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LA VITA ECONOMICA NELL'ALTO MILANESE |
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LA FINANZA PUBBLICA DEI COMUNI
DALL'UNITA' D'ITALIA ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE Buscate
(MILANO) L' IMPOSTA
SUL CONSUMO Oggetto e modalità
d'imposizione. Le
origini delle imposte indirette sono antichissime e diffusissime,
infatti tutti gli stati pre-unitari applicavano questo tipo di
tassazione, ritraendone proventi cospicui per le loro casse[1].
L'imposta sul consumo era denominata dazio e consisteva in una quota
fissa da pagare sulle merci movimentate in entrata nel territorio
comunale. Essa era un'imposta indiretta che colpiva sopratutto i generi
di prima necessità, assicurandosi in questo modo una sicura base
imponibile. Questo sistema di tassazione non era esente da critiche per
via delle vessazioni nella percezione, per i disordini del contrabbando
e per la disuguale ripartizione del carico tributario sulle classi più
povere[2].
Esso era aspramente osteggiato dalla borghesia industriale e
commerciale, che lo definiva un avanzo medioevale, una forma di
tassazione incivile e negativa per lo sviluppo dei mercati, per gli
effetti sul costo del lavoro e sulla conflittualità sociale[3]. Negli
stati italiani, prima dell'unificazione, la tassazione dei consumi era
disomogenea, così la necessità di una normativa uniforme, determinò
la relazione presentata da Q. Sella al parlamento; essa aveva lo scopo
di stabilire in tutto il regno un sistema di tassazione che potesse
risolversi vantaggioso per lo Stato e per i comuni. La legge di
unificazione del sistema di tassazione indiretta venne preceduta da una
serie di circolari inviate ai sindaci e ai prefetti nel 1863 e 1864,
esse vennero emesse con l'intenzione di far conoscere in anteprima le
linee generali del governo. Gli obiettivi erano quelli di ottenere una
facile applicazione della legge che si doveva varare e una
raccolta efficace dell'imposta in ogni parte del regno. Le
circolari definivano la materia tassabile e il modo di riscossione del
dazio, secondo le diverse realtà locali, tenendo in considerazione la
suddivisione dei comuni in urbani e rurali. La circolare del ministero delle finanze del 16
giugno 1863 forniva ai sindaci queste indicazioni: "1.
Sono istituite a favore dello Stato una tassa sulla consumazione del
vino, dell'aceto, dell'acquavite, dei liquori, e delle carni, ed altre
imposte di fabbricazione della birra, delle acque gassose e delle pelli. 2.
Vien data facoltà ai Municipi di colpire di dazio per proprio conto
altri generi, e di imporre sopratasse sugli articoli testè nominati[4]". La tassazione era prevista a favore di due soggetti diversi: un'imposta a
favore dello Stato e un'imposta a favore dei comuni, ma non sui beni già
tassati dallo Stato; inoltre sopra i generi colpiti dal governo, i
comuni potevano imporre delle addizionali, aumentando la pressione
fiscale su tali beni. La circolare seguente, emanata il 7 gennaio 1864,
completava il concetto definendo che le tasse addizionali e i dazi
municipali (imposti dai comuni sulla vendita al minuto), non potevano
superare il 25 per cento dei dazi governativi, mentre i dazi comunali
sugli altri generi non dovevano essere superiori al 10 per cento del
valore di mercato dei beni[5].
In realtà, con questa dicitura non veniva determinato il genere dei
beni soggetti a dazio comunale, al contrario di quanto si fece per il
dazio a favore dello Stato; il tutto per favorire lo sviluppo di un equo
sistema che doveva conciliare la libertà dei cittadini con gli
interessi generali[6]. La legge venne finalmente emanata il 3 luglio 1864 (n. 1827). Essa conteneva
qualche differenza rispetto a quanto indicato nelle circolari e imponeva
un dazio sull'alcool, abolendo quello sulle pelli, le quali vennero
considerate materiali da costruzione, quindi esenti da dazio governativo
(sentenza della Corte di Cassazione di Torino del 7 febbraio 1865)[7].
Un'altra novità della legge era rappresentata dalla tassa di
fabbricazione sulla birra e sulle acque gassose. Questa tassa aveva
origine nel momento della produzione e non per la circolazione dei beni.
