Depositi di bombole di metano
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Sommario

 

Decreto del Ministero dell’Interno 24 novembre 1984 

bulletNorme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8. - Depositi in bombole ed in altri recipienti mobili
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3.1 - Definizioni.

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3.2 - Pressioni di esercizio ammesse

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3.3 - Capacità di accumulo

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3.4 - Classificazione dei depositi

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3.5 - Ubicazione

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3.6 - Recinzione

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3.7 - Elementi pericolosi

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3.8 - Distanze di sicurezza

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3.9 - Caratteristiche costruttive
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3.9.1 - Locali per stoccaggio dei recipienti

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3.9.2 - Box per sosta dei carri-bombolai

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3.10- Utilizzo di carri bombolai per rifornimenti di emergenza

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3.11- Impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche

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3.12- Impianti antincendio

 

 

Decreto del Ministero dell’Interno 24 novembre 1984

 

Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8

 

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Sezione 3°

Depositi in bombole ed in altri recipienti mobili

 

3.1 - Definizioni

 

Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

a) bombole: recipienti metallici in un pezzo, trasportabili, progettati in conformità delle vigenti leggi e soggetti al controllo degli organi di vigilanza competenti; riempiti presso apposite stazioni di caricamento ed aventi capacità geometrica massima di 150 litri;

b) bomboloni: recipienti metallici in un pezzo, trasportabili, progettati in conformità delle vigenti norme sui recipienti a pressione e soggetti al controllo degli organi di vigilanza competenti; riempiti presso apposite stazioni di caricamento ed aventi capacità geometrica superiore a 150 litri ed inferiore a 1000 litri;

c) grandi bomboloni: recipienti metallici trasportabili, progettati in conformità delle vigenti norme sui recipienti a pressione e soggetti al controllo degli organi di vigilanza competenti; riempiti presso apposite stazioni di caricamento ed aventi capacità geometrica superiore a 1000 litri;

d) carro-bombolaio: veicolo abilitato alla circolazione stradale, su cui sono installati in maniera fissa grandi bomboloni, bomboloni o pacchi di bombole; il veicolo deve essere omologato dall'Ispettorato della Motorizzazione civile, che provvede anche ai periodici collaudi.

 

3.2 - Pressioni di esercizio ammesse

 

Le pressioni massime di esercizio ammesse sono quelle di progetto dei recipienti a pressione impiegati, disciplinati dalle norme vigenti.

 

3.3 - Capacità di accumulo

 

La capacità di accumulo è data da:

 

C = V x P/ P0

dove:

V = volume geometrico dei serbatoi, espresso in m3;

p = pressione assoluta massima, espressa in bar;

P0 = pressione assoluta barometrica, espressa in bar e assunta convenzionalmente ad 1 bar.

 

La capacità di accumulo è pertanto misurata in m3 ed è numericamente uguale al prodotto del volume geometrico per la pressione assoluta massima.

Per pressione assoluta massima si intende quella massima di esercizio così come dichiarata dall'esercente.

Alla capacità di accumulo non contribuisce il carro-bombolaio durante l'operazione di rifornimento del deposito.

 

3.4 - Classificazione dei depositi.

 

In funzione della capacità di accumulo i depositi si suddividono nelle seguenti categorie:

 

1a categoria: oltre 10000 m3

2a categoria: oltre 5000 e fino a 10000 m3

3a categoria: fino a 5000 m3

 

In funzione delle caratteristiche costruttive, descritte in dettaglio ai punti successivi, dei fabbricati di stoccaggio dei recipienti di accumulo e dei box destinati alla sosta dei carri bombolai, ai depositi possono essere conferiti due gradi di sicurezza:

- sicurezza di 1° grado: qualora le caratteristiche costruttive siano tali da garantire il contenimento, sia lateralmente che verso l'alto, di schegge o di altri materiali proiettati in caso di scoppio;

- sicurezza di 2° grado: qualora le caratteristiche costruttive siano tali da garantire il contenimento, solo lateralmente, di schegge o di altri materiali proiettati in caso di scoppio.

 

3.5 - Ubicazione.

 

I depositi devono essere installati in aree già destinate o in previsione di essere destinate a zona industriale dai Piani Regolatori o da altri strumenti urbanistici.

I depositi possono anche essere ubicati al di fuori di zone industriali, a condizione che la densità della edificazione attestata dall'Amministrazione Comunale non risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato nel raggio:

 

- di 150 m, per depositi di 1° categoria con qualunque grado di sicurezza e depositi di 2° categoria con sicurezza di 2° grado;

- di 100 m, per depositi di 2° categoria con sicurezza di 1° grado e di 3° categoria con qualunque grado di sicurezza.

 

Le distanze di cui sopra devono essere misurate a partire dal perimetro dei fabbricati destinati a contenere le bombole o dai box di sosta dei carri-bombolai.

