Modifiche al regio decreto 2 Maggio 1940, n. 310 sulle mansioni degli
infermieri professionali.
Art. 1
Le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo degli infermieri
professionali sono le seguenti:
programmazione di propri piani di lavoro e di
quelli del personale alle proprie dipendenze, loro presentazione ai
superiori e successiva attuazione;
annotazione sulle schede cliniche degli
abituali rilievi di competenza (temperatura, polso, respiro, pressione,
secreti, escreti) e conservazione di tutta la documentazione clinica sino al
momento della consegna agli archivi centrali: registrazione su apposito
diario delle prescrizioni mediche, delle consegne e delle osservazioni
eseguite durante il servizio;
richiesta ordinaria e urgente di interventi
medici e di altro personale a seconda delle esigenze sanitarie, sociali e
spirituali degli assistiti;
compilazione dei dati sul movimento degli
assistiti e collaborazione alla raccolta ed elaborazione di dati statistici
relativi al servizio;
tenuta e compilazione dei registri e dei moduli
di uso corrente;
registrazioni del carico e scarico dei
medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti; loro
custodia e sorveglianza sulla distribuzione. Custodia delle apparecchiature
e delle dotazioni di reparto;
controllo della pulizia, ventilazione,
illuminazione e riscaldamento di tutti i locali del reparto;
sorveglianza sulle attività dei malati affinché
le stesse si attuino secondo le norme di convivenza prescritte dai
regolamenti interni.
Gli infermieri professionali sono inoltre
tenuti:
a partecipare alle riunioni periodiche di
gruppo ed alle ricerche sulle tecniche e sui tempi dell'assistenza;
a promuovere tutte le iniziative di competenza
per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima
di buone relazioni umane con i pazienti e le loro famiglie;
ad eseguire ogni altro compito inerente alle
loro funzioni.
Art. 2
Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette degli infermieri
professionali sono le seguenti:
assistenza completa all'infermo;
somministrazione dei medicinali prescritti ed
esecuzione dei trattamenti speciali curativi ordinati dal medico;
sorveglianza e somministrazione delle diete;
assistenza al medico nelle varie attività di
reparto e di sala operatoria;
rilevamento delle condizioni generali del
paziente, del polso, della temperatura, della pressione arteriosa e della
frequenza respiratoria;
effettuazione degli esami di laboratorio piú
semplici;
raccolta, conservazione ed invio in laboratorio
del materiale per le ricerche diagnostiche;
disinfezione e sterilizzazione del materiale
per l'assistenza diretta del malato;
opera di educazione sanitaria del paziente e
dei suoi familiari;
opera di orientamento e di istruzione nei
confronti del personale generico, degli allievi e del personale esecutivo;
interventi di urgenza (respirazione
artificiale, ossigenoterapia, massaggio cardiaco esterno, manovre
emostatiche) seguiti da immediata richiesta di intervento medico;
somministrazione dei medicinali prescritti ed
esecuzione dei seguenti trattamenti diagnostici e curativi ordinati dal
medico:
a) prelievo capillare e venoso del sangue;
b) iniezioni ipodermiche, intramuscolari e test allergodiagnostici;
c) ipodermoclisi;
d) vaccinazioni per via orale, per via intramuscolare e percutanee;
e) rettoclisi;
f) frizioni, impacchi, massaggi, ginnastica medica;
g) applicazioni elettriche piú semplici, esecuzione di E.C.G., E.E.G. e
similari;
h) medicazioni e bendaggi;
i) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi;
l) lavande vaginali;
m) cateterismo nella donna;
n) cateterismo nell'uomo con cateteri molli;
o) sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico;
p) lavanda gastrica;
q) bagni terapeutici e medicati;
r) prelevamento di secrezioni ed escrezioni a scopo diagnostico,
prelevamento dei tamponi;
Le prestazioni di cui ai punti d), g), n), o),
p) debbono essere eseguite su prescrizione e sotto controllo medico.
È consentita agli infermieri professionali la pratica delle iniezioni
endovenose. Tale attività potrà essere svolta dagli infermieri professionali
soltanto nell'ambito di organizzazioni ospedaliere o cliniche universitarie e
sotto indicazione specifica del medico responsabile del reparto