Per questa legge i comuni venivano divisi in due categorie: comuni
chiusi e comuni aperti, secondo la popolazione residente. I comuni
chiusi erano quelli con una popolazione fino a 8.001 abitanti, aperti
erano tutti gli altri e tra questi, anche Buscate. L'articolo 8 fissava
i criteri della minuta vendita per i comuni aperti, stabilendo la
riscossione del dazio su vino e aceto qualora venissero venduti in
quantità superiori a litri 25 e su acquavite, alcool e liquori, se
venduti in quantità maggiore a litri 10. Ancora la legge specificava i
beni sui quali i consigli comunali avevano facoltà di imporre dazio,
oltre alla addizionale sul vino e sulle carni, l'imposizione poteva
avvenire "sugli altri
commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da
costruzione, saponi, materie grasse ed altre di consumo locale, di
natura analoga ai generi suindicati[8]";
l'articolo 13 che determinava tali norme, terminava dichiarando che un
decreto reale avrebbe fissato un maximum della tariffa comunale e della
addizionale a quella governativa. Così
venne emanato il regio decreto n. 1842/1864 che stabilì le misure dei
dazi locali: l'imposizione dei comuni sui generi di minuta vendita,
colpiti da dazio governativo, doveva limitarsi al 40 per cento del loro
valore; quella sugli altri generi non poteva superare il 10 per cento
del loro valore medio quinquennale e specificatamente le lire 10 al
quintale per la neve e il 10 per cento dei diritti doganali
d'importazione per i coloniali e il ferro, considerato materiale da
costruzione. Esso decretava pure che i comuni aventi tariffe già alte
potevano riscuotere il maggior provento tra l'imposta totale e l'imposta
governativa maggiorata dell'addizionale, fino alla fine dell'anno 1866[9]. L'importanza di questa imposta per le entrate dei comuni venne sancita
definitivamente con la legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865,
all'articolo 118 dell'allegato A si confermava quanto detto
dall'articolo 13 sopra citato[10]. Il 28 giugno 1866 venne emesso il decreto
luogotenenziale n. 3018. L'imposta a pro dello Stato si estendeva, col 1°
gennaio 1867, anche alle farine, al riso, agli olii, al burro, al sego,
strutto bianco e allo zucchero. A questo punto è utile aprire una parentesi relativa al dazio sulle farine:
esse non erano colpite da nessun dazio governativo nel 1864, mentre
potevano essere colpite da dazio comunale. Con questo decreto le farine
finivano per essere colpite da dazio governativo, dall'addizionale al
dazio governativo per i comuni chiusi e da quello comunale per i comuni
aperti. Nel 1894, come si vedrà, le farine furono esentate da dazio
governativo, ma non da quello comunale, che verrà completamente abolito
solo nel 1902[11]. Continuiamo con l'articolo 6 del decreto n. 3018, il quale affermava che
l'imposta comunale doveva essere fissata in modo da non superare il 10
per cento del valore dei beni e l'addizionale alla imposta governativa
non poteva oltrepassare il 30 per cento della principale, tranne per la
farina, il pane, la pasta e il riso. A questi generi si poteva applicare
un'aliquota pari a quella massima degli altri dazi di consumo, fino al
limite del 15 per cento del loro valore, sentita la deputazione
provinciale. L'articolo terminava lasciando libertà ai comuni di
aggiungere altre materie di consumo locale, oltre a quelle stabilite
dalla legge[12]. Il ministro Scialoja, nell'ambito del suo progetto finanziario sfociato in
questo decreto, aveva deliberato l'imposizione di un dazio di consumo a
favore dello Stato sulle farine e sugli olii pur essendo consapevole di
restringere il margine di tassazione dei comuni, poiché queste erano la
materia tassabile per eccellenza; l'idea era quella di concedere ai
municipi, per compensarli dal lucro cessato, di colpire altre materie più
legate all'economia locale, responsabilizzando gli amministratori in
merito a probabili conflitti di interessi con l'industria locale. Non
dimentichiamoci che lo Stato doveva risolvere, nel 1866, la crisi più
importante di tutto il secolo e per sostenere la sua scelta stabilì
anche l'abolizione del dazio doganale di centesimi 50 sui grani e di
centesimi 75 sulle farine, sperando in un incremento del consumo in modo
da ottenere maggiori proventi coi dazi interni. Tutto questo fu
necessario per compensare la caduta a picco del valore della rendita del
debito pubblico (da 71 nel 1863, a 37 verso la fine di marzo 1866), che
aveva costretto il ministro ad una delle scelte più importanti e più
discusse in assoluto per l'economia italiana, la dichiarazione del corso
forzoso il 1° maggio 1866[13]. Arriviamo alla legge dell' 11 agosto 1870, n. 5784, allegato L, la quale
cambiava ancora le modalità dell'imposizione del dazio municipale,
stabilendo che i consigli comunali potevano imporre una sopratassa sui
generi colpiti da dazio di consumo a favore dello Stato sino al 50 per
cento del medesimo (articolo 11); inoltre, al punto b, stabiliva un
dazio proprio del comune sopra gli altri oggetti non contemplati nelle
precedenti leggi, nel limite del 20 per cento del loro valore e con
relativa approvazione delle tariffe da parte del governo, previo avviso
della Camera di Commercio e sentito il Consiglio di Stato. Nulla era
innovato per le farine, pane, paste e riso[14].
All'articolo 5, la legge ribadiva i limiti per la vendita al minuto del
vino, dell'acquavite e altri, tralasciando l'aceto; nei comuni aperti,
anche la distribuzione non gratuita di vino o di prodotti alcolici, in
quantità minore dei limiti fissati per la minuta vendita, era soggetta
a dazio. Fu stabilita pure, a pro dello Stato, un'imposta sulla
fabbricazione degli alcoolici, esclusa l'estrazione di acquavite fatta
da privati per uso proprio in quantità non superiore a 50 litri
(articolo 7). Non erano tenute al pagamento del dazio le società
cooperative, le quali distribuivano generi fra i soci a scopo di
beneficenza oppure nelle case di coloro che facevano parte della stessa.
