LA VITA ECONOMICA

NELL'ALTO MILANESE

LA FINANZA PUBBLICA DEI COMUNI DALL'UNITA' D'ITALIA ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

 Buscate (MILANO)

 

L' IMPOSTA SUL CONSUMO

 

Oggetto e modalità d'imposizione. Le origini delle imposte indirette sono antichissime e diffusissime, infatti tutti gli stati pre-unitari applicavano questo tipo di tassazione, ritraendone proventi cospicui per le loro casse[1]. L'imposta sul consumo era denominata dazio e consisteva in una quota fissa da pagare sulle merci movimentate in entrata nel territorio comunale. Essa era un'imposta indiretta che colpiva sopratutto i generi di prima necessità, assicurandosi in questo modo una sicura base imponibile. Questo sistema di tassazione non era esente da critiche per via delle vessazioni nella percezione, per i disordini del contrabbando e per la disuguale ripartizione del carico tributario sulle classi più povere[2]. Esso era aspramente osteggiato dalla borghesia industriale e commerciale, che lo definiva un avanzo medioevale, una forma di tassazione incivile e negativa per lo sviluppo dei mercati, per gli effetti sul costo del lavoro e sulla conflittualità sociale[3].

 Negli stati italiani, prima dell'unificazione, la tassazione dei consumi era disomogenea, così la necessità di una normativa uniforme, determinò la relazione presentata da Q. Sella al parlamento; essa aveva lo scopo di stabilire in tutto il regno un sistema di tassazione che potesse risolversi vantaggioso per lo Stato e per i comuni. La legge di unificazione del sistema di tassazione indiretta venne preceduta da una serie di circolari inviate ai sindaci e ai prefetti nel 1863 e 1864, esse vennero emesse con l'intenzione di far conoscere in anteprima le linee generali del governo. Gli obiettivi erano quelli di ottenere una facile applicazione della legge che si doveva varare e una  raccolta efficace dell'imposta in ogni parte del regno. Le circolari definivano la materia tassabile e il modo di riscossione del dazio, secondo le diverse realtà locali, tenendo in considerazione la suddivisione dei comuni in urbani e rurali.

La circolare del ministero delle finanze del 16 giugno 1863 forniva ai sindaci queste indicazioni: "1. Sono istituite a favore dello Stato una tassa sulla consumazione del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dei liquori, e delle carni, ed altre imposte di fabbricazione della birra, delle acque gassose e delle pelli.

   2. Vien data facoltà ai Municipi di colpire di dazio per proprio conto altri generi, e di imporre sopratasse sugli articoli testè nominati[4]".

La tassazione era prevista a favore di due soggetti diversi: un'imposta a favore dello Stato e un'imposta a favore dei comuni, ma non sui beni già tassati dallo Stato; inoltre sopra i generi colpiti dal governo, i comuni potevano imporre delle addizionali, aumentando la pressione fiscale su tali beni. La circolare seguente, emanata il 7 gennaio 1864, completava il concetto definendo che le tasse addizionali e i dazi municipali (imposti dai comuni sulla vendita al minuto), non potevano superare il 25 per cento dei dazi governativi, mentre i dazi comunali sugli altri generi non dovevano essere superiori al 10 per cento del valore di mercato dei beni[5]. In realtà, con questa dicitura non veniva determinato il genere dei beni soggetti a dazio comunale, al contrario di quanto si fece per il dazio a favore dello Stato; il tutto per favorire lo sviluppo di un equo sistema che doveva conciliare la libertà dei cittadini con gli interessi generali[6].

La legge venne finalmente emanata il 3 luglio 1864 (n. 1827). Essa conteneva qualche differenza rispetto a quanto indicato nelle circolari e imponeva un dazio sull'alcool, abolendo quello sulle pelli, le quali vennero considerate materiali da costruzione, quindi esenti da dazio governativo (sentenza della Corte di Cassazione di Torino del 7 febbraio 1865)[7]. Un'altra novità della legge era rappresentata dalla tassa di fabbricazione sulla birra e sulle acque gassose. Questa tassa aveva origine nel momento della produzione e non per la circolazione dei beni. Per questa legge i comuni venivano divisi in due categorie: comuni chiusi e comuni aperti, secondo la popolazione residente. I comuni chiusi erano quelli con una popolazione fino a 8.001 abitanti, aperti erano tutti gli altri e tra questi, anche Buscate. L'articolo 8 fissava i criteri della minuta vendita per i comuni aperti, stabilendo la riscossione del dazio su vino e aceto qualora venissero venduti in quantità superiori a litri 25 e su acquavite, alcool e liquori, se venduti in quantità maggiore a litri 10. Ancora la legge specificava i beni sui quali i consigli comunali avevano facoltà di imporre dazio, oltre alla addizionale sul vino e sulle carni, l'imposizione poteva avvenire "sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse ed altre di consumo locale, di natura analoga ai generi suindicati[8]"; l'articolo 13 che determinava tali norme, terminava dichiarando che un decreto reale avrebbe fissato un maximum della tariffa comunale e della addizionale a quella governativa.

