Reazione al fuoco
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Sommario

 

Decreto Ministero dell'Interno 26 giugno 1984 

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Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi
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Art. 1. Scopo

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Art. 2. Definizioni
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2.1. - Materiale

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2.2. - Reazione al fuoco

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2.3. - Omologazione di materiale ai fini della prevenzione incendi

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2.4. - Certificato di prova

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2.5 - Produttore

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2.6. - Marchio di conformità

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2.7. - Dichiarazione di conformità

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2.8. - Campionatura testimone

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Art. 3. Metodi di prova

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Art. 4. Materiali e relativi metodi di prova

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Art. 5. Classificazione dei materiali

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Art. 6. Impiego dei materiali

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Art. 7. Certificazione

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Art. 8. Procedure per l'omologazione dei materiali
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8.1 - Classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione

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8.2 - Domanda di omologazione

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8.3 - Autorizzazione ministeriale

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8.4 - Marchio e dichiarazione di conformità

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Art. 9. Validità, rinnovo e revoca dell'omologazione
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9.1 - Durata

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9.2 - Rinnovo e decadenza

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9.3 - Revoca

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9.4 - Pubblicazione

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Art. 10. Procedure di classificazione dei materiali non ai fini dell'omologazione

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Art. 11. Accertamenti e controlli

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Art. 12. Invio delle domande e documentazione

Decreto Ministero dell'Interno 14 gennaio 1985

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Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco O (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984: Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi

Lettera circolare Ministero dell’Interno 23 luglio 1986

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D.M. 26 giugno 1984 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) «Classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi»

Circolare Ministero dell’Interno n. 17 del 16 aprile 1987

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Reazione al fuoco. Omologazioni ed estensioni delle omologazioni per materiali omogenei prodotti in spessori e colori variabili

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 9749/4122 del 9 maggio 1989

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Pilastri e travi in legno - Reazione al fuoco

Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 1991

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Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all’edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco

Decreto Ministero dell’Interno 6 marzo 1992

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Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi
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Art. 1. Classificazione

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Art. 2. Utilizzazione

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Art. 3. Definizioni

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Art. 4. Procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell'omologazione

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Art. 5. Commercializzazione CEE

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Art. 6. Obblighi e responsabilità per il produttore

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Art. 7. Controlli

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Art. 8. Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione

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Art. 9. Ricorsi

Circolare Ministero dell’Interno n. 14 del 7 luglio 1992

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 …omissis… - DM 6/3/1992. Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi

Circolare Ministero dell’Interno n. 3 del 28 febbraio 1995

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D.M. 26.6.1984 - Omologazione nella reazione al fuoco di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi.

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. NS 5822/4101 del 12 novembre 1998

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D.M. 26/03/85 - Laboratori autorizzati alla certificazione

Decreto Ministero dell'Interno 3 settembre 2001

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Modifiche ed integrazioni al decreto 26 luglio 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi
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Art. 1

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Art. 2. Commercializzazione CE

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Art. 3. Norme transitorie

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Art. 4. Abrogazioni

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 7590/4190 del 15 novembre 2001

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Attuazione del D.M. 3 Settembre 2001 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di Reazione al Fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”

Circolare Ministero dell’Interno n. 13 del 16 ottobre 2002

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DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 – Omologazione di divani-letto e poltrone-letto ai fini della reazione al fuoco

 

 

Decreto Ministero dell’Interno 26 giugno 1984

(Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, supplemento ordinario). 

 

Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

 

Il Ministro dell'interno:

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, art. 2;

Vista la circolare del Ministero dell'interno del 17 maggio 1980, n. 12 avente per oggetto la reazione al fuoco dei materiali impiegati nell'edilizia - Specifiche e modalità di prova e classificazione;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni contenute nella predetta circolare, al fine di armonizzarle con la evoluzione della normativa tecnica sul comportamento al fuoco dei materiali;

Viste le norme aggiornate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577 sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

 

Art. 1

Scopo

 

Il presente decreto ha lo scopo di stabilire norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi con esclusione dei rischi derivanti dai fumi emessi, in caso d'incendio, dai suddetti materiali.

 

Art. 2

Definizioni

 

2.1. - Materiale

Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione.

2.2. - Reazione al fuoco

Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.

2.3. - Omologazione di materiale ai fini della prevenzione incendi

Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministero dell'Interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del materiale sul mercato per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.

2.4. - Certificato di prova

Rapporto rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno (C.S.E.), o da altro Laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero stesso, nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame.

2.5 - Produttore

 Fabbricante del materiale, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul materiale, si presenti come produttore dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa e/o commercializza un materiale d'importazione. È parimenti ritenuto produttore, il produttore estero avente sede legale nell'Unione europea ovvero, in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE. 

(modificato dal D.M. 3 settembre 2001)

 

2.6. - Marchio di conformità

Indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul materiale riportante i seguenti dati:

- nome od altro segno distintivo del produttore;

- anno di produzione;

- classe di reazione al fuoco;

- estremi dell'omologazione.

2.7. - Dichiarazione di conformità

Dichiarazione del produttore con cui attesta la conformità del materiale al prototipo omologato. Tale dichiarazione dovrà riportare tra l'altro gli estremi dell'omologazione.

2.8. - Campionatura testimone

Materiale opportunamente contrassegnato e conservato presso il laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'interno in quantità tale da permettere l'esecuzione delle prove necessarie per la loro classificazione.

 La campionatura testimone può essere eliminata dopo 5 anni dal rilascio della certificazione di prova.

(modificato dal D.M. 3 settembre 2001)

 

Art. 3

Metodi di prova

 

I metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sono i seguenti:

UNI ISO 1182 (dicembre 1995) - Prove al fuoco - Prodotti edilizi - Prove di non combustibilità;

UNI 8456 (ottobre 1987) - Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;

UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996) Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia - Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;

UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996) - Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante;

UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994) – Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma.

In relazione alle conclusioni alle quali perverranno gli studi, le ricerche e le sperimentazioni in corso a livello nazionale ed internazionale, saranno definiti i metodi di prova per la valutazione della opacità e della tossicità dei prodotti della combustione.

I metodi di preparazione dei materiali per l'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco a seguito delle operazioni di manutenzione sono riportati nella norma UNI 9176 (seconda edizione - gennaio 1998).

L'elenco dei materiali di classe 0 che sono considerati tali senza essere sottoposti a prova è riportato nel decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985 "Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984.

Per i suddetti materiali non viene rilasciato alcun atto di omologazione.

(modificato dal D.M. 3 settembre 2001)

 

Art. 4

Materiali e relativi metodi di prova

 

Nell'elenco allegato A2.1. sono riportati i materiali con a fianco di ciascuno di essi i relativi metodi di prova atti a classificarli.

Ulteriori specificazioni sono riportate per i materiali isolanti nell'allegato A2.2.

 

Art. 5

Classificazione dei materiali

 

I criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali combustibili sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate sono riportati nelle norme UNI 9177 (ottobre 1987), UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994).

I criteri per l'attribuzione della classe 0 di reazione al fuoco sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate secondo la norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) sono i seguenti:

l'incremento medio di temperatura della termocoppia del forno come calcolato al punto 8.1.2 della norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) non deve superare i 50oC;

la durata media di fiamma persistente come calcolata al punto 8.2.2 della norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) non deve superare i 20 secondi;

la perdita di massa media non deve superare il 50% della massa originale media dopo il raffreddamento.

