L'infermiere è l'operatore sanitario che, in
possesso del diploma abilitante e dell'iscrizione all'Albo professionale, è
responsabile dell'assistenza infermieristica.
L'assistenza infermieristica è servizio alla
persona ed alla collettività. L'assistenza infermieristica si realizza
attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura
tecnica, relazionale e educativa.
La responsabilità dell'infermiere consiste nel
curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della
salute, della libertà e della dignità dell'individuo.
Il Codice deontologico guida l'infermiere nello
sviluppo della identità professionale e nell'assunzione di un comportamento
eticamente responsabile.
E' uno strumento che informa il cittadino sui comportamenti che può
attendersi dall'infermiere.
L'infermiere, con la partecipazione ai propri
organismi di rappresentanza, manifesta l'appartenenza al gruppo
professionale, l'accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e
l'impegno a viverli nel quotidiano.
2. Principi etici della professione
Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo
e dei principi etici della professione è condizione essenziale per
l'assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche.
L'infermiere riconosce la salute come bene
fondamentale dell'individuo e interesse della collettività e si impegna a
tutelarlo con attività di prevenzione, cura e riabilitazione.
L'infermiere riconosce che tutte le persone
hanno diritto ad uguale considerazione e rispetto e le assiste le persone
indipendentemente dall'età, dalla condizione sociale ed economica, dalle
cause di malattia.
L'infermiere agisce tenendo conto dei valori
religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura, etnia, sesso
dell'individuo.
Nel caso di conflitti determinati da profonde
diversità etiche, l'infermiere si impegna a trovare la soluzione attraverso
il dialogo.
In presenza di volontà profondamente in contrasto con i principi etici
della professione e con la coscienza personale, si avvale del diritto
all'obiezione di coscienza.
Nell'agire professionale, l'infermiere si
impegna a non nuocere, orienta la sua azione all'autonomia e al bene
dell'assistito, di cui attiva le risorse anche quando questi si trova in
condizioni di disabilità o svantaggio.
L'infermiere contribuisce a rendere eque le
scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale delle risorse.
In carenza delle stesse, individua le priorità sulla base di criteri
condivisi dalla comunità professionale.
3. NORME GENERALI
L'infermiere aggiorna le proprie conoscenze
attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza
e la ricerca, al fine di migliorare la sua competenza.
L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate ed aggiornate,
così da garantire alla persona le cure e l'assistenza più efficaci.
L'infermiere partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva la
ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di migliorare
l'assistenza infermieristica.
L'infermiere assume responsabilità in base al
livello di competenza raggiunto e ricorre, se necessario, all'intervento o
alla consulenza di esperti.
Riconosce che l'integrazione è la migliore possibilità di far fronte ai
problemi dell'assistito; riconosce altresì l'importanza di prestare
consulenza, ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della
comunità professionale.
L'infermiere riconosce i limiti delle proprie
conoscenze e competenze e declina la responsabilità quando ritenga di non
poter agire con sicurezza.
Ha il diritto ed il dovere di richiedere formazione e/o supervisione per
pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza; si astiene dal ricorrere a
sperimentazioni prive di guida che possono costruire rischio per la persona.
L'infermiere si attiva per l'analisi dei
dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana, e ricorre, se necessario
, alla consulenza professionale e istituzionale, contribuendo così al
continuo divenire della riflessione etica.
L'agire professionale non deve essere
condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da persone
assistite, altri operatori, imprese, associazioni, organismi.
In caso di conflitto devono prevalere gli interessi dell'assistito.
L'infermiere non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche per
conseguire vantaggi per sé od altri.
L'infermiere può svolgere forme di volontariato con modalità conformi alla
normativa vigente: egli è libero di prestare gratuitamente la sua opera,
sempre che questa avvenga occasionalmente.
L'infermiere, in situazioni di emergenza, è
tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente per garantire
l'assistenza necessaria: In caso di calamità, si mette a disposizione
dell'autorità competente.
4. RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
L'infermiere promuove, attraverso l'educazione
sanitaria, stili di vita sani e la diffusione di una cultura della salute; a
tal fine attiva e mantiene la rete dei rapporti tra servizi e operatori.
L'infermiere ascolta, informa, coinvolge la
persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di
esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire all'assistito di
esprimere le proprie scelte.
L'infermiere rispettando le indicazioni
espresse dall'assistito, ne facilita i rapporti con la comunità e le
persone per lui significative,che coinvolge nel piano di cura.
L'infermiere ha il dovere di essere informato
sul progetto diagnostico-terapeutico, per le influenze che questo ha sul
piano di assistenza e la relazione con la persona.