 Così venne emanato il regio decreto n. 1842/1864 che stabilì le misure dei dazi locali: l'imposizione dei comuni sui generi di minuta vendita, colpiti da dazio governativo, doveva limitarsi al 40 per cento del loro valore; quella sugli altri generi non poteva superare il 10 per cento del loro valore medio quinquennale e specificatamente le lire 10 al quintale per la neve e il 10 per cento dei diritti doganali d'importazione per i coloniali e il ferro, considerato materiale da costruzione. Esso decretava pure che i comuni aventi tariffe già alte potevano riscuotere il maggior provento tra l'imposta totale e l'imposta governativa maggiorata dell'addizionale, fino alla fine dell'anno 1866[9].

L'importanza di questa imposta per le entrate dei comuni venne sancita definitivamente con la legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, all'articolo 118 dell'allegato A si confermava quanto detto dall'articolo 13 sopra citato[10].

Il 28 giugno 1866 venne emesso il decreto luogotenenziale n. 3018. L'imposta a pro dello Stato si estendeva, col 1° gennaio 1867, anche alle farine, al riso, agli olii, al burro, al sego, strutto bianco e allo zucchero.

A questo punto è utile aprire una parentesi relativa al dazio sulle farine: esse non erano colpite da nessun dazio governativo nel 1864, mentre potevano essere colpite da dazio comunale. Con questo decreto le farine finivano per essere colpite da dazio governativo, dall'addizionale al dazio governativo per i comuni chiusi e da quello comunale per i comuni aperti. Nel 1894, come si vedrà, le farine furono esentate da dazio governativo, ma non da quello comunale, che verrà completamente abolito solo nel 1902[11].

Continuiamo con l'articolo 6 del decreto n. 3018, il quale affermava che l'imposta comunale doveva essere fissata in modo da non superare il 10 per cento del valore dei beni e l'addizionale alla imposta governativa non poteva oltrepassare il 30 per cento della principale, tranne per la farina, il pane, la pasta e il riso. A questi generi si poteva applicare un'aliquota pari a quella massima degli altri dazi di consumo, fino al limite del 15 per cento del loro valore, sentita la deputazione provinciale. L'articolo terminava lasciando libertà ai comuni di aggiungere altre materie di consumo locale, oltre a quelle stabilite dalla legge[12].

Il ministro Scialoja, nell'ambito del suo progetto finanziario sfociato in questo decreto, aveva deliberato l'imposizione di un dazio di consumo a favore dello Stato sulle farine e sugli olii pur essendo consapevole di restringere il margine di tassazione dei comuni, poiché queste erano la materia tassabile per eccellenza; l'idea era quella di concedere ai municipi, per compensarli dal lucro cessato, di colpire altre materie più legate all'economia locale, responsabilizzando gli amministratori in merito a probabili conflitti di interessi con l'industria locale. Non dimentichiamoci che lo Stato doveva risolvere, nel 1866, la crisi più importante di tutto il secolo e per sostenere la sua scelta stabilì anche l'abolizione del dazio doganale di centesimi 50 sui grani e di centesimi 75 sulle farine, sperando in un incremento del consumo in modo da ottenere maggiori proventi coi dazi interni. Tutto questo fu necessario per compensare la caduta a picco del valore della rendita del debito pubblico (da 71 nel 1863, a 37 verso la fine di marzo 1866), che aveva costretto il ministro ad una delle scelte più importanti e più discusse in assoluto per l'economia italiana, la dichiarazione del corso forzoso il 1° maggio 1866[13].

Arriviamo alla legge dell' 11 agosto 1870, n. 5784, allegato L, la quale cambiava ancora le modalità dell'imposizione del dazio municipale, stabilendo che i consigli comunali potevano imporre una sopratassa sui generi colpiti da dazio di consumo a favore dello Stato sino al 50 per cento del medesimo (articolo 11); inoltre, al punto b, stabiliva un dazio proprio del comune sopra gli altri oggetti non contemplati nelle precedenti leggi, nel limite del 20 per cento del loro valore e con relativa approvazione delle tariffe da parte del governo, previo avviso della Camera di Commercio e sentito il Consiglio di Stato. Nulla era innovato per le farine, pane, paste e riso[14]. All'articolo 5, la legge ribadiva i limiti per la vendita al minuto del vino, dell'acquavite e altri, tralasciando l'aceto; nei comuni aperti, anche la distribuzione non gratuita di vino o di prodotti alcolici, in quantità minore dei limiti fissati per la minuta vendita, era soggetta a dazio. Fu stabilita pure, a pro dello Stato, un'imposta sulla fabbricazione degli alcoolici, esclusa l'estrazione di acquavite fatta da privati per uso proprio in quantità non superiore a 50 litri (articolo 7). Non erano tenute al pagamento del dazio le società cooperative, le quali distribuivano generi fra i soci a scopo di beneficenza oppure nelle case di coloro che facevano parte della stessa. Si dichiararono esenti pure le somministrazioni giornaliere di vino, vinello ed altre bevande vinose ai braccianti e ai coloni addetti alle lavorazioni agricole (articolo 5). I porchetti da latte furono esonerati da ogni dazio e la tassa di macellazione dei suini per uso particolare, che in forza del decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866 era di lire 8 per tutti i comuni aperti, venne ridotta a lire 3 per capo nei comuni aperti contermini ai comuni chiusi e a lire 2 negli altri comuni aperti; tali tariffe venivano applicate anche alle carni importate (articolo 13).