 

3.6 - Recinzione.

 

L'area di pertinenza del deposito deve essere delimitata da apposita recinzione di altezza pari ad almeno 2,50 m, posta a distanza dagli elementi pericolosi non inferiore a quella di protezione fissata per gli elementi stessi.

La recinzione deve essere di tipo continuo, realizzata in muratura o con elementi prefabbricati in calcestruzzo.

Nella recinzione devono essere previste almeno due aperture, idonee ad assicurare, in caso di necessità, l'accesso dei mezzi di soccorso e l'esodo del personale presente.

Nel caso in cui il deposito costituisca parte integrante di un complesso avente una recinzione con le caratteristiche sopra descritte, è consentito che il recinto specifico del deposito sia realizzato in semplice rete metallica.

 

3.7 - Elementi pericolosi.

 

Si considerano elementi pericolosi:

 

- i fabbricati di stoccaggio dei recipienti di accumulo;

- i box destinati alla sosta dei carri-bombolai;

- eventuali impianti di compressione e cabine di decompressione del gas naturale;

- le cabine elettriche di trasformazione;

- ogni altro elemento che presenti pericolo di esplosione o di incendio nelle normali condizioni di funzionamento.

 

3.8 - Distanze di sicurezza.

 

Attorno ai fabbricati destinati allo stoccaggio dei recipienti di accumulo e ai box di sosta dei carri-bombolai deve essere mantenuta una fascia libera di terreno, di larghezza non inferiore alla distanza di protezione.

 Gli stessi fabbricati e box devono risultare:

- alla distanza di sicurezza interna, rispetto agli elementi pericolosi definiti al punto precedente; nel caso siano realizzati con grado di sicurezza di 1° grado, detti fabbricati e box possono essere adiacenti tra loro e con gli altri elementi pericolosi;

- alla distanza di sicurezza interna maggiorata del 50%, e comunque a non meno di 7 m, rispetto ad edifici destinati ad uffici e servizi inerenti l'attività del complesso;

- alla distanza di sicurezza esterna, rispetto al perimetro del più vicino fabbricato esterno o ai confini di aree edificabili; in questo ultimo caso, è consentito comprendere nella distanza di sicurezza anche la prescritta distanza di rispetto qualora i regolamenti edilizi locali vietino la costruzione sul confine.

 

In funzione del grado di sicurezza e della categoria di appartenenza del deposito, le distanze sono di seguito specificate.

 

a) Depositi con sicurezza di 1° grado.

 

Capacità di accumulo Protezione (m) Sicurezza interna (m) Sicurezza esterna (m)
3a categoria - (*)  20 
2a categoria - 25 
1a categoria - 30

 

(*) Purché i lati in adiacenza siano realizzati con spessori maggiorati, come precisato al punto 3.9.

 

b) Depositi con sicurezza di 2° grado.

 

Capacità di accumulo Protezione (m) Sicurezza interna (m) Sicurezza esterna (m)
3a categoria 10  10  20 
2a categoria 10  15 25 
1a categoria 10  15 30

 

Le distanze citate devono essere misurate tra i punti più vicini dei perimetri relativi ai fabbricati di contenimento dei recipienti di accumulo e dei box di sosta dei carri-bombolai e gli elementi interessati.

La distanza di sicurezza esterna deve essere aumentata del 50% se i fabbricati esterni da proteggere sono adibiti ad attività industriali che presentino pericolo di esplosione o di incendio, oppure sono costituiti da chiese, scuole, ospedali, locali di pubblico spettacolo, alberghi, convitti, caserme, grandi magazzini, mercati stabili, stazioni ferroviarie o da luoghi similari soggetti a notevole affollamento.

Le linee elettriche aeree non possono attraversare l'area occupata dai fabbricati destinati ai recipienti d'accumulo e dai box di sosta dei carri bombolai, e quella circostante, definita dall'applicazione delle distanze di protezione previste.

In particolare, le linee con tensione superiore a 30 kV devono distare almeno 30 m dai suddetti fabbricati e box.

Tale distanza è ridotta del 50 % in caso di linee con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV.

 

3.9 - Caratteristiche costruttive.

 

I manufatti devono essere realizzati in muratura gettata in opera o in elementi prefabbricati. In quest'ultimo caso devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- le fondazioni devono essere realizzate con getti eseguiti in loco;

- i pannelli impiegati per il tamponamento delle pareti devono essere realizzati con doppia armatura e connessi fra loro e con i pilastri o con le travi di fondazione;

- le travi di sostegno delle coperture devono essere vincolate ai pilastri portanti e non semplicemente appoggiate;

- gli elementi costituenti la copertura (sicurezza di 1° grado) devono essere vincolati fra loro con apposite armature di collegamento e getti integrativi.

 

3.9.1 - Locali per stoccaggio dei recipienti.