(modificato dal D.M. 3 settembre 2001)

 

Art. 6

Impiego dei materiali

 

La classe di reazione al fuoco richiesta per l'impiego dei suddetti materiali in relazione alla specifica destinazione degli edifici ed all'uso dei materiali stessi, sarà prescritta dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinati le singole attività soggette.

Le suddette norme dovranno fissare le prescrizioni transitorie in ordine all'impiego dei materiali e prevedere, nel caso di materiali per i quali è richiesto l'obbligo della omologazione, l'apposizione sui materiali stessi e/o sulle relative schede tecniche nonché sugli opuscoli pubblicitari della dicitura: «é stata presentata istanza di omologazione per questo materiale al Ministero dell'interno il . . . . . . . . .

 

Art. 7

Certificazione

 

Il C.S.E. ed i laboratori legalmente riconosciuti dal Ministero dell'interno in base ai requisiti stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 provvedono alla emissione dei certificati di prova. I modelli occorrenti per le certificazioni debbono essere conformi a quelli predisposti dal C.S.E.

(modificato dal D.M. 3 settembre 2001)

 

Art. 8

Procedure per l'omologazione dei materiali

 

8.1 - Classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione

Per la classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione del prototipo il produttore deve inoltrare al C.S.E. o ad altro laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'interno domanda corredata di relativa scheda tecnica.

8.1.1 - Qualora la classificazione venga effettuata dal C.S.E. si adotterà la seguente procedura:

entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza il C.S.E. richiederà la campionatura necessaria per la esecuzione delle prove e quella «testimone» nonché gli importi previsti dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione delle prove medesime.

L'interessato deve inviare le campionature richieste e la ricevuta del versamento di cui sopra entro 60 giorni dalla data della comunicazione da parte del C.S.E., il quale ricevuto quanto specificato, iscriverà la pratica entro i successivi 15 giorni nello specifico elenco cronologico contraddistinguendola con una sigla, che costituirà il riferimento di omologazione e che dovrà essere riportata su tutti i documenti relativi alla pratica e sui campioni ricevuti.

Decorsi i 60 giorni senza che l'interessato abbia provveduto in merito, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini.

Entro 90 giorni dall'iscrizione della pratica C.S.E. provvede al rilascio del certificato di prova.

8.1.2 - Qualora la classificazione per l'omologazione sia effettuata dai laboratori legalmente riconosciuti, questi seguiranno le procedure stabilite dal C.S.E. Detti laboratori invieranno al C.S.E., contestualmente al rilascio del certificato di prova al richiedente, copia della scheda tecnica e del certificato di prova.

(modificato dal D.M. 3 settembre 2001)

 

8.2 - Domanda di omologazione

Per ottenere la omologazione di un materiale, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita domanda corredata della scheda tecnica e del certificato di prova del materiale medesimo.

8.3 - Autorizzazione ministeriale

 

Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederà a rilasciare, entro i termini finali previsti dal regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a partire dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione a riprodurre il prototipo prima della immissione del materiale sul mercato.

L'intestatario della autorizzazione è responsabile civilmente e penalmente della conformità della produzione al prototipo omologato.

(modificato dal D.M. 3 settembre 2001)

 

8.4 - Marchio e dichiarazione di conformità

I materiali prodotti devono essere provvisti di un marchio di conformità al prototipo omologato. Qualora non sia possibile apporre sul materiale il suddetto marchio, il produttore deve attestare con apposito certificato i dati di conformità.

Ciascun venditore dovrà sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarare che il materiale venduto sia provvisto della dichiarazione di conformità di cui al precedente comma, specificando gli estremi dell'omologazione.

 

Art. 9

Validità, rinnovo e revoca dell'omologazione

 

9.1 - Durata

L'omologazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza su domanda del produttore.

9.2 - Rinnovo e decadenza

Il rinnovo non comporta la ripetizione delle prove, qualora queste non siano variate nel frattempo ed il produttore dichiari che il materiale non ha subito modifiche rispetto a quello precedentemente omologato, a meno che i materiali predetti non siano incorsi in provvedimenti di revoca dell'omologazione. Negli altri casi il rinnovo comporterà la ripetizione della procedura in conformità con quanto specificato all'art. 8.1 e l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 4 secondo quanto stabilito dal C.S.E. in relazione alle variazioni di normative o alle modifiche apportate ai materiali.

L'omologazione decade automaticamente se il materiale subisce una qualsiasi modifica.

L'omologazione decade pure automaticamente, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica anche solo parzialmente quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. Il materiale in opera se conforme alla normativa vigente al momento della posa in opera è ammesso per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette.

I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno stabiliti per i materiali posti in opera dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette.

9.3 - Revoca

Il Ministero dell'Interno revoca l'omologazione qualora a seguito degli accertamenti di cui al seguente art. 11 riscontri una errata attribuzione della classe di reazione al fuoco o difformità del materiale di produzione rispetto al prototipo omologato. La revoca comporta il divieto di apposizione del marchio di conformità dell'omologazione.

9.4 - Pubblicazione

Il Ministero dell'interno pubblica periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale l'elenco aggiornato dei materiali omologati.

Indipendentemente da ciò, anche ai fini di permettere l'effettuazione dei controlli di cui al seguente art. 11 il Ministero stesso comunica tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti nonché i provvedimenti di revoca delle omologazioni.

 

Art. 10

Procedure di classificazione dei materiali non ai fini dell'omologazione

 

Per la classificazione dei materiali ai fini diversi della omologazione e cioè materiali già in opera, materiali per usi specifici, materiali per usi limitati nel tempo, materiali di limitata produzione, si seguono le stesse procedure di cui all'art. 8.1 sostituendo alla scheda tecnica una scheda descrittiva, redatta secondo modelli stabiliti dal C.S.E., riportante anche il locale nel quale il materiale verrà (o è) installato.

I prelievi di detti materiali, e la stesura della corrispondente scheda descrittiva, vanno effettuati sotto il controllo del C.S.E. o, su richiesta, del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, se la certificazione è richiesta da quest'ultimo.

Nel caso di produzioni limitate, qualora non sia possibile indicare il locale nel quale il materiale sarà installato, sarà individuato da parte del C.S.E. un metodo di identificazione della partita di detto materiale.

 

Art. 11

Accertamenti e controlli

 

Il Ministero dell'interno effettua a campione accertamenti e controlli, sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione di conformità al prodotto omologato, presso le sedi di produzione e/o deposito prima della commercializzazione.

Il numero dei campioni prelevati dovrà essere sufficiente a consentire l'esecuzione di tre serie delle prove stabilite per l'ottenimento della omologazione del prototipo. Le prime due serie saranno prese in consegna dall'organo di controllo, la terza, debitamente punzonata sarà conservata per un anno dal produttore.

Ai fini del prelievo per campione si intende il materiale provvisto di marchio o dichiarazione di conformità al prototipo omologato. Il C.S.E. effettua accertamenti e controlli sui laboratori legalmente riconosciuti a rilasciare certificati di prova di cui all'art. 8.1.