In pratica si voleva accordare ai comuni dei proventi per le maggiori spese previste a loro carico, vista la soppressione dei centesimi addizionali sull'imposta di ricchezza mobile avocata a favore del bilancio dello Stato e i maggiori limiti sui centesimi addizionali alle imposte sui terreni e fabbricati; si diminuivano i dazi sulle carni, consumate prevalentemente da cittadini benestanti e si colpivano sempre di più i prodotti di sussistenza. La preoccupazione per le finanze era viva soprattutto nei comuni aperti, che erano maggiormente danneggiati dalla legge, non potendo trovare valide alternative alle sovrimposte per incrementare le fonti dei loro bilanci; così, per evitare danni ancora più gravi provocabili da sistemi di riscossione gestiti localmente (come il canone d'abbonamento) e da amministratori locali compiacenti, una circolare del 30 novembre 1870[15] imponeva ai prefetti di non approvare tariffe minori di quelle stabilite dal decreto n. 3018/1866 e dall'allegato L della legge n. 5784/1870[16].

 Intanto, negli ultimi anni del decennio 1870-1880, il pareggio del bilancio dello Stato aveva portato provvedimenti come l'aumento del 10 per cento delle tasse di registro e bollo, dei diritti di verificazione dei pesi e delle misure, della tassa sulle vetture e sui domestici, l'aumento delle tariffe daziare doganali e della tassa di fabbricazione sull'alcool. Altri provvedimenti furono quelli per garantire l'incasso degli arretrati dei canoni di abbonamento dovuti dai comuni allo Stato e l'introduzione delle marche da bollo, nonché l'obbligatorietà delle volture catastali[17].

Nel 1875 venne ventilata l'ipotesi di tassare a favore dello Stato tutte le bevande, specialmente il vino, lasciando ai comuni il profitto di ogni altra materia; il Minighetti era legato ad una imposizione di tipo francese della vendita al minuto, mentre lo Scialoja proponeva una tassa di produzione. Furono proprio le differenti idee dei due uomini politici a non permettere l'approvazione delle strategie poste in essere per favorire maggiori proventi alle finanze comunali[18].

Nell'ultimo decennio del secolo XIX, in particolare nei primi mesi del 1894, la finanza pubblica italiana si trovava ancora una volta in gravi condizioni; la dimostrazione fu il piano finanziario Sonnino del 21 febbraio[19], il quale costituiva un documento vastissimo per le abitudini parlamentari del periodo. Due erano i motivi di questa grave situazione: a) il cumulo di disavanzi delle passate gestioni, b) l'aggravarsi degli oneri del debito pubblico. In sostanza al bilancio occorrevano circa 155 milioni, che non si sapeva dove reperire visti i gravi debiti del Tesoro, la circolazione monetaria difettosa e le finanze provinciali e comunali in sofferenza, sempre più bisognose di nuove riforme e provvedimenti.Comunque le normative fiscali deliberate nel 1894 non erano l'attuazione di un determinato indirizzo economico o di un più razionale assetto tributario, ma avevano un unico obbiettivo: raccogliere in qualche modo le maggiori risorse che occorrevano all'erario[20].  L'abolizione del dazio sul consumo delle farine, del pane e della pasta, a favore dello Stato era positivo per le classi meno abbienti, ma non per i comuni che ritraevano proventi notevoli da questi dazi, per questo si decise di lasciare inalterate le addizionali a beneficio dei comuni. Ma l'opposizione e le critiche costrinsero lo Stato a rinegoziare i canoni d'abbonamento, diminuendoli in base alla media delle riscossioni verificatesi nel biennio 1891-1892, compreso il dazio sulle farine[21].

Il regio decreto del 15 aprile 1897, n. 161, stabiliva novità per il riso rispetto agli altri beni tassati dallo Stato. Tale alimento poteva essere colpito fino al 10 per cento del suo valore (con autorizzazione del governo addirittura fino al 15 per cento). Vennero stabilite anche una tassa addizionale sull'alcool, sulle bevande alcoliche prodotte e consumate all'interno del recinto daziario (articolo 11) e sulle farine, pane e paste, senza superare la metà del dazio per i generi suddetti, rispettando le precedenti normative e il limite del 10 per cento del loro valore (articolo 12). In sostanza il concetto generale del decreto era quello di dare ampiezza al dazio comunale fino al 10 per cento del valore dei beni, aumentabile al 15 per cento con autorizzazione speciale del governo.

Verso la fine del secolo XIX si faceva sempre più pressante la proposta di riforma del sistema tributario locale. Un primo passo lo fece il Di Rudinì nel 1897 con l'intento di: 1) consolidare in perpetuo i canoni daziari dovuti dai comuni allo Stato per il decennio 1896-1905, consolidamento già avvenuto con le leggi del 22 luglio 1894 n. 339 (articolo 3) e dell' 8 agosto 1895 n. 481; però i canoni consolidati non dovevano essere superiori ai nove decimi del reddito medio dei dazi governativi; 2) dare maggiore libertà ai comuni nella riscossione del dazio, lasciando la possibilità di diminuire o sopprimere le voci della tariffa governativa o dando loro la facoltà di passare da una classe all'altra, ovvero passare dalla categoria dei chiusi a quella degli aperti. Tuttavia le vicende del grano (riduzione del dazio doganale e rincaro dei prezzi), lasciarono in sospeso le proposte del Di Rudinì. La discussione venne ripresa l'anno seguente con l'idea di alleggerire gli oneri sulle farine, pane e pasta[22].

