MANSIONARIO

 



Modifiche al regio decreto 2 Maggio 1940, n. 310 sulle mansioni degli infermieri professionali.

 

Art. 1
Le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo degli infermieri professionali sono le seguenti:

Gli infermieri professionali sono inoltre tenuti:

Art. 2
Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette degli infermieri professionali sono le seguenti:

Le prestazioni di cui ai punti d), g), n), o), p) debbono essere eseguite su prescrizione e sotto controllo medico.
È consentita agli infermieri professionali la pratica delle iniezioni endovenose. Tale attività potrà essere svolta dagli infermieri professionali soltanto nell'ambito di organizzazioni ospedaliere o cliniche universitarie e sotto indicazione specifica del medico responsabile del reparto