Parliamo di LEA
I
LEA o Livelli Essenziali di Assistenza sono quelle cure,
prestazioni, che il SSN deve garantire su tutto il territorio italiano. Si
potrebbe già obiettare che la parola essenziali è, direi, abbastanza
preoccupante, infatti se lo scopo di individuare i livelli asssistenziali è
fatto nell’interesse dell’utente sarebbe stato meglio forse chiamarli
Livellli Indispensabili di Assistenza. (cito dal Zingarelli
essenziale = privo
di fronzoli, scarno ma efficace ; indispensabile = di chi (o di ciò)
è assolutamente necessario ). Ma senza soffermarci troppo sulla singola
parola( anche se queste sono di solito ben studiate e mai poste a caso…specie
dai politici!!), vediamo cosa sono i Lea.
I
Lea devono soddisfare gli obiettivi di salute indicati nel Piano Sanitario
Nazionale che sono state scelti in base ai principi di efficacia e di appropriatezza:
deve essere dimostrato che quella cura sia efficace, utile per ridurre o
eliminare la malattia, ed appropriata per quella determinata patologia. Se più
metodi di cura soddisfano entrambe le condizioni, allora deve essere assicurata
la cura più economica. Le Regioni possono decidere di inserire
nell’elenco ulteriori prestazioni, previo accordi interregionali.
Nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, firmato il 30 novembre 2001, sono anche
sottolineate alcune indicazioni su come organizzare il servizio
sanitario regionale, che deve concentrarsi sulla prevenzione
delle malattie piuttosto che sulla cura e sulla riduzione degli sprechi,
tra i quali l’uso dell’ospedale per problemi di salute non gravi o
risolvibili in altro modo o l’uso inappropriato di esami diagnostici.
Con
i LEA è stato predisposto l'elenco positivo di tutte le prestazioni garantite
dal Servizio sanitario nazionale, suddivise in tre grandi aree:
l'assistenza sanitaria
collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che comprende tutte le
attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli (tutela
dagli effetti dell'inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di
lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle
malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina
legale);
l'assistenza distrettuale,
vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi
capillarmente sul territorio, dalla medicina di base all'assistenza
farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura
di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati
gravi ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, SERT,
servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione per i disabili,
ecc.), alle strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per gli
anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità
terapeutiche);
l'assistenza ospedaliera,
in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day surgery, in
strutture per la lungodegenza e la riabilitazione, e così via.
v
chirurgia estetica non conseguente ad
incidenti, malattie o malformazioni congenite;
v
circoncisione rituale maschile;
v
medicine non convenzionali (agopuntura -
fatta eccezione per le indicazioni anestesiologiche
-fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia,
chiropratica, osteopatia nonché tutte le altre non espressamente citate);
v
vaccinazioni non obbligatorie in
occasione di soggiorni all'estero;
v
certificazioni mediche (con esclusione di
quelle richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non
agonistica per i propri alunni, ai sensi dell’art. 31 del DPR 270/2000 e
dell'art. 28 del DPR 272/2000) non rispondenti a fini di tutela della salute
collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge (incluse le
certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva, agonistica e
non, idoneità fisica all'impiego, idoneità al servizio civile, idoneità
all'affidamento e all'adozione, rilascio patente, porto darmi, ecc.).
v le seguenti prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS, massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia antalgica, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoforesi extracorporea.
Vi sono poi delle prestazioni che sono erogate ma solo su specifiche indicazioni cliniche e sono:
a. assistenza odontoiatrica: limitatamente alla fascia di utenti e alle condizioni indicate dal comma 5 art. 9 del D.lgs. 30.12.1992, n. 502
b. densitometria ossea limitatamente alle condizioni per le quali vi sono evidenza di efficacia clinica
c. medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: l’erogazione è legata a presupposti ben specifici ovvero a specifiche modalità di erogazione.
d. Chirurgia rifrattiva con laser ad eccimeri erogabile limitatamente a casi particolari di pazienti con anisometropia grave o che non possono portare lenti a contatto o occhiali.
Sono
elencate, inoltre, una serie di prestazioni per le quali occorre promuovere il
rispetto del principio dell'appropriatezza clinica e organizzativa. Sulla base
di questo principio il provvedimento elenca 43 interventi e procedure "ad
alto rischio di inappropriatezza" organizzativa, cioè interventi che
ancora troppo spesso sono eseguiti in ricovero ordinario quando, per la loro
relativa semplicità di
esecuzione,
potrebbero essere eseguiti in day hospital o in day surgery.
Le
prestazioni e i servizi inclusi nei LEA rappresentano il livello
"essenziale" garantito a tutti i cittadini ma le Regioni, come hanno
fatto fino ad oggi, potranno utilizzare risorse proprie per garantire servizi e
prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA. Per esempio nella
nostra regione vengono mantenute
a carico del Servizio sanitario regionale alcuni servizi e prestazioni
peculiari, di assoluto rilievo dal punto di vista socio-sanitario nella nostra
regione, che non sono compresi nell'elenco dei Lea definito a livello nazionale,
come ad esempio gli assegni di cura per gli anziani, i pazienti oncologici in
fase critica e le famiglie che hanno bambini disabili che praticano la
riabilitazione con il metodo "Doman", nonché le certificazioni per
l'idoneità alla pratica sportiva per i giovani minorenni.
I
Livelli essenziali di assistenza dovrebbero garantire in tutto il
territorio nazionale prestazioni universali, uniformi e appropriate, ma di fatto
con alcune norme in via di attuazione si impedisce che questo avvenga, agendo
sul finanziamento, scaricando sulle Regioni oneri in precedenza a carico dello
Stato, ponendo per Legge l'obbligo del pareggio di bilancio, impedendo alle
Regioni di contrarre mutui, obbligandole di fatto ad aumentare tasse, tributi,
partecipazione al costo delle prestazioni da parte dei cittadini e ripristino
dei ticket sulle ricette e sui farmaci. Quindi le Regioni che storicamente si
sono organizzate e hanno costruito e qualificato la rete dei servizi e le
relative prestazioni saranno "avvantaggiate" (vedi Emilia Romagna);
chi non ha potuto o non l'ha fatto per "incuria" non riuscirà a
garantire le prestazioni universali e uniformi previste nei citati Livelli.
Le norme legislative emanate da questo
Governo produrranno un ulteriore "divario sui servizi e le prestazioni
sanitarie" tra Regione e Regione creando di fatto 21 sistemi sanitari
diversi con il rischio palese di garantire sempre meno ai cittadini e di
peggiorare la qualità delle prestazioni sanitarie per avere la scusa o la
giustificazione per privatizzare la sanità in Italia. In
sintesi si finirà per generare un sistema privatistico come quello esistente
negli Stati Uniti, che ha prodotto (dati dell'Organizzazione mondiale della
sanità) 40 milioni di cittadini che sono senza copertura sanitaria, avendo come
unica possibilità la carità pubblica.
