PROFILI

 


MINISTERO DELLA SANITA'
Decreto 14 settembre 1994, n. 739

 

Art. 1

1. E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere č l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale č responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa č di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le etā e l'educazione sanitaria.

3. L'infermiere:

4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

5. La formazione infermieristica post - base per la pratica specialistica č intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacitā che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:

6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanitā, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.

7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanitā e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo č strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessitā del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.

Art. 2

1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 3

1. Con decreto del Ministro della sanitā di concerto con il Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attivitā professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarā inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 1994