Sommario
Decreto Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 47/4109 dell'11 gennaio 2001
Decreto Ministero dell'Interno 6 marzo 2001
Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 1071/4109 del 21 settembre 2001
Decreto Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996, supplemento ordinario n. 149)
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
Il Ministro dell'interno: Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della legge 26 giugno 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito nella legge 27 ottobre 1995, n. 437; Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati locali: d) auditori e sale convegno; e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone; f) sale da ballo e discoteche; i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico; b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti; c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo; d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale <<karaoke>> o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone; e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi). 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai locali di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso, già adibiti ad attività di cui al comma 1, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di cui all'art. 31 lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso che gli interventi, effettuati su locali esistenti, comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti. Art. 2. Obiettivi.
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, i locali di trattenimento e di pubblico spettacolo devono essere realizzati e gestiti in modo da: a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Art. 3. Disposizioni tecniche.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto. Art. 4. Commercializzazione CEE.
I prodotti provenienti da uno dei Paesi della Unione europea, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'interno: decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili; decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco; decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati; decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco. Art. 5. Disposizioni per i locali esistenti.
I locali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali le commissioni di vigilanza - di cui all'art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - hanno rilasciato il prescritto parere favorevole ai fini dell'agibilità, devono essere adeguati alle disposizioni previste al titolo XIX dell'allegato, entro i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le deroghe concesse, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, antecedentemente l'emanazione del presente decreto. Art. 6. Deroghe.
Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella regola tecnica allegata al presente decreto, potrà essere avanzata motivata richiesta di deroga ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e successive modifiche e integrazioni. Art. 7. Disposizioni complementari e finali.
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia. I servizi di vigilanza antincendio, nei locali ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto, sono espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo la vigente normativa.
Allegato REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO Titolo I DEFINIZIONI
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali, si rimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini delle presenti norme, si definiscono: - auditori e sale convegno: locali destinati a concerti, conferenze, congressi e simili; - cinema-teatri: locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ed attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere; - cinematografi: locali, con o senza semplice pedana, destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche; - circhi: locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilità, forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci o domestici; - locali: insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo e trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi; convenzionalmente si considerano anche le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere i) ed l); - locali di trattenimento: locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli; - locali multiuso: locali adibiti ordinariamente ad attività non rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli; - luoghi all'aperto: luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico; - sala: area del locale utilizzata dal pubblico per assistere ad uno spettacolo, ad una proiezione cinematografica, ad una audizione, ad una riunione o destinata a trattenimenti; - sale da ballo e discoteche: locali destinati a trattenimenti danzanti; - scena: area destinata alla rappresentazione di spettacoli al pubblico; la scena comprende il palcoscenico, gli scenari nonché tutte le altre attrezzature ed allestimenti necessari all'effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere. La scena in relazione alla sua ubicazione rispetto alla sala può essere: a) di tipo separato dalla sala, quando è separata rispetto alla sala ed ai locali di servizio con strutture resistenti al fuoco e l'unica apertura con la sala è costituita dal boccascena; b) di tipo integrato nella sala, quando non esiste nessuna separazione tra l'area scenica e quella destinata al pubblico. - spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa di soccorsi; - spettacoli viaggianti e parchi di divertimenti: luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti; - teatri: locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico; - teatri tenda: locali con copertura a tenda destinati a spettacoli vari. Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI 2.1. Ubicazione. 2.1.1. Generalità.
I locali al chiuso, destinati a trattenimenti e pubblici spettacoli, possono essere ubicati: a) in edifici isolati dagli altri; b) in edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti; c) nel volume di edifici aventi destinazione diversa. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività. 2.1.2. Scelta dell'area. In sede progettuale, deve essere assicurato il rispetto delle distanze di sicurezza esterne dagli insediamenti circostanti, previste dalle specifiche regolamentazioni di prevenzione incendi, relative alle attività in essi svolte. 2.1.3. Accesso all'area. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area ove sorgono i locali oggetto della presente regola tecnica devono avere i seguenti requisiti minimi: - larghezza: 3,5 m; - altezza libera: 4 m; - raggio di volta: 13 m; - pendenza: non superiore al 10%; - resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4 m). L'eventuale utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza del locale, ai fini del parcheggio di autoveicoli, può essere consentito a condizione che non siano pregiudicati l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non costituiscano ostacolo al deflusso del pubblico. Per i locali siti ad altezza antincendio superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone che consenta l'accesso ad ogni piano.
Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti di cui al presente punto, devono essere adottate misure atte a consentire l'operatività dei soccorsi. 2.1.4. Ubicazione ai piani interrati. I locali al chiuso non possono essere ubicati oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di -10 m rispetto al piano di riferimento. I predetti locali, se ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler) e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano direttamente in luoghi sicuri dinamici. 2.2. Separazioni - Comunicazioni. 2.2.1. Generalità. I teatri di capienza superiore a 2000 spettatori devono essere ubicati esclusivamente in edifici di cui al punto 2.1.1, lettera a). I locali ubicati in edifici di cui al punto 2.1.1, lettere b) e c), devono essere separati da attività non pertinenti ed a diversa destinazione mediante strutture di resistenza al fuoco almeno REI 90 senza comunicazioni. In uno stesso edificio possono coesistere più locali, ubicati anche su piani diversi, purché ciascuno di tali locali sia dotato di ingressi e di vie di uscita indipendenti. 