(sostituito da art. 2 L.R. 16 novembre 2000 n. 35)
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lett. b) e c)della L.R. 9/99
AGRICOLTURA
B.2. 1) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha;
B.2. 2) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;
B.2. 3) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha;
B.2. 4) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;
INDUSTRIA ENERGETICA
B.2. 5) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
B.2. 6) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
B.2. 7) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kW con tracciato superiore a 3 km;
B.2. 8) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
B.2. 9) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;
PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI
B.2. 10) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
B.2. 11) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: laminazione a caldo con capacita' superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW; applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
B.2. 12) Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
B.2. 13) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacita' di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
B.2. 14) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;
B.2. 15) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino i 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.2. 16) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;
B.2. 17) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.2. 18) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.2. 19) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI
B.2. 20) Cokerie (distillazione a secco del carbone);
B.2. 21) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
B.2. 22) Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno;
B.2. 23) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gre's e porcellane, di capacita', fino a diversa determinazione statale di recepimento della direttiva 97/11/CE, superiore a 7.500 t/anno di smalti utilizzati come materie prime;
INDUSTRIA CHIMICA
B.2. 24) Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 1.000 mc;
INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
B.2. 25) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
B.2. 26) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
B.2. 27) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
B.2. 28) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
B.2. 29) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume;
B.2. 30) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
B.2. 31) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.2. 32) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
B.2. 33) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole;
INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO, DELLA CARTA
B.2. 34) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
B.2. 35) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno;
B.2. 36) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno;
B.2. 37) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di materie prime lavorate;
INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE
B.2. 38) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
PROGETTI DI INFRASTRUTTURE
B.2. 39) Linee ferroviarie a carattere locale;
B.2. 40) Strade extraurbane secondarie;
B.2. 41) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati al punto A.1. 9 dell'Allegato A.1, nonche' progetti di intervento sui porti gia' esistenti;
B.2. 42) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
B.2. 43) Acquedotti con lunghezza superiore a 20 km;
ALTRI PROGETTI
B.2. 44) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
B.2. 45) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacita' massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del citato D.Lgs. n. 22/1997);
B.2. 46) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11, del D.Lgs. n. 22/1997);
B.2. 47) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacita' massima superiore a 30.000 mc oppure con capacita' superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, del D.Lgs. n. 22/1997);
B.2. 48) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva inferiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del D.Lgs. n. 22/1997);
B.2. 49) Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
B.2. 50) Depositi di fanghi;
B.2. 51) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;
B.2. 52) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq;
B.2. 53) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.2. 54) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
B.2. 55) Stabilimenti di squartamento;
B.2. 56) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
B.2. 57) Progetti di cui all'Allegato A.2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni.Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;