ALLEGATO A.2

(sostituito da art. 2 L.R. 16 novembre 2000 n. 35)

Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 9/99

A.2. 1) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

A.2. 2) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B e all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.Lgs. n. 22/1997;

A.2. 3) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacita' superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed allegato C, lettere da R1 a R9, del D.Lgs. n. 22/1997, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.Lgs. n. 22/1997;

A.2. 4) Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 22/1997, punti D13, D14);

A.2. 5) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del D.Lgs. n. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del D.Lgs. n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacita' complessiva sino a 100.000 mc;

A.2. 6) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacita' superiore a 150.000 mc oppure con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, del D.Lgs. n. 22/1997);

A.2. 7) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione di profondita', lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, del D.Lgs. n. 22/1997);

A.2. 8) Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti;

A.2. 9) Fabbricazione di pasta carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno;

A.2. 10) Fabbricazione di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno;

A.2. 11) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kW con tracciato di lunghezza superiore a 10 km;

A.2. 12) Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 40.000 mc;

A.2. 13) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;

A.2. 14) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacita' complessiva superiore a 80.000 mc.

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