Sommario
Decreto Ministero dell'Interno 31 marzo 1984
Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 1235/4106 del 26 gennaio 1993 Decreto Ministero dell'Interno 20 luglio 1993 Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 2168/4106 del 27 settembre 1994
Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 2004/4106 del 27 ottobre 1995 Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 2005/4106 del 27 ottobre 1995 Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 1415/4106 del 24 luglio 1996 Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 851/4106 del 23 luglio 2001
Decreto Ministero dell'Interno 31 marzo 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 4 maggio 1984, Supplemento ordinario)
Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3.
Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Rilevata la necessità di emanare norme di sicurezza antincendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di g.p.l. con capacità complessiva non superiore a 5 m3 destinati ad alimentare impianti centralizzati di distribuzione per tutti gli usi; Viste le norme elaborate dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Decreta:
Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di g.p.l. con capacità complessiva non superiore a 5 m3 destinati ad alimentare impianti centralizzati di distribuzione per tutti gli usi, allegate al presente decreto. Sono pertanto abrogate tutte le norme attualmente in vigore per i depositi di g.p.l. di capacità complessiva non superiore a 5 m3 destinati ad alimentare sia gli impianti civili che gli impianti industriali, artigianali ed agricoli.
NORME DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI DEPOSITI DI G.P.L. CON CAPACITA' COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 5 MC Titolo I Oggetto delle norme. 1.1 Le presenti norme hanno lo scopo di stabilire, ai fini della prevenzione incendi, i criteri di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio di depositi fissi di G.P.L. della capacità geometrica complessiva non superiore a 5 m3, destinati ad alimentare impianti centralizzati di distribuzione per tutti gli usi. I depositi devono essere costituiti da serbatoi della capacità geometrica singola compresa fra 150 e 5.000 litri. Le presenti norme non si applicano agli impianti di distribuzione per autotrazione. 1.2 Ai fini della determinazione della capacità complessiva dei depositi di cui al precedente punto 1.1, due o più serbatoi, al servizio della stessa utenza, sono considerati depositi distinti quando si verificano le seguenti condizioni: a) la distanza tra il perimetro dei serbatoi più vicini dei singoli depositi sia non inferiore a 15 m (vd. tav. esplicativa 1);
b) ciascun deposito non abbia in comune con gli altri depositi: il punto di travaso, eventuali vaporizzatori e riduttori di pressione del primo stadio.
Titolo 2 Ubicazione. 2.1 I serbatoi, sia interrati che fuori terra, devono essere installati esclusivamente in aree a cielo libero. E’ vietata l'installazione su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi e cortili chiusi. 2.2 L'installazione in cortili può essere ammessa a condizione che (vd. tav. 2): a) i serbatoi siano del tipo interrato; b) il cortile abbia superficie non inferiore ai 1.000 m2 e almeno un quarto del perimetro libero da costruzioni;per i restanti tre quarti di detto perimetro non sono ammesse costruzioni destinate ad affollamento di persone o a civile abitazione con altezza antincendi superiore a 12 m; (D.M. 20 luglio 1993)
c) l'accesso sia a cielo libero con larghezza non inferiore a 5 m; d) il punto di riempimento sia ubicato all'esterno del cortile in nicchia protetta e collegato al serbatoio con tubazione fissa metallica interrata. 2.3 L'installazione di serbatoi su terreno in pendenza è ammessa. In tal caso le distanze di sicurezza di cui a 4.3, 4.4 e 4.5 devono essere misurate in proiezione orizzontale (vd. tav. 3, 4, 5 e 6). Quando la pendenza del terreno è maggiore del 5%, non si applicano le riduzioni previste in 4.4.2. Le piazzuole di posa dei serbatoi dovranno risultare in piano e di superficie adeguata per consentire che il bordo esterno delle stesse disti non meno di 1 m dal perimetro dei serbatoi. 2.4 L'installazione di serbatoi in rampe carrabili non è ammessa. 2.5 La posizione dell'area di sosta dell'autocisterna ed il percorso delle tubazioni di collegamento ai serbatoi devono essere esattamente indicati nel progetto e non devono costituire pericolo per il normale transito delle persone e dei veicoli.
Titolo 3 Modalità di installazione. 3.1 Serbatoi fuori terra (vd. tav. 7 e 8). 3.1.1 I serbatoi fuori terra devono essere collocati su selle o supporti, solidamente ancorati al terreno, al fine di evitare spostamenti sia durante le operazioni di rifornimento, sia durante l'esercizio. 3.1.2 Gli accessori dei serbatoi devono essere direttamente accessibili da parte dell'operatore. 3.1.3 Quando i serbatoi sono installati in adiacenza di aree transitabili da veicoli, deve essere realizzata una idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali contro i serbatoi, posta a distanza dagli stessi non inferiore a 1 m. Nel caso la difesa sia costituita semplicemente da un cordolo anche discontinuo, questo deve avere altezza minima di 0,20 m. La distanza minima, in tal caso, deve essere non inferiore a 1,5 m (vd. tav. 1, 3, 4, 5 e 6). 3.1.4 La superficie esterna dei serbatoi deve essere opportunamente protetta contro la corrosione da agenti atmosferici. 3.2 Serbatoi interrati (vd. tav. 9). 3.2.1 I serbatoi devono essere collocati entro una cassa di contenimento ed a questa ancorati in modo da resistere ad eventuali spinte idrostatiche. L'ancoraggio dovrà essere effettuato mediante almeno due collari fissati al pavimento della cassa di contenimento tramite tiranti, oppure mediante prigionieri fissati nella pavimentazione della cassa di contenimento stessa. 3.2.2 La cassa di contenimento deve essere costruita in conglomerato cementizio, con intonaco interno in malta cementizia o rivestita con materiali che ne assicurino una equivalente impermeabilità in modo da impedire la diffusione del gas, in caso di perdita, nel terreno adiacente. 3.2.3 Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) bordi superiori con sporgenza da almeno 0,10 m a non più di 0,40 m rispetto al livello del terreno circostante; b) dimensioni tali da lasciare uno spazio di almeno 0,30 m fra le pareti ed il serbatoio; c) copertura leggera incombustibile per la protezione del serbatoio dagli agenti atmosferici, estesa su tutta la superficie della cassa di contenimento; d) gli spazi tra le pareti ed il serbatoio devono essere riempiti con sabbia asciutta non chimicamente attiva. 3.2.4 Nella cassa di contenimento i serbatoi devono essere collocati su selle di appoggio in modo che: a) il punto più basso di ogni serbatoio risulti almeno 0,20 m distante dal fondo della cassa; b) il punto più alto di ogni serbatoio e degli accessori non superi il livello del terreno; c) lo strato di sabbia abbia spessore tale da coprire l'intero serbatoio, lasciando in vista gli accessori. 3.2.5 La superficie esterna dei serbatoi deve essere opportunamente protetta contro le azioni del terreno circostante. Titolo 4 Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza. 4.1 Elementi pericolosi del deposito. 4.1.1 Sono considerati elementi pericolosi del deposito, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, il serbatoio, il punto di riempimento, il gruppo multivalvole e tutti gli organi di intercettazione e controllo, con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar. 4.1.2 Rispetto agli elementi pericolosi del deposito, devono essere osservate le distanze di sicurezza verso l'esterno indicate in 4.3, le distanze di sicurezza interna indicate in 4.4 e le altre distanze di sicurezza indicate in 4.5. 4.2 Distanze di sicurezza e di protezione. Vedi termini e definizioni generali di cui al relativo decreto ministeriale. 4.3 Distanze di sicurezza esterne (vd. tav. 10, 11, 12 e 13). 4.3.1 Si devono osservare le seguenti distanze minime tra gli elementi pericolosi indicati in 4.1.1, e gli elementi, posti all'esterno della proprietà ove sorge il deposito come di seguito specificato: a) fabbricati, depositi di materiali combustibili ed infiammabili, aperture di fogna, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione: 5 m per depositi di capacità fino a 3 m3 e 7,5 m per depositi di capacità oltre 3 fino a 5 m3;
b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luogo di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo: 10 m per depositi di capacità fino a 3 m3 e 15 m per depositi di capacità oltre 3 fino a 5 m3;
c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m
d) proiezione verticale di linee elettriche di alta tensione, ai sensi dell'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (uguale o maggiore a 400 volt efficaci per corrente alternata, a 600 volt per corrente continua): 15 m;
e) aperture poste al piano di posa dei serbatoi, comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna: 10 m;
f) confini di proprietà: 3 m, riducibili a 1,5 m mediante l'interposizione di muro come previsto dall'art. 4.4.2. paragrafo b (vd. tav. 7 e 9).
g) Serbatoi fissi di g.p.l. a servizio di altre proprietà:
4.4 Distanze di sicurezza interne. 4.4.1 Le distanze indicate in 4.3.1 a) - b) - c) - d) - e) (D.M. 20 luglio 1993), devono essere osservate anche rispetto ai fabbricati e agli altri elementi da proteggere, posti all'interno della proprietà in cui il deposito è collocato. 4.4.2 Le distanze di sicurezza interna possono essere ridotte fino alla metà mediante:
I muri devono elevarsi di almeno 0,50 m oltre il più alto elemento pericoloso da schermare.