Tali controlli riguarderanno:

a) la verifica della idoneità delle apparecchiature di prova e della regolarità degli adempimenti previsti nella presente norma mediante sopralluoghi;

b) la verifica della riproducibilità dei risultati di prova da effettuarsi mediante sperimentazione interlaboratorio secondo le modalità fissate dal C.S.E.;

c) la verifica dei certificati di laboratorio mediante la ripetizione delle prove effettuate dal C.S.E. sulla campionatura testimone di cui all'art. 2, punto 2.8;

Il C.S.E. può effettuare altre verifiche e controlli saltuari in ordine alle certificazioni di prova dei laboratori legalmente riconosciuti.

La periodicità di detti controlli non potrà essere superiore a tre anni.

(modificato dal D.M. 3 settembre 2001)

 

Art. 12

Invio delle domande e documentazione

 

Le domande ed i relativi allegati di cui ai precedenti articoli 8 e 9, nonché le ricevute di versamento di cui all'art. 8.1 debbono essere presentate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

sono omessi gli allegati

 

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Decreto Ministero dell'Interno 14 gennaio 1985

 

Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco O (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984: Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1984: Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del predetto decreto in cui si stabilisce che «A cura del Ministero dell'interno sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei materiali di classe O, che possono essere considerati tali senza essere sottoposti alla prova ISO/DIS 1182.2 »;

Visto il parere espresso dal centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché l'elenco dei materiali dal medesimo redatto;

 

DECRETA:

 

Art. 1

 

Ai materiali di seguito elencati è attribuita la classe di reazione al fuoco O (zero) senza che siano sottoposti alla prova di non combustibilità ISO/DIS 1182.2 prevista dall'allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984 citato in premessa:

materiali da costruzione, compatti o espansi a base di ossidi metallici (ossido di calcio, magnesio, silicio, alluminio ed altri) o di composti inorganici (carbonati, solfati, silicati di calcio e altri) privi di legamenti organici;

materiali isolanti a base di fibre minerali (di roccia, di vetro, ceramiche ed altre) privi di legamenti organici;

materiali costituiti da metalli con o senza finitura superficiale a base inorganica.

 

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Lettera circolare Ministero dell’Interno 23 luglio 1986

 

D.M. 26 giugno 1984 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) « Classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi »

 

Nelle more della loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana si trasmettono in allegato i seguenti elenchi:

 - Elenco dei Laboratori provvisoriamente autorizzati ad emettere certificazioni di reazione al fuoco di cui al D.M. 26 giugno 1984.

- Elenco dei materiali omologati, ai sensi del D.M. 26 giugno 1984, dalla data di compilazione del primo elenco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 12 novembre 1985, sino alla data del 15 aprile 1986. (Pubblicato su S.O.G.U. n. 200 del 29 agosto 1986).

Con l'occasione si ritiene utile sottolineare che la certificazione rilasciata dai predetti Laboratori, in assenza dell'atto di omologazione o di quello di estensione di omologazione, emesso da questo Ministero, non costituisce, di per sé, documentazione sufficiente per il riconoscimento dei materiali come appartenenti ad una determinata classe di reazione al fuoco, salvo i casi previsti dall'articolo 10 del D.M. 26 giugno 1984.

Pertanto il certificato di omologazione (o di estensione di omologazione) rilasciato da questo Ministero, con le specificazioni in esso contenute, è l'unico atto idoneo per consentire l'impiego di un determinato materiale, in relazione alla classe di reazione al fuoco ad esso attribuita, nelle attività regolate da particolari norme di prevenzione incendi in materia.

I materiali di cui trattasi comunque devono risultare muniti anche di marchio o di dichiarazione di conformità ai sensi di quanto stabilito dal punto 8.4. del D.M. 26 giugno 1984.

Restano peraltro valide le puntualizzazioni e le procedure di cui al punto 2) della circolare n. 27 MI.SA. (85) 7 del 21 settembre 1985.

I Comandi provinciali dei vigili del fuoco sono invitati ad accertare l'esistenza delle condizioni innanzi richiamate per materiali ed arredi cui sono richieste determinate caratteristiche di reazione al fuoco ai fini del loro impiego.

 

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Circolare Ministero dell’Interno n. 17 del 16 aprile 1987

 

Oggetto: Reazione al fuoco. Omologazioni ed estensioni delle omologazioni per materiali omogenei prodotti in spessori e colori variabili

 

Sono state evidenziate da più parti a questo Ministero le notevoli difficoltà che le ditte incontrano per ottenere, in applicazione della normativa vigente, la classificazione di reazione al fuoco e la successiva omologazione, ai fini della prevenzione incendi, dei propri prodotti che, realizzati con materie e processi tecnologici comuni, si diversificano fra loro unicamente per caratteristiche di spessore e/o colore.

Come è infatti noto il colore e lo spessore dei materiali sottoposti alle prove di laboratorio secondo le specifiche di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984 non sono, in via generale, ininfluenti sui risultati delle prove stesse e, pertanto, la classificazione e la successiva omologazione, di regola, sono riferite ad un singolo prodotto avente spessore e colore definito.

Ne consegue che la classificazione e l'omologazione di una intera gamma di colori e/o di spessori di produzione di un materiale comporta l'esecuzione di un notevole numero di prove di laboratorio con conseguenti pesanti oneri economici e temporali sia per i produttori che per gli operatori del settore.

L’esperienza di laboratorio maturata ha già consentito di affermare attraverso la circolare n. 27 MI.SA. (85) 7 del 21 settembre 1985 la ininfluenza del colore e del disegno dei materiali tessili ai fini della loro classificazione ed omologazione alla reazione al fuoco.

Nell'intento di adottare procedure semplificate di omologazione anche nei riguardi di materiali diversi dai tessuti, il Servizio tecnico centrale di questa Direzione generale ha interpellato il Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco circa la possibilità di individuare e rendere applicabili soluzioni consimili anche per altre categorie di materiali.

Il Centro studi ed esperienze, alla luce dell'ulteriore esperienza maturata sia direttamente che attraverso gli altri laboratori certificatori, ha fornito a questo Ministero indicazioni circa le singole procedure di omologazione e di estensione di omologazione riferibili alle categorie di materiali appresso specificate.

Ai fini dell'applicazione delle procedure stesse è necessario formulare le seguenti premesse:

a) la definizione di materiale contenuta nell'articolo 2 del Decreto ministeriale 26 giugno 1984, fa espresso riferimento alle effettive condizioni di posa in opera e di impiego dello tesso;

b) l'omogeneità dei materiali deve intendersi pertanto riferita tanto alle caratteristiche fisico-chimiche della materia che li costituisce quanto alla uniformità di impiego e posa in opera.

 

1) Materiali omogenei prodotti in gamme di diversi colori

 

L'influenza del colore sull'andamento delle prove risulta non determinante per l'attribuzione della classe di reazione al fuoco e, pertanto, l'atto di omologazione rilasciato da questo Ministero per un determinato materiale omogeneo, deve intendersi valido indipendentemente dal colore di produzione.

 

2) Materiali omogenei prodotti in gamme di diversi spessori

 

a) - Omologazione

Un materiale omogeneo prodotto in una gamma di diversi spessori può essere omologato con un unico atto, valido per tutta la serie di spessori, rilasciato con l’indicazione della più sfavorevole classe di reazione al fuoco desumibile dalla certificazione di prova riguardante le campionature relative agli spessori minimi e massimi dell'intera serie.

Al fine di ottenere il rilascio del precitato atto di omologazione, il richiedente dovrà trasmettere a questo Ministero apposita istanza corredata dalle due precitate certificazioni.