Si dichiararono esenti pure le somministrazioni giornaliere di vino,
vinello ed altre bevande vinose ai braccianti e ai coloni addetti alle
lavorazioni agricole (articolo 5). I porchetti da latte furono esonerati
da ogni dazio e la tassa di macellazione dei suini per uso particolare,
che in forza del decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866 era di lire
8 per tutti i comuni aperti, venne ridotta a lire 3 per capo nei comuni
aperti contermini ai comuni chiusi e a lire 2 negli altri comuni aperti;
tali tariffe venivano applicate anche alle carni importate (articolo
13). In pratica si voleva accordare ai comuni dei proventi per le maggiori spese
previste a loro carico, vista la soppressione dei centesimi addizionali
sull'imposta di ricchezza mobile avocata a favore del bilancio dello
Stato e i maggiori limiti sui centesimi addizionali alle imposte sui
terreni e fabbricati; si diminuivano i dazi sulle carni, consumate
prevalentemente da cittadini benestanti e si colpivano sempre di più i
prodotti di sussistenza. La preoccupazione per le finanze era viva
soprattutto nei comuni aperti, che erano maggiormente danneggiati dalla
legge, non potendo trovare valide alternative alle sovrimposte per
incrementare le fonti dei loro bilanci; così, per evitare danni ancora
più gravi provocabili da sistemi di riscossione gestiti localmente
(come il canone d'abbonamento) e da amministratori locali compiacenti,
una circolare del 30 novembre 1870[15]
imponeva ai prefetti
di non approvare tariffe minori di quelle stabilite dal decreto n.
3018/1866 e dall'allegato L della legge n. 5784/1870[16].
Intanto,
negli ultimi anni del decennio 1870-1880, il pareggio del bilancio dello
Stato aveva portato provvedimenti come l'aumento del 10 per cento delle
tasse di registro e bollo, dei diritti di verificazione dei pesi e delle
misure, della tassa sulle vetture e sui domestici, l'aumento delle
tariffe daziare doganali e della tassa di fabbricazione sull'alcool.
Altri provvedimenti furono quelli per garantire l'incasso degli
arretrati dei canoni di abbonamento dovuti dai comuni allo Stato e
l'introduzione delle marche da bollo, nonché l'obbligatorietà delle
volture catastali[17].
Nel 1875 venne ventilata l'ipotesi di tassare a favore dello Stato tutte le
bevande, specialmente il vino, lasciando ai comuni il profitto di ogni
altra materia; il Minighetti era legato ad una imposizione di tipo
francese della vendita al minuto, mentre lo Scialoja proponeva una tassa
di produzione. Furono proprio le differenti idee dei due uomini politici
a non permettere l'approvazione delle strategie poste in essere per
favorire maggiori proventi alle finanze comunali[18]. Nell'ultimo decennio del secolo XIX, in particolare nei primi mesi del 1894,
la finanza pubblica italiana si trovava ancora una volta in gravi
condizioni; la dimostrazione fu il piano finanziario Sonnino del 21
febbraio[19],
il quale costituiva un documento vastissimo per le abitudini
parlamentari del periodo. Due erano i motivi di questa grave situazione:
a) il cumulo di disavanzi delle passate gestioni, b) l'aggravarsi degli
oneri del debito pubblico. In sostanza al bilancio occorrevano circa 155
milioni, che non si sapeva dove reperire visti i gravi debiti del
Tesoro, la circolazione monetaria difettosa e le finanze provinciali e
comunali in sofferenza, sempre più bisognose di nuove riforme e
provvedimenti.Comunque le normative fiscali deliberate nel 1894 non
erano l'attuazione di un determinato indirizzo economico o di un più
razionale assetto tributario, ma avevano un unico obbiettivo:
raccogliere in qualche modo le maggiori risorse che occorrevano
all'erario[20].
