maggior rischio di sviluppare tumori alla mammella, all'utero ed alle ovaie, come mostrato da alcuni studi che hanno rivelato una maggiore incidenza di queste patologie nelle donne sottoposte a ripetuti cicli di stimolazione ormonale rispetto alla popolazione generale.
Inoltre l'obbligo di impiantare tutti gli embrioni formatisi espone le donne più giovani ad un aumentato rischio di gravidanza gemellare, che può compromettere la salute sia della madre che dei nascituri
IV. CATEGORIA DI SOGGETTI CHE POSSONO FARE RICORSO ALLE TECNICHE SULLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – LIMITAZIONI:
L'accesso alle nuove tecniche procreative è consentito unicamente alle coppie che presentino problemi riproduttivi derivanti da sterilità o infertilità.
Il ricorso alle nuove tecnologie della riproduzione è permesso, infatti, solamente nel caso di impossibilità, documentata e certificata dal medico, di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione.
La prospettiva prescelta guarda alla “fecondazione artificiale” come ad un metodo di cura della patologia della sterilità e nega che il ricorso ai metodi di procreazione assistita possa essere collocato nel quadro delle libere scelte dell'individuo.
L'idea di una fecondazione assistita per finalità puramente terapeutiche è del resto in linea con la scelta del legislatore di accordare il diritto di avvalersi di tecniche alternative alla procreazione naturale alle sole coppie eterosessuali, escludendo, cioè le donne che, pur senza particolari problemi di infertilità ma single o omosessuali, desiderino sottoporsi ad interventi di inseminazione artificiale: l'art. 5 della legge stabilisce che possono avvalersi di tali metodi solamente le coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi in età potenzialmente fertile , entrambe viventi (escludendo, così, la legittimità dell'assai problematica pratica dell'inseminazione post mortem).
Ed ancora l'articolo 4 della legge in oggetto, che consente l'accesso alle tecniche unicamente alle coppie che presentino problemi riproduttivi derivanti da sterilità o infertilità, di fatto impedisce alle coppie non sterili ma portatrici di malattie genetiche ereditarie di accedere alle tecniche di fecondazione in vitro, che con l'ausilio della PGD, potevano aiutarle ad avere un figlio sano senza poi dover sperimentare la ben più dolorosa esperienza dell'aborto.
V. DIVIETO DELLA C. D. INSEMINAZIONE ETEROLOGA:
Un altro controverso aspetto della legge riguarda il divieto della cosiddetta inseminazione eterologa, compiuta, cioè, con gameti di un donatore esterno alla coppia .
Coppie, con problemi di totale infertilità maschile o femminile non potranno aspirare ad avere un figlio avvalendosi del materiale biologico di un donatore. Molto spesso si tratta di persone giovani (donne e uomini) che hanno perso completamente la capacità di procreare a seguito di trattamenti chemio o radioterapici o donne giovani affette dalla sindrome della menopausa precoce.
L'interdizione mira evidentemente a preservare una nozione di famiglia fondata su legami esclusivamente biologici.
Le critiche a tale scelta di politica legislativa derivano dalla constatazione che la cosiddetta genitorialità sociale, fondata, cioè, sulla consapevole volontà del genitore di avere un figlio, pur nell'impossibilità di contribuire al processo procreativo biologico, meriterebbe un riconoscimento da parte del nostro ordinamento.
VI. DISCRIMINAZAIONI DI CARATTERE SOCIO/ECONOMICO:
La legge sulla procreazione medicalmente assistita realizza, inevitabilmente, una selezione di classe legata a parametri esclusivamente socio/economici.
Al riguardo, deve infatti sottolinearsi che la normativa vigente in tutti (o quasi) i paesi europei consente margini di operatività molto più elastici per il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
E' evidente quindi che mentre le coppie o i soggetti più ricchi, avendo la possibilità di sostenere costosi viaggi all'estero, potranno “tranquillamente” sottoporsi ai trattamenti di procreazione assistita realizzati negli altri paesi europei, alle classi più povere verrà di fatto negata la possibilità sacrosanta di avere (o tentare di avere) un figlio.
VII. RISCHI E DEGENERAZIONI:
I divieti ed i limiti posti dalla legge in oggetto determineranno il conseguente ed ovvio ricorso a strutture o medici non autorizzati.
Chi ha memoria e coraggio per ricordare, saprà infatti che anche quando abortire era illegale, un numero elevatissimo di donne, in preda alla disperazione, facevano ricorso a veri e propri “macellai” che, in strutture non autorizzate e spesso senza alcuna competenza, praticavano interventi per così dire “alla buona”.
Migliaia di donne sono morte o sono stata menomate per colpa di questi sciacalli del settore.
E' evidente che aver emanato una legge tanto assurda e restrittiva avrà come uniche conseguenze (ora come allora):
il proliferare di “medici abusivi” pronti a speculare sul dolore altrui “a caro prezzo”;
un attacco concreto all'incolumità ed alla salute delle donne;
la totale impossibilità per lo Stato di controllare e porre freno a detti effetti degenerativi.
VIII. LIMITI ED OSTACOLI ALLA CRESCITA ED ALLO SVILUPPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA:
Il riconoscimento dell'embrione come persona giuridica implica di fatto la proibizione di qualsiasi ricerca scientifica su di esso.
Esistono attualmente in Italia circa 30.000 embrioni congelati che, non potendo più essere utilizzati per generare gravidanze, potrebbero essere utilizzati a scopi di ricerca. Le cellule staminali embrionali rappresentano una fonte preziosa per la ricerca nel campo dei trapianti, in quanto sono “totipotenti”, sono cioè cellule indifferenziate che hanno la capacità di tramutarsi in qualsiasi tipo di cellula del nostro corpo.
Rispetto alle cellule staminali adulte, quelle embrionali sono molto più plastiche e rappresentano una speranza per circa 10 milioni di individui affetti da patologie croniche nel nostro Paese (come stimato dal rapporto Dulbecco sull'utilizzo di cellule staminali per finalità terapeutiche del 2000).
Alcuni esempi di malattie che potrebbero beneficiare dalla ricerca sulle cellule staminali embrionali sono:
malattie degenerative del sistema nervoso (ad es. Alzheimer, morbo di Parkinson);
malattie del tessuto cardiaco dopo un infarto acuto del miocardio;
il diabete;
molti tumori.
CONCLUSIONI:
In conclusione la 40/2004 è una legge ingiusta che pone sullo stesso piano l'embrione e l'individuo adulto, incentrata sulla “sacralità” dell'embrione, imponendo la morale cattolica in uno stato laico.
Le principali conseguenze negative che ha generato sono:
una dimostrata diminuzione delle nascite di bambini con le tecniche di fecondazione assistita;
un aumento dei rischi per la salute delle donne;
lo stabilirsi di un “turismo procreativo” verso altri paesi con una legislazione più ragionevole.
Una legge era necessaria ed auspicata dalla maggior parte degli operatori del settore, al fine di regolamentare i requisiti strutturali e degli operatori che praticano la fecondazione assistita e tutelare la salute delle coppie infertili e dei nascituri.
Questa legge si è rivelata tuttavia una mera lista di assurdi divieti e sanzioni, come se tra chi lavora in questo campo non esistesse una sola persona onesta!!
Per queste ragioni il 12 giugno 2005, VOTA SI al Referendum per l'abrogazione della Legge n. 40 del 19.02.05.