 

b) - Estensione di omologazione

Nel caso in cui un produttore sia già in possesso di due distinti atti di omologazione riferiti a due spessori diversi di un identico materiale omogeneo, potrà essere richiesta, con apposita istanza rivolta a questo Ministero, l'estensione dell'omologazione, per lo stesso materiale, realizzato con gli spessori intermedi, senza la presentazione di ulteriori certificazioni di prova.

L'estensione dell'omologazione per la citata serie di spessori intermedi sarà rilasciata l'indicazione della classe di reazione al fuoco più sfavorevole risultante dagli atti omologativi originari.

 

3) Materiali omogenei che presentano variabilità dello spessore nel singolo manufatto nonché da manufatto a manufatto

La classificazione di reazione al fuoco di un singolo manufatto in materiale omogeneo di spessore variabile deve essere effettuata, come noto, attraverso prove eseguite su campionatura avente spessore costante pari a quello minimo che il manufatto stesso presenta.

La precitata circostanza rende valide anche per i materiali di cui trattasi le determinazioni di cui al precedente punto 2) e, quindi, adottabile la procedura di estensione di omologazione da un modello di manufatto ad un altro modello quando questi siano entrambi realizzati con lo stesso materiale omogeneo ed abbiano caratteristiche di conformazione geometrica tali da presentare in comune, nella variabilità degli spessori, la identità di quelli minimi.

Quanto innanzi specificato rende ulteriormente possibile la procedura di estensione di omologazione, senza ripetizione di un notevole numero di prove di laboratorio, anche per più modelli di manufatti che, realizzati con lo stesso materiale omogeneo, non abbiano in comune lo spessore minimo.

Detta possibilità si verifica qualora il richiedente sia già in possesso di atti di omologazione riguardanti due modelli di manufatti realizzati con lo stesso materiale omogeneo e conformati in modo da presentare ciascuno un proprio spessore minimo.

In tal caso potrà essere richiesta a questo Ministero l'estensione delle omologazioni precitate per qualsivoglia modello che presenti spessore minimo compreso tra i minimi dei due modelli cui sono riferite le omologazioni stesse e sia comunque realizzato con identico materiale omogeneo.

Nella domanda, il richiedente l'estensione di omologazione, dovrà esplicitamente dichiarare la sussistenza di tale circostanza.

Le estensioni di omologazione in ogni caso indicheranno la classe di reazione al fuoco più sfavorevole tra quelle individuabili dagli atti omologativi originari.

Le procedure innanzi riportate, valide per materiali omogenei, sono applicabili anche nel caso di esistenza di rifiniture superficiali a condizione che le stesse risultino identiche per tutta la serie degli spessori di produzione nonché conformi a quelle delle campionature di prova.

Ai fini dell'applicabilità di detti criteri, inoltre, possono essere considerati come omogenei anche i materiali costituiti da uno stesso tipo di legno massello nonché i composti di fibre o particelle.

Devono, di contro, ritenersi esplicitamente esclusi i multistrati. E’ peraltro allo studio l'individuazione di alcuni tipi di tali materiali cui sia possibile riferire procedure consimili.

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore.

 

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Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 9749/4122 del 9 maggio 1989

 

Pilastri e travi in legno - Reazione al fuoco

 

Pervengono a questo Ministero quesiti in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere le strutture portanti in legno di locali a qualsiasi uso destinati.

Al riguardo, in attesa della definizione delle direttive comunitarie afferenti il campo di applicazione e le metodologie di valutazione della reazione al fuoco, si dispone che limitatamente alle travi e pilastri in legno massiccio o lamellare, non deve essere richiesta la classificazione ai fini della reazione al fuoco.

 

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Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 1991

 

Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all’edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco

 

Il Ministro dell'Interno

 

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469 art. 1 ;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2 ;

Vista la circolare del Ministero dell'interno del 17 maggio 1980, n. 12, avente per oggetto la reazione al fuoco dei materiali impiegati nell’edilizia - specifiche e modalità di prova e classificazione;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1984 concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Ritenuta la necessità di stabilire una disciplina specifica per i materiali legalmente riconosciuti nei Paesi della Comunità economica europea per le finalità di cui al citato decreto ministeriale 26 giugno 1984;

 

Decreta:

 

Articolo unico

 

1. I materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base delle norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal decreto del 26 giugno 1984.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell’Interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del materiale e dei relativi certificati di prova rilasciati da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

 

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Decreto Ministero dell’Interno 6 marzo 1992 

(Gazzetta Ufficiale 19 marzo 1992, n. 66)

 

Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi

 

Il Ministro dell'interno:

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente l'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e di compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1982, recante modifiche alla struttura organizzativa del Servizio tecnico centrale della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi nonché delle Scuole centrali antincendi e del Centro studi ed esperienze;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Vista la norma UNI 9796/CNVVF/CCI, concernente la reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi - Metodo di prova e classificazione;

Rilevata l'equivalenza della classe di reazione al fuoco del materiale legnoso su cui è applicato il prodotto verniciante ignifugo, con la classe di reazione al fuoco attribuita al prodotto verniciante ignifugo sulla base della norma UNI 9796/CNVVF/CCI;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione, ai fini della prevenzione incendi, di prodotti vernicianti ignifughi destinati ad essere applicati su materiali legnosi;

 

Decreta:

 

Art. 1

Classificazione

 

1. La classificazione di reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi destinati ad essere applicati su materiali legnosi, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI 9796/CNVVF/CCI.

2. Il laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno cura gli adempimenti di cui agli articoli 1, comma 2, e 5, comma 2, del decreto ministeriale 26 marzo 1985 stabilendo, in particolare, i criteri per l'approntamento della campionatura di prova e di quella «testimone» e predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova per quanto non espressamente previsto dalla norma UNI 9796.

 

Art. 2

Utilizzazione

 

1. I prodotti vernicianti ignifughi da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.

2. Gli installatori sono tenuti a rilasciare al responsabile dell'attività, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una attestazione di applicazione del prodotto a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore di cui alla norma UNI/9796/CNVVF/CCI. Tale attestazione unitamente alla dichiarazione di conformità di cui al successivo art. 3, comma 5, sarà tenuta, a cura del responsabile dell'attività, a disposizione dei competenti organi di controllo.

 

Art. 3

Definizioni

 

1. Omologazione: procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo del prodotto, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso, da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del prodotto sul mercato per l'utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.

2. Laboratorio: laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, che provvede alla esecuzione delle prove all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto.

3. Certificato di prova: rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame.

4. Produttore: fabbricante del prodotto, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, si presenti come fabbricante dello stesso. Si considera, altresì, produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione.

5. Dichiarazione di conformità: dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformità del prodotto al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i dati del marchio in conformità di cui al comma 6, nonché l'indicazione del periodo di validità dell'efficacia del prodotto, che comunque non potrà essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.

6. Marchio di conformità: indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul prodotto riportante i seguenti dati:

dicitura «Prodotto verniciante ignifugo»;

nome o altro segno distintivo del produttore;

anno di produzione;

classe di reazione al fuoco;

estremi dell'atto di omologazione.