L' 8 maggio 1898 venne presentato il nuovo disegno di legge, che doveva modificare sostanzialmente la materia delle imposte di consumo. Esso venne approvato il 14 luglio 1898 col numero 302. Si accordavano ai comuni la facoltà di modificare le tariffe daziarie governative (riduzione o soppressione delle stesse senza diminuire a metà il provento da essi prodotto, articolo 1) e di deliberare il passaggio dalla categoria dei chiusi a quella degli aperti (ma solo a determinate condizioni aventi per obiettivo la salvaguardia l'assetto del bilancio comunale e l'equa distribuzione dei carichi locali)[23]. Si prescriveva altresì, che dal 1° gennaio 1899 fosse vietato ai comuni chiusi di riscuotere alcun dazio sul grano, granoturco, sulle paste, sulle farine e sul riso, se prima non avessero applicata la sovrimposta in misura non inferiore al 50 per cento dell'imposta erariale, introdotta una tassa diretta di famiglia, di focatico o di valore locativo, ed applicato tasse sulle vetture private e sui domestici, in modo da ricavare un reddito complessivo non minore di L. 150 per abitante nei comuni di 1° e 2° classe e di L. 1 negli altri[24].

La circolare del ministro che attuò questo sistema, Carcano, affermava i criteri generali della legge: 1) dare ai comuni maggiore libertà; 2) limitare il ricorso al dazio per finanziare i disavanzi di bilancio nei grandi comuni, perché questa situazione alterava l'equa ripartizione delle imposizioni e rendeva difficoltosa l'attività produttiva delle industrie locali[25].

Nel 1902, con la legge n. 25, fu abolito in ogni sua forma il dazio sui farinacei e fu concessa ai comuni una compartecipazione proporzionale al ricavo cessato, che per i comuni aperti si stabiliva in 7/10[26].

La varietà e la complessità delle norme, fino a quel momento emanate, concretizzò l'esigenza di redigere un testo unico (regio decreto del 7 maggio 1908, n. 248). Una modificazione importante era il contenuto dell'articolo 13, il quale aumentava ulteriormente il limite della tassa a favore dei comuni: "I Consigli Comunali possono inoltre imporre un dazio proprio di consumo al limite del 20 per cento del valore sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, mobili, sapone, materie grasse ed altre di consumo locale, di natura analoga ai generi suindicati.

E' vietato ai comuni di aumentare i dazi propri o di imporne dei nuovi sui detti generi in confronto di quelli già esistenti al 1 dicembre 1901, a meno che gli aggravi di tariffa corrispondano diminuzioni o soppressioni dei dazi sui generi di prima necessità[27]".

In pratica si cercava di classificare i beni colpiti da dazio comunale, evidenziando quelli passibili di maggiore tassazione; nello stesso tempo il governo si rendeva conto del peso sostenuto dalle classi più povere e lasciava i comuni liberi di alleggerire le imposte sui consumi dei beni di sussistenza.

L'anno successivo, con regio decreto n. 455 del 17 giugno 1909, venne approvato il regolamento generale dei dazi interni di consumo. Esso confermava le leggi anteriori specificando, ad esempio, come doveva essere calcolato il valore dei beni soggetti a dazio comunale (media dei prezzi dell'ultimo quinquennio secondo gli accertamenti fatti dalla Camera di Commercio) e quali erano i beni di prima necessità indicati nel testo unico (quelli che, in relazione alla produzione ed agli usi locali erano di consumo prevalentemente popolare o concernevano materie prime delle arti e delle industrie localmente esercitate[28]), nonché le definizioni dei beni che potevano essere tassati (vedi articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)[29].

Il primo Novecento non andò esente da importanti discussioni in materia, l'Onorevole Wollemborg stimava sorpassato il sistema di riscossione con barriere daziare e proponeva un riassetto generale delle imposte; in esso le tasse sulla carne, foraggi e materiali da costruzione sarebbero rimaste a favore dei comuni, mentre andava allo Stato il provento dei dazi sul vino e su tutte le imposte personali esistenti (tassa di famiglia e valore locativo). Ai comuni sarebbero rimaste pure le imposte reali (imposte sui terreni e fabbricati), giustificate dal fatto che il comune era la struttura operante per il soddisfacimento reale dei bisogni personali. Successivamente il Sonnino proponeva di abolire le imposte sulla famiglia e sul valore locativo per creare, come già ventilato da Giolitti, una imposta sul reddito globale. La conclusione su queste proposte fu semplice: nulla di tutto ciò fu approvato dal parlamento[30].

 

 

 

 Il sistema di riscossione. I metodi di riscossione del dazio furono sostanzialmente due: a tariffa e per abbonamento.