2.2.2. Complessi multisala. E' consentito che: a) più locali della stessa tipologia, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), siano serviti da un unico atrio purché separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 60, non comunicanti fra loro direttamente e provvisti di vie di uscita indipendenti; b) più locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ed un unico locale, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), di capienza non superiore a 1000 spettatori e con scena separata dalla sala, siano serviti da un unico atrio alle condizioni di cui alla precedente lettera a); c) più locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), siano serviti da un unico atrio alle seguenti condizioni: - siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 90; - non comunichino tra loro direttamente; - siano provvisti di vie di uscita indipendenti; - la capienza complessiva non superi i 1000 spettatori; - la capienza delle singole sale non superi i 500 spettatori; - i locali siano ubicati esclusivamente fuori terra, non sovrapposti fra loro, ed il pavimento delle singole sale sia a quota non superiore a 7,5 m rispetto al piano di riferimento; - la scena dei singoli locali sia separata dalla sala. 2.2.3. Comunicazioni con altre attività. E' consentito che: a) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), comunichino con le attività indicate ai punti 85, 86 e 89 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), purché pertinenti, tramite filtro a prova di fumo dotato di porte resistenti al fuoco almeno REI 30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di uscita. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60; b) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), comunichino con le parti comuni di centri commerciali alle condizioni di cui alla precedente lettera a); salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazioni devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 90; c) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), comunichino con le attività indicate al punto 84 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, purché pertinenti, alle condizioni di cui alla precedente lettera a); d) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), comunichino con le sale consumazione di ristoranti e simili alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
e) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), comunichino con sale giuochi, purché pertinenti, tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di uscita. I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), f), annessi alle attività indicate al punto 84 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, devono osservare le specifiche disposizioni riportate al punto 8.4 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994). 2.2.4. Abitazioni ed esercizi ammessi entro i locali. In un locale sono ammessi soltanto gli ambienti necessari alla sua gestione ed amministrazione, nonché l'abitazione del custode. Quest'ultima deve essere separata dagli altri ambienti del locale con strutture resistenti al fuoco almeno REI 90 e può avere un'unica porta di comunicazione con gli stessi, purché resistente al fuoco almeno REI 90 e dotata di dispositivo di autochiusura. All'interno del locale sono ammessi esercizi di bar, che qualora non siano destinati esclusivamente al servizio del locale, devono essere dotati di uscite dirette su pubblica via o piazza, da non computarsi tra le uscite destinate allo sfollamento degli spettatori. Sono consentiti all'interno del locale spazi allestiti per l'esposizione o vendita, destinati esclusivamente al pubblico ammesso nel locale, alle seguenti condizioni: a) siano ubicati nell'area di pertinenza dell'atrio di ingresso e disposti in modo tale da non costituire ostacolo al deflusso del pubblico; b) abbiano superficie complessiva non superiore a 200 mq; c) qualora abbiano superficie complessiva superiore a 10 mq, l'area di pertinenza dovrà essere protetta con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler). 2.3. Strutture e materiali. 2.3.1. Resistenza al fuoco delle strutture. I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi, etc.). Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella citata circolare n. 91/61, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno. Le strutture portanti e quelle separanti dei locali inseriti in edifici pluripiano devono comunque possedere caratteristiche di resistenza al fuoco, rispettivamente R e REI, non inferiori ai seguenti valori:
I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno 14 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993). Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative di prevenzione incendi. 2.3.2. Reazione al fuoco dei materiali. Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali devono essere le seguenti: a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi in genere e nelle vie di esodo, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione, al massimo, del 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; c) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e simili) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; d) le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM; e) i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili devono essere di classe non superiore a 2;
f) i materiali isolanti in vista, non componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1; g) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con materiale incombustibile eventuali intercapedini. Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista, posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco; h) i materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984); i) qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dal presente decreto, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico, può consentirsi l'impiego di materiali di classe 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, controsoffitti e materiali di rivestimento posti non in aderenza per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1, nonché delle poltrone e dei mobili imbottiti per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IM; l) è consentita la posa in opera, a parete e a soffitto, di rivestimenti lignei opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992); m) per il palcoscenico e la sala è ammesso il pavimento in legno (non classificato ai fini della reazione al fuoco); negli altri ambienti (diversi dagli ambienti di cui alla lettera a) tale tipo di pavimento può essere consentito purché stabilmente aderente a strutture non combustibili o rivestite con materiali di classe 0; n) è consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni; o) i lucernari devono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili purché di classe 1 di reazione al fuoco; p) i materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. E' consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.
2.3.3. Materiale scenico. Per la realizzazione degli scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili) è ammesso l'impiego di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. E' consentito l'impiego di materiali di classe superiore a 2 a condizione che siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza della scena, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico. In alternativa la classe di reazione al fuoco può essere attribuita senza l'esecuzione dei metodi di preparazione e manutenzione di cui all'allegato 6 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, con la produzione della relativa documentazione probante. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nel certificato di prova la cui validità è comunque limitata a sei mesi con l'obbligo di non effettuare lavaggi o altre operazioni di manutenzione che possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco. Nei locali con scena di tipo integrato nella sala, i materiali allestiti nell'area scenica devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. 2.3.4. Materiali di copertura. I materiali impiegati nella copertura dei locali devono avere caratteristiche di reazione al fuoco secondo quanto previsto al punto 2.3.2. E' consentito che il materiale dei tendoni dei circhi, teatri tenda e strutture similari sia di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. Titolo III DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI NELLA SALA 3.1. Distribuzione dei posti a sedere. Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), i posti a sedere, di tipo fisso, devono essere distribuiti in settori con non più di 160 posti, con un massimo di 16 posti per fila e di 10 file. Quando la distanza tra gli schienali delle file è di almeno 1,1 m, i posti a sedere possono essere distribuiti in settori di 300 posti con un massimo di 20 posti per fila e di 15 file. I settori devono essere separati l'uno dall'altro mediante passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore a 1,2 m. Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 1,2 m. Su conforme parere dell'autorità competente, si può consentire che file al massimo di 4 posti vengano accostate alle pareti laterali della sala. Nei locali con capienza non superiore a 150 posti è consentita una larghezza delle corsie di passaggio non inferiore a 0,9 m. In galleria, tra la balaustra e la prima fila antistante di posti, deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 0,6 m, misurato a sedile abbassato. L'altezza della balaustra deve essere non inferiore a 1 m. Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere e), f), la distribuzione dei posti a sedere, pur realizzata secondo le necessità, non deve in ogni caso costituire impedimenti ed ostacoli all'esodo delle persone in caso di emergenza.