4.5 Altre distanze di sicurezza. 4.5.1 La distanza orizzontale fra due serbatoi dello stesso deposito, sia fuori terra che interrati, deve essere almeno pari al diametro del maggiore dei serbatoi, con un minimo di 0,80 m (vd. tav. 1, 7 e 9). 4.5.2 Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro del serbatoio o dei serbatoi deve essere mantenuta una distanza minima di 3 m (vd. tav. 4, 5, 7 e 9); 4.5.3 Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro dei fabbricati
4.5.4 Tra gli elementi pericolosi del deposito e l'eventuale recinzione di cui al punto 4.6.1 deve essere osservata una distanza minima di 1 m (vd. tav. 4 e 5); 4.6 Strutture di protezione. 4.6.1 Gli elementi pericolosi del deposito devono essere disposti in apposita zona delimitata da recinzione in robusta rete metallica alta al minimo 1,80 m e dotata di porta apribile verso l'esterno (vd. tav. 4 e 5), chiudibile con serrature e/o lucchetto; parte della recinzione può coincidere con la recinzione del terreno ove si svolge l'attività servita dal deposito G.P.L. anche se in muratura, purché la zona di installazione del deposito stesso risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze di cui in 4.3. 4.6.2 Nei depositi collocati in complessi industriali la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano dotati di apposito coperchio racchiudente il gruppo multivalvola, l'attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo del massimo livello liquido. Il coperchio deve essere dotato di serratura o lucchetto. 4.6.3 Nel caso previsto in 2.2 d e in tutti quei casi ove non sia possibile installare sui serbatoi il punto di riempimento, questo può essere situato in altra posizione nel rispetto della distanza di sicurezza verso l'esterno prevista in 4.3 (vd. tav. 2). 4.7 Altre misure di sicurezza. a) I serbatoi fuori terra devono essere contornati da un'area, avente profondità non minore di 5 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo d'incendio. Ove tale distanza non possa essere rispettata, la base della rete metallica, di cui al punto 4.6.1., dovrà essere costituita da un muretto alto 0,5 m.; b) nell'interno dei depositi non devono essere posti materiali estranei di alcun genere; c) appositi cartelli fissi, e bene visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524; d) apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti dei vigili del fuoco e del tecnico della ditta fornitrice da contattare in caso di emergenza. Titolo 5 Serbatoi ed accessori. 5.1 Ciascun serbatoio deve essere metallico e realizzato, installato e verificato in conformità alle norme vigenti per gli apparecchi a pressione. Il grado di riempimento deve essere inferiore all'80% per i serbatoi fuori terra e all'85% per i serbatoi interrati. 5.2 Ciascun serbatoio deve essere dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza e accessori: a) un indicatore di livello del liquido contenuto nel serbatoio, di tipo a segnalazione continua (tav. 14) con esclusione di quelli a tubo di vetro; b) sistema pescante fisso per controllo del livello massimo ammissibile del liquido, con valvolina di sfiato avente il diametro di passaggio non superiore a 1,5 mm (tav. 21); c) valvola di sicurezza e relativa sottovalvola con coperchietto a chiusura lasca a protezione della pioggia (tav. 15); d) organi di prelievo del G.P.L. in fase gassosa o liquida: con valvola di intercettazione manuale o valvola di eccesso di flusso (tav. 16); e) attacco di riempimento del G.P.L. fase liquida con doppia valvola di non ritorno: l'unione del terminale della tubazione flessibile dell'autocisterna con l'attacco di riempimento deve essere realizzata a mezzo di giunto filettato con manicotto girevole. L'attacco di riempimento deve essere dotato di tappo di protezione con catenella (tav. 17); f) nel caso di punto di riempimento G.P.L. in fase liquida ubicato a distanza dal serbatoio di stoccaggio e allo stesso collegato con tubazione metallica fusa, l'attacco deve avere le stesse caratteristiche descritte nel precedente punto e). La connessione fra l'estremità della tubazione fissa e l'attacco installato sul serbatoio, deve essere realizzata mediante:
g) valvola di equilibrio G.P.L. fase gas: detta valvola è facoltativa, però nel caso venga installata, deve essere corredata con valvola di eccesso di flusso (tav. 21); h) manometro con l'indicazione del vapore della pressione di bollo del serbatoio. Il diametro del passaggio del gas al manometro deve essere non superiore a 1,5 mm. Deve essere prevista una flangia regolamentare per l'attacco di un manometro campione (tav. 21); i) eventuali scarichi di fondo corredati di un tappo sigillato dotato di valvola di ritegno (tav. 19); l) attacco per la pinza di collegamento elettrico dell'autocisterna al serbatoio (tav. 20); m) messa a terra del serbatoio in conformità alle norme vigenti. A questo fine possono essere utilizzate le indicazioni contenute nella norma C.E.I. 64-2 (edizione luglio 1973), punto 14.2.02; n) gli accessori di cui ai punti b), d), (fase gas); g), h) (manometro), possono essere raggruppati in una unica valvola (Multivalvola) che assolve le funzioni specifiche descritte. 5.3 I dispositivi e gli accessori di sicurezza devono essere del tipo approvato dal Ministero dell'interno (DGPCSA - Centro Studi ed Esperienze) d'intesa con l'ISPESL, ferme restando le attribuzioni dell'ISPESL stessa in materia di omologazione. Titolo 6 Vaporizzatori - Riduttori - Regolatori. 6.1 I vaporizzatori possono essere installati in prossimità dei serbatoi per stoccaggio G.P.L.; devono essere del tipo a resistenza elettrica in esecuzione antideflagrante. Potranno essere adottate quelle di tipo ADPE di cui alle norme CEI 64-2. In alternativa possono essere alimentati con fluido caldo prodotto dal generatore posto alla distanza di sicurezza verso l'esterno prevista al punto 4.3. 6.2 A valle di ciascun stadio di riduzione/regolazione di pressione, deve essere installata una valvola di sicurezza che può anche essere incorporata nel riduttore/regolatore, per proteggere la membrana da accidentali sovrapressioni. Le valvole devono essere tarate secondo un programma prestabilito nel campo 0.06-0.9 bar per gli impianti a circa 0,03 bar e ad una pressione pari a 1,25-2 volte la pressione di esercizio per gli impianti a pressione più alta. (modificato dal D.M. 15 ottobre 1992 - G.U. n. 292 del 12 febbraio 1992) Titolo 7 Tubazioni per G.P.L. in fase liquida. 7.1 Le tubazioni rigide di adduzione del G.P.L. in fase liquida (punto 2.2 d e 4.6.3) e per l'alimentazione di eventuali vaporizzatori, devono essere in acciaio di qualità e saldabile ed inoltre previste per una pressione nominale non inferiore a 40 bar (PN 40). Le giunzioni quando non siano eseguite mediante saldature dirette delle tubazioni, devono essere realizzate a mezzo di flange, o appositi giunti saldati ai rispettivi tubi ed aventi le stesse caratteristiche di questi. Sono vietate le giunzioni dirette delle tubazioni mediante filettature. Sia le tubazioni sia le giunzioni debbono avere rivestimento protettivo contro la corrosione. Deve essere assicurata la continuità elettrica delle tubazioni. 7.2 Le tubazioni devono essere esterne agli edifici; possono essere interrate, in cunicoli, oppure situate all'aperto su appositi sostegni in zone adeguatamente protette da eventuali urti di automezzi con cordolo od altro idoneo sistema. 7.3 I cunicoli destinati a contenere tubazioni rigide di adduzione G.P.L. in fase liquida devono essere:
7.4 Le tubazioni interrate devono: a) essere protette da incamiciatura metallica di diametro maggiore di almeno 2 cm rispetto a quello della tubazione interna; b) avere le giunture realizzate con flange alloggiate in pozzetti costruiti con le caratteristiche previste per i cunicoli; c) avere incamiciatura dotata, per ciascun tratto compreso tra due flange, di uno sfiato costituito da un tubo con la parte terminale a U capovolto, munito di idonea reticella tagliafiamma e sito all'altezza di m 2,50 sul piano di calpestio. Titolo 8 Autocisterne e travaso. 8.1 L'autocisterna deve essere di tipo omologato secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Il serbatoio della autocisterna deve essere verificato periodicamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti. L'autocisterna deve essere munita di adeguato cavo elettrico corredato di pinza con interruttore del tipo antideflagrante per realizzare la continuità elettrica con il serbatoio mediante l'attacco di cui al punto 5.2.1 e nello stesso tempo la messa a terra. Nel caso previsto al punto 4.6.3 deve essere predisposto un idoneo sistema che realizzi la messa a terra dell'autocisterna. 8.2 La linea per il prelievo della fase liquida, per il rifornimento dei serbatoi dell'autocisterna deve essere dotata di una valvola la cui chiusura è comandabile a distanza. Detto comando può essere pneumatico od oleodinamico o meccanico. 8.3 Le autocisterne possono essere dotate di un circuito di tubazioni tale da consentire l'autocaricazione a mezzo pompa e/o compressore (vd. tav. 22 e 23). 8.4 Le tubazioni flessibili, per il travaso, devono: a) avere la lunghezza massima di 40 m e diametro massimo interno di 25 mm. b) essere sottoposte ogni dodici mesi, a cura del proprietario dell'autocisterna, ad una prova idraulica di pressione a 30 bar. La prova deve essere effettuata con certificazione rilasciata dal centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno – Direzione gen. protezione civile e servizi antincendi o da enti, laboratori ed istituti legalmente riconosciuti. Il certificato dell'eseguita prova deve essere esibito a richiesta degli addetti al controllo. c) essere munite di raccordi rapidi in ottone o in materiale avente caratteristiche analoghe o avente protezione antiscintilla; d) essere corredate alle due estremità di valvole di eccesso di flusso o di ritegno orientate in maniera tale da intercettare, nel caso di rottura, fuoriuscite di gas sia dal lato autocisterna sia dal lato serbatoio; e) avere l'estremità di attacco al serbatoio munita di un organo di intercettazione manuale a chiusura rapida del tipo con raccordo di bloccaggio in caso di rottura o inceppamento della valvola di riempimento posta sul serbatoio; f) prevedere immediatamente prima del punto di allacciamento della tubazione flessibile (lato autocisterna) l'installazione di una valvola di sicurezza per evitare sovrapressioni nella stessa. La valvola dovrà avere scarico convogliato in modo da evitare danni a persone e cose; g) rispettare le norme tecniche di cui al decreto 10 marzo 1983 del Ministero dei trasporti (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 21 luglio 1983). Titolo 9 Mezzi antincendi. 9.1 In prossimità del serbatoio dovranno essere tenuti almeno due estintori portatili per fuochi di classe 89 B-C. Titolo 10 Norme di esercizio. 10.1 Il personale addetto al travaso deve essere di provata capacità e possedere le cognizioni necessarie per una corretta e sicura esecuzione di tutte le operazioni connesse al travaso stesso. Il personale dovrà frequentare uno specifico corso di addestramento. 10.2 L'organizzazione di tale corsi sarà affidata ad organismo all'uopo qualificato che dovrà sottoporre il relativo programma alla preventiva approvazione della Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno. 10.3 Al termine di ciascun corso, che comprenderà una parte teorica e una parte pratica, basate entrambi sul contenuto di un manuale di istruzioni relativo alle modalità di impiego delle apparecchiature dell'autocisterna e del serbatoio, verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di proficua frequenza al corso stesso. 10.4 Le operazioni di travaso sono svolte sotto la diretta responsabilità del personale addetto alle operazioni stesse, che dovrà essere munito dell'attestato di frequenza di cui al punto 10.3. 10.5 Le operazioni di travaso devono: a) essere effettuate con le tubazioni flessibili in dotazione all'autocisterna, senza ricorrere a raccordi di passaggio di cui è fatto divieto assoluto; b) essere effettuate all'aperto e in modo che non si abbia dispersione di prodotto nell'atmosfera, salvo quella dell'indicatore di massimo riempimento. La tubazione flessibile deve essere distesa in zone aperte e chiuse al traffico. 10.6 Gli addetti prima di iniziare le operazioni di travaso devono: - assicurarsi della quantità di prodotto che il serbatoio fisso può ricevere; - verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del serbatoio e l'assenza di perdite; - effettuare il collegamento tra autocisterna e serbatoio atto a garantire la continuità elettrica e quindi la messa a terra dell'autocisterna stessa; - porre vicino al serbatoio, e a portata di mano, il sistema di comando di chiusura a distanza delle valvole dell'autocisterna in modo da poter intervenire prontamente in caso di necessità; - verificare la tenuta degli accoppiamenti effettuati. 10.7 é fatto assoluto divieto di utilizzare le autocisterne per rifornire serbatoi che non siano rispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al punto 5.1 e non siano corredati con gli accessori di cui al punto 5.2 delle presenti norme. 10.8 é fatto divieto di rifornire contemporaneamente serbatoi dello stesso deposito con due o più autocisterne. Titolo 11 Disposizioni complementari. 11.1 La documentazione tecnica da allegare alle domande da presentare ai comandi provinciali VV.F. competenti per territorio, di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, deve comprendere: a) relazione tecnica illustrativa del deposito e dell'impianto di utilizzazione redatta da tecnici o professionisti iscritti negli albi professionali nei limiti delle rispettive competenze; b) planimetria in scala 1: 500 o 1: 1.000 dell'area prescelta per la installazione dell'impianto con l'indicazione dello stato dei luoghi per un raggio di almeno 50 m dai centri dei serbatoi c) pianta di sezioni dell'impianto e, in particolare, degli elementi pericolosi: d) schema dell'impianto con le principali caratteristiche Titolo 12 Campo di applicazione e disposizione transitorie. 12.1 Le presenti norme si applicano per i depositi di nuova installazione o in casi di sostanziali modifiche o ampliamento di quelli esistenti. I depositi esistenti devono essere adeguati entro e non oltre 3 anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme. 12.2 Il rilascio dell'attestato di frequenza ai corsi di addestramento di cui al titolo 10 dovrà avere luogo, per il personale addetto al travaso operante alla data di entrata in vigore delle presenti norme, entro il termine di dodici mesi dalla data stessa.
Sono omesse le tavole allegate).
Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 1235/4106 del 26 gennaio 1993
Chiarimenti interpretativi del D.M. 31. 3.1984 "Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3"
Sono pervenute a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi relativi ad alcuni punti del Decreto Ministeriale 31 marzo 1984 sia dal punto di vista tecnico che procedurale. Al riguardo per uniformità di indirizzo e per consentire una corretta applicazione della normativa, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si forniscono di seguito i relativi chiarimenti ai quali i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco si atterrano nell'espletamento dell'attività di Prevenzione Incendi.
TITOLO 2 - UBICAZIONE
Quesito: Chiarimento: Con il termine "costruzioni" è da intendersi qualsiasi tipo di edificio, nonché le recinzioni in muratura con altezza superiore a 1.80 m.