 I dazi di consumo per conto dello Stato si riscuotevano nei comuni chiusi mediante l'applicazione delle tariffe stabilite dalla legge, all'introduzione nel recinto daziario del vino, vinello, mezzo vino, posca, agresto, aceto, mosto, uva in quantità maggiore di 5 chilogrammi, acquavite, alcool, liquori, bestie bovine, porcine ed ovine, carni macellate e fresche, salate, affumicate o comunque preparate, riso, strutto bianco, olii, esclusi quelli medicinali, burro, sego, frutta, semi oleiferi e zucchero. Inoltre i comuni chiusi, per la parte compresa nel territorio murato, potevano imporre una tassa di minuta vendita, cioè sui contratti che si facevano al minuto per una quantità minore di litri 25 di vino e litri 10 di alcolici e i liquori[31].

Nei comuni aperti, cioè i comuni che non potevano contare su un recinto costruito in modo da poter controllare i movimenti di merci, il dazio aveva origine solo con la vendita al minuto del vino, aceto, vinello, mezzo vino, posca, agresto, alcool, acquavite, liquori e sulla macellazione degli animali bovini, porcini ed ovini e sulla vendita delle carni fresche, salate, affumicate o comunque preparate e dello strutto bianco. Sugli altri beni venivano imposti dazi comunali stabiliti da tariffe apposite o da convenzioni con gli esercenti; questi proventi si incassavano materialmente da parte dei comuni in modi diversi.

 La circolare del 16 giugno 1863 distingueva quattro modalità di riscossione. Il primo proponeva che i dazi fossero incassati da agenti governativi, i quali potevano esigere anche i dazi comunali. Col secondo veniva data facoltà ai municipi di riscuotere con agenti propri sia i dazi governativi sia i dazi comunali, garantendo al governo un provento minimo. In questo modo i comuni si potevano appropiare della differenza tra il ricavo totale e la percentuale dovuta allo Stato. Il terzo e più importante modo era la riscossione mediante abbonamento; considerando l'articolo 17 della legge n. 1827/1864, l'amministrazione comunale versava all'erario un canone annuo in base ad una convenzione tra Stato e comune (considerato il presunto consumo locale), provvedendo, a suo rischio e pericolo, all'esazione dei dazi governativi e dei dazi comunali. Il comune abbonato poteva riscuotere direttamente per mezzo di agenti propri o concedere la riscossione in subappalto ad un terzo. Il meccanismo che fece risultare l'abbonamento il modo più usato di riscossione, era semplicemente dovuto al fatto che i comuni potevano trattenere per le loro finanze i maggiori proventi rispetto alla somma da versare all'erario. Con la quarta modalità di esazione veniva concessa la riscossione dei dazi governativi in appalto, come era inserito nel secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 1827, vale a dire per mezzo di agenti che assumevano tramite aste pubbliche, il diritto e l'incarico di riscuotere i dazi governativi e comunali in comuni non abbonati; questo metodo era frequente per quei comuni che non erano riusciti ad accordarsi col governo sull'ammontare del canone annuale.

Abbiamo visto i modi di riscossione, tra i quali spiccava quello collegato al metodo dell'abbonamento. L'altro metodo, quello della tariffa, era più complicato dell'abbonamento, in quanto prevedeva una serie di regole minuziose per i commercianti e per gli amministratori. La legge imponeva, come attestazione dell'avvenuto pagamento, il rilascio di una ricevuta (bolletta) al contribuente, per ogni scambio avvenuto. Chi voleva intraprendere una attività commerciale doveva fare una dichiarazione scritta all'ufficio daziario, il quale provvedeva alla verifica del locale dell'esercizio. Del risultato del controllo si redigeva un verbale nel quale si descriveva lo stato dei locali e le opere da eseguirsi a carico del venditore e i tempi prestabiliti per i lavori di sistemazione[32].

 Secondo la circolare del 7 gennaio 1864 dovevano essere redatti da ogni comune regolamenti appositi per stabilire le tariffe dei dazi, le quali dovevano entrare in vigore prima della attuazione della legge[33]. Non risulta difficile affermare che fosse più comodo il metodo di riscossione dell'abbonamento. Con questo metodo gli esercenti pagavano una quota fissa annuale al comune in base agli scambi presunti, preventivamente stabiliti con l'amministrazione comunale; per contro il comune versava un canone fisso allo Stato, liberandosi in questo modo dall'accertamento macchinoso e trattenendo i maggiori proventi dell'imposta nelle sue casse.

Il 30 gennaio 1864 il governo passava al pratico e venne inviata a tutti i comuni una circolare esplicativa dei passi da compiersi per la riscossione del dazio. I comuni aperti dovevano riunire i rivenditori al minuto delle bevande e delle carni, perché si stabilisse la somma che essi dovevano pagare. Per i paesi, i quali avevano inserito nel contratto col governo la compartecipazione al maggior provento dei dazi, era stabilita una riduzione del canone da versare allo Stato del 10 per cento; comunque una riduzione minima del 5 per cento veniva accordata anche a tutti i comuni che si fossero abbonati[34].