3.2. Sistemazione dei posti fissi a sedere. La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno di 0,8 m. La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,5 m con braccioli e di 0,45 m senza braccioli. Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo ed avere sedile del tipo a ribaltamento automatico o per gravità. Quando la distanza tra gli schienali di file successive è di almeno 1,1 m è consentito che il sedile sia del tipo fisso. Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi. Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file.(modificato dal D.M. 6/3/2001) E' vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e nei corridoi. 3.3. Sistemazione dei posti in piedi. Nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala. Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), non sono consentiti posti in piedi se non in aree riservate e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35 spettatori ogni 10 mq di superficie all'uopo destinata; b) i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite; c) le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere, in modo da lasciare sempre liberi i percorsi di ingresso e di uscita. In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all’attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all'uopo destinata. (modificato dal D.M. 6/3/2001) Titolo IV MISURE PER L'ESODO DEL PUBBLICO DALLA SALA 4.1. Affollamento. L'affollamento massimo deve essere stabilito come segue: a) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h) pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite capacità motorie; b) nei locali di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato. Nelle sale da ballo e discoteche di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadrato. (modificato dal D.M. 6/3/2001) La densità di affollamento dovrà tenere conto dei vincoli previsti da regolamenti igienico-sanitari. 4.2. Capacità di deflusso. La capacità di deflusso per i locali al chiuso non deve essere superiore ai seguenti valori: a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di riferimento; b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento; c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento. La capacità di deflusso per i locali all'aperto non deve essere superiore a 250. 4.3. Sistema delle vie di uscita. 4.3.1. Generalità. Ogni locale deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alle capacità di deflusso sopra stabilite, che, attraverso percorsi indipendenti, adduca in luogo sicuro all'esterno. I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere. L'altezza dei percorsi deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m. La larghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati quelli posti ad un'altezza superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm. Nei passaggi interni alla sala, qualora sia necessario realizzare gradini per superare dislivelli, gli stessi debbono avere pedate ed alzate di dimensioni rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e non superiori a 18 cm (alzata), ed essere segnalati con appositi dispositivi luminosi. Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all'asse longitudinale della stessa. Qualora ciò risulti impossibile, deve provvedersi ad assicurare lo sfollamento dai vari settori con opportuno studio del movimento del pubblico in uscita e con conseguente dimensionamento dei corridoi di disimpegno interni. La pendenza di corridoi e passaggi non può essere superiore al 12%. Le rampe ubicate lungo le vie di uscita, a servizio di aree ove è prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, non possono avere pendenza superiore all'8%. Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala di 1,2 m. I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici sdrucciolevoli. Le superfici lungo le vie di uscita esposte alle intemperie devono essere tenute sgombre da neve e ghiaccio e se del caso adeguatamente protette. Superfici vetrate e specchi non devono essere installati se possono trarre in inganno sulla direzione dell'uscita. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone. Gli eventuali guardaroba non possono essere previsti nelle scale o nelle loro immediate vicinanze, ed, in ogni caso, devono essere ubicati in modo tale che il loro utilizzo da parte degli spettatori, non costituisca ostacolo alla normale circolazione ed al deflusso del pubblico. 4.3.2. Numero delle uscite. Il numero delle uscite, che dal locale adducono in luogo sicuro all'esterno, deve essere non inferiore a tre. Dette uscite vanno ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte. Per i locali di capienza non superiore a 150 persone possono essere previste due sole uscite. Le uscite devono essere dotate di porte apribili nel verso dell'esodo con un sistema a semplice spinta. Nella determinazione del numero delle uscite possono essere computati i vani di ingresso purché dotati di porte apribili nel verso dell'esodo. Nei complessi multisala, ogni sala deve essere provvista di un proprio sistema indipendente di vie di uscita. E' consentito che gli ingressi alle singole sale dall'atrio comune vengano computati nella determinazione del numero delle uscite purché siano protetti con porte resistenti al fuoco di caratteristiche almeno REI 30, con apertura nel verso dell'esodo e dotate di dispositivo di autochiusura. 4.3.3. Larghezza delle vie di uscita. La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di uscita (0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli (1,2 m). La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli di uscita, è determinata dal rapporto tra l'affollamento previsto al piano e la capacità di deflusso relativa. Per i locali che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono su luogo sicuro all'aperto, viene calcolata sommando gli affollamenti previsti su due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento. Per i locali con capienza non superiore a 150 persone è ammesso che le uscite abbiano larghezza inferiore a 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un modulo. 4.3.4. Lunghezza delle vie di uscita. Per i locali al chiuso, la lunghezza massima del percorso di uscita, misurata a partire dall'interno della sala, fino a luogo sicuro, o scala di sicurezza esterna rispondente ai requisiti di cui al punto 4.5.4, non deve essere superiore a 50 m, oppure 70 m se in presenza di efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi. Per i locali distribuiti su più piani fuori terra, qualora per le caratteristiche planovolumetriche degli stessi, non sia possibile il rispetto delle lunghezze sopra riportate, sono consentiti percorsi di uscita di maggior lunghezza alle seguenti condizioni: 1) i locali devono essere ubicati in edifici con non più di quattro piani fuori terra; 2) le scale che fanno parte del sistema di vie di esodo, devono essere di tipo protetto con caratteristiche di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto al punto 2.3.1, e devono immettere direttamente su luogo sicuro all'esterno; 3) la lunghezza del percorso al piano per raggiungere la più vicina scala protetta non deve essere superiore a 40 m. I percorsi interni alla sala, fino alle uscite dalla stessa, vanno calcolati in linea diretta, non considerando la presenza di arredi, tavoli e posti a sedere, a partire da punti di riferimento che garantiscano l'intera copertura della sala ai fini dell'esodo, nel rispetto dei seguenti criteri: a) da ciascuno dei predetti punti devono essere garantiti percorsi alternativi; si considerano tali quelli che, a partire da ciascun punto di riferimento, formano un angolo maggiore di 45°; b) qualora la condizione di cui alla precedente lettera a) non sia rispettata, la lunghezza del percorso, misurata fino al punto dove c'è disponibilità di percorso alternativo, deve essere limitata a 15 m. A titolo esemplificativo, si riporta, nelle tavole allegate, l'individuazione di tali punti relativamente a sale servite da uscite distribuite con criteri di uniformità e simmetria. Quando un percorso di esodo, a servizio di un'area riservata a persone con limitate o ridotte capacità motorie, ha una lunghezza fino al luogo sicuro superiore a 30 m e comprende una o più rampe di scale, deve essere attrezzato con spazi calmi. 