Quesito:
Chiarimento: Nel caso sia impossibile prevedere l'area di sosta dell'autocisterna all'interno della proprietà servita dal deposito e di conseguenza si renda necessaria l'occupazione di suolo pubblico per il tempo indispensabile all'effettuazione delle operazioni di rifornimento, il Comando VV.F., se ritenuto necessario, potrà richiedere la presentazione da parte dell'utente di apposite autorizzazioni da concedersi da parte dell'Autorità competente. Dette autorizzazioni o concessioni d'uso o di occupazione di suolo pubblico potranno eventualmente contenere le limitazioni di esercizio ritenute necessarie da detta Autorità Il Comando VV.F., per quanto di sua competenza, dovrà fissare le limitazioni e/o prescrizioni di esercizio da adottare durante le operazioni di travaso, fra le quali dovranno comunque essere previste: a) le distanze di sicurezza tra l'autocisterna ed i fabbricati non pertinenti il deposito, che non potranno essere inferiori a quelle previste al punto 4.5.3 del D.M. 31.3.1984; b) il divieto di sosta in aree ove è prevista notevole affluenza di persone.
Quesito: Chiarimento L'area di sosta dell'autocisterna ed il serbatoio del g.p.l. non devono necessariamente essere mutuamente a vista.
TITOLO 4 - ELEMENTI PERICOLOSI E RELATIVE DISTANZE DI SICUREZZA
Quesito: Chiarimento: La distanza di 15 m da linee ferroviarie, officine ed impianti di cui all'art. 1 del D.M. 3.8.1981 deve intendersi riferita ai depositi di g.p.l. con serbatoi interrati, mentre quelli fuori per terra deve essere osservata la distanza di sicurezza esterna di 30 m.
Quesito: Chiarimento: Non è prescritta alcuna distanza di sicurezza tra i serbatoi di g.p.l. e le linee elettriche a bassa tensione, fermo restando, ovviamente, il rispetto della legge n. 186 dell'1.3.1968.
Quesito: possibilità di ubicare il muro di cui al punto 4.4.2 b) sul confine di proprietà; Chiarimento: E' consentito che il muro di schermo del serbatoio di g.p.l. venga ubicato lungo il confine di proprietà.
Decreto Ministero dell'Interno 20 luglio 1993
Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 31 marzo 1984 recante norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc.
...omissis... il testo del D.M. 31/3/1984 è coordinato con la presente norma
Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 2168/4106 del 27 settembre 1994
Utilizzo di serbatoi interrati ad asse verticale di capacità singola non superiore a 3 mc, per lo stoccaggio di g.p.l., collocati in contenitore di polietilene
Il Decreto Ministeriale 31 marzo 1984 indica al titolo III le modalità di, installazione dei serbatoi dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 ed in particolare il punto 3.2 fornisce le prescrizioni per i serbatoi interrati. Stanno pervenendo a questa Direzione, da parte di alcune ditte produttrici di serbatoi di gas di petrolio liquefatto, istanze intese ad ottenere l’autorizzazione ad installare serbatoi interrati di g.p.l. secondo criteri innovativi, già in uso in altri paesi della Unione Europea, consistenti nella eliminazione della cassa di contenimento in conglomerato cementizio sostituita con un contenitore in polietilene assemblato in fabbrica assieme al serbatoio, che assicura le stesse caratteristiche funzionali della cassa in conglomerato cementizio, anche ai fini della sicurezza. Le suddette istanze sono state sottoposte all’esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi che, vista la documentazione tecnica prodotta e l’esito delle prove di laboratorio effettuate sui prototipi del manufatto, richiamandosi alle funzioni che assolve la cassa di contenimento (proteggere dalla corrosione il serbatoio, resistere alla spinta del terreno e/o della falda circostante, impedire la diffusione del gas nel terreno circostante nel caso in cui si verifichi una perdita dal serbatoio o dai dispositivi di funzionamento, impedire l’infiltrazione dell’acqua all’interno della cassaforma), ha ritenuto che l’installazione del suddetto manufatto possa essere accettata in quanto equivalente, ai fini della sicurezza, alla installazione del serbatoio in cassa di contenimento in conglomerato cementizio secondo le disposizioni di cui al citato punto 3.2 del D.M. 31 marzo 1984. Stante che una autorizzazione in difformità delle nonne in vigore può essere concepita unicamente in deroga secondo le procedure previste dall’art. 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, in considerazione comunque che deroghe da parte degli organi centrali rappresenterebbero, per il caso di specie, un atto meramente formale, al fine di snellire le procedure ed evitare aggravi di lavoro puramente burocratico, si dispone che i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, in attesa di una modifica del citato D.M. 31.3.1984 ed in una prima fase di applicazione, possano procedere direttamente all’approvazione di depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità non superiore a 5 m3 che prevedano l’utilizzo di tali manufatti costituiti dal serbatoio e dal contenitore a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti e modalità di installazione. 1) Requisiti del serbatoio e del contenitore Il serbatoio deve essere metallico, realizzato, installato e verificato in conformità delle norme vigenti per gli apparecchi a pressione e dotato dei previsti dispositivi di sicurezza ed accessori. - La superficie esterna del serbatoio deve essere opportunamente trattata per resistere a fenomeni di corrosione. - Il contenitore deve essere realizzato in polietilene ad alta densità di caratteristiche qualitative non inferiori a quelle prescritte dalla norma UNI-ISO 4437 (luglio 1988 - Tubi in polietilene per condotte interrate per distribuzione di gas combustibili). - Il contenitore deve essere realizzato in modo da permettere l’estrazione del serbatoio per consentire le previste verifiche periodiche. - Il contenitore, nelle sue parti costitutive deve resistere alla spinta del terreno e/o della falda circostante; deve impedire l’infiltrazione d’acqua al suo interno e la diffusione di g.p.l. nel terreno circostante nel caso in cui si verifichi una perdita dal serbatoio e/o dai dispositivi di sicurezza ed accessori. - L'insieme contenitore-serbatoio deve essere opportunamente ancorato ad un basamento in conglomerato cementizio esterno al contenitore, avente geometria e peso idonei a contrastare la spinta idrostatica ed a rendere inamovibile il contenitore.
- Il contenitore deve essere dotato di apposito pozzetto per il contenimento dei dispositivi di sicurezza ed accessori del serbatoio. Tale pozzetto deve essere sigillato rispetto al volume del contenitore in cui è ubicato il serbatoio, in modo che eventuali perdite dai suddetti dispositivi rimangano confinate all’interno del pozzetto stesso. - Il pozzetto deve essere completamente interrato e protetto superiormente con un coperchio realizzato in polietilene di classe 1 di reazione al fuoco. Il requisito di reazione al fuoco dovrà essere certificato da laboratorio autorizzato. - Il coperchio deve essere realizzato a doppia parete, con intercapedine di spessore non inferiore a 4-5 cm, riempita con materiale isolante ed incombustibile. - Il coperchio, installato sulla struttura del contenitore, deve resistere ad un carico statico non inferiore a 1.000 Kg/m2. - Il coperchio deve essere dotato di idonea chiusura che consenta l’accessibilità al pozzetto ai soli operatori autorizzati alle operazioni di manutenzione e travaso. - Il sistema di chiusura deve essere comunque tale da consentire l’espulsione del coperchio per una sovrappressione, all’interno del pozzetto, non superiore a 600 mbar, dovuta a fuoriuscita di g.p.l. dai dispositivi di sicurezza ed accessori. - Le dimensioni del pozzetto devono essere tali da garantire una distanza di 20-30 cm tra la parete interna del coperchio e la sommità dei dispositivi di sicurezza ed accessori. 2) Modalità di installazione - L'utilizzo di serbatoi interrati collocati in contenitori di polietilene è consentito per sole utenze di civile abitazione e per serbatoi di capacità singola non superiore a 3.000 lt.