Tuttavia è curioso come neanche un mese dopo, tramite il Direttore Generale delle Gabelle, un certo Cappellari[35], cambiasse la politica di concessioni che veniva svolta dal governo. Il 26 febbraio 1864 egli scriveva che, solo quando si fossero verificate circostanze eccezionalissime, i prefetti avrebbero potuto accordare le riduzioni sopra citate. D'altra parte, siccome si ritenevano "rilevantissimi i vantaggi che [avrebbero conseguito] i comuni i quali si [fossero abbonati]", i prefetti dovevano chiedere alle amministrazioni locali il 10 per cento in più rispetto alle proposte fatte dal ministero, escluse le circostanze eccezionali da valutare caso per caso. Tutti questi contratti dovevano essere stipulati dal prefetto col sindaco ed essere approvati in ultima istanza dal ministro; essi avrebbero avuto efficacia dal primo giorno del mese in cui veniva approvata la legge, fino al 31 dicembre 1866[36].

L'ultima circolare prima della promulgazione della legge, la quale aveva lo scopo di chiarire alcuni dubbi, sanciva il principio della sovrimposizione e dell'autonomia municipale su alcuni beni. Se il comune non raccoglieva abbastanza denaro dal vino o dalle carni, ecc., perché ceduti al governo, poteva imporre dazi propri sui generi che riteneva tassabili, oltre a poter imporre centesimi addizionali alla imposta sulla ricchezza mobile e alla imposta fondiaria[37].

La legge n. 1827 del 3 luglio 1864 non fece altro che confermare i concetti inviati agli amministratori e ai prefetti, inserendoli negli articoli 8, 10, 16, 17. Una particolarità era fornita dall'ultima parte dell'articolo 17, il quale stabiliva che se non avveniva la riscossione per abbonamento, la tassa pagata per uva, mosto o vino importati in un comune ed esportati dal medesimo, perché consumati altrove, poteva essere restituita  in base alle norme specifiche decise dal comune. Era poi l'articolo 19 a normare le caratteristiche ed i contenuti di queste regole speciali.

Il regolamento per l'esecuzione della legge sul dazio di consumo governativo e comunale, approvato con regio decreto del 26 luglio 1864, n. 1864, stabiliva per gli esercenti dei comuni aperti la facoltà di abbonarsi pagando un canone annuo; l'abbonamento valeva soltanto per quella determinata specie di generi smerciati nel locale convenuto e nei termini stabiliti dal contratto. Per le bestie macellate non si restituiva la tassa, anche se esportate in un altro comune. L'esercente abbonato era dispensato dall'obbligo della sistemazione dei locali e delle dichiarazioni preventive, ma doveva tenere affisso alla porta d'ingresso il contratto ed esibirlo ad ogni richiesta (articoli 60 e 61)[38]. Gli abbonamenti daziari erano in sostanza, il risultato delle trattative coi singoli rivenditori o con associazioni di rivenditori, i quali dovevano presentare un'offerta in carta bollata e garantire il pagamento del canone in contanti, con titoli pubblici o tramite garanzia personale di un terzo riconosciuto solvibile. Queste norme erano contemplate nell'articolo 83 delle istruzioni ministeriali per l'applicazione del regolamento, il quale stabiliva che i patti potevano avere effetto retroattivo, non però oltre l'inizio del semestre in corso durante la trattativa. L'accettazione dei contratti era prerogativa dell'autorità daziaria (se il dazio era amministrato dal governo), dei sotto-ispettori (se il canone non era superiore a L. 250), degli ispettori (se il canone non raggiungeva L. 1.000) e delle direzioni delle imposte (se era fino a L. 4.000)[39].

Nel settembre 1864 il governo richiamò i prefetti ad una maggiore vigilanza sui contratti d'appalto e sulle formalità che essi dovevano rispettare. Si temeva che i comuni, mossi dal desiderio di liberarsi dall'onere della riscossione, cedessero in appalto a qualunque prezzo il dazio, purché non inferiore al minimo da loro garantito allo Stato. Era chiaro che il governo temeva di non riscuotere nulla per divisione della eccedenza al dazio governativo, ricavato soprattutto dai grandi comuni. Inoltre si volevano evitare vantaggi per gli appaltatori, i quali avrebbero potuto accordarsi con gli esercenti e con i comuni a danno dell'erario nazionale[40].

Il  decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866 (n. 3018) stabiliva, riguardo ai metodi di riscossione, la proroga dal 1° gennaio 1867 al 1° gennaio 1869 dei contratti stipulati in quell'anno, purché non pagassero canoni inferiori ai ventun decimi (per i comuni chiusi) e ai diciasette decimi (per gli aperti) dei canoni già pagati. Ma per i comuni che avessero già stabilito col governo l'ammontare minimo del canone, comprensivo della divisione delle eccedenze, l'importo sarebbe stato rivalutato solo del 5 per cento (articolo 8). L'articolo 12 dava facoltà al governo di mantenere per tutto il 1867, nei comuni dove le tariffe erano già superiori ai limiti di legge, i dazi di consumo comunali oltre il limite massimo; in più, con l'allegato A, si modificavano in aumento le tariffe della legge n. 1827/1864.