4.4. Porte. La porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli. Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente sulle rampe, ma sul pianerottolo senza ridurne la larghezza. I serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di dispositivi a barre di comando tali da consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura, posto su uno qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l'apertura del serramento. Le porte devono essere di costruzione robusta. Le superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da materiali di sicurezza. 4.5. Scale. 4.5.1. Generalità. Le scale devono avere strutture resistenti al fuoco in relazione a quanto previsto al punto 2.3.1. 4.5.2. Gradini, rampe, pianerottoli. I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiore a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata). Sono ammessi gradini a piazza trapezoidale, purché la pedata sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di quindici gradini. Le rampe devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m. I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle rampe. Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio. I corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse. Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale. Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso del pubblico in situazioni di emergenza o di panico. 4.5.3. Ventilazione. I vani scala devono essere provvisti superiormente di aperture di aerazione con superficie non inferiore a 1 mq, con sistema di apertura degli infissi comandato automaticamente da rivelatori di incendio o manualmente in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata. 4.5.4. Scale di sicurezza esterne. Quando sia prevista la realizzazione di scale di sicurezza esterne, le stesse devono essere realizzate secondo i criteri sotto riportati: a) possono essere utilizzate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m; b) devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione al fuoco; c) la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato. 4.6. Ascensori - Scale mobili. Gli ascensori e i montacarichi devono rispettare le disposizioni antincendio previste al punto 2.5 del decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987). Gli ascensori e i montacarichi non devono essere utilizzati in caso d'incendio ad eccezione degli ascensori antincendio. Negli edifici di altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere previsto almeno un ascensore antincendio da realizzarsi secondo quanto disposto al punto 6.8 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994). Le eventuali scale mobili non vanno computate ai fini del dimensionamento delle vie di uscita. Occorre prevedere un sistema automatico che comandi il blocco delle scale mobili nonché il riporto al piano di uscita degli ascensori in caso di incendio. Titolo V DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA 5.1. Disposizioni generali. Le scene, sia di tipo separato che integrato rispetto alla sala, devono contenere unicamente gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno, che devono essere collocati in modo da non ingombrare i passaggi e rendere accessibili le attrezzature ed i mezzi antincendio. I depositi ed i laboratori non devono avere alcuna comunicazione con la scena e con le aree riservate al pubblico, fatto salvo i magazzini di servizio, strettamente destinati a ricevere gli scenari e le attrezzature per gli spettacoli in corso, che possono comunicare direttamente con la scena tramite porte resistenti al fuoco REI 90 e restare aperti per il tempo strettamente necessario per lo spostamento dei materiali. I camerini ed i locali riservati agli artisti non possono comunicare direttamente con la scena. L'uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme libere e di spari con armi, deve essere oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente e non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi. E' vietato fumare nella scena e sue dipendenze, salvo che per esigenze sceniche. Eventuali scarti e residui di lavori effettuati sulla scena dovranno essere rimossi prima della rappresentazione e comunque al termine dei lavori. Nei teatri con scena di tipo separato dalla sala, al fine di consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, deve essere assicurata l'accessibilità alla zona comprendente la scena ed i locali di servizio annessi. In particolare: a) nei teatri di capienza superiore a 1000 spettatori, il corpo di fabbrica contenente la scena ed i locali di servizio annessi, deve essere attestato su luoghi scoperti per una frazione non inferiore al 50% del suo perimetro; b) nei teatri di capienza compresa tra 500 e 1000 spettatori, il corpo di fabbrica, contenente la scena ed i locali di servizio annessi, deve essere attestato su spazi scoperti per una frazione non inferiore ad un terzo del suo perimetro. Nei teatri con scena di tipo integrato nella sala devono essere in ogni caso osservati i requisiti minimi per l'accesso all'area di cui al punto 2.1.3. 5.2. Scena separata dalla sala. 5.2.1. Caratteristiche della separazione tra scena e sala. Nei teatri con scena di tipo separato, la parte di edificio contenente la scena deve essere separata dai locali di servizio annessi e dalla sala tramite strutture resistenti al fuoco almeno REI 90. L'unica apertura ammessa nella struttura di separazione con la sala è il boccascena. Sono consentiti passaggi di servizio con la sala purché muniti di porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 90, provviste di dispositivo di autochiusura. La separazione rispetto alla sala, con le caratteristiche sopra riportate, deve essere prevista qualora il teatro abbia capienza superiore a 1000 spettatori o il palcoscenico abbia superficie superiore a 150 mq; la scena deve essere in ogni caso separata dai locali attigui di servizio con strutture almeno REI 90. Nei teatri con capienza superiore a 1000 spettatori, il boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza. L'installazione del sipario di sicurezza non è obbligatorio nei luoghi di spettacolo, di capienza anche superiore a 1000 spettatori, nei quali solo saltuariamente vengono effettuate rappresentazioni teatrali, purché il palcoscenico abbia superficie inferiore a 150 mq. 5.2.2. Altezza della scena. Al fine di impedire che i prodotti della combustione di un eventuale incendio, sviluppatosi nell'area della scena, possano invadere la sala, la copertura della scena deve essere sopraelevata, rispetto al punto più alto della copertura della sala. In ogni caso la copertura della scena, avente superficie di palcoscenico superiore a 150 mq, deve essere sopraelevata, rispetto al punto più alto della copertura della sala, di almeno 2 m. In presenza di scene, con superficie di palcoscenico inferiore a 150 mq, è consentito che la copertura della scena sia allo stesso livello della copertura della sala purché a soffitto, tra palcoscenico ed area riservata al pubblico, sia installato un setto di altezza non inferiore a 1,5 m, incombustibile e con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30. 5.2.3. Corridoi, scale, porte, uscite verso l'esterno. Ad eccezione dei magazzini di servizio, che possono comunicare direttamente con la scena alle condizioni di cui al punto 5.1, tutti i restanti locali di servizio, pertinenti la scena, devono comunicare con quest'ultima attraverso corridoi di disimpegno situati all'intorno della scena. Le comunicazioni tra la scena e i corridoi di disimpegno devono essere munite di porte resistenti al fuoco almeno REI 60, dotate di dispositivo di autochiusura. La larghezza di detti corridoi deve essere sufficiente al movimento degli artisti e delle comparse e non può essere inferiore a 1,5 m per quelli al piano del palcoscenico, ed a 1,2 m per gli altri piani. I corridoi, direttamente o attraverso passaggi e scale, devono condurre all'esterno con percorso di lunghezza non superiore a quella stabilita al punto 4.3.4 se dispongono di almeno due uscite contrapposte, o non superiore a 15 m se dispongono di una sola uscita. Il numero delle scale deve essere stabilito in relazione all'importanza della scena ed alle necessità funzionali e di sicurezza. Le gallerie di manovra ed i piani forati devono essere provvisti di uscite dotate di porte resistenti al fuoco almeno REI 60 con dispositivo di autochiusura, che immettano direttamente all'esterno o su di una via di uscita protetta in modo da poter essere utilizzate dal personale di scena in caso di emergenza e dai Vigili del Fuoco per l'attacco di un incendio dall'esterno. 