- Quando il serbatoio ed il relativo contenitore sono installati ad una distanza inferiore di 5.00 m da aree transitabili da veicoli, deve essere realizzata una idonea difesa fissa costituita da un cordolo di altezza minima di 0,20 m posta ad una distanza non inferiore a 1,5 m dal serbatoio. - La realizzazione della recinzione prevista al punto 4.6 del D.M. 31 marzo 1981 non è necessaria.
- Dovranno essere osservate le distanze di sicurezza previste dal D.M. 31 marzo 1984 per i serbatoi interrati. In prossimità al deposito deve essere installata apposita cartellonistica così come previsto dal D.M. 31 marzo 1984 al punto 4.7 lettere c) e d). Le caratteristiche ed i requisiti del contenitore e del relativo serbatoio dovranno essere dichiarate dalla ditta costruttrice che dovrà allegare la necessaria certificazione ed inoltre specificare le relative modalità di installazione e manutenzione. La ditta incaricata dell’installazione e della manutenzione dovrà rilasciare opportuna dichiarazione dalla quale risulti che le suddette operazioni sono state effettuate in conformità alle specifiche fornite dalla ditta costruttrice.
Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 2004/4106 del 27 ottobre 1995
Oggetto: Depositi di g.p.l. di capacità fino a 5 m3 in serbatoi interrati protetti da un rivestimento in resine epossidiche termoindurenti associato ad un sistema di protezione catodica ad anodi sacrificali di magnesio.
Come noto il D.M. 31 marzo 1984, che disciplina le nonne di sicurezza dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3, stabilisce al punto 3.2 che i serbatoi possono essere interrati purché all’interno di una cassa di contenimento di cemento armato. Il successivo D.M. 13 ottobre 1994, che disciplina le norme di sicurezza dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 5 m3, ha stabilito che i serbatoi interrati, ad esclusione di quelli posti in cassa di contenimento in cemento armato, devono essere dotati di impianto di protezione catodica e provvisti di un rivestimento che possieda adeguati requisiti di dielettricità, aderenza, resistenza meccanica, non igroscopicità, impermeabilità ed inalterabilità rispetto agli agenti aggressivi del terreno. Ciò premesso sono pervenute a questa Direzione richieste intese ad ottenere l'autorizzazione ad installare serbatoi interrati, per depositi di g.p.l. sino a 5 m3, senza cassa di contenimento in cemento armato e provvisti di un doppio sistema di protezione costituito da un rivestimento protettivo in resine epossidiche termoindurenti (protezione passiva) associato a protezione catodica ad anodi sacrificali di magnesio (protezione attiva). Al riguardo: - acquisito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi; - vista la normazione tecnica esistente in materia, nonché i criteri già in uso in altri paesi della Comunità europea ; - esaminato l'esito delle prove effettuate da parte del Laboratorio di Macchine e Termotecnica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; si ritiene che i suddetti serbatoi possano essere interrati senza cassa di contenimento, in quanto il sistema di protezione attiva e passiva di cui sono dotati è da considerarsi equivalente, ai fini della sicurezza, alle disposizioni di cui al punto 3.2 del D.M. 31 marzo 1984. Tenuto conto che una autorizzazione in difformità alle norme in vigore può essere solo rilasciata in deroga, secondo le procedure dell' articolo 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, e in considerazione che deroghe da parte degli Organi centrali rappresenterebbero, per il caso in specie, un atto meramente formale, al fine di snellire le procedure ed evitare aggravi di lavoro puramente burocratico, si dispone che i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, in attesa di una modifica del citato D.M. 31 marzo 1984, possono procedere direttamente alla approvazione di depositi di g.p.l. di capacità non superiore a 5 m3, che prevedano l'utilizzo di serbatoi interrati senza cassa di contenimento, a condizione che siano rispettati i requisiti, nonché le modalità di installazione, controllo ed esercizio riportati nell'allegato alla presente disposizione.
ALLEGATO
A) Requisiti dei serbatoi e del rivestimento protettivo
Serbatoi I serbatoi devono essere di nuova costruzione, metallici, realizzati e verificati in conformità alla normativa vigente sugli apparecchi a pressione e dotati dei previsti dispositivi di sicurezza ed accessori con esclusione dello scarico di fondo. L'eventuale utilizzazione dei serbatoi esistenti, alla data di emanazione della presente disposizione, dovrà essere preventivamente autorizzata, a seguito delle necessarie verifiche e modifiche, dall'Autorità competente, in relazione alle condizioni di installazione previste. Tale autorizzazione dovrà essere presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco all'atto della richiesta di esame progetto.
Trattamento della superficie dei serbatoi prima dell'applicazione del rivestimento Dopo l'effettuazione delle radiografie e delle prove a pressione e dopo aver proceduto all'eliminazione di tutte le sbavature di saldatura, la superficie esterna dei serbatoi deve essere sottoposta a sabbiatura e decapaggio tale da conferire il grado SA 2,5 secondo la norma ISO 8501-1 o equivalenti.
Rivestimento Il rivestimento applicato sulla superficie esterna del serbatoio deve essere costituito da resine epossidiche termoindurenti e dovrà avere caratteristiche tali da soddisfare i requisiti previsti dalla nonna UNI 9782. l requisiti richiesti devono essere dimostrati dal produttore tramite prove di laboratorio e dai controlli nella fase di applicazione. Il rivestimento sui serbatoi deve essere applicato secondo le istruzioni del produttore.
Prove da effettuare sul rivestimento applicato sul serbatoio In attesa dell'emanazione di specifiche norme armonizzate della Comunità europea, sulla base delle nonne di buona tecnica esistenti, nonché delle indicazioni fornite dal Laboratorio di macchina e termotecnica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da parte del costruttore deve essere acquisita apposita certificazione di laboratorio legalmente autorizzato sull'esito delle seguenti prove:
1) Spessore minimo Lo spessore minimo del rivestimento non deve essere inferiore a 500 micron in ogni punto della superficie del serbatoio. Le prove di spessore devono essere realizzate con metodi non distruttivi con riferimento alla norma ISO 2178 o equivalente.
2) Continuità dielettrica Il rivestimento di spessore minimo di 500 micron non dovrà presentare alcuna discontinuità dielettrica sotto prove a voltaggio di 5 KV effettuate con “holiday-detector” secondo norma DIN 30671 o equivalente. Il voltaggio di prova è incrementato di 1 KV, per ogni incremento di 0,1 mm.
3) Aderenza Si effettua con prove di strappo secondo la norma ISO 4624 o equivalente.
4) Resistenza meccanica del rivestimento a pressione interna La prova si effettua praticando una serie di fori, del diametro di 4 mm, sul serbatoio, che viene successivamente sottoposto al trattamento di rivestimento. Completato l'indurimento del rivestimento e verificato che lo spessore sia non inferiore a 500 micron, il serbatoio viene messo in pressione (10 bar). Dopo 500 ore il rivestimento non deve presentare cedimenti, né il manometro segnare abbassamenti di pressione.
5) Prova in acqua salmastra Il serbatoio dopo l'applicazione del rivestimento deve essere immerso per 90 giorni in acqua salmastra e dopo tale prova il materiale non deve essersi sciolto, distaccato, rammollito, ne presentare rigonfiamenti. Tale serbatoio successivamente deve essere sottoposto alle prove di cui ai punti l, 2, 3 con esito positivo.
6) Resistenza elettrica trasversale di isolamento Un serbatoio dopo l'applicazione del rivestimento, deve essere interrato e sottoposto alla prova di resistenza elettrica trasversale di isolamento secondo le norme UNI 9782 e UNI-CEI 7 o equivalenti. L'esito di tale prova deve fornire un valore della resistenza trasversale di isolamento non inferiore a 10.000 Ohm/mq. Su ciascun serbatoio deve essere effettuata, da parte del costruttore, la verifica dello spessore del rivestimento, la prova di dielettricità e di aderenza, rilasciandone apposita dichiarazione.
