LEGGE 26 FEBBRAIO 1999, n° 42
Disposizioni in materia di Professioni
Sanitarie
Art. 1
(Definizione delle professioni sanitarie)
- La denominazione "professione
sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, e successive
modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è
sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".
- Dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n° 225, ad
eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, il decreto del
Presidente della repubblica 7 marzo 1975, n° 163, e l'art. 24 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1968, n° 680, e successive modificazioni.
Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni
sanitarie di cui all'art. 6 comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, è determinato
dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi
profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi
corsi di diploma universitario e di formazione post base, nonchè
degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze
previste per le professioni mediche e per le altre professioni del
ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche
competenze professionali.
Art. 2 (Attività della Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)
- Alla corresponsione delle indennità di
missione ed al rimborso delle spese sostenute dai membri della
Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie
designati dai Comitati Centrali delle Federazioni nazionali degli
ordini e dei collegi ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n°
233, provvedono direttamente le Federazioni predette.
Art. 3 (Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n° 175)
Alla legge 5 febbraio 1992, n° 175, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- All'art. 1, comma 1, dopo le parole
"sugli elenchi telefonici" sono aggiunte le seguenti:
"sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e
periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni
sanitarie";
- All'art. 2, dopo il comma 3, è
aggiunto il seguente:
"3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo
qualora siano apportate modifiche al testo originario della
pubblicità":
- All'art. 3, comma 1, le parole
"sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un
periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o
della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai
sensi dell'art. 40 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n° 221";
- All'art. 4, comma 1, dopo le parole
"sugli elenchi telefonici", sono inserite le seguenti:
"e sugli elenchi generali di categoria";
- All'art. 5, comma 4, le parole
"sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un
periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o
della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai
sensi dell'art. 40 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n° 221";
- All'art. 5, dopo il comma 5, sono
aggiunti i seguenti:
"5-bis. Le inserzioni autorizzate
dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono
essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di
categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per
la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere
utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici":
"5-ter. Le autorizzazioni di cui
al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al
testo originario della pubblicità";
- Dopo l'art. 9 è inserito il seguente:
"Art. 9-bis-I. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui
all'art. 1, nonché le strutture sanitarie di cui all'art. 4,
possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla
presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito
dichiarato per l'anno precedente".
Art. 4 (Diplomi conseguiti in base
alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive
modificazioni)
- Fermo restando quanto previsto dal
decreto legge 13 settembre 1996, n° 475, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n° 573, per le
professioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
ai fini dell'esercizio professione e dell'accesso alla formazione
post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla
precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi
albi professioni o l'attività professionale in regime di lavoro
dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del Servizio Sanitario Nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui al citato art. 6,comma 3, del decreto
legislativo n° 502 del 1992, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso
alla formazione post-base.
- Con decreto del Ministro della Sanità,
d'intesa con il Ministro dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla
iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n° 761, allo stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e
privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al
possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le
modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari,
di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n° 502 del 1992
e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori
titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore
anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei
profili professionali.
I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente
comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di
riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame
finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né degli
Enti di cui agli artt. 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n° 468, e
successive modificazioni.
- Il decreto di cui al comma2 è emanato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- In fase di prima applicazione, il
decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione
dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati,
italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base per i profili professionali
di nuova istituzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni e
integrazioni.
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