5.2.4. Sipario di sicurezza. 5.2.4.1. Caratteristiche. Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione, incombustibile, resistente al fuoco REI 60, tra la sala e il palcoscenico. Esso deve funzionare di regola a discesa verticale, deve chiudersi con velocità non minore a 0,25 m/s e resistere ad una pressione di almeno 45 daN/mq, senza che si verifichino inflessioni che possano compromettere il suo funzionamento. Il sipario di sicurezza in posizione abbassata deve fare battuta sul piano del palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco sottostante. 5.2.4.2. Comando del sipario di sicurezza. I comandi del sipario di sicurezza devono essere ubicati in posizione tale da consentire la facile e sicura manovra, assicurando la completa visibilità del sipario stesso durante la discesa. Devono essere previsti due quadri di manovra, l'uno situato sul palcoscenico e l'altro fuori della scena. 5.2.4.3. Protezione del sipario di sicurezza. Il sipario di sicurezza deve essere protetto dal lato della scena mediante un impianto di raffreddamento a pioggia a comando manuale. Detto comando deve essere ubicato negli stessi punti dei quadri di manovra del sipario. La portata dell'acqua di raffreddamento deve essere non inferiore a 2 l/min per metro quadrato del sipario ed essere distribuita in modo omogeneo su tutta l'area del sipario. 5.2.5. Sistema di evacuazione fumi e calore. La scena deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi e calore, realizzato a regola d'arte. I dispositivi di comando manuale del sistema devono essere ubicati in posizione segnalata e protetta in caso di incendio. 5.2.6. Locali di servizio alla scena. 5.2.6.1. Camerini e camerini. I camerini ed i cameroni devono essere ubicati esternamente ai muri perimetrali della scena. Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con l'esterno devono avvenire attraverso i corridoi di disimpegno e le scale previste al punto 5.2.3. Nessuna installazione, neppure provvisoria, di camerini e camerini è consentita nella scena propriamente detta, ivi compreso il sottopalco, salvo che quest'ultimo sia dotato di proprie uscite dirette verso luogo sicuro e costituisca un compartimento antincendio di classe REI 120. 5.2.6.2. Depositi e laboratori. I depositi e i laboratori a servizio del teatro devono essere ubicati esternamente ai muri perimetrali della scena. Ciascuno dei suddetti locali deve disporre di accesso diretto dall'esterno e costituire compartimento antincendio di classe almeno REI 60. Non sono consentite comunicazioni dirette con la scena, salvo che per i magazzini di servizio destinati a contenere gli scenari e le attrezzature dello spettacolo in corso, di cui al punto 5.1. I suddetti locali devono disporre di aerazione diretta verso l'esterno mediante aperture di superficie non inferiore ad 1/40 di quella in pianta. La superficie massima lorda di ciascun locale non potrà essere superiore a: - 1.000 mq, se ubicati ai piani fuori terra; - 500 mq, se ubicati ai piani interrati. Se il carico di incendio nei suddetti locali supera il valore di 30 kg/mq di legna standard, gli stessi devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler). I depositi di materiali infiammabili devono essere ubicati fuori del volume del fabbricato. Ogni deposito deve essere dotato di almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B, C, ogni 150 mq di superficie. 5.2.7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi. Le scene con palcoscenico di superficie superiore a 150 mq, oltre alle attrezzature mobili e fisse di estinzione previste al titolo XV, devono essere protette con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler). 5.3. Scena integrata nella sala. L'affollamento, sulla base del quale vanno dimensionate le vie di uscita, deve tenere conto, oltre che del pubblico, anche degli artisti e del personale di servizio alla scena, qualora l'area riservata alla scena non disponga di vie di uscita ad uso esclusivo. La lunghezza massima delle vie di uscita deve essere ridotta del 20% rispetto a quanto previsto al punto 4.3.4. Il numero di uscite dalla sala e quelle che immettono sull'esterno non possono essere in ogni caso inferiori a tre, di larghezza non inferiore a 1,2 m ciascuna. Lo spazio riservato al pubblico deve distare almeno 2 m dalla scena. Gli scenari devono essere di tipo fisso e di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. La sala deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi. Titolo VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINE DI PROIEZIONE
Le cabine di proiezione devono essere dimensionate in ragione del numero e dell'ingombro degli apparecchi installati ed in modo da consentire il lavoro degli addetti e gli interventi di manutenzione. Esse devono essere opportunamente aerate verso l'esterno. Le cabine di proiezione devono essere realizzate con strutture di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60. Le feritoie di proiezione, di spia e dei riflettori del palcoscenico, ove installati, devono essere munite di cristalli di idoneo spessore e devono avere dimensioni limitate alle necessità funzionali. L'accesso dall'interno del locale deve avvenire tramite disimpegno munito di porte con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30. Presso ogni cabina deve essere tenuto almeno un estintore portatile di capacità estinguente minima 21A, 89B, C. Le cabine, ove sono installati impianti automatici di proiezione, non necessitano di essere permanentemente presidiate dall'operatore, che in ogni caso deve essere reperibile all'interno del locale durante la proiezione. E' consentito installare un apparecchio di proiezione di formato ridotto in un punto qualsiasi del locale, purché distante dai posti riservati agli spettatori ed in posizione tale da non ostacolare in alcun modo il deflusso del pubblico. Titolo VII CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI 7.1. Ubicazione. Il luogo di installazione degli impianti in questione, di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, deve essere scelto in modo da consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti. Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi. In ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto non inferiore a 20 m. L'area destinata all'installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti deve essere fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio. 7.2. Distribuzione dei tendoni e delle attrazioni. I tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio. In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe non deve essere inferiore a 6 m. Le funi per controventare, i picchetti e i paletti per i tendoni non devono ostruire i passaggi per le persone verso luoghi sicuri. Nel caso in cui essi fiancheggino tali passaggi, devono essere protetti e segnalati. 7.3. Scuderie. Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero degli animali debbono essere separati dalla sala. 7.4. Depositi e laboratori. Depositi ed eventuali laboratori devono essere ubicati all'esterno della sala e posti a distanza di almeno 6 m. 7.5. Misure di prevenzione degli incendi. I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei. Gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio. I contenitori di g.p.l., sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi. E' vietato l'impiego di gas infiammabile per il gonfiaggio di palloni in vendita o in esposizione. E' proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli effetti speciali durante gli spettacoli a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi. 7.6. Impianti antincendio. Le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante DN 70. Le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere fornite di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m. 7.7. Documentazione e verifiche tecniche.
I progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono essere approvati, precedentemente al loro primo impiego, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, e prevedere eventuali limitazioni d'impiego incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento). Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337. Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali. Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico. Titolo VIII TEATRI TENDA E STRUTTURE SIMILARI 8.1. Ubicazione. L'area di installazione di teatri tenda e strutture similari deve essere rispondente a quanto previsto al punto 7.1. 8.2. Area della scena - Camerini. L'area scenica, essendo in tali strutture del tipo integrato nella sala, dovrà osservare le disposizioni di cui al punto 5.3. I camerini devono essere dislocati in un'area diversa da quella della scena e le comunicazioni degli stessi con la scena e con l'esterno,devono avvenire esclusivamente a mezzo di passaggi autonomi e direttamente comunicanti con l'esterno. La larghezza di detti passaggi deve essere non inferiore a 1,2 m, onde essere valutati come uscite a servizio del palcoscenico. Nell'impossibilità di realizzare un efficace sistema di evacuazione fumi, si deve proteggere il palcoscenico, ed i camerini, se ubicati all'interno del tendone, con un impianto di spegnimento ad acqua frazionata a comando manuale. 8.3. Depositi e laboratori. Eventuali magazzini e laboratori per il deposito e la lavorazione di materiale scenico devono essere sistemati all'esterno del teatro tenda. 8.4. Impianti antincendio. L'area di installazione di un teatro tenda deve essere dotata di almeno un idrante DN 70. Qualora la struttura sia installata in modo permanente l'impianto idrico antincendio deve essere conforme a quanto prescritto al titolo XV. 8.5. Documentazione e verifiche tecniche. I progetti relativi a teatri tenda e strutture similari, approvati dall'autorità competente, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita, e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo, locali unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali. Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico. Titolo IX LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO
L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto. L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi. Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. Titolo X LOCALI MULTIUSO
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai locali multiuso, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di prevenzione incendi. Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 18 marzo 1996 per quanto attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per la sistemazione del pubblico nell'area destinata all'attività sportiva si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 19 agosto 1996 con le modifiche ed integrazioni apportate nel presente decreto. La capienza del pubblico in tale area dovrà in ogni caso essere verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo, a servizio della stessa e della capacità di deflusso prevista per gli impianti sportivi dal decreto ministeriale 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso e 250 per impianti all'aperto). (modificato dal D.M. 6/3/2001) Titolo XI LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE
Per i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati. Titolo XII AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO 12.1. Classificazione. Le aree e gli impianti a rischio specifico sono così classificati: - depositi; - impianti tecnologici; - autorimesse. 12.2. Depositi. Si intendono depositi o magazzini gli ambienti destinati alla conservazione di materiali occorrenti all'esercizio dei locali ed ai servizi amministrativi. I depositi, ove previsti, annessi ai locali di cui alle presenti norme, con esclusione di quelli già trattati ai punti 5.1, 5.2.6.2, 7.4 e 8.3, devono essere realizzati con strutture portanti e separanti di resistenza al fuoco almeno REI 60. Essi devono essere aerati direttamente dall'esterno mediante aperture di superficie non inferiore a 1/40 di quella in pianta; devono avere accesso dall'esterno e possono comunicare con gli altri ambienti dei locali a mezzo di porte resistenti al fuoco almeno REI 60, munite di dispositivo di autochiusura. 12.3. Impianti tecnologici. 12.3.1. Impianti di produzione calore. Gli impianti di produzione di calore funzionanti a combustibile solido, liquido e gassoso dovranno essere realizzati nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione incendi.
12.3.2. Impianti di condizionamento e ventilazione. Gli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere progettati e realizzati nell'osservanza dei seguenti criteri: A) Impianti centralizzati. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali ove sono ubicati impianti di produzione calore. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, aventi accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di dispositivo di autochiusura. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico. B) Condotte. Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.
Le condotte non devono attraversare: - luoghi sicuri, che non siano a cielo libero; - vani scala e vani ascensore; - locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio. L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato. Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse. C) Dispositivi di controllo. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio. Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo degli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore. D) Impianti localizzati. E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, purché il fluido refrigerante non sia infiammabile né tossico. E' comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera. 12.4. Autorimesse. I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono essere attigui, sottostanti e sovrastanti alle autorimesse, nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione incendi. Titolo XIII IMPIANTI ELETTRICI 13.1. Generalità. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186, (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968). In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici: - non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; - non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali; - devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza); - devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni <<protette>> e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza: a) illuminazione; b) allarme; c) rivelazione; d) impianti di estinzione degli incendi; e) ascensori antincendio. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e successivi regolamenti di applicazione. 13.2. Impianti elettrici di sicurezza. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (<= 0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione media (<=15 s) per ascensori antincendio e impianti idrici antincendio. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: - rivelazione e allarme: 30 minuti; - illuminazione di sicurezza: 1 ora; - ascensori antincendio: 1 ora; - impianti idrici antincendio: 1 ora. L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora. 13.3. Quadri elettrici generali. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio. Titolo XIV SISTEMA DI ALLARME
I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato. Titolo XV MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 15.1 Generalità. Le attrezzature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte e in conformità a quanto di seguito indicato. 15.2. Estintori. Tutti i locali devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino: - in prossimità degli accessi; - in vicinanza di aree di maggior pericolo. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano, fatto salvo quanto specificamente previsto in altri punti del presente allegato. Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. 15.3. Impianti idrici antincendio. 15.3.1. Naspi. Devono essere installati almeno naspi DN 20 nei seguenti casi: - locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), con capienza non superiore a 150 persone; - locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), con capienza superiore a 300 persone e non superiore a 600 persone. Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m, realizzata a regola d'arte. Il numero e la posizione dei naspi devono essere prescelti in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell'area protetta. I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in condizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica. L'alimentazione deve assicurare un'autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta un'alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni. 15.3.2. Idranti DN 45. Devono essere installati impianti idrici antincendio con idranti nei seguenti casi: - locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), con capienza superiore a 150 persone; - locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), con capienza superiore a 600 persone. Gli impianti devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale o comunque in posizione protetta; dai montanti devono essere derivati gli idranti DN 45. Devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) al bocchello della lancia dell'idrante posizionato nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e distanza deve essere assicurata una portata non inferiore a 120 l/min ed una pressione residua di almeno 2 bar; b) il numero e la posizione degli idranti devono essere prescelti in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell'area protetta, con un minimo di due idranti; c) l'impianto idraulico deve essere dimensionato in relazione al contemporaneo funzionamento del seguente numero di idranti: - n. 2 idranti per locali di superficie complessiva fino a 5.000 mq; - n. 4 idranti per locali di superficie complessiva fino a 10.000 mq; - n. 6 idranti per locali di superficie complessiva superiore a 10.000 mq; d) gli idranti devono essere ubicati in posizioni utili all'accessibilità ed all'operatività in caso d'incendio; e) l'impianto deve essere tenuto costantemente in pressione; f) le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, dagli urti e dal fuoco. 15.3.3. Attacchi per il collegamento con le autopompe VV.F. Devono prevedersi attacchi di mandata DN 70 per il collegamento con le autopompe VV.F., nel seguente numero: - n. 1 al piede di ogni colonna montante, nel caso di edifici con oltre tre piani fuori terra; - n. 1 negli altri casi. Detti attacchi devono essere predisposti in punti ben visibili e facilmente accessibili ai mezzi di soccorso. 15.3.4. Impianto idrico esterno. In prossimità dei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di capienza superiore a 1.000 spettatori, e di tutti gli altri locali elencati all'art. 1, comma 1, di capienza superiore a 2.000 spettatori, deve essere installato all'esterno, in posizione facilmente accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare, per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Tale idrante deve assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 min, con una pressione residua non inferiore a 3 bar. 15.3.5. Alimentazione normale. Qualora l'acquedotto pubblico non garantisca con continuità, nelle 24 ore, le prestazioni richieste, deve essere realizzata una riserva idrica alimentata dall'acquedotto e/o oltre fonti, di capacità tale da assicurare un'autonomia di funzionamento dell'impianto, nell'ipotesi di cui ai precedenti punti 15.3.2 e 15.3.4, per un tempo di almeno 60 minuti. Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere, in tal caso, costituito da elettropompa provvista di alimentazione elettrica di riserva, alimentata con gruppo elettrogeno ad azionamento automatico; in alternativa a quest'ultimo può essere istallata una motopompa di riserva ad avviamento automatico. 15.3.6. Alimentazione ad alta affidabilità. Per i teatri di capienza superiore a 2.000 spettatori, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità. Affinché un'alimentazione sia considerata ad alta affidabilità può essere realizzata in uno dei seguenti modi: - una riserva virtualmente inesauribile; - due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto, dotati di rincalzo; - due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile. Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità: - una elettropompa e una motopompa, una di riserva all'altra; - due elettropompe, ciascuna con portata pari alla metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale; - due motopompe, una di riserva all'altra; - due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti. Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente. (vedi anche punti 2.1.4, 2.2.3, 2.3.2, 5.2.6.2, 5.2.7 e 8.2) 15.4. Impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler). Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler) a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore a 50 kg/mq di legna standard. Gli impianti idrici ed i relativi erogatori devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9489, 9490 e 9491. Titolo XVI IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI
Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore a 30 kg/mq di legna standard. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9795. (vedi anche punti 2.3.2, 2.3.3, 4.3.4, 4.5.3, 12.3.2 B e 12.3.2 C) Titolo XVII SEGNALETICA DI SICUREZZA
Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982) nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza. In particolare la cartellonistica deve indicare: - le porte delle uscite di sicurezza; - i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; - l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi. Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative. Titolo XVIII GESTIONE DELLA SICUREZZA 18.1. Generalità. Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare: a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio; b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza; c) devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi; d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti; e) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento; f) devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni; g) deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza; h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne una agevole ispezionabilità. 18.2. Chiamata dei servizi di soccorso. I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di necessità tramite rete telefonica. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico, dal quale questa sia possibile. 18.3. Informazione e formazione del personale. Occorre che tutto il personale dipendente sia adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di incendio. Il responsabile dovrà inoltre curare che alcuni dipendenti, addetti in modo permanente al servizio del locale (portieri, macchinisti, etc.), siano in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo. 18.4. Istruzioni di sicurezza. Negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico devono essere collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione dei posti, l'ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. Planimetrie ed istruzioni adeguate dovranno altresì essere collocate sulla scena e nei corridoi di disimpegno a servizio della stessa. All'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante l'ubicazione: - delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite); - dei mezzi e degli impianti di estinzione; - dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione; - dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile; - dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso. 18.5. Piano di sicurezza antincendio. Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare: - i controlli; - gli accorgimenti per prevenire gli incendi; - gli interventi manutentivi; - l'informazione e l'addestramento al personale; - le istruzioni per il pubblico; - le procedure da attuare in caso di incendio. 18.6. Registro della sicurezza antincendio. Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio: - sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi; - attrezzature ed impianti di spegnimento; - sistema di evacuazione fumi e calore; - impianti elettrici di sicurezza; - porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco. Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento antincendio fornita al personale. Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente. Titolo XIX ADEGUAMENTO DEI LOCALI ESISTENTI
I locali esistenti, di cui all'art. 5, devono essere adeguati alle disposizioni dell'allegato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente ai seguenti punti: - sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. Le disposizioni riguardanti la gestione della sicurezza, di cui al titolo XVIII, devono essere attuate contestualmente all'entrata in vigore del presente decreto, con l'esclusione del piano di sicurezza antincendio e del registro della sicurezza antincendio che devono essere predisposti entro un anno, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di recepimento della direttiva 89/391/CEE e successive modifiche ed integrazioni.
Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 47/4109 dell'11 gennaio 2001
Giuoco del "Bingo" - Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione incendi.