 

Art. 4

Procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell'omologazione

 

1. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente procedura:

a) il produttore inoltra al laboratorio apposita istanza corredata della documentazione tecnica necessaria;

b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera a), richiede entro trenta giorni l'invio della campionatura di prova e di quella «testimone», nonché le ricevute attestanti il pagamento delle spese previste dalle vigenti disposizioni;

c) l'interessato deve inviare la campionatura richiesta e le ricevute dei versamenti di cui alla lettera b) entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio. Il laboratorio iscriverà la pratica, entro i successivi quindici giorni, nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente

d) decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto nella lettera c) il procedimento si estingue;

e) entro novanta giorni dall'iscrizione della pratica, il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova.

2. Procedura per il rilascio dell'omologazione: Per ottenere l'omologazione, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita istanza corredata del certificato di prova. Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione del prodotto.

3. Il Ministero dell'interno renderà noto, semestralmente, l'elenco aggiornato dei prodotti omologati.

4. Ai fini dei controlli di cui all'art. 7 del presente decreto, il Ministero dell'interno comunicherà tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti, nonché i provvedimenti di annullamento delle omologazioni stesse.

5. Le istanze con i relativi allegati e le ricevute dei versamenti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Art. 5

Commercializzazione CEE.

 

1. I prodotti vernicianti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base di norme armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

2. A tal fine dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa, motivando l'eventuale diniego.

3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

 

Art. 6

Obblighi e responsabilità per il produttore

 

1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti:

a) garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;

b) emettere la dichiarazione di conformità;

c) apporre sul prodotto il marchio di conformità.

 

Art. 7

Controlli

 

1. Il Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre i prodotti ad accertamenti di controllo, anche con metodi a campione.

2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.

3. A tal fine, con l'ottenimento dell'atto di omologazione del prodotto, il produttore deve consentire l'accesso ai locali di produzione e deposito dei prodotti ed a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della qualità dei prodotti stessi.

4. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri, modalità e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.

 

Art. 8

Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione

 

1. L'omologazione ha validità di cinque anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza, su istanza del produttore, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente art. 1, qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha subìto modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti di annullamento di omologazione. Negli altri casi, il rinnovo comporterà, l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 1 secondo quanto stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione a variazioni di normativa o a modifiche apportate sul prodotto.

2. L'omologazione decade automaticamente se il prodotto subisce una modifica qualsiasi o, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti in opera, se conformi alla normativa vigente al momento della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività. I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno stabiliti per i prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.

3. Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare l'omologazione nel caso che, a seguito di accertamenti di cui all'art. 7 del presente decreto, venga rilevata la non conformità di esemplari di prodotto al prototipo omologato.

4. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto di apposizione del marchio di conformità e di emissione della dichiarazione di conformità per il prodotto oggetto dell'annullamento o della decadenza.

 

Art. 9

Ricorsi

 

1. Avverso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 ed alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni.

 

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Circolare Ministero dell’Interno n. 14 del 7 luglio 1992

 

 …omissis… - DM 6/3/1992. Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi.

 

… omissis…

 

D.M. relativo ai prodotti vernicianti ignifughi

 

Si richiama l'attenzione sul campo di applicazione della Norma UNI 9796 che integralmente si riporta:

“La presente norma si applica ai prodotti vernicianti ignifughi destinati ad essere applicati sui materiali legnosi ad eccezione di:

- materiali impiallacciati con tranciati o sfogliati di legno mediante collanti a base di resine di tipo termoplastico;

- Assemblati a struttura cellulare o listellare, includenti cavità d' aria o riempite con materiali di natura eterogenea. Fermo restando che l'utilizzazione dei prodotti vernicianti ignifughi potrà essere consentita unicamente in tale ambito, si richiama l'attenzione sugli obblighi previsti, oltre che nei confronti dei produttori (art. 6), anche nei confronti degli installatori e dei responsabili delle singole attività (art. 2).

 

… omissis…

 

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Circolare Ministero dell’Interno n. 3 del 28 febbraio 1995

 

D.M. 26.6.1984 - Omologazione nella reazione al fuoco di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi

 

Il punto 6.2, lettera c), della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere allegata al D.M. 9 aprile 1994, dispone che i controsoffitti nonché gli altri materiali di rivestimento e i materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco.

Al fine di semplificare e generalizzare le procedure di classificazione dei materiali anzidetti armonizzandole con il disposto sopracitato, il Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze, d’intesa con questo Ministero, ha emesso le risoluzioni n. 19, 20, 21 e 22 del 50.11.94 allegate in copia con le quali, sostanzialmente, viene stabilito che per la classificazione dei materiali in argomento dovrà tenersi conto di entrambe le superfici dei materiali stessi, sia delle facce cosiddette «a vista», sia delle superfici rivolte verso l'interno delle intercapedini.

Analogamente, per i materiali di che trattasi, vanno stabiliti gli indirizzi e le procedure da seguire per il rilascio delle nuove omologazioni nonché le condizioni di validità delle omologazioni già rilasciate; a tal fine, si dispone quanto segue:

 

1) A decorrere dalla data di emanazione della presente circolare, gli atti di omologazione relativi ai materiali in argomento saranno emessi da questo Ministero sulla base di certificazioni redatte in conformità alle risoluzioni citate in premessa.

Nel caso in cui le due superfici del materiale da sottoporre a prova siano identiche tra loro, tale circostanza dovrà essere esplicitamente evidenziata nella scheda tecnica firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice.

2) Le istanze di omologazione giacenti presso il competente Ufficio di questa Direzione Generale, dovranno essere integrate da un secondo certificato di reazione al fuoco afferente le sole prove integrative da condursi sui materiali stessi alla luce delle relative risoluzioni.

Su tutti i secondi certificati, le voci «impiego» e «posa in opera» non dovranno essere compilate e, a cura dei laboratori certificatori, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

 

CERTIFICATO EMESSO AI SENSI DELLA CIRCOLARE 

PROT. ...……......... DEL .….........DA COLLEGARE AL

CERTIFICATO DI REAZIONE AL FUOCO N. ....……....

EMESSO IL ............................ DAL ...................

 

Nulla muta, ovviamente, per quanto attiene la compilazione dei rapporti di prova relativi ai certificati stessi.

Nel caso in cui le due superfici del materiale siano identiche tra loro, illegale rappresentante della ditta produttrice dovrà inviare a questo Ministero, in luogo del secondo certificato anzidetto, una apposita dichiarazione attestante l’identicità delle superfici stesse. Tale disposto non e applicabile, ovviamente, ai materiali, isolanti e non, impiegati nella Posizione di «pavimentazione sopraelevata» per i quali indispensabile l’esecuzione delle prove integrative.

L’uno o l’altro dei documenti sarà richiesto da questo Ministero all’atto dell’esame di ogni istanza ma potrà anche essere inviato di propria iniziativa dalle varie ditte produttrici, facendo riferimento alla presente circolare.

3) Le omologazioni rilasciate anteriormente alla data della presente circolare, potranno essere adeguate alle nuove disposizioni.

A tal fine, i fabbricanti dovranno inviare a questo Ministero apposite istanze in carta legale corredate dagli originali degli atti di omologazione e, in relazione ai casi dagli stessi secondi certificati o alle stesse dichiarazioni previste al precedente punto 2).

Le suddette istanze potranno anche essere contestuali alle richieste di rinnovo delle omologazioni stesse che, come è noto, hanno validità quinquennale dalla data del relativo rilascio; fino al loro adeguamento, però, tutte le omologazioni di che trattasi potranno considerarsi valide solo in riferimento alle superfici a vista dei corrispondenti materiali che, pertanto, non potranno essere installati in caso di formazione di intercapedini contenenti possibili fonti di innesco.

