Videosorveglianza
La videosorveglianza è uno
strumento ad oggi adottato in varie occasioni, spesso a discapito della
privacy. Su tale argomento è più volte intervenuto il
Garante per la protezione dei dati personali, sanzionando spesso i
titolari degli impianti di videosorveglianza per il mancato rispetto
dell'obbligo di informativa previsto dall'art. 10 della legge 675/96.
Difatti, contemporaneamente all'installazione di telecamere mobili e
fisse, all'interno ed all'esterno di ambienti - ed anche se funzionanti
per ragioni di sicurezza - il titolare deve informare l'utenza sulla
presenza delle telecamere con opportuni cartelli.
Tali cartelli debbono essere ben visibili ed esplicativi della presenza
delle telecamere.
Una disciplina specifica in materia di videosorveglianza è stata
divulgata dal Garante mediante l'adozione di un Provvedimento generale
datato 29 novembre 2000, secondo cui chi intende svolgere
attività di videosorveglianza deve osservare delle cautele,
seguendo costantemente il principio di proporzionalità tra mezzi
impiegati e fini perseguiti.
Primariamente tutti gli interessati devono determinare esattamente le
finalità perseguite attraverso la videosorveglianza e
verificarne la liceità in base alle norme vigenti (se
l'attività è svolta in presenza di un pericolo concreto o
per la prevenzione di specifici reati, occorre rispettare le competenze
che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni
pubbliche, prevedendo che alle informazioni raccolte possano accedere
solo queste amministrazioni).
Secondariamente, il trattamento dei dati deve avvenire secondo
correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi, e nei casi
in cui la legge impone la notificazione al Garante dei trattamenti di
dati personali effettuati da determinati soggetti, questi devono
indicare, fra le modalità di trattamento, anche la raccolta di
informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza.
Occorre rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza,
raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento
delle finalità perseguite, registrando le sole immagini
indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando -
quando non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli
non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle
telecamere e le modalità di ripresa.
È essenziale fornire alle persone che possono essere
suscettibili di riprese, delle indicazioni chiare, anche se sintetiche,
che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza. Il
titolare del trattamento deve inoltre indicare il periodo di eventuale
conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e
prevedere il loro mantenimento solo in relazione a illeciti che si
siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziarie o di
polizia.
Altra fase importante è la designazione per iscritto di soggetti
responsabili e incaricati del trattamento dei dati, i quali abbiano
accesso esclusivo all'utilizzo degli impianti ed alla visione delle
registrazioni.
È da tener presente inoltre che i dati raccolti per determinati
fini (ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere
utilizzati per finalità diverse o ulteriori (come
pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo) e non possono
essere diffusi o comunicati a terzi (salvo che per esigenze di polizia
o di giustizia).
Infine, la localizzazione esatta delle telecamere nonché le
modalità di ripresa in aderenza alle finalità che hanno
suggerito l'installazione del sistema di videosorveglianza, dovranno
avvenire nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 9
legge 675/96, specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati
rispetto agli scopi perseguiti. Quindi i dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
Altro aspetto concerne l'adozione in via preventiva di misure minime di
sicurezza al fine di assicurare un corretto uso dei dati, evitando il
rischio che gli stessi possano finire nella disponibilità di
persone estranee alla struttura o comunque non autorizzate.
In un unico caso, il Garante ha ribadito - come risulta confermato da
diverse pronunce in tal senso - che debba considerarsi escluso
l'obbligo di adozione delle suddette cautele: difatti qualora
l'immagine ripresa non consenta una precisa rappresentazione del
soggetto interessato, non andando di fatto a ledere alcun diritto, non
sarà necessario uniformarsi a quanto sopra previsto.
dott.ssa Valentina Frediani
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