B) Equipaggiamento complementare del serbatoio Oltre agli accessori previsti dalla normativa vigente, con esclusione dello scarico di fondo, occorre prevedere: a) un pozzetto chiudibile a chiave, fissato sulla parte superiore del serbatoio, all'interno del quale sono ubicati gli accessori. Il pozzetto può essere metallico o in materiale non corrodibile (p.e. polietilene ad alta densità di caratteristiche rispondenti ai requisiti della norma UNI-ISO 4437). Il pozzetto, se metallico, deve essere protetto come il serbatoio ed essere garantita la continuità elettrica con il serbatoio. Il fissaggio del pozzetto al serbatoio viene effettuato tramite saldatura o con bulloni inossidabili e deve garantire l'impermeabilità rispetto all'esterno. Il coperchio del pozzetto deve resistere ad un carico statico non inferiore a 1.000 kg/mq. Il pozzetto deve essere dotato di un sistema di sfiato, costituito da una valvola meccanica a sicurezza intrinseca, con intervento a sovrappressioni interne al pozzetto inferiori a 150 mm H20. Tale valvola deve garantire il suo funzionamento anche nel caso di carichi accidentali sul coperchio del pozzetto. b) un manicotto isolante sulla tubazione di alimentazione all'impianto interno e posto all'interno del pozzetto per garantire la sua ispezionabilità. Tale manicotto deve essere realizzato in modo da garantire : - la compatibilità chimica con il g.p.l.; - la resistenza a pressione (1,5 volte la pressione di esercizio); - le temperature limiti di utilizzazione; - la resistenza elettrica e le sue qualità dielettriche.
c) sistema di protezione catodica costituito da: - uno o più anodi di magnesio che assicurino una capacità di almeno 1.100 Ah/kg e relativi collegamenti. Gli anodi devono essere protetti da un materiale di rivestimento con funzione di regolatore le cui caratteristiche essenziali sono comunicate dal fornitore. Gli anodi devono essere realizzati e dimensionati in base ad una durata minima di 20 anni ed ubicati in modo da conferire alla struttura da proteggere un potenziale negativo di almeno -0,9 Volt in rapporto al potenziale del terreno misurato con l'ausilio di un elettrodo di riferimento al Cu/CuS04. - punto di misura posto all'esterno del pozzetto in apposito contenitore stagno.
d) attacco per la pinza di collegamento equipotenziale dell'autocisterna al serbatoio, posta all'esterno del pozzetto. La messa a terra del serbatoio viene garantita dal sistema di protezione catodica. L'insieme degli equipaggiamenti deve essere correttamente protetto per evitare gli eventuali danneggiamenti durante il trasporto.
C) Installazione e controlli prima della messa in servizio
Generalità L'installazione del serbatoio deve rispettare le distanze di sicurezza di cui al D.M. 31.3.1984, ed occorre verificare l'assenza nelle immediate vicinanze di ogni causa generatrice di correnti vaganti suscettibili di perturbare il buon funzionamento della protezione catodica. Se il serbatoio viene installato ad una distanza inferiore a 5 metri da aree transitabili da autoveicoli, deve essere realizzata una idonea difesa fissa costituita da un cordolo di altezza minima di 0,20 m posta ad una distanza non inferiore ad 1,5 m dal serbatoio. La realizzazione della recinzione prevista al punto 4.6 del D.M. 31 marzo 1984 non è necessaria nel caso di installazioni in aree private non accessibili al pubblico. L'installazione ed i controlli prima della messa in servizio sono effettuati sotto la responsabilità di un installatore addestrato. L'addestramento dovrà essere attestato dal costruttore o dalla società rifornitrice del g.p.l., anche tramite le rispettive associazioni di categoria. L'installatore dovrà attenersi ad una procedura scritta fornita dal costruttore, che gli permetterà di verificare la corretta esecuzione dell'installazione secondo ciascuna fase prevista nei successivi punti. Al termine dell'installazione l'installatore dovrà dichiarare la corretta esecuzione e le eventuali osservazioni su di una scheda di installazione, copia della quale va consegnata all'utente, alla società rifornitrice del g.p.l., nonché al proprietario del serbatoio qualora soggetto diverso dai precedenti.
1) Installazione del Serbatoio Il terreno al fondo della fossa deve essere perfettamente livellato. Il serbatoio deve poggiare su di un basamento in calcestruzzo armato di almeno 10 cm di spessore e ad esso collegato al fine di assicurarne la stabilità e l'orizzontalità in ogni circostanza. Nel dimensionare il suddetto basamento occorre tenere conto delle spinte idrostatiche. Il sistema di collegamento tra serbatoio e basamento non deve costituire danneggiamento all'integrità del rivestimento (p.e. tramite cinghie in materiale tessile sintetico imputrescibile e fibbie in acciaio inossidabile). Un distacco di almeno 0,30 m deve essere garantito tra le pareti della fossa ed il serbatoio. La generatrice superiore del serbatoio deve essere interrata ad almeno 0,30 m. E' vietato al contorno del serbatoio per un raggio di 5 metri la presenza di alberi a radici profonde. Dopo l'installazione del serbatoio, deve essere effettuato un controllo globale ed eseguiti gli eventuali ritocchi sul rivestimento, secondo le procedure previste ed utilizzando i prodotti prescritti dal costruttore. Nel collegare il serbatoio con l'utenza, occorre controllare che nessuna parte metallica della tubazione di alimentazione sia in contatto con le parti del serbatoio protette dal sistema catodico, e questo in particolare occorre tenere presente nella installazione del giunto isolante e nell'attraversamento del pozzetto metallico.
2) Installazione degli anodi e controllo di continuità Gli anodi vanno installati a contatto con il terreno fuori della sabbia di riempimento. I terreno attorno agli anodi deve essere abbondantemente bagnato per garantire una buona continuità elettrica al fine di attivare la messa in servizio della protezione catodica. Dopo aver effettuato i collegamenti tra gli anodi ed il serbatoio, deve essere verificata la continuità. I risultati di tale verifica sono riportati sulla scheda di installazione a cura dell'installatore.
3) Riempimento della fossa Il riempimento della fossa viene effettuato con sabbia fina ed inerte (sabbia di fiume o di cava). Occorre prendere tutte le precauzioni per non danneggiare il serbatoio ed il pozzetto, il sistema di protezione catodica, i collegamenti con gli anodi ed il collegamento con l'utenza. Prima della totale ricopertura, un dispositivo di segnalazione non conduttore (p.e. griglia in materiale plastico), deve essere installato ad almeno 10 cm al di sopra della generatrice superiore del serbatoio. Completato la ricopertura della fossa, occorre segnalare al suolo l'ingombro del serbatoio tramite appositi picchetti.
D) Informazione all'utenza L 'utente deve essere informato sulle limitazioni imposte al contorno della zona sopra segnalata (interdizione di parcheggio, di piantagione, di transito di veicoli, di costruzione e di deposito di materiali combustibili). Deve essere altresì rammentato all'utente il divieto di installare in prossimità al serbatoio interrato, apparecchiature o attrezzature che possono produrre correnti vaganti. Tali prescrizioni sono riportate sia nella documentazione tecnica consegnata all'utente, che in maniera indelebile su di un cartello affisso in prossimità del serbatoio interrato.
E) Controlli del serbatoio in servizio I controlli del sistema di protezione del serbatoio interrato sono assicurati dal proprietario del serbatoio tramite personale specificatamente addestrato dal costruttore o dalla società rifornitrice del gas, anche tramite le rispettive associazioni di categoria. Tali persone nell'effettuazione dei controlli seguono le procedure di cui ai successivi punti da E1 a E4, che devono essere fornite a cura del Costruttore nell'apposita documentazione tecnica a corredo del serbatoio.
E1) Primo controllo del sistema di protezione catodica Un primo controllo viene espletato tra i 6 ed i 12 mesi dopo l'installazione. I dati rilevati sono riportati su apposita scheda tecnica conservata dal proprietario del serbatoio, e di cui deve essere fornita copia all'utente ed alla società rifornitrice del gpl. Tale controllo comprende: - una verifica di buono stato del giunto isolante e delle connessioni elettriche del sistema di protezione catodica; - la misura dell'intensità della corrente galvanica; - la misura del potenziale del serbatoio in rapporto al terreno con l'aiuto di un elettrodo di riferimento di Cu/CuS04. Le misurazioni di cui sopra devono essere effettuate secondo le istruzioni fornite dal costruttore, in conformità a regole di buona tecnica.