Il Ministero delle Finanze, con decreto 31 gennaio 2000, n. 29, ha istituito il giuoco del "Bingo" e con successiva direttiva del 12 settembre 2000 ha affidato l'incarico di controllore centralizzato per tale giuoco all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Lo stesso Ministero, con decreto 21 novembre 2000 (S.O.G.U. n. 279 del 29 novembre 2000) all'art. 3, comma 5, lettera c), ha previsto che il concessionario si obbliga "all'integrale rispetto delle disposizioni del regolamento, del decreto, della presente convenzione, delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e di tutte le norme di legge e le disposizioni di ogni altra autorità vigenti in materia, presenti o future ", mentre il decreto dell' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 16 novembre 2000, pubblicato nel medesimo supplemento, ha stabilito all'art. 12 i requisiti che deve possedere la sala da giuoco precisando che " ... omissis ... Le sale devono avere tutte le caratteristiche di sicurezza, agibilità, ed accesso, anche per soggetti portatori di handicap, previste dalle norme vigenti. Tali requisiti dovranno essere opportunamente certificati". Ciò premesso sono pervenuti sull'argomento quesiti in ordine ai seguenti aspetti: a) se le sale destinate al giuoco del Bingo, rientrano tra le attività di cui al punto 83 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e quindi soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi di cui all'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966; b) quali misure di prevenzione e protezione antincendio vadano applicate alle sale di che trattasi.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti ed indirizzi applicativi. 1) Le sale per il giuoco del Bingo rientrano nella generale fattispecie delle sale giuochi le quali, come chiarito da questa Direzione Generale con circolare MI.SA. n. 22 del 14 dicembre 1992, costituiscono attività di "trattenimento in genere" e come tali ricomprese al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982, qualora di capienza superiore a 100 persone. Pertanto per le suddette attività è fatto obbligo di richiedere il controllo del Comando Provinciale VV.F . ai fini del rilascio del C.P.I., secondo le procedure del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. 2) Per quanto attiene alle misure di sicurezza antincendio da adottare per le sale in questione, pur essendo escluse le sale giuochi dal campo di applicazione del decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 costituente la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, per le stesse vige, comunque l' obbligo del conseguimento degli obiettivi di sicurezza riportati all'art. 2 del citato decreto ministeriale, applicando i criteri generali di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 577/1982.
Decreto Ministero dell'Interno 6 marzo 2001
Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il proprio decreto 18 marzo 1996 recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi; Visto il proprio decreto 19 agosto 1996 recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di in trattenimento e di pubblico spettacolo; Ritenuto necessario apportare al citato decreto ministeriale 19 agosto 1996 integrazioni e modifiche relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale che in particolare vengono svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche; Sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577;
Decreta:
I sotto riportati punti dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 sono modificati ed integrati come di seguito riportato: Art. 1.
Disposizioni riguardanti gli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale 1. Sistemazione dei posti a sedere.
Il penultimo capoverso del punto 3.2 dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 è sostituito dal seguente: <<Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file.>> 2. Sistemazione dei posti in piedi.
Al punto 3.3 dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 va aggiunto il seguente capoverso: <<In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all’attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all'uopo destinata.>> 3. Locali multiuso. Il secondo capoverso del titolo X dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 è sostituito dal seguente: <<Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 18 marzo 1996 per quanto attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per la sistemazione del pubblico nell'area destinata all'attività sportiva si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 19 agosto 1996 con le modifiche ed integrazioni apportate nel presente decreto. La capienza del pubblico in tale area dovrà in ogni caso essere verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo, a servizio della stessa e della capacità di deflusso prevista per gli impianti sportivi dal decreto ministeriale 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso e 250 per impianti all'aperto).>>.
Art. 2 Disposizioni sull’affollamento dei locali.
1. Il capoverso di cui alla lettera b) del punto 4.1 dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 è sostituito dal seguente: <<b) Nei locali di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato.>> 2. Dopo il capoverso di cui al comma precedente è aggiunto il seguente: << Nelle sale da ballo e discoteche di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadrato.>>. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 1071/4109 del 21 settembre 2001
Criteri di sicurezza antincendio applicabili alle sale del giuoco del "Bingo". Precisazioni.
Con lettera-circolare prot: n. P47/4109 sott. 44/C.7 dell'1l gennaio 2001, è stato chiarito che le sale del giuoco del "Bingo" rientrano nella generale fattispecie delle sale giuochi e che pur essendo escluse dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996, per le stesse vige comunque l'obbligo del conseguimento degli obiettivi di sicurezza riportati all'art. 2 del citato decreto ministeriale. Poiché sull'argomento stanno pervenendo quesiti e segnalazioni, dai quali si evince una diffusa disuniformità sui criteri di sicurezza antincendi che vengono applicati, si forniscono le seguenti precisazioni.
CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO Le sale del giuoco del "Bingo" presentano analogie con i locali di trattenimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del D.M. 19 agosto 1996 e pertanto, al fine di garantire l'uniformità sulle misure di prevenzione incendi da applicare, si ritiene che possa farsi riferimento a quelle previste, nel citato decreto, per i suddetti locali di trattenimento, tenendo altresì presente le precisazioni appresso riportate.
DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI A SEDERE Le postazioni di giuoco sono costituite da posti a sedere, non di tipo fisso, distribuiti attorno a tavoli. Poiché, per i locali di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del D.M. 19.8.1996, è previsto al punto 3.1 dell'allegato che "la distribuzione dei posti a sedere, pur realizzata secondo la necessità, non deve in ogni caso costituire impedimento ed ostacolo all'esodo delle persone in caso di emergenza", si ritiene che per le sale del giuoco del Bingo vadano seguiti i seguenti criteri: a) i tavoli da giuoco vanno fissati stabilmente al pavimento; b) la distribuzione dei tavoli da giuoco deve garantire: - facilità di accesso e di esodo per ciascuna postazione di giuoco; - la possibilità che ogni tavolo abbia almeno un affaccio su di un passaggio interno alla sala; c) la sala deve essere servita da passaggi interni, atti a garantire la normale movimentazione delle persone, nonché l'esodo delle stesse verso le uscite in caso di emergenza. Tali passaggi devono avere larghezza di almeno 1,20 ml, al netto dello spazio necessario per la movimentazione dei sedili delle postazioni di giuoco.
AFFOLLAMENTO Si rammenta che il numero massimo delle postazioni di giuoco, ammesse nella sala, va correlato ad una densità di affollamento di 1,5 mq/postazione, così come stabilito all'art. 12 del Decreto Direttoriale del Ministero delle Finanze del 16 novembre 2000 (Approvazione del regolamento di gioco) pubblicato sulla G.U. n. 279 del 29 novembre 2000. Pertanto l'affollamento delle sale va determinato, in funzione della superficie delle stesse, applicando la densità di affollamento soprariportata. Con l'occasione si ribadisce, sulla base di quanto già chiarito con circolare MI.SA. n. 22 del 14 dicembre 1992, che le sale del giuoco del Bingo non sono soggette all'obbligo dei controlli da parte delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
|
Aggiornato il: 29-09-02 . Copyright © MGH2003 - Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso scritto dell'autore. |