Era chiara la crisi finanziaria dovuta allo stato bellico del 1866, come del resto era evidente l'obiettivo del governo di rafforzare le finanze locali, ricorrendo al dazio, per alleviare il peso del deficit dei bilanci locali ridotti dai maggiori proventi richiesti dall'erario; questo si verificava soprattutto per i grandi comuni urbani. La circolare del 17 luglio 1866 conteneva tra le disposizioni di proroga, una frase simbolo di un patriottismo sconosciuto nell'ultima parte del secolo successivo: "Dopo le tante e splendidissime prove che diedero i comuni italiani del loro patriottismo sobbarcandosi ad ogni maniera di sacrifici pel compimento degli auspicati nostri destini, il Ministro ha piena fiducia che tutti i comuni ora convenuti per la riscossione dei dazi di consumo governativi si affretteranno ad accogliere l'offerta loro fatta col succitato Decreto anche in considerazione dei vantaggi finanziari che loro ne deriveranno[41]". In sostanza lo Stato non ammetteva riduzioni del canone daziario stabilito e regolava rigidamente il rapporto tra se stesso e i comuni; unico vantaggio era la libertà dei municipi  di accordarsi con gli esercenti.

La confusione e le necessità finanziarie dello Stato derivanti dalla guerra d'indipendenza, crearono una situazione di debito dei comuni nei confronti dell'erario e la circolare del 26 febbraio 1869 puntualizzava la necessità, per i comuni, di adempiere gli obblighi di pagamento del canone daziario, perché ormai erano pochi i paesi rispettosi delle regole precedentemente esposte[42].

Le innovazioni verificatesi per il sistema di riscossione nel 1870 vennero spiegate con la circolare del 19 luglio, queste erano essenzialmente le regole per la costituzione dei consorzi di comuni aperti: "a) la formazione dei Consorzi volontari dei Comuni aperti sarà approvata dal Prefetto della Provincia, sentito l'Intendente di finanza;

 b) i Comuni consorziati saranno solidariamente obbligati pel pagamento del canone complessivo di abbonamento attribuito ai Comuni in Consorzio;

 c) il Prefetto determinerà quale dei Comuni consorziati abbia ad assumere la rappresentanza dell'intiero consorzio agli effetti dell'abbonamento col Governo;

 d) il Consorzio sarà duraturo per tutto il tempo dell'abbuonamento, e cioè dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875;

 e) il Consorzio non potrà formarsi che tra Comuni contigui ed uniti in assoluta continuazione topografica senza essere interrotti da territorio di qualsiasi altro Comune che non formi parte del Consorzio[43]".

Ufficialmente queste disposizioni furono riprese dal regolamento generale per i dazi interni di consumo agli articoli 66 e seguenti, applicato con regio decreto del 25 agosto 1870 n. 5840. Altre disposizioni di minore importanza, relative a questo argomento, furono quelle dell'applicazione del dazio nei circoli di riunione nei comuni aperti e della disposizione dello schema di delibera per i consorzi del 15 gennaio 1881[44].

Quasi in concomitanza con le nuove normative per la riscossione, venne stilata la legge n. 5784 dell' 11 agosto 1870, allegato L, la quale modificava le tariffe del dazio governativo sull'alcool, l'acquavite, i liquori e i maiali da latte (articolo 6) e introduceva ufficialmente per i dazi, il concetto di consorzio volontario di comuni aperti. Esso riprendeva in sostanza gli articoli 16 e 17 della legge n. 1827/1864, per la quale si definivano consorziati i comuni chiusi comprensivi delle zone prospicienti il recinto daziario o unioni volontarie di comuni aperti, la cui popolazione complessiva non era inferiore a dieci mila abitanti; la legge imponeva altresì che la tariffa in vigore non poteva essere diminuita. I comuni aperti, che non si sarebbero costituiti in consorzio, potevano riscuotere il dazio attraverso un appalto provinciale o circondariale, o per gruppo di distretti, osservata la legge e il regolamento della contabilità dello Stato, il quale era da poco entrato in vigore[45].

Nel 1898 fu emanata la legge n. 302; oltre a quello già visto in merito alla modalità di imposizione, aggiungiamo il disposto dell'articolo 7, il quale dava al governo la facoltà di obbligare i comuni a ridurre il dazio sui farinacei dell'importo pari al guadagno netto superiore al 25 per cento del canone d'abbonamento[46]. Ricordiamo che il dazio sui farinacei cessava di esistere per i comuni aperti il 23 gennaio 1902 con la legge n. 25, la quale ritoccò all'insù il dazio sulle carni e obbligò i comuni a stabilire il limite massimo su tutte le tariffe in circolazione[47].

 La volontà di favorire i produttori e gli industriali per dare slancio all'economia trovava espressione nella legge n. 323 del 6 luglio 1905; essa ribadiva l'importanza e la praticità dell'abbonamento tanto da renderlo obbligatorio tramite il consolidamento. Tuttavia, per evidenti ragioni di giustizia e di equità tale modificazione non poteva volgersi in aggravio dei bilanci comunali; così il canone non avrebbe dovuto eccedere l'entrata dei dazi governativi al netto delle spese di ciascun comune. Questa legge serviva a ridurre i canoni troppo elevati, calcolati secondo i dazi governativi incassati nel triennio 1901-1903 e in particolare quelli che superavano i nove decimi del reddito medio netto percepito dai comuni (articolo 3). Il consolidamento non era altro che la conseguenza degli effetti positivi della legge n. 481/1895, prorogati per un altro decennio. Fu prescritta la formazione di uno speciale regolamento comunale, il quale stabiliva il procedimento della gestione locale del dazio con norme precise e tassative (articoli 14 e 15)[48].

Le nuove direttive in materia fecero presupporre la redazione di un testo unico che arrivò col regio decreto n. 248 del 7 maggio 1908, seguito dal regolamento (regio decreto n. 455 del 17 giugno 1909). La circolare esplicativa di questi due atti, quella del 26 luglio 1909, sottolineava che la materia degli appalti comunali per la riscossione del dazio di consumo aveva ricevuto ampio spazio, particolarmente per i capitolati d'onere, le incompatibilità degli appaltatori, l'unità di gestione in ciascun comune, le cauzioni, il personale, i diritti ed obblighi degli assuntori verso i contribuenti e infine, per la decadenza della validità dall'appalto[49].

In conclusione, il decreto luogotenenziale n. 1549 del 31 ottobre 1915 dettava proroghe eccezionali per la revisione dei canoni e per il loro pagamento visto lo stato di guerra ormai dichiarato[50].

Possiamo sicuramente affermare che il dazio di consumo è stato una delle risorse più importanti per la finanza comunale. Questa importanza cresceva in maniera proporzionale alle dimensioni del comune stesso. Nonostante le modeste dimensioni del nostro paese, si può certamente affermare che anche per Buscate fu la risorsa con la quale si andarono a coprire molteplici bisogni della collettività.



[1] G.B. Cereseto, Dazio di consumo, in Digesto, Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza, IX (parte 1), 1887-1898, p. 196.

 

[2] C. Onetto, Il dazio di consumo, Como, tip. ed. Ostinelli, 1910, pp. xiii-xiv.

 

[3] M. Bolchini Vaccari, Il piano Beruto e le politiche di bilancio della civica amministrazione, in La Milano del Piano Beruto (1884-1889), a cura di R. Rozzi, Milano, Guerini e associati, 1992, pp. 136-137.

 

[4]  Celerifera 1864, pp. 1829-1830.

 

[5]  Ibid., p. 677.

 

[6] G. B. Cereseto, Dazio di consumo, in Digesto, IX (parte 1) cit., p. 197.

 

[7] S. Gianziana, Commento alle leggi sui dazi di consumo governativi e comunali, I, Torino UTET, 1885, p. 457.

 

[8] Celerifera 1864, p. 1537.

 

[9] Ibid., p. 1542.

 

[10] Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, n. 110 dell' 8 maggio 1865.

 

[11] L. Nina , Tributi locali, in Digesto, XXIII (parte 1), 1912-1916, p. 695.

 

[12] Celerifera 1866, p. 1187.

 

[13] A. Plebano, Storia della finanza italiana dalla ricostruzione del nuovo Regno alla fine del secolo XIX, I (1861-1876),  Torino, Roux e Frassati, 1899, pp. 186-198.

 

[14] Celerifera 1870; p. 1161.

 

[15] A. Plebano,  Storia della finanza italiana, I (1861-1876) cit., p. 326.

 

[16] Celerifera 1870, p. 2271.

 

[17] A. Plebano, Storia della finanza italiana, I (1861-1876) cit., pp. 318-319.

 

[18] Ibid., pp. 466-467.

 

[19] Celerifera 1894, p. 52.

 

[20] A. Plebano, Storia della finanza italiana dalla ricostruzione del nuovo Regno alla fine del secolo XIX, III (1888/1889-1900/1901), Torino, Roux e Viarengo, 1902, pp. 416-418.

 

[21] Celerifera 1894, p. 54.

 

 [22] A. Plebano, Storia della finanza italiana, III (1888/1889-1900/1901) cit., pp. 526-527.

 

[23] Celerifera 1898, p. 936.

 

[24] Ibid., p. 937

 

[25] Ibid., pp. 956-957.

 

[26] Celerifera 1902, p.73.

 

[27] Celerifera 1908, p. 685.

 

[28] Celerifera 1909, p.787.

 

[29] Ibid., pp. 793-794.

 

[30] I. Bonomi , Le entrate e le spese dei comuni e delle province, Milano, fed. italiana bibl. popolari, 1914, pp. 80-81.

 

[31] G. Mangili,  Contabilità provinciale e comunale, in Digesto,VIII (parte 2), 1895-1898, p. 812.

 

[32] C. Onetto, Il dazio di consumo, cit., p.155.

 

[33] Celerifera 1864, p. 677.

 

[34] Ibid., pp. 1832-1833.

 

[35] Ibid., p. 762.

 

[36] Ibid., p. 831.

 

[37] Ibid., p. 1835.

 

[38] Ibid, p. 1579.

 

[39] Ibid., p. 1609.

 

[40] Celerifera 1865, p. 63.

 

[41] Celerifera 1866, p. 1362.

 

[42] Celerifera 1869, p. 404.

 

[43] Celerifera 1870, p. 1115.

 

[44] Celerifera 1876, p. 1178.

 

[45] Celerifera 1870, p. 1161.

 

[46] Celerifera 1898, p. 938.

 

[47] Celerifera 1902, p. 73.

 

[48] Celerifera 1905, pp. 1223-1226.

 

[49] Celerifera 1909, pp. 1238-1240.

 

[50] Celerifera 1915, p. 1482.