L'abolizione del dazio sul consumo delle farine, del pane e della
pasta, a favore dello Stato era positivo per le classi meno abbienti, ma
non per i comuni che ritraevano proventi notevoli da questi dazi, per
questo si decise di lasciare inalterate le addizionali a beneficio dei
comuni. Ma l'opposizione e le critiche costrinsero lo Stato a
rinegoziare i canoni d'abbonamento, diminuendoli in base alla media
delle riscossioni verificatesi nel biennio 1891-1892, compreso il dazio
sulle farine[21]. Il regio decreto del 15 aprile 1897, n. 161,
stabiliva novità per il riso rispetto agli altri beni tassati dallo
Stato. Tale alimento poteva essere colpito fino al 10 per cento del suo
valore (con autorizzazione del governo addirittura fino al 15 per
cento). Vennero stabilite anche una tassa addizionale sull'alcool, sulle
bevande alcoliche prodotte e consumate all'interno del recinto daziario
(articolo 11) e sulle farine, pane e paste, senza superare la metà del
dazio per i generi suddetti, rispettando le precedenti normative e il
limite del 10 per cento del loro valore (articolo 12). In sostanza il
concetto generale del decreto era quello di dare ampiezza al dazio
comunale fino al 10 per cento del valore dei beni, aumentabile al 15 per
cento con autorizzazione speciale del governo. Verso la fine del secolo XIX si faceva sempre più pressante la proposta di
riforma del sistema tributario locale. Un primo passo lo fece il Di
Rudinì nel 1897 con l'intento di: 1) consolidare in perpetuo i canoni
daziari dovuti dai comuni allo Stato per il decennio 1896-1905,
consolidamento già avvenuto con le leggi del 22 luglio 1894 n. 339
(articolo 3) e dell' 8 agosto 1895 n. 481; però i canoni consolidati
non dovevano essere superiori ai nove decimi del reddito medio dei dazi
governativi; 2) dare maggiore libertà ai comuni nella riscossione del
dazio, lasciando la possibilità di diminuire o sopprimere le voci della
tariffa governativa o dando loro la facoltà di passare da una classe
all'altra, ovvero passare dalla categoria dei chiusi a quella degli
aperti. Tuttavia le vicende del grano (riduzione del dazio doganale e
rincaro dei prezzi), lasciarono in sospeso le proposte del Di Rudinì.
La discussione venne ripresa l'anno seguente con l'idea di alleggerire
gli oneri sulle farine, pane e pasta[22]. L' 8 maggio 1898 venne presentato il nuovo disegno di legge, che doveva
modificare sostanzialmente la materia delle imposte di consumo. Esso
venne approvato il 14 luglio 1898 col numero 302. Si accordavano ai
comuni la facoltà di modificare le tariffe daziarie governative
(riduzione o soppressione delle stesse senza diminuire a metà il
provento da essi prodotto, articolo 1) e di deliberare il passaggio
dalla categoria dei chiusi a quella degli aperti (ma solo a determinate
condizioni aventi per obiettivo la salvaguardia l'assetto del bilancio
comunale e l'equa distribuzione dei carichi locali)[23].
Si prescriveva altresì, che dal 1° gennaio 1899 fosse vietato ai
comuni chiusi di riscuotere alcun dazio sul grano, granoturco, sulle
paste, sulle farine e sul riso, se prima non avessero applicata la
sovrimposta in misura non inferiore al 50 per cento dell'imposta
erariale, introdotta una tassa diretta di famiglia, di focatico o di
valore locativo, ed applicato tasse sulle vetture private e sui
domestici, in modo da ricavare un reddito complessivo non minore di L.
150 per abitante nei comuni di 1° e 2° classe e di L. 1 negli altri[24].
La circolare del ministro che attuò questo sistema, Carcano, affermava i
criteri generali della legge: 1) dare ai comuni maggiore libertà; 2)
limitare il ricorso al dazio per finanziare i disavanzi di bilancio nei
grandi comuni, perché questa situazione alterava l'equa ripartizione
delle imposizioni e rendeva difficoltosa l'attività produttiva delle
industrie locali[25].
Nel 1902, con la legge n. 25, fu abolito in ogni sua forma il dazio sui
farinacei e fu concessa ai comuni una compartecipazione proporzionale al
ricavo cessato, che per i comuni aperti si stabiliva in 7/10[26]. La varietà e la complessità delle norme, fino a
quel momento emanate, concretizzò l'esigenza di redigere un testo unico
(regio decreto del 7 maggio 1908, n. 248). Una modificazione importante
era il contenuto dell'articolo 13, il quale aumentava ulteriormente il
limite della tassa a favore dei comuni: "I
Consigli Comunali possono inoltre imporre un dazio proprio di consumo al
limite del 20 per cento del valore sugli altri commestibili e bevande,
sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, mobili, sapone,
materie grasse ed altre di consumo locale, di natura analoga ai generi
suindicati. E' vietato ai comuni di
aumentare i dazi propri o di imporne dei nuovi sui detti generi in
confronto di quelli già esistenti al 1 dicembre 1901, a meno che gli
aggravi di tariffa corrispondano diminuzioni o soppressioni dei dazi sui
generi di prima necessità[27]". In pratica si cercava di classificare i beni colpiti
da dazio comunale, evidenziando quelli passibili di maggiore tassazione;
nello stesso tempo il governo si rendeva conto del peso sostenuto dalle
classi più povere e lasciava i comuni liberi di alleggerire le imposte
sui consumi dei beni di sussistenza. L'anno successivo, con regio decreto n. 455 del 17 giugno 1909, venne
approvato il regolamento generale dei dazi interni di consumo. Esso
confermava le leggi anteriori specificando, ad esempio, come doveva
essere calcolato il valore dei beni soggetti a dazio comunale (media dei
prezzi dell'ultimo quinquennio secondo gli accertamenti fatti dalla
Camera di Commercio) e quali erano i beni di prima necessità indicati
nel testo unico (quelli che, in relazione alla produzione ed agli usi
locali erano di consumo prevalentemente popolare o concernevano materie
prime delle arti e delle industrie localmente esercitate[28]),
nonché le definizioni dei beni che potevano essere tassati (vedi
articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)[29]. Il primo Novecento non andò esente da importanti discussioni in materia,
l'Onorevole Wollemborg stimava sorpassato il sistema di riscossione con
barriere daziare e proponeva un riassetto generale delle imposte; in
esso le tasse sulla carne, foraggi e materiali da costruzione sarebbero
rimaste a favore dei comuni, mentre andava allo Stato il provento dei
dazi sul vino e su tutte le imposte personali esistenti (tassa di
famiglia e valore locativo). Ai comuni sarebbero rimaste pure le imposte
reali (imposte sui terreni e fabbricati), giustificate dal fatto che il
comune era la struttura operante per il soddisfacimento reale dei
bisogni personali. Successivamente il Sonnino proponeva di abolire le
imposte sulla famiglia e sul valore locativo per creare, come già
ventilato da Giolitti, una imposta sul reddito globale. La conclusione
su queste proposte fu semplice: nulla di tutto ciò fu approvato dal
parlamento[30]. Il sistema di riscossione.