4) Le omologazioni per estensione, saranno rilasciate da questo Ministero solo se gli atti relativi ai materiali di riferimento siano stati adeguati in conformità alle disposizioni contenute nella presente circolare.

5) I materiali in questione, già installati, che formino intercapedini contenenti fonti di innesco, dovranno essere adeguati a quanto richiesto nella presente circolare.

Tale adeguamento dovrà avvenire entro i termini previsti nelle norme di prevenzione incendi specifiche per le attività i cui materiali si trovano installati, nel rispetto delle classi di reazione al fuoco prescritte.

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata attuazione; un invito particolare alla collaborazione viene rivolto ai laboratori autorizzati che leggono per conoscenza, la cui attività certificativa assicura loro un costante e diretto contatto con le ditte produttrici dei materiali in argomento.

 

ALLEGATI

 

REAZIONE AL FUOCO

 

Risoluzione n. 20 del 28.11.94

Per la classificazione dei materiali di completamento impiegati come rivestimento dell’estradosso dei solai e posti in opera non in aderenza agli stessi (pavimenti sopraelevati), si applica quanto disposto al punto 3.1 della Raccolta delle Risoluzioni, sottoponendo a prova entrambe le superfici se di natura diversa. Il metodo di prova C.S.E. RF 3/77 va eseguito nelle posizioni «pavimento» e «soffitto» esponendo al pannello radiante, nella posizione «pavimento» la superficie che in opera verrà rivolta verso l'alto e nella posizione «soffitto» quella che in opera verrà rivolta verso il basso.

Al materiale è attribuita la classe peggiore tra quelle determinate.

Nel caso in cui le due superfici da sottoporre a prova siano identiche il materiale va provato su una sola superficie e il metodo di prova C.S.E. RF 3/77 va eseguito unicamente nella posizione «soffitto» attribuendo al materiale la classe determinata.

 

Risoluzione n. 21 del 28.11.94

Per la classificazione dei materiali di rivestimento di pareti posti in opera non in aderenza agli elementi costruttivi, si applica la risoluzione n. 6 del 30.12.87.

 

Risoluzione n. 22 del 28.11.94

1. Per la classificazione dei materiali isolanti in vista con componente isolante esposto direttamente alle fiamme posti in opera non in aderenza agli elementi costruttivi si applicano le risoluzioni n. 19, n. 20 e n. 21 in relazione agli specifici casi di impiego.

2. Per la classificazione dei materiali isolati in vista con componente isolate non esposto direttamente alle fiamme posti in opera non in aderenza agli elementi costruttivi si applicano, oltre al punto 6.1.2 della Raccolta delle risoluzioni, le risoluzioni n. 19, n. 20 e n. 21 in relazione agli specifici casi di impiego.

 

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Lettera circolare Ministero dell’Interno n. NS 5822/4101 del 12 novembre 1998

 

D.M. 26/03/85 - Laboratori autorizzati alla certificazione

 

A seguito di richieste di chiarimenti formulate da alcuni Comandi Provinciali, si richiama l’attenzione sull’elenco dei laboratori autorizzati ad emettere certificazione di prodotti e materiali antincendio ai sensi del D.M. 26/03/85.

 

... omissis ...

 

Laboratori autorizzati ad emettere certificazioni di reazione al fuoco:

 

- C.S.E.- Piazza Scilla, 2 - 00178 Roma

- LA.P.I. S.r.l. - Via della Quercia, 11 - 50047 Prato

- C.S.I. S.p.A. - Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI)

- Istituto GIORDANO S.p.A - Via Rossini ­ 47041 Bellaria (RN)

- Istituto di Ricerche e Collaudi MASINI S.r.l.­ Via Moscova, 11 - 20017 Rho (MI)

- Istituto Sperimentale delle Ferrovie dello Stato - Piazza Croce Rossa - 00153 Roma 

- Istituto per la tecnologia del legno ­ Via Biasi, 75 - 38010 S. Michele all’Adige (TN)

- LABORTEC S.n.c. - Via Raiale, 112 - 65100 Pescara

- L.S.F. - Laboratorio di Studi e Ricerche sul Fuoco S.r.l. - Via Garibaldi, 28/A - 22070 Montano Lucino (CO)

- L.S.F. Sud S.r.l. - Via Bonifica, 4 - 4010 Controguerra (TE)

 

 

Decreto Ministero dell'Interno 3 settembre 2001

 

Modifiche ed integrazioni al decreto 26 luglio 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi

(Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente il regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985, concernente la attribuzione della classe di reazione al fuoco zero;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991, concernente la commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco;

Viste le norme UNI ISO 1182 (dicembre 1995), UNI 8456 (ottobre 1987), UNI 8457 (1987), UNI 8457/A1 (maggio 1996), UNI 9174 (ottobre 1987), UNI 9174/A1 (maggio 1996), UNI 9175 (ottobre 1987), UNI 9175/FA1 (luglio 1994), UNI 9176 (seconda edizione gennaio 1998), UNI 9177 (ottobre 1987) recanti i metodi di prova e di classificazione per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali;

Ritenuto necessario integrare ed armonizzare il decreto 26 giugno 1984 con le disposizioni più recenti riportate in epigrafe e recepire gli aggiornamenti tecnici apportati ai metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali dalle norme UNI citate in premessa;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico-scientifico di prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, dalla quale non sono emersi motivi di opposizione da parte degli Stati membri della Comunità;

Decreta:

 

Art. 1.

 

1. L'art. 2, punto 2.5 "Produttore" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

"Fabbricante del materiale, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul materiale, si presenti come produttore dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa e/o commercializza un materiale d'importazione. È parimenti ritenuto produttore, il produttore estero avente sede legale nell'Unione europea ovvero, in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE.".

2. L'art. 2, punto 2.8 "Campionatura testimone" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

"Materiale opportunamente contrassegnato e conservato presso il laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'interno in quantità tale da permettere l'esecuzione delle prove necessarie per la loro classificazione.

La campionatura testimone può essere eliminata dopo 5 anni dal rilascio della certificazione di prova.".

3. L'art. 3 "Metodi di prova" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

"I metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sono i seguenti:

UNI ISO 1182 (dicembre 1995) - Prove al fuoco - Prodotti edilizi - Prove di non combustibilità;

UNI 8456 (ottobre 1987) - Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;

UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996) Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia - Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;

UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996) - Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante;

UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994) – Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma.

In relazione alle conclusioni alle quali perverranno gli studi, le ricerche e le sperimentazioni in corso a livello nazionale ed internazionale, saranno definiti i metodi di prova per la valutazione della opacità e della tossicità dei prodotti della combustione.

I metodi di preparazione dei materiali per l'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco a seguito delle operazioni di manutenzione sono riportati nella norma UNI 9176 (seconda edizione - gennaio 1998).

L'elenco dei materiali di classe 0 che sono considerati tali senza essere sottoposti a prova è riportato nel decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985 "Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984.

Per i suddetti materiali non viene rilasciato alcun atto di omologazione.".

4. L'art. 5 "Classificazione dei materiali" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

"I criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali combustibili sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate sono riportati nelle norme UNI 9177 (ottobre 1987), UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994).