E2) Controlli periodici Controlli identici a quelli menzionati in E1 sono effettuati ogni 2 anni a decorrere dalla data di installazione.
E3) Risultati dei controlli I risultati dei controlli devono consentire di verificare l'efficacia della protezione catodica e di assicurare che la durata degli anodi sia soddisfacente. Per la valutazione dei risultati dei controlli, il proprietario, qualora non abbia le competenze tecniche necessarie, dovrà avvalersi di un servizio tecnico competente facente capo alla società distributrice del gpl o al costruttore. Gli esperti incaricati di tale servizio devono disporre di una guida procedurale fornita dal costruttore del serbatoio, che stabilisca i provvedimenti da attuare in funzione delle anomalie constatate in rapporto ai parametri di riferimento previsti. Nei casi limiti, non è escluso che i provvedimenti da prendere possano comportare l'interdizione dell'uso del serbatoio ed eventualmente l'estrazione dal terreno per stabilire le cause dell'anomalia. Tutte le anomalie constatate e tutte le azioni correttive apportate, sono registrate sul documento individuale del serbatoio.
E4) Controlli effettuati dall'autista addetto al rifornimento del g.p.l. Ad ogni rifornimento, l'autista, appositamente addestrato, oltre alle verifiche normali, effettua i seguenti controlli a vista: - il buono stato del pozzetto, dei collegamenti con la protezione catodica, e delle parti all'interno del pozzetto; - la presenza ed il buono stato del giunto isolante; - la presenza della segnalazione al suolo e il rispetto dei divieti al contorno del serbatoio. In caso siano riscontrate delle anomalie, la condotta che deve tenere l'autista deve essere oggetto di istruzioni particolari fornita dalla società distributrice del gpl. In tali istruzioni saranno previsti anche i casi nei quali l'autista non dovrà procedere al riempimento del serbatoio.
F) Documentazione tecnica Il costruttore deve fornire ciascun serbatoio di un documento tecnico riportante: - tipo di serbatoio e caratteristiche dei rivestimento; - sistema di protezione catodica (caratteristiche, pesi, installazione e posizione degli anodi); - certificazioni e dichiarazioni sulle prove effettuate; - modalità di installazione; - modalità di effettuazione dei controlli; - provvedimenti da prendere in caso di anomalie in sede di installazione e in fase di controlli; - informazioni all'utenza. Oltre alla documentazione soprariportata occorre per ciascun serbatoio avere le seguenti schede individuali: - la scheda di installazione; - la schede di primo controllo; - la scheda di ogni controllo successivo.
Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 2005/4106 del 27 ottobre 1995
Depositi di g.p.l. di capacità fino a 5 m3 - Utilizzo di serbatoi interrati ad asse orizzontale di capacità singola non superiore a 3 m3, per lo stoccaggio di g.p.l., collocati in contenitori di polietilene
A seguito della emanazione della lettera-circolare P2168/ 4106 sott. 40 del 27 settembre 1994, con la quale è stato autorizzato in deroga alla normativa vigente (D.M. 31 marzo 1984), l'utilizzo di serbatoi interrati ad asse verticale di capacità singola, non superiore a 3 m3, per lo stoccaggio di g.p.l., collocati all'interno di un contenitore in polietilene, sono pervenute istanze intese ad estendere tale tipo di installazione anche a serbatoi ad asse orizzontale. Dall'esame delle soluzioni proposte è emerso che le caratteristiche del contenitore, entro il quale viene installato il serbatoio, garantiscono un grado di sicurezza equivalente alla cassa di contenimento in conglomerato cementizio previsto al punto 3.2 del D.M. 31 marzo 1984. Ciò premesso si dispone che i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, in attesa di una modifica del citato D.M. 31 marzo 1984, possano procedere direttamente all'approvazione di depositi di g.p.l. di capacità complessiva non superiore a 5 m3 che prevedano l'utilizzo di serbatoi (di capacità singola non superiore a 3 m3), interrati entro contenitore in polietilene, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalità di installazione, di controllo e di esercizio riportati nell'allegato alla presente disposizione.
ALLEGATO
REQUISITI DEL SERBATOIO E DEL CONTENITORE
A) Serbatoio Il serbatoio deve essere metallico, realizzato e verificato in conformità della normativa vigente sugli apparecchi a pressione e dotato dei previsti dispositivi di sicurezza ed accessori, con esclusione dello scarico di fondo. La superficie esterna del serbatoio deve essere opportunamente trattata per resistere a fenomeni di corrosione.
B) Contenitore Caratteristiche del materiale Il contenitore deve essere realizzato in polietilene ad alta densità di caratteristiche non inferiori a quelle previste dalla norma UNI ISO 4437, al fine di garantire: a) l'impermeabilità rispetto al terreno e all'esterno; b) resistenza chimica rispetto al terreno ed all'ambiente esterno; c) resistenza ai microrganismi, ai danneggiamenti di radici e roditori.
Caratteristiche costruttive Le parti costitutive del contenitore devono essere dimensionate ed assemblate in modo da: - resistere alla spinta del terreno nel quale viene interrato e delle falda freatica circostante senza comportare danneggiamenti al serbatoio; - impedire qualsiasi infiltrazione dall'esterno nel volume d'aria compreso tra il serbatoio e contenitore; - impedire la diffusione nel terreno circostante di g.p.l., qualora si verifichi una perdita dal serbatoio e/o dai dispositivi di sicurezza ed accessori. Il contenitore inoltre deve essere realizzato in modo da garantire: a) l'ispezionabilità del serbatoio per consentire le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa sugli apparecchi a pressione. L'idoneità della ispezionabilità deve essere riconosciuta dall'Autorità competente; b) controlli sull'assenza di acqua e g.p.l. nel volume tra serbatoio e contenitore.
Nella parte superiore del contenitore deve essere realizzato un apposito pozzetto per il contenimento dei dispositivi di sicurezza ed accessori. Tale pozzetto deve essere reso stagno rispetto al volume tra serbatoio e contenitore. Il pozzetto deve essere chiudibile a chiave con coperchio realizzato con lo stesso materiale del contenitore ed avente requisiti di reazione al fuoco di classe 1 e che eviti infiltrazioni d'acqua nel pozzetto. Il pozzetto installato sulla struttura del contenitore deve resistere ad un carico statico non inferiore a 1.000 kg/mq. Il pozzetto deve essere dotato di un idoneo sistema di sfiato che intervenga in caso di fuoriuscita di gas dai dispositivi di sicurezza ed accessori. Il serbatoio deve essere collegato a presa di terra, in conformità alle norme C.E.I.. L 'attacco per la pinza di collegamento equipotenziale dell'autocisterna con il serbatoio deve essere posto all'esterno del pozzetto.
INSTALLAZIONE E CONTROLLI PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO
Generalità L'installazione del serbatoio deve rispettare le distanze di sicurezza di cui al D.M. 31 marzo 1984. Se il serbatoio viene installato ad una distanza inferiore a 5 metri da aree transitabili da autoveicoli, deve essere realizzata una idonea difesa fissa costituita da un cordolo di altezza minima di 0.20 m., posta ad una distanza non inferiore a 1,5 metri dal serbatoio. La realizzazione della recinzione prevista al punto 4.6 del D.M. 31 marzo 1984, non è necessaria nel caso di installazioni in aree private non accessibili al pubblico. E' vietato al contorno del serbatoio per un raggio di 5 metri la presenza di alberi a radici profonde. L'installazione ed i controlli prima della messa in servizio sono effettuati sotto la responsabilità di un installatore appositamente addestrato. L'addestramento dovrà essere attestato dal costruttore o dalla Società rifornitrice del gas, anche tramite le rispettive associazioni di categoria. L'installatore dovrà attenersi ad una procedura scritta fornita dal costruttore, che gli permetterà di verificare la corretta esecuzione dell'installazione secondo ciascuna fase prevista ai punti successivi. Al termine dell'installazione, lo stesso installatore dovrà dichiararne la corretta esecuzione, con le eventuali osservazioni, su apposita scheda di installazione, copia della quale sarà consegnata all'utente, alla Società rifornitrice del g.p.l., nonché al proprietario del serbatoio qualora soggetto di verso dai precedenti.