I metodi di riscossione del dazio furono sostanzialmente due: a tariffa
e per abbonamento. I
dazi di consumo per conto dello Stato si riscuotevano nei comuni chiusi
mediante l'applicazione delle tariffe stabilite dalla legge,
all'introduzione nel recinto daziario del vino, vinello, mezzo vino,
posca, agresto, aceto, mosto, uva in quantità maggiore di 5
chilogrammi, acquavite, alcool, liquori, bestie bovine, porcine ed ovine,
carni macellate e fresche, salate, affumicate o comunque preparate,
riso, strutto bianco, olii, esclusi quelli medicinali, burro, sego,
frutta, semi oleiferi e zucchero. Inoltre i comuni chiusi, per la parte
compresa nel territorio murato, potevano imporre una tassa di minuta
vendita, cioè sui contratti che si facevano al minuto per una quantità
minore di litri 25 di vino e litri 10 di alcolici e i liquori[31].
Nei comuni aperti, cioè i comuni che non potevano
contare su un recinto costruito in modo da poter controllare i movimenti
di merci, il dazio aveva origine solo con la vendita al minuto del vino,
aceto, vinello, mezzo vino, posca, agresto, alcool, acquavite, liquori e
sulla macellazione degli animali bovini, porcini ed ovini e sulla
vendita delle carni fresche, salate, affumicate o comunque preparate e
dello strutto bianco. Sugli altri beni venivano imposti dazi comunali
stabiliti da tariffe apposite o da convenzioni con gli esercenti; questi
proventi si incassavano materialmente da parte dei comuni in modi
diversi. La
circolare del 16 giugno 1863 distingueva quattro modalità di
riscossione. Il primo proponeva che i dazi fossero incassati da agenti
governativi, i quali potevano esigere anche i dazi comunali. Col secondo
veniva data facoltà ai municipi di riscuotere con agenti propri sia i
dazi governativi sia i dazi comunali, garantendo al governo un provento
minimo. In questo modo i comuni si potevano appropiare della differenza
tra il ricavo totale e la percentuale dovuta allo Stato. Il terzo e più
importante modo era la riscossione mediante abbonamento; considerando
l'articolo 17 della legge n. 1827/1864, l'amministrazione comunale
versava all'erario un canone annuo in base ad una convenzione tra Stato
e comune (considerato il presunto consumo locale), provvedendo, a suo
rischio e pericolo, all'esazione dei dazi governativi e dei dazi
comunali. Il comune abbonato poteva riscuotere direttamente per mezzo di
agenti propri o concedere la riscossione in subappalto ad un terzo. Il
meccanismo che fece risultare l'abbonamento il modo più usato di
riscossione, era semplicemente dovuto al fatto che i comuni potevano
trattenere per le loro finanze i maggiori proventi rispetto alla somma
da versare all'erario. Con la quarta modalità di esazione veniva
concessa la riscossione dei dazi governativi in appalto, come era
inserito nel secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 1827, vale a
dire per mezzo di agenti che assumevano tramite aste pubbliche, il
diritto e l'incarico di riscuotere i dazi governativi e comunali in
comuni non abbonati; questo metodo era frequente per quei comuni che non
erano riusciti ad accordarsi col governo sull'ammontare del canone
annuale. Abbiamo visto i modi di riscossione, tra i quali spiccava quello collegato
al metodo dell'abbonamento. L'altro metodo, quello della tariffa, era più
complicato dell'abbonamento, in quanto prevedeva una serie di regole
minuziose per i commercianti e per gli amministratori. La legge
imponeva, come attestazione dell'avvenuto pagamento, il rilascio di una
ricevuta (bolletta) al contribuente, per ogni scambio avvenuto. Chi
voleva intraprendere una attività commerciale doveva fare una
dichiarazione scritta all'ufficio daziario, il quale provvedeva alla
verifica del locale dell'esercizio. Del risultato del controllo si
redigeva un verbale nel quale si descriveva lo stato dei locali e le
opere da eseguirsi a carico del venditore e i tempi prestabiliti per i
lavori di sistemazione[32]. Secondo
la circolare del 7 gennaio 1864 dovevano essere redatti da ogni comune
regolamenti appositi per stabilire le tariffe dei dazi, le quali
dovevano entrare in vigore prima della attuazione della legge[33].