L'infermiere, nell'aiutare e sostenere la
persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni relative al
piano di assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del
paziente di comprendere.
Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali, e non solo
cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere informato.
L'infermiere assicura e tutela la riservatezza
delle informazioni relative alla persona.
Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che
è pertinente all'assistenza.
L'infermiere garantisce la continuità
assistenziale anche attraverso l'efficace gestione degli strumenti
informativi.
L'infermiere rispetta il segreto professionale
non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come risposta
concreta alla fiducia che l'assistito ripone in lui.
L'infermiere promuove in ogni contesto
assistenziale le migliori condizioni possibili di sicurezza psico-fisica
dell'assistito e dei familiari.
L'infermiere si adopera affinché il ricorso
alla contenzione fisica e farmacologica sia evento straordinario e motivato,
e non metodica abituale di accudimento.
Considera la contenzione una scelta condivisibile quando vi si configuri
l'interesse della persona e inaccettabile quando sia una implicita risposta
alle necessità istituzionali.
L'infermiere si adopera affinché sia presa in
considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte terapeutiche, in
relazione all'età e al suo grado di maturità.
L'infermiere si impegna a promuovere la tutela
delle persone in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l'espressione di sé,
quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.
L'infermiere che rilevi maltrattamenti o
privazioni a carico della persona, deve mettere in opera tutti i mezzi per
proteggerla, ed allertare, ove necessario, l'autorità competente.
L'infermiere si attiva per alleviare i sintomi,
in particolare quelli prevedibili.
Si impegna a ricorrere all'uso di placebo solo per casi attentamente
valutati e su specifica indicazione medica.
L'infermiere assiste la persona, qualunque sia
la sua condizione clinica e fino al termine della vita, riconoscendo
l'importanza del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale,
spirituale.
L'infermiere tutela il diritto a porre dei limiti ad eccessi diagnostici e
terapeutici non coerenti con la concezione di qualità della vita
dell'assistito.
L'infermiere sostiene i familiari
dell'assistito, in particolare nel momento della perdita e nella
elaborazione del lutto.
L'infermiere non partecipa a trattamenti
finalizzati a provocare la morte dell'assistito, sia che la richiesta
provenga dall'interessato, dai familiari o da altri.
L'infermiere considera la donazione di sangue,
tessuti ed organi un'espressione di solidarietà.
Si adopera per favorire informazione e sostegno alle persone coinvolte nel
donare e ricevere.
5. RAPPORTI PROFESSIONALI CON COLLEGHI E ALTRI
OPERATORI
L'infermiere collabora con i colleghi e gli
altri operatori, di cui riconosce e rispetta il loro specifico apporto
all'interno dell'equipe.
Nell'ambito delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo professionale
contribuisce allo sviluppo delle competenze assistenziali.
l'infermiere tutela la dignità propria e dei
colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà.
Si adopera affinchè la diversità di opinione non ostacoli il progetto di
cura.
L'infermiere ha il dovere di autovalutarsi e di
sottoporre il proprio operato a verifica, anche ai fini dello sviluppo
professionale
Nell'esercizio autonomo della professione
l'infermiere si attiene alle norme di comportamento emanate dai Collegi
IPASVI;
nella definizione del proprio onorario rispetta il vigente Nomenclatore
Tariffario.
L'infermiere tutela il decoro del proprio nome
e qualifica professionale anche attraverso il rispetto delle norme che
regolano la pubblicità sanitaria.
L'infermiere è tenuto a segnalare al Collegio
ogni abuso o comportamento contrario alla deontologia, attuato dai colleghi.
6. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
L'infermiere, ai diversi livelli di
responsabilità, contribuisce a determinare le politiche e lo sviluppo del
sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli
assistiti, l'equo utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo
professionale.
L'infermiere compensa le carenze della
struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione,
nell'interesse dei cittadini e dell'istituzione.
L'infermiere ha il dovere di opporsi alla compensazione quando vengano a
mancare i caratteri della eccezionalità o venga pregiudicato il suo
prioritario mandato professionale.
L'infermiere, ai diversi livelli di
responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne
comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più
favorevole.
L'infermiere riferisce a persona competente e
all'autorità professionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare
l'assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con particolare
riguardo agli effetti sulla persona.
L'infermiere ha il diritto e il dovere di
segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono circostanze o
persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro
dell'esercizio professionale.
7. DISPOSIZIONI FINALI
Le norme deontologiche contenute nel presente
codice sono vincolanti: la loro inosservanza è punibile con sanzioni da
parte del Collegio professionale.
I Collegi Ipasvi si rendono garanti, nei
confronti della persona e della collettività, della qualificazione dei
singoli professionisti e della competenza acquisita e mantenuta.