 

I fabbricati destinati a stoccaggio dei recipienti devono essere ad un solo piano fuori terra e suddivisi, se necessario, in box.

La capacità massima di accumulo per un fabbricato è fissato in 15.000 m3 e per ogni box in 3000 m3.

I muri perimetrali dei fabbricati devono essere realizzati in calcestruzzo cementizio armato, con spessore minimo di 15 cm.

Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere privi di aperture.

L'aerazione deve essere assicurata con aperture prive di serramenti, aventi superficie complessiva non inferiore a l/10 della superficie in pianta del fabbricato e praticate nella parte più alta dei muri perimetrali.

Gli ingressi devono avere la minore larghezza compatibile con le esigenze di esercizio ed essere dotati di serramenti resistenti al fuoco per 120 min ed apribili verso l'esterno.

I box, in cui il locale sia eventualmente, suddiviso, devono presentare in pianta una disposizione a pettine, a spina di pesce o di tipo analogo, tale comunque che il lato libero di ciascun box risulti protetto dalla proiezione di schegge in caso di eventuale scoppio che dovesse verificarsi negli altri box.

I muri divisori tra i vari box devono avere le stesse caratteristiche innanzi stabilite per i muri perimetrali del fabbricato e devono elevarsi fino ad un'altezza maggiore di almeno 50 cm rispetto al punto più alto dei recipienti. A seconda del grado di sicurezza che si vuol conferire al fabbricato, la copertura deve essere realizzata come di seguito descritto.

 

a) Con sicurezza di 1° grado.

 

La copertura deve essere costituita da elementi di travi o di soletta in calcestruzzo cementizio armato tali che, per forma, disposizione e dimensioni siano in grado di assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l'alto. In particolare, la copertura deve opportunamente protendersi oltre il filo dei muri perimetrali onde assicurare il contenimento delle schegge che dovessero essere proiettate attraverso le aperture di aerazione.

 

b) Con sicurezza di 2° grado.

 

La copertura deve essere di tipo leggero in modo da essere facilmente divelta in caso di onda di pressione dovuta a scoppio che si verifichi nel locale.

Il manto di copertura deve essere costituito da lastre di fibrocemento o di laterizio armato; è escluso l'impiego di lamiere metalliche, lastre di ardesie o tegole laterizie.

 

3.9.2 - Box per sosta dei carri-bombolai.

 

Il box per la sosta dei carri-bombolai durante le operazioni di travaso per il riempimento dei recipienti di accumulo deve essere ubicato in posizione tale da rendere facile e sicura la manovra di entrata e di uscita dei carri ed essere il più possibile defilato rispetto alle aperture degli altri elementi costitutivi del deposito.

Il box è costituito da due muri paraschegge in calcestruzzo armato di spessore non inferiore a 15 cm che delimitano l'area di sosta dei carri-bombolai.

Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri devono avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere privi di aperture.

L'altezza dei muri deve essere tale da superare almeno di un metro la massima altezza a cui si trovano i recipienti dei carri-bombolai.

La loro lunghezza, inoltre, deve essere, ad entrambe le estremità eccedente di almeno un metro l'ingombro dei recipienti.

In caso di box realizzato con sicurezza di 1° grado, lungo i muri devono essere praticate delle aperture di aerazione e sul box deve essere realizzata una apposita copertura.

Le aperture e la copertura devono avere le stesse caratteristiche illustrate nella parte generale ed in quella specifica dei fabbricati aventi sicurezza di 1° grado, al punto 3.9.1.

 

3.10- Utilizzo di carri bombolai per rifornimenti di emergenza.

 

In caso di rifornimento di emergenza tramite carro-bombolaio ad aziende normalmente alimentate da rete di gas naturale, è ammessa la sosta e lo scarico di detto veicolo in assenza dei muri paraschegge prima citati.

In queste evenienze la zona circostante il carro deve essere delimitata, ad almeno 5 metri di distanza, con transenne o funi ed indicazioni di pericolo e le operazioni di scarico del gas devono essere controllate in permanenza da personale appositamente incaricato.

 

3.11- Impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche.

 

Gli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche devono essere realizzati in conformità al D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 e alla legge n. 186 del 1° marzo 1968.

In particolare, le tubazioni e le strutture metalliche devono essere connesse con l'impianto generale di messa a terra.

 

3.12- Impianti antincendio.

 

Nei depositi di 1° e 2° categoria devono essere installate bocche da incendio UNI 45 in numero e posizione tale da raggiungere con il getto ogni punto dell'impianto.

La rete antincendio deve essere collegata, inoltre, ad una riserva idrica in grado di assicurare il funzionamento contemporaneo della metà degli idranti installati per mezz'ora.

Nei depositi di 3° categoria devono essere previsti estintori portatili, che saranno dislocati secondo le prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

 

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Aggiornato il: 29-09-02 .

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