Non risulta difficile affermare che fosse più comodo il metodo di
riscossione dell'abbonamento. Con questo metodo gli esercenti pagavano
una quota fissa annuale al comune in base agli scambi presunti,
preventivamente stabiliti con l'amministrazione comunale; per contro il
comune versava un canone fisso allo Stato, liberandosi in questo modo
dall'accertamento macchinoso e trattenendo i maggiori proventi
dell'imposta nelle sue casse. Il 30 gennaio 1864 il governo passava al pratico e venne inviata a tutti i
comuni una circolare esplicativa dei passi da compiersi per la
riscossione del dazio. I comuni aperti dovevano riunire i rivenditori al
minuto delle bevande e delle carni, perché si stabilisse la somma che
essi dovevano pagare. Per i paesi, i quali avevano inserito nel
contratto col governo la compartecipazione al maggior provento dei dazi,
era stabilita una riduzione del canone da versare allo Stato del 10 per
cento; comunque una riduzione minima del 5 per cento veniva accordata
anche a tutti i comuni che si fossero abbonati[34]. Tuttavia è curioso come neanche un mese dopo, tramite il Direttore Generale
delle Gabelle, un certo Cappellari[35],
cambiasse la politica di concessioni che veniva svolta dal governo. Il
26 febbraio 1864 egli scriveva che, solo quando si fossero verificate
circostanze eccezionalissime, i prefetti avrebbero potuto accordare le
riduzioni sopra citate. D'altra parte, siccome si ritenevano "rilevantissimi
i vantaggi che [avrebbero conseguito]
i comuni i quali si [fossero abbonati]", i prefetti dovevano
chiedere alle amministrazioni locali il 10 per cento in più rispetto
alle proposte fatte dal ministero, escluse le circostanze eccezionali da
valutare caso per caso. Tutti questi contratti dovevano essere stipulati
dal prefetto col sindaco ed essere approvati in ultima istanza dal
ministro; essi avrebbero avuto efficacia dal primo giorno del mese in
cui veniva approvata la legge, fino al 31 dicembre 1866[36]. L'ultima circolare prima della promulgazione della legge, la quale aveva lo
scopo di chiarire alcuni dubbi, sanciva il principio della
sovrimposizione e dell'autonomia municipale su alcuni beni. Se il comune
non raccoglieva abbastanza denaro dal vino o dalle carni, ecc., perché
ceduti al governo, poteva imporre dazi propri sui generi che riteneva
tassabili, oltre a poter imporre centesimi addizionali alla imposta
sulla ricchezza mobile e alla imposta fondiaria[37]. La legge n. 1827 del 3 luglio 1864 non fece altro che
confermare i concetti inviati agli amministratori e ai prefetti,
inserendoli negli articoli 8, 10, 16, 17. Una particolarità era fornita
dall'ultima parte dell'articolo 17, il quale stabiliva che se non
avveniva la riscossione per abbonamento, la tassa pagata per uva, mosto
o vino importati in un comune ed esportati dal medesimo, perché
consumati altrove, poteva essere restituita in base alle norme specifiche decise dal comune. Era poi
l'articolo 19 a normare le caratteristiche ed i contenuti di queste
regole speciali. Il regolamento per l'esecuzione della legge sul dazio di consumo governativo
e comunale, approvato con regio decreto del 26 luglio 1864, n. 1864,
stabiliva per gli esercenti dei comuni aperti la facoltà di abbonarsi
pagando un canone annuo; l'abbonamento valeva soltanto per quella
determinata specie di generi smerciati nel locale convenuto e nei
termini stabiliti dal contratto. Per le bestie macellate non si
restituiva la tassa, anche se esportate in un altro comune. L'esercente
abbonato era dispensato dall'obbligo della sistemazione dei locali e
delle dichiarazioni preventive, ma doveva tenere affisso alla porta
d'ingresso il contratto ed esibirlo ad ogni richiesta (articoli 60 e 61)[38].
Gli abbonamenti daziari erano in sostanza, il risultato delle trattative
coi singoli rivenditori o con associazioni di rivenditori, i quali
dovevano presentare un'offerta in carta bollata e garantire il pagamento
del canone in contanti, con titoli pubblici o tramite garanzia personale
di un terzo riconosciuto solvibile. Queste norme erano contemplate
nell'articolo 83 delle istruzioni ministeriali per l'applicazione del
regolamento, il quale stabiliva che i patti potevano avere effetto
retroattivo, non però oltre l'inizio del semestre in corso durante la
trattativa. L'accettazione dei contratti era prerogativa dell'autorità
daziaria (se il dazio era amministrato dal governo), dei sotto-ispettori
(se il canone non era superiore a L. 250), degli ispettori (se il canone
non raggiungeva L. 1.000) e delle direzioni delle imposte (se era fino a
L. 4.000)[39]. Nel settembre 1864 il governo richiamò i prefetti ad una maggiore vigilanza
sui contratti d'appalto e sulle formalità che essi dovevano rispettare.