I criteri per l'attribuzione della classe 0 di reazione al fuoco sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate secondo la norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) sono i seguenti:

l'incremento medio di temperatura della termocoppia del forno come calcolato al punto 8.1.2 della norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) non deve superare i 50oC;

la durata media di fiamma persistente come calcolata al punto 8.2.2 della norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) non deve superare i 20 secondi;

la perdita di massa media non deve superare il 50% della massa originale media dopo il raffreddamento.".

5. L'art. 7 "Certificazione" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

"Il C.S.E. ed i laboratori legalmente riconosciuti dal Ministero dell'interno in base ai requisiti stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 provvedono alla emissione dei certificati di prova. I modelli occorrenti per le certificazioni debbono essere conformi a quelli predisposti dal C.S.E.".

6. L'art. 8, punto 8.1.2 "Procedure per l'omologazione dei materiali - Classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

"Qualora la classificazione per l'omologazione sia effettuata dai laboratori legalmente riconosciuti, questi seguiranno le procedure stabilite dal C.S.E. Detti laboratori invieranno al C.S.E., contestualmente al rilascio del certificato di prova al richiedente, copia della scheda tecnica e del certificato di prova.".

7. L'art. 8, punto 8.3 "Autorizzazione ministeriale" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

"Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederà a rilasciare, entro i termini finali previsti dal regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a partire dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione a riprodurre il prototipo prima della immissione del materiale sul mercato.

L'intestatario della autorizzazione è responsabile civilmente e penalmente della conformità della produzione al prototipo omologato.".

8. L'art. 11 "Accertamenti e controlli" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

"Il Ministero dell'interno effettua a campione accertamenti e controlli, sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione di conformità al prodotto omologato, presso le sedi di produzione e/o deposito prima della commercializzazione.

Il numero dei campioni prelevati dovrà essere sufficiente a consentire l'esecuzione di tre serie delle prove stabilite per l'ottenimento della omologazione del prototipo. Le prime due serie saranno prese in consegna dall'organo di controllo, la terza, debitamente punzonata sarà conservata per un anno dal produttore.

Ai fini del prelievo per campione si intende il materiale provvisto di marchio o dichiarazione di conformità al prototipo omologato. Il C.S.E. effettua accertamenti e controlli sui laboratori legalmente riconosciuti a rilasciare certificati di prova di cui all'art. 8.1.

Tali controlli riguarderanno:

a) la verifica della idoneità delle apparecchiature di prova e della regolarità degli adempimenti previsti nella presente norma mediante sopralluoghi;

b) la verifica della riproducibilità dei risultati di prova da effettuarsi mediante sperimentazione interlaboratorio secondo le modalità fissate dal C.S.E.;

c) la verifica dei certificati di laboratorio mediante la ripetizione delle prove effettuate dal C.S.E. sulla campionatura testimone di cui all'art. 2, punto 2.8;

Il C.S.E. può effettuare altre verifiche e controlli saltuari in ordine alle certificazioni di prova dei laboratori legalmente riconosciuti.

La periodicità di detti controlli non potrà essere superiore a tre anni.".

9. Nell'allegato A.2.1 "Materiali e relativi metodi di prova" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 i metodi di prova riportati a fianco di ciascuna tipologia di materiale sono così modificati:

UNI-ISO 1182 (dicembre 1995), in luogo di ISO-DIS 1182-2;

UNI 8456 (ottobre 1987), in luogo di CSE RF 1/75/A;

UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 2/75/A;

UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 3/77;

UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994), in luogo di CSE RF 4/83.

10. Nell'allegato A.2.2 "Metodi di prova per i materiali isolanti" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 i metodi di prova riportati a fianco di ciascuna tipologia di materiale sono così modificati:

UNI-ISO 1182 (dicembre 1995), in luogo di ISO-DIS 1182-2;

UNI 8456 (ottobre 1987), in luogo di CSE RF 1/75/A;

UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 2/75/A;

UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 3/77.

 

Art. 2

Commercializzazione CE

 

Per la commercializzazione in Italia dei materiali legalmente riconosciuti negli Stati membri dell'Unione europea, ovvero in uno degli Stati contraenti l'accordo SEE, si rinvia a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991.

 

 

Art. 3

Norme transitorie

 

1. Le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per i materiali aventi classe di reazione al fuoco 0,0 - 0 e 1 - 0 e 1, 2, 3, 4, 5 e 1IM, 2IM, 3IM, con esclusione dei casi riportati al successivo comma, non decadono.

2. Le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per i materiali sottoposti ai fini dell'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco, al solo metodo di preparazione B ovvero ai metodi di preparazione C e D con soluzioni diverse da quella detergente con detersivo di tipo normale per lavatrice in 2% al peso, decadono automaticamente, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore del presente decreto. Per permettere lo smaltimento delle scorte, gli atti di omologazione già rilasciati possono essere rinnovati, ai soli fini della commercializzazione, per una sola volta e comunque per un periodo di tempo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il materiale in opera, se conforme alla normativa vigente al momento della posa in opera, è ammesso per i tempi e con le modalità che verranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.

 

Art. 4

Abrogazioni

 

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli allegati A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 e A3.1 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 7590/4190 del 15 novembre 2001

 

Attuazione del D.M. 3 Settembre 2001 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di Reazione al Fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”

 

Il decreto 3 Settembre 2001 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di Reazione al Fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi” (in G.U. n. 242 del 17/10/2001) dispone che: «Le omologazioni rilasciate per i materiali sottoposti ai fini dell’accertamento delle caratteristiche di Reazione al Fuoco al solo metodo di preparazione B ovvero ai metodi di preparazione C e D con soluzioni diverse da quella detergente con detersivo di tipo normale per lavatrice in 2% al peso, decadono automaticamente ai soli fini della produzione.

Al fine di stabilire gli indirizzi di uniformità e le condizioni di validità delle omologazioni già rilasciate, vengono di seguito indicate le procedure attuative del decreto in argomento.

1) Ai fini del rilascio degli atti di omologazione per le richieste già presentate a questo Ministero e del rinnovo degli atti medesimi, il Laboratorio di Chimica del C.S.E. e i Laboratori Certificatori autorizzati ai sensi della legge 7 dicembre 1984 n. 818 e D.M. 26/03/1985, dovranno inviare a questo ufficio un elenco (riportante tutti i prodotti che sono stati sottoposti a prova secondo i metodi C e D con soluzione detergente diversa da quella con detersivo di tipo normale per lavatrice in 2% in peso) secondo la dichiarazione riportata in Allegato 1.

2) Le certificazioni che risultano conformi ai criteri riportati all’art. 3, comma 2, del decreto 3 settembre 2001 non potranno dar luogo al rilascio dell’atto di omologazione.

3) Sia per le nuove istanze di rinnovo sia per quelle già presentate a questo Ministero, relative a prodotti sottoposti ai fini dell’accertamento delle caratteristiche di Reazione al Fuoco al solo metodo di preparazione B ovvero ai metodi di preparazione C e D con soluzioni diverse da quella detergente con detersivo di tipo normale per lavatrice in 2% in peso, si seguiranno le disposizioni previste dall’art. 3, comma 2, del decreto 3 settembre 2001.

