DECRETO-LEGGE 24 Dicembre 2003 , n.
355
Testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355
(Gazzetta Ufficiale -- serie generale -- n. 300 del 29 dicembre 2003)
coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 12),
recante: «Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative».
(G.U. n. 48
del 27-2-2004)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui
pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione.
Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2004 si
procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato,
corredato delle relative note.
Art. 1.
Benefici in
favore dell'emittenza locale
1. Il termine del 31 gennaio
previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto,
relativamente all'anno 2004, e' prorogato al 31 maggio.
Art.
2.
Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi
1.
Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19,
comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono
essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione
dell'interesse al saggio legale.
2. Relativamente all'anno 2003,
la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo
decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmessa entro il 15 luglio
2004.
Art. 3.
Efficacia dei decreti di occupazione
di urgenza
((1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26
ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n.
444, e successive modificazioni, )) le parole: «31 dicembre
2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2004».
(( 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
attivita' connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del
trasferimento delle opere. ))
Art. 4.
Validita'
attestazioni SOA
1. E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine
triennale di validita' delle attestazioni di cui al comma 5
dell'articolo 15 del ((
regolamento di cui )) al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle
Societa' Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene
prima di tale data.
Art. 5.
Codice della strada
1.
All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1°
gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1°
aprile 2004».
2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, le parole: «1°
luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«1°
gennaio 2005».
Art. 6.
Edilizia residenziale
pubblica
1. All'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2004».
Art.
7.
Interventi per incrementare il trasporto di merci per
ferrovia
1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo
1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: «nel
triennio 2003-2005»
sono sostituite dalle seguenti: «nel
triennio 2004-2006». Al comma 7, primo periodo, del medesimo
articolo 38, le parole: «Per il triennio 2003-2005» sono
sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2004-2006».
Art.
8.
Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
1. I
componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e
provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nella qualita' di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e
6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni,
restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e
degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di
merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla
scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai
sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7
della citata legge n. 298 del 1974.
Art. 9.
Rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il termine di cui
all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372, e' prorogato al 30 aprile 2005. Le Autorita' competenti
definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 372 del
1999.
Art. 10.
Obblighi di cui agli articoli 48 e
51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Consorzio per
il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene
1. La
decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51,
comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, nonche' delle sanzioni previste dal
medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, e' differita
al 31 marzo 2004. (( Restano salvi gli effetti dei provvedimenti
sanzionatori adottati con atti definitivi. ))
Art.
11.
Gestioni fuori bilancio
1. Il termine di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e'
differito al 1° luglio 2004.
Art. 12.
Servizio
civile
1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77, le parole: «1° giugno 2004» sono
sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2005».
Art.
13.
Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni
colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n.
219
1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e (( successive modificazioni, )) le parole: «entro
otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro
ventiquattro mesi».
Art. 14.
Norme per la
sicurezza degli impianti
1. Le disposizioni del capo quinto
della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, (( di cui )) al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2005.
La proroga non si applica agli
edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Art.
15.
Acque potabili trattate
1. L'entrata in vigore delle
disposizioni di cui al comma 14-quater dell'articolo 39 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita
alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima
dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti
organi dell'Unione europea.
Art. 16.
Prestazioni
aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici
sanitari di radiologia medica
1. Per garantire la continuita'
assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le
disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e
6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31
dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di
assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.
Art.
17.
Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici
1.
Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' prorogato al 31
dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del
medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il
prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in
caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui
all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, entro il quale il personale gia' dipendente dalla Cassa depositi
e prestiti puo' richiedere l'attivazione delle procedure di
mobilita', e' differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del
personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti e'
effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalita'
previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel
limite complessivo di trenta unita', con priorita' per i dipendenti
gia' in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante
dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di
1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la
relativa autorizzazione di spesa.
Art. 18.
Definizione
transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza
dell'ex Agensud
1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le
parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2004».
Art.
19.
Funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise
1.
Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della
conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle
conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento
del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti
individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati
di ventiquattro mesi.
2. La proroga di cui al comma 1 opera nel
limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo
94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art.
20.
Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione
nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamita'
1. I
termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4
novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003,
nonche' il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel
territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31
dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in
attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della
protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi
quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare
allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5
milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005
e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca
europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del (( testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al )) decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei
limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni
interessate. Le norme contenute nel presente (( comma )) entrano in
vigore il primo gennaio 2004.
2. All'onere di cui al comma 1, pari
ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere
dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata
dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
Art. 21.
Concessioni autostradali
((1.
In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante
rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni
successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di
cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, puo' essere
fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE e'
accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo
piano.
2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi,
come definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente
dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un
ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio
ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la
predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo
nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei
flussi di cassa.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta
intesa a integrare gli standard di qualita' e le modalita' di
misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di
migliorare qualita' e sicurezza del servizio, fluidita' in itinere e
qualita' ambientale.
La formulazione integrativa dovra' basarsi su
rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa
dovra' essere resa operativa in tempo utile a permetterne
l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali
vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.
4. Le modifiche delle
convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o
modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della
formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera del
CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il concessionario
provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni
anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare,
nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della predetta
comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie. Fermo
restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di
interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il
concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15
novembre di ogni anno la componente investimenti del parametro X
relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad
integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario
entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei
quindici giorni successivi al ricevimento della predetta
comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni
tariffarie.
6. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate,
sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si
applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
7. Il IV atto
aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade S.p.a., ora
Autostrade per l'Italia S.p.a., stipulato il 23 dicembre 2002, e'
approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo,
lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario
annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi
all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente
normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere
applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori
di realizzazione del singolo intervento. ))
Art.
22.
Gestione dei servizi di trasporto ferroviario
1. I
servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione
dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto
dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al
netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati,
unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende
che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004, nell'ambito
dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.
Art.
23.
Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del
trasporto pubblico locale, proroga di termine in materia di servizi
di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo
regime di ricorsi in materia di invalidita' civile
1. Al fine
di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore
del trasporto pubblico locale (( e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005; )) i trasferimenti erariali conseguenti sono
effettuati con le procedure e le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 28 1.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui
all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.
3. All'onere
complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed (( a euro
214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 ))
derivante dal
presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa
conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota
di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
(( 3-bis. Il
termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis,
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento
dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di emanare
provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del
trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di
massa nonche' al corretto svolgimento delle procedure di affidamento
dei servizi. ))
Art. 24.
Entrata in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.