Si temeva che i comuni, mossi dal desiderio di liberarsi dall'onere
della riscossione, cedessero in appalto a qualunque prezzo il dazio,
purché non inferiore al minimo da loro garantito allo Stato. Era chiaro
che il governo temeva di non riscuotere nulla per divisione della
eccedenza al dazio governativo, ricavato soprattutto dai grandi comuni.
Inoltre si volevano evitare vantaggi per gli appaltatori, i quali
avrebbero potuto accordarsi con gli esercenti e con i comuni a danno
dell'erario nazionale[40]. Il decreto
luogotenenziale del 28 giugno 1866 (n. 3018) stabiliva, riguardo ai
metodi di riscossione, la proroga dal 1° gennaio 1867 al 1° gennaio
1869 dei contratti stipulati in quell'anno, purché non pagassero canoni
inferiori ai ventun decimi (per i comuni chiusi) e ai diciasette decimi
(per gli aperti) dei canoni già pagati. Ma per i comuni che avessero già
stabilito col governo l'ammontare minimo del canone, comprensivo della
divisione delle eccedenze, l'importo sarebbe stato rivalutato solo del 5
per cento (articolo 8). L'articolo 12 dava facoltà al governo di
mantenere per tutto il 1867, nei comuni dove le tariffe erano già
superiori ai limiti di legge, i dazi di consumo comunali oltre il limite
massimo; in più, con l'allegato A, si modificavano in aumento le
tariffe della legge n. 1827/1864. Era chiara la crisi finanziaria dovuta allo stato bellico del 1866, come del
resto era evidente l'obiettivo del governo di rafforzare le finanze
locali, ricorrendo al dazio, per alleviare il peso del deficit dei
bilanci locali ridotti dai maggiori proventi richiesti dall'erario;
questo si verificava soprattutto per i grandi comuni urbani. La
circolare del 17 luglio 1866 conteneva tra le disposizioni di proroga,
una frase simbolo di un patriottismo sconosciuto nell'ultima parte del
secolo successivo: "Dopo le tante e splendidissime prove che diedero i comuni italiani del
loro patriottismo sobbarcandosi ad ogni maniera di sacrifici pel
compimento degli auspicati nostri destini, il Ministro ha piena fiducia
che tutti i comuni ora convenuti per la riscossione dei dazi di consumo
governativi si affretteranno ad accogliere l'offerta loro fatta col
succitato Decreto anche in considerazione dei vantaggi finanziari che
loro ne deriveranno[41]".
In sostanza lo Stato non ammetteva riduzioni del canone daziario
stabilito e regolava rigidamente il rapporto tra se stesso e i comuni;
unico vantaggio era la libertà dei municipi
di accordarsi con gli esercenti. La confusione e le necessità finanziarie dello Stato derivanti dalla guerra
d'indipendenza, crearono una situazione di debito dei comuni nei
confronti dell'erario e la circolare del 26 febbraio 1869 puntualizzava
la necessità, per i comuni, di adempiere gli obblighi di pagamento del
canone daziario, perché ormai erano pochi i paesi rispettosi delle
regole precedentemente esposte[42]. Le innovazioni verificatesi per il sistema di
riscossione nel 1870 vennero spiegate con la circolare del 19 luglio,
queste erano essenzialmente le regole per la costituzione dei consorzi
di comuni aperti: "a) la formazione dei Consorzi volontari dei Comuni aperti sarà
approvata dal Prefetto della Provincia, sentito l'Intendente di finanza; b) i
Comuni consorziati saranno solidariamente obbligati pel pagamento del
canone complessivo di abbonamento attribuito ai Comuni in Consorzio; c) il
Prefetto determinerà quale dei Comuni consorziati abbia ad assumere la
rappresentanza dell'intiero consorzio agli effetti dell'abbonamento col
Governo; d) il
Consorzio sarà duraturo per tutto il tempo dell'abbuonamento, e cioè
dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875; e) il
Consorzio non potrà formarsi che tra Comuni contigui ed uniti in
assoluta continuazione topografica senza essere interrotti da territorio
di qualsiasi altro Comune che non formi parte del Consorzio[43]".
