ALLEGATO A.1

(sostituito da art. 2 L.R. 16 novembre 2000 n. 35)

Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 9/99

A.1. 1) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo; sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi;

A.1. 2) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; in tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione; in entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni;

A.1. 3) Attivita' di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;

A.1. 4) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 mc;

A.1. 5) Attivita' di coltivazione di minerali solidi;

A.1. 6) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha;

A.1. 7) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

A.1. 8) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

A.1. 9) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore a 10 ha o le aree interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;

A.1. 10) Impianti per la decoibentazione ed il trattamento di materiali contenenti amianto.

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