4) Per i prodotti risultanti dagli elenchi di cui al punto 1, sarà cura di questo Ministero comunicare alle Società produttrici le nuove condizioni di validità dell’omologazione previste dal D.M. 03/09/2001. Le omologazioni, quelle rilasciate in base ai metodi di preparazione C e D utilizzando una soluzione detergente di detersivo di tipo normale per lavatrice in 2% in peso, quelle rilasciate con i metodi C e D senza liquidi di lavaggio, nonché quelle rilasciate con il metodo di manutenzione A, continuano ad essere valide senza necessità di adeguamento.

5) Le omologazioni per estensione saranno rilasciate da questo Ministero solo se gli atti relativi ai prodotti di riferimento risulteranno conformi alle disposizioni contenute nella presente Lettera Circolare.

6) Per le istanze di omologazione e/o estensione già presentate a questo Ministero per cui si renderà necessaria una documentazione integrativa tecnico-amministrativa, il Laboratorio Certificatore e/o la ditta produttrice dovrà fornire riscontro nel termine massimo di mesi sei della data della comunicazione di questo Ministero; per quelle già esaminate, il temine è fissato in mesi cinque a decorrere dal 15/11/2001, mentre la presentazione della successiva eventuale documentazione integrativa dovrà essere presentata entro il termine massimo di mesi due dalla data della richiesta ministeriale.

7) I certificati di prova, emessi ai, fini dell'omologazione in data anteriore all'entrata in vigore del D.M. 03/09/2001, daranno luogo al rilascio del relativo atto di omologazione a condizione che le relative istanze pervengano a questo Ministero entro il termine di sessanta giorni a decorrere dal 15/11/2001.

8) I certificati di prova, emessi in data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 03/09/2001, per istanze registrate nello specifico elenco cronologico definitivo in data anteriore al 18/10/01, potranno essere rilasciati utilizzando i modelli previsti dal D.M. 26/06/84; negli stessi dovranno essere indicate le metodiche di prova, preparazione e classificazione dei prodotti e dovrà essere allegata la relativa nota integrativa (emessa ai sensi della risoluzione del Laboratorio di Chimica n. 17 del 25/01/93) riportante, a seconda del caso, le diciture riportate nell’Allegato 2.

9) I certificati di prova emessi in data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 03/09/2001, per istanze registrate nel1o specifico elenco cronologico definitivo in data successiva al 17/10/01, dovranno essere redatti secondo le modalità previste dal D.M. 03/09/2001.

10) Le disposizioni ministeriali già emanate (Circolari, Note, etc.) devono ritenersi valide e applicabili e, qualora le stesse facciano riferimento a metodi di prova, preparazione e classifica riportati negli allegati al D.M. 26/06/84, devono intendersi riferite alle corrispondenti norme indicate nel D.M. 03/09/2001.

11) Le risoluzioni e i chiarimenti già emanati dal laboratorio di Chimica del C.S.E. devono ritenersi validi ed applicabili e, qualora gli stessi facciano riferimento a metodi di prova e preparazione riportati negli allegati al D.M. 26/06/84, devono intendersi riferite alle corrispondenti norme indicate nel D.M. 03/09/2001.

Sarà cura del Laboratorio di Chimica del CSE fornire ai laboratori autorizzati, tramite apposita risoluzione, eventuali ulteriori specifiche indicazioni.

12) Le istanze di omologazione, allegate a certificati emessi secondo le indicazioni di cui ai punti 8 e 9 della presente, e le nuove domande di rinnovo, dovranno essere formulate ai sensi del D.M. 26/06/84 e del D.M. 03/09/200l.

Le nuove domande di estensione dovranno essere redatte ai sensi del D.M. 03/09/2001 e ai sensi della Circolare specifica del caso .

 

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata attuazione; un invito particolare alla collaborazione viene rivolto ai laboratori autorizzati, la cui attività certificativa assicura loro un costante e diretto contatto con le ditte produttrici dei materiali in argomento.

 

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Circolare Ministero dell’Interno n. 13 del 16 ottobre 2002

 

DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 – Omologazione di divani-letto e poltrone-letto ai fini della reazione al fuoco

 

 

Il punto 3.2 lettera e) dell’Allegato alla “regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private” di cui al D.M. 18 settembre 2002 (G.U. 227 del 27/09/2002) dispone che prodotti quali poltrone letto e divani letto devono essere di classe 1IM.

Al fine di regolamentare la classificazione e l’omologazione dei manufatti di che trattasi, armonizzandoli con il disposto sopraccitato, vengono di seguito definiti gli indirizzi e le procedure da seguire:

Per “divano letto” e “poltrona letto” si deve intendere il mobile imbottito nel cui interno può prendere posto un separato materasso omologato. In questo caso l’omologazione sarà rilasciata al prodotto privo di materasso.

Per “divano-letto pronto” e “poltrona-letto pronta” si deve intendere il manufatto nel quale il materasso stesso costituisce seduta e schienale. Tale manufatto deve essere commercializzato come prodotto finito.

Nell’ultimo caso la seduta e lo schienale possono anche essere realizzati con materassi separati e/o differenti. 

Per la classificazione dei manufatti di cui al punto 1 si applicano le procedure di prova riportate nella risoluzione n° 35, emanata ai sensi degli artt. 1.2 e 5 del D.M. 26/03/85 dall’Area Protezione Passiva- Sez. Reazione al Fuoco della D.C.P.S.T. ed allegata alla presente.

Per i manufatti descritti al punto 1) sugli atti di omologazione sarà riportata , alla voce impiego, la denominazione “DIVANO-LETTO”.

I prodotti di che trattasi possono essere certificati e omologati sia come singolo modello sia come serie. In quest’ultimo caso si devono seguire le procedure descritte nella nota prot. n° 15580/4190 sott. 3 del 30/12/1993 “Omologazione di serie di mobili imbottiti”. In particolare, ogni singolo modello costituente la serie deve essere rappresentato nelle sue “possibili configurazioni”, attraverso disegni illustrativi di piante prospetti e sezioni, che nel caso dei divani-letto e poltrone-letto devono riportare sia la posizione del materasso sia l’eventuale struttura di sostegno dello stesso.

Si soggiunge, inoltre, che è consentita l’omologazione per estensione da modelli (o serie) di mobili imbottiti già omologati , nel rispetto, ovviamente, di tutti i limiti e condizioni stabiliti dalla Circolare n° 27 MI.SA (85) 7 del 21/09/85 ”Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della Reazione al Fuoco - Estensione delle omologazioni”.

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore.

 

Reazione al fuoco

Risoluzione n. 35 del 15 ottobre 2002

 

Per la classificazione delle "poltrone-letto" e dei "divani-letto" si applicano le procedure di prova e le risoluzioni relative ai mobili imbottiti. Tali procedure di prova e risoluzioni saranno applicate anche per il materasso rimovibile, eventualmente posto all'interno dei suddetti manufatti. Per quest'ultimo caso il certificato del mobile imbottito e del materasso sono separati.

Nel caso di "poltrona-letto" e "divano-letto" pronti, la prova verrà effettuata nella condizione di mobile imbottito, considerando anche il rivestimento rimovibile, qualora esista, e nella condizione di materasso priva del rivestimento rimovibile, qualora esista, assegnando la classe peggiore tra i risultati ottenuti.

Relativamente ai manufatti suindicati, si ribadisce quanto già specificato nel secondo comma della nota all' Allegato A 2.1 del D.M. 26.06.1984.

 

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Aggiornato il: 29-09-02 .

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