Ufficialmente queste disposizioni furono riprese dal regolamento generale
per i dazi interni di consumo agli articoli 66 e seguenti, applicato con
regio decreto del 25 agosto 1870 n. 5840. Altre disposizioni di minore
importanza, relative a questo argomento, furono quelle dell'applicazione
del dazio nei circoli di riunione nei comuni aperti e della disposizione
dello schema di delibera per i consorzi del 15 gennaio 1881[44]. Quasi in concomitanza con le nuove normative per la riscossione, venne
stilata la legge n. 5784 dell' 11 agosto 1870, allegato L, la quale
modificava le tariffe del dazio governativo sull'alcool, l'acquavite, i
liquori e i maiali da latte (articolo 6) e introduceva ufficialmente per
i dazi, il concetto di consorzio volontario di comuni aperti. Esso
riprendeva in sostanza gli articoli 16 e 17 della legge n. 1827/1864,
per la quale si definivano consorziati i comuni chiusi comprensivi delle
zone prospicienti il recinto daziario o unioni volontarie di comuni
aperti, la cui popolazione complessiva non era inferiore a dieci mila
abitanti; la legge imponeva altresì che la tariffa in vigore non poteva
essere diminuita. I comuni aperti, che non si sarebbero costituiti in
consorzio, potevano riscuotere il dazio attraverso un appalto
provinciale o circondariale, o per gruppo di distretti, osservata la
legge e il regolamento della contabilità dello Stato, il quale era da
poco entrato in vigore[45]. Nel 1898 fu emanata la legge n. 302; oltre a quello già visto in merito
alla modalità di imposizione, aggiungiamo il disposto dell'articolo 7,
il quale dava al governo la facoltà di obbligare i comuni a ridurre il
dazio sui farinacei dell'importo pari al guadagno netto superiore al 25
per cento del canone d'abbonamento[46].
Ricordiamo che il dazio sui farinacei cessava di esistere per i comuni
aperti il 23 gennaio 1902 con la legge n. 25, la quale ritoccò all'insù
il dazio sulle carni e obbligò i comuni a stabilire il limite massimo
su tutte le tariffe in circolazione[47]. La
volontà di favorire i produttori e gli industriali per dare slancio
all'economia trovava espressione nella legge n. 323 del 6 luglio 1905;
essa ribadiva l'importanza e la praticità dell'abbonamento tanto da
renderlo obbligatorio tramite il consolidamento. Tuttavia, per evidenti
ragioni di giustizia e di equità tale modificazione non poteva volgersi
in aggravio dei bilanci comunali; così il canone non avrebbe dovuto
eccedere l'entrata dei dazi governativi al netto delle spese di ciascun
comune. Questa legge serviva a ridurre i canoni troppo elevati,
calcolati secondo i dazi governativi incassati nel triennio 1901-1903 e
in particolare quelli che superavano i nove decimi del reddito medio
netto percepito dai comuni (articolo 3). Il consolidamento non era altro
che la conseguenza degli effetti positivi della legge n. 481/1895,
prorogati per un altro decennio. Fu prescritta la formazione di uno
speciale regolamento comunale, il quale stabiliva il procedimento della
gestione locale del dazio con norme precise e tassative (articoli 14 e
15)[48]. Le nuove direttive in materia fecero presupporre la redazione di un testo
unico che arrivò col regio decreto n. 248 del 7 maggio 1908, seguito
dal regolamento (regio decreto n. 455 del 17 giugno 1909). La circolare
esplicativa di questi due atti, quella del 26 luglio 1909, sottolineava
che la materia degli appalti comunali per la riscossione del dazio di
consumo aveva ricevuto ampio spazio, particolarmente per i capitolati
d'onere, le incompatibilità degli appaltatori, l'unità di gestione in
ciascun comune, le cauzioni, il personale, i diritti ed obblighi degli
assuntori verso i contribuenti e infine, per la decadenza della validità
dall'appalto[49].
In conclusione, il decreto luogotenenziale n. 1549 del 31 ottobre 1915
dettava proroghe eccezionali per la revisione dei canoni e per il loro
pagamento visto lo stato di guerra ormai dichiarato[50]. Possiamo sicuramente affermare che il dazio di
consumo è stato una delle risorse più importanti per la finanza
comunale. Questa importanza cresceva in maniera proporzionale alle
dimensioni del comune stesso. Nonostante le modeste dimensioni del
nostro paese, si può certamente affermare che anche per Buscate fu la
risorsa con la quale si andarono a coprire molteplici bisogni della
collettività.
[1]
G.B. Cereseto, Dazio di
consumo, in Digesto,
Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e
giurisprudenza, IX (parte 1), 1887-1898, p. 196.
[3]
M. Bolchini Vaccari, Il piano Beruto e le politiche di bilancio della civica amministrazione,
in La Milano del Piano Beruto
(1884-1889), a cura di R. Rozzi, Milano, Guerini e associati,
1992, pp. 136-137.
[7]
S. Gianziana, Commento alle
leggi sui dazi di consumo governativi e comunali, I, Torino
UTET, 1885, p. 457.
[13]
A. Plebano, Storia della
finanza italiana dalla ricostruzione del nuovo Regno alla fine del
secolo XIX, I (1861-1876),
Torino, Roux e Frassati, 1899, pp. 186-198.
[20]
A. Plebano, Storia della
finanza italiana dalla ricostruzione del nuovo Regno alla fine del
secolo XIX, III (1888/1889-1900/1901), Torino, Roux e Viarengo,
1902, pp. 416-418.
[30]
I. Bonomi , Le entrate e le
spese dei comuni e delle province, Milano, fed. italiana bibl.
popolari, 1914, pp. 80-81.
[50]
Celerifera 1915, p. 1482.
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