(sostituito da art. 2 L.R. 16 novembre 2000 n. 35)
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a) della L.R. 9/99
AGRICOLTURA
B.1. 1) Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;
INDUSTRIA ESTRATTIVA
B.1. 2) Attivita' di ricerca di minerali solidi, di idrocarburi e di risorse geotermiche incluse le relative attivita' minerarie;
B.1. 3) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale;
B.1. 4) Trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;
B.1. 5) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonche' di scisti bituminosi;
INDUSTRIA ENERGETICA
B.1. 6) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
B.1. 7) Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi;
B.1. 8) Impianti per la produzione di energia idroelettrica;
INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI
B.1. 9) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto;
INDUSTRIA CHIMICA
B.1. 10) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacita' superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
B.1. 11) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
PROGETTI DI INFRASTRUTTURE
B.1. 12) Interporti;
B.1. 13) Linee ferroviarie a carattere regionale;
B.1. 14) Aeroporti;
B.1. 15) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili;
B.1. 16) Strade extraurbane secondarie a carattere regionale;
B.1. 17) Costruzione di porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca;
B.1. 18) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
B.1. 19) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;
B.1. 20) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare;
B.1. 21) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo; progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche non compresi nel punto A.1.1);
B.1. 22) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese nell'allegato A.1;
B.1. 23) Progetti di cui all'Allegato A.1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni