Garanzia
prodotti informatici
Dal marzo del 2002 i prodotti
informatici sono sottoposti ad una nuova disciplina inerente il momento
della vendita. Difatti, con il decreto legislativo 24/2002 sono state
introdotte delle modifiche al codice civile, in particolare con
riguardo agli aspetti della conformità del contratto, dei
diritti del consumatore, del diritto di regresso e della garanzia
convenzionale. Vediamone i punti salienti.
Con l'introduzione dell'art. 1519 ter codice civile, disciplinante la
conformità del contratto, è sancito l'obbligo da parte
del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto
di vendita.
Tale conformità consiste nella idoneità del bene all'uso
cui abitualmente beni dello stesso genere sono destinati nonché
la sua corrispondenza rispetto alle caratteristiche indicate dal
venditore.
A tale obbligo del venditore deroga l'ipotesi in cui pur sussistendo un
difetto del bene, il consumatore ne sia stato a conoscenza o non ne
possa tuttavia aver ignorato l'esistenza usando l'ordinaria diligenza.
Qualora comunque il venditore sia responsabile verso il consumatore,
quest'ultimo potrà richiedere alternativamente il ripristino del
bene a spese del venditore stesso (mediante riparazione o
sostituzione), una riduzione proporzionale del prezzo rispetto al grado
di inidoneità del bene o la risoluzione del contratto, ottenendo
la restituzione di quanto corrisposto.
È importante sottolineare come il legislatore stabilisca un
obbligo di riparazione o sostituzione entro un termine congruo - da
fissarsi tenuto conto sia della natura che dello scopo del bene - al
fine di non danneggiare ulteriormente il consumatore.
Al successivo articolo 1519 quinquies codice civile, è sancito
il diritto di regresso del consumatore qualora ricorra un difetto di
conformità del bene, pur se responsabile è il produttore
e non direttamente il venditore.
Ciò trae giusta origine dal fatto che il consumatore finale non
deve subire danni dalla cosiddetta catena contrattuale distributiva.
Sarà pertanto a sua volta onere del venditore ottenere dal
produttore idoneo risarcimento o mutamento della merce.
Al venditore è concesso un anno di tempo decorrente
dall'ottemperamento ai rimedi richiesti dal consumatore (riparazione o
sostituzione bene o rimborso somma pagata) per ottenere reintegra dal
produttore o dal responsabile dell'inidoneità del bene.
Invece, il termine entro il quale il venditore è responsabile
del difetto di conformità nei confronti del consumatore,
è di due anni dalla consegna del bene (trascorso tale termine,
il consumatore decade da ogni diritto) mentre il termine per la
denuncia al venditore è di due mesi dalla scoperta del difetto.
L'azione poi per far valere i difetti del bene, si prescrive nel
termine di ventisei mesi dalla consegna dello stesso. Il legislatore si
è poi premurato di definire il significato di garanzia
convenzionale, ovvero della garanzia offerta dal venditore/produttore
che lo vincola in base alle modalità indicate nella rispettiva
dichiarazione o nella relativa pubblicità del bene (chi offre la
garanzia deve indicare l'oggetto della stessa nonché la sua
durata e l'estensione territoriale cui è sottoposta).
Ovviamente, fatto salvo quanto offerto mediante la garanzia
convenzionale dal venditore/produttore, il consumatore rimane sempre
titolare dei diritti sopra esposti e che riguardano genericamente tutti
i beni di consumo.
Difatti, è nullo ogni patto anteriore alla comunicazione al
venditore del difetto di conformità, che escluda o limiti anche
indirettamente, i diritti riconosciuti al consumatore.
Dott.ssa Valentina Frediani
www.consulentelegaleinformatico.it