Sommario
Circolare Ministero dell'Interno n. 91 del 14 settembre 1961 Decreto Ministeriale 6 marzo 1986
Circolare Ministero dell'Interno n. 91 del 14 settembre 1961
Oggetto: Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile.
Con l'aumento della produzione dei materiali ferrosi, che negli ultimi anni ha assunto un ritmo rapidamente crescente, si è reso possibile, anche dal punto di vista economico, l'utilizzazione dei profilati d'acciaio per la costituzione delle strutture portanti anche nelle costruzioni adibite a fini civili. Tale impiego, che se effettuato indiscriminatamente, potrebbe determinare gravi pericoli per la stabilità degli edifici in caso di incendio, ha consigliato lo studio e l'emanazione di apposite Norme dirette alla protezione delle persone presenti in tali costruzioni dai pericoli innanzi detti. Dopo un preventivo fondamentale studio delle Norme stesse condotto da apposita Commissione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, questo Ministero ha predisposto un proprio schema che si allega alla presente. Le Norme tengono conto di esperienze sia estere che nazionali in materia nonché della pratica di servizio che il Corpo Nazionale vigili del Fuoco ha nel campo di sua specifica competenza. Esse sono basate sul criterio fondamentale che la struttura debba resistere, senza rovinare, all'incendio delle sostanze combustibili in essa contenute. Pertanto il grado di protezione delle strutture di acciaio varia secondo la qualità e la quantità dei materiali combustibili presenti nei singoli locali, nonché in base alla destinazione dei locali stessi, alla posizione ed al numero delle uscite, al pericolo della propagazione del fuoco ad altri fabbricati e finalmente alla rapidità ed importanza presuntiva del soccorso. Poiché gli elementi di valutazione della natura e dell'entità del rischio, nonché della rapidità ed importanza dei mezzi di soccorso, devono essere determinati in sede di progetto, le dichiarazioni rilasciate dai richiedenti la licenza di costruzione debbono avere carattere vincolante per l'uso cui l'edificio sarà destinato. Le Norme di cui al testo allegato dovranno essere applicate per la formulazione del parere che, ,ai fini della sicurezza, i Comandi dei Vigili del Fuoco esprimeranno in sede di approvazione dei progetti degli edifici civili. PREMESSE
Le presenti Norme hanno lo scopo di fornire ai progettisti ed ai costruttori di fabbricati civili con struttura di acciaio i criteri per il proporzionamento della protezione contro il fuoco da disporre a difesa delle strutture metalliche, in modo che l'incendio delle materie combustibili nel fabbricato si esaurisca prima che le strutture stesse raggiungano temperature tali da comprometterne la stabilità. Le Norme non si applicano ai fabbricati militari ed industriali. Sono valide tutte le norme di carattere distributivo, costruttivo ed in genere di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni che disciplinano la distribuzione ed il funzionamento dei locali adibiti ad usi speciali. Per durata di resistenza al fuoco in forno si intende il tempo in minuti, misurato a partire dall'accensione del fuoco, dopo il quale l'elemento costruttivo considerato, sottoposto a prova a fuoco secondo la curva unificata di temperatura e le modalità delle prove in forno, perde la sua capacità portante. La durata di resistenza al fuoco effettiva di un locale o di una struttura, sottoposti ad incendio reale, è in relazione diretta con la quantità di materiale combustibile presente, espressa dal carico di incendio ed è in ogni caso maggiore della durata di resistenza determinata eseguendo una prova in forno con curva unificata di temperatura e con lo stesso carico di incendio. Il carico di incendio è
espresso dalla quantità equivalente di legno per m2, che si ottiene dividendo
per 4.400 (potere calorifico
dove:
Le condizioni più gravose del carico di incendio di un certo locale o piano sono quelle per le quali la sommatoria gi Hi è massima e vanno determinate esaminando le previste utilizzazioni dei locali e dei piani come dichiarato dal progettista e dal proprietario del fabbricato stesso. Gli elementi che determinano la durata di resistenza al fuoco durante le prove in forno sono riportati in Appendice Art. 3.
Poiché la durata di resistenza al fuoco viene determinata in base ai risultati della prova di incendio unificata eseguita in forno le presenti Norme forniscono gli elementi necessari per stabilire la relazione che esiste fra l'incendio reale e l'incendio di prova in forno. Il procedimento di determinazione di questi elementi si basa sulla valutazione statistica dei vari fattori che influiscono sulla durata di resistenza al fuoco effettiva in casi normali di incendio. NORME Art. 