Installazione del Serbatoio L'insieme contenitore-serbatoio deve poggiare su di un basamento di calcestruzzo armato di almeno 10 cm di spessore e ad esso collegato al fine di assicurarne la stabilità e l'orizzontalità dell'insieme in ogni circostanza.
Nel dimensionare il suddetto basamento occorre tenere conto delle spinte idrostatiche. Il sistema di collegamento tra l'insieme contenitore-serbatoio e basamento non deve costituire danneggiamento all'integrità del contenitore. Dopo l'installazione dell'insieme contenitore-serbatoio nella fossa, deve essere effettuato un controllo globale su ogni parte del contenitore. In caso vengano accertati eventuali difetti o danneggiamenti, apposite istruzioni debbono consentire all’installatore di procedere a riparazioni sul posto o in alternativa alla sostituzione dell'insieme. Dovrà essere assicurato il corretto collegamento alla presa di terra del serbatoio.
Riempimento della fossa Nella fase di riempimento della fossa, occorre prendere le opportune precauzioni per non danneggiare il contenitore, il pozzetto, gli accessori e l’impianto di messa a terra. Prima della totale ricopertura, un dispositivo di segnalazione (p.e. griglia in materiale plastico) deve essere installato ad almeno 10 cm al di sopra della generatrice superiore del contenitore. Completata la ricopertura della fossa occorre segnalare al suolo l'ingombro del contenitore tramite appositi picchetti.
INFORMAZIONE ALL'UTENZA
L'utente deve essere informato sulle limitazioni imposte al contorno della zona sopra segnalata (interdizione di parcheggio, di piantagione, di transito di veicoli di costruzione e di deposito di materiali combustibili). Tali prescrizioni sono riportate sia nella documentazione tecnica consegnata all'utente che in maniera indelebile su di un cartello affisso ben visibile in prossimità del serbatoio interrato.
CONTROLLI DEL SERBATOIO IN SERVIZIO Controlli periodici Controlli periodici sono assicurati dal proprietario del serbatoio tramite personale specificatamente addestrato dal costruttore o dalla Società rifornitrice del g.p.l., anche tramite le rispettive associazioni di categoria, per controllare l'assenza di acqua e/o di g.p.l. nello spazio tra contenitore e serbatoio. Procedure scritte stabiliscono le modalità di effettuazione di tali controlli e dei provvedimenti, da prendere in caso di anomalie. Tali procedure sono fornite dal costruttore nella documentazione tecnica a corredo del serbatoio. I dati di ogni controllo sono riportati su apposita scheda conservata dal proprietario del serbatoio, di tale scheda deve essere fornita copia all'utente ed alla Società rifornitrice di g.p.l.. Un primo controllo deve essere effettuato tra i 6 ed i 12 mesi dopo l'installazione, mentre controlli successivi vanno effettuati ogni 2 anni a decorrere dalla data di installazione.
Controlli effettuati dall'autista addetto al rifornimento del g.p.l. Ad ogni rifornimento, l'autista, appositamente addestrato oltre alle normali verifiche effettua i seguenti controlli a vista: - buono stato della chiusura del pozzetto; - buono stato del sistema che assicura la tenuta tra serbatoio e contenitore al fondo del pozzetto; - presenza e buono stato del collegamento a terra del serbatoio; - presenza del sistema di segnalazione al suolo, oltre che il rispetto dei divieti al contorno del serbatoio; - assenza di difetti di infossamento.
In caso siano riscontrate delle anomalie, la condotta che deve tenere l'autista deve essere oggetto di istruzioni particolari fornite dalla Società rifornitrice del gas su indicazioni del costruttore. Tali istruzioni prevederanno anche i casi nei quali l'autista, è tenuto a non procedere al riempimento del serbatoio. DOCUMENTAZIONE TECNICA Il costruttore deve fornire ciascun serbatoio di un documento tecnico riportante: - tipo di serbatoio e caratteristiche del contenitore; - certificazioni e dichiarazioni sulle prove effettuate; - modalità di installazione; - modalità di effettuazione dei controlli; - provvedimenti da prendere in caso di anomalie in sede di installazione ed in fase di controlli; - informazione all'utenza.
Oltre alla documentazione soprariportata, occorre per ciascun serbatoio avere la seguente ulteriore documentazione: - scheda di installazione; - scheda di primo controllo; - scheda per ogni controllo successivo.
Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 1415/4106 del 24 luglio 1996
Oggetto: Utilizzo di serbatoi interrati ad asse verticale di capacità singola non superiore a 3 m3 per lo stoccaggio di GPL collocati in contenitori di polietilene. Modifiche ed integrazioni alla lettera-circolare P2168/4106/40/A del 27 settembre 1994
Con la lettera-circolare indicata in oggetto sono state impartite alcune prescrizioni di sicurezza per l'installazione di serbatoi interrati, ad asse verticale, posti all'interno di contenitori in polietilene. Successivamente, sulla scorta di studi ed approfondimenti compiuti da questa Amministrazione, si è ritenuto opportuno estendere l'utilizzo di tale tecnologia anche ai serbatoi con asse orizzontale, impartendo le relative prescrizioni con la lettera-circolare P2005/4106/40/A del 27 ottobre 1995. Il maggior livello di approfondimento della materia maturato tra la stesura dei due atti ha comportato la presenza di alcune differenze tra le prescrizioni impartite per le specifiche tipologie, non giustificabili dalle diversità di installazione. Al riguardo, al fine di rendere uniformi le prescrizioni relative alle due modalità di installazione, si comunicano di seguito le seguenti prescrizioni che modificano parzialmente ed integrano la lettera-circolare in argomento e che i Comandanti provinciali dovranno tenere presente nell'approvazione dei progetti: a) per quanto attiene le utenze asservite ai serbatoi, non deve essere osservata la limitazione prevista al primo capoverso del punto 2 della lettera-circolare in oggetto. Pertanto, i depositi di GPL fino a 5 m3, costituiti dai serbatoi di cui all'oggetto, possono essere destinati ad alimentare impianti per tutti gli usi; b) l'installazione dei serbatoi ad asse verticale, così come previsto per quelli ad asse orizzontale, deve avvenire ad almeno 5 m da alberi a radice profonda, al fine di evitare il danneggiamento dei contenitori da parte dell'apparato radicale; c) la realizzazione della recinzione prevista al punto 4.6 del D.M. 31 marzo 1984, non è obbligatoria nel caso di installazione in aree private non accessibili al pubblico, così come previsto per i serbatoi ad asse orizzontale.
Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 851/4106 del 23 luglio 2001
D.M. 31 marzo 1984 - Depositi distinti (punto 1.2. dell’allegato). Chiarimenti.
Il D.M. 31 marzo 1984 al Titolo I, punto 1.2 dell’allegato stabilisce che: "ai fini della determinazione della capacità complessiva dei depositi di cui al precedente punto 1.1, due o più serbatoi a servizio della stessa utenza sono considerati depositi distinti quando si verificano le seguenti condizioni: a) la distanza tra il perimetro dei serbatoi più vicini dei singoli depositi sia non inferiore a 15 metri; b) ciascun deposito non abbia in comune con gli altri depositi il punto di travaso, eventuali vaporizzatori e riduttori di pressione di primo stadio. La condizione di cui al punto a) identifica quindi nella distanza tra i serbatoi uno dei requisiti per configurare la distinzione dei depositi. A seguito dei quesiti pervenuti su tale argomento si chiarisce che la suddetta distanza è da intendersi come distanza di sicurezza interna, stante che i serbatoi sono a servizio della stessa utenza, e può pertanto essere ridotta fino alla metà sulla base di quanto stabilito dal D.M. 31 marzo 1984 al punto 4.4.2 (Distanze di sicurezza interne).
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Aggiornato il: 29-09-02 . Copyright © MGH2003 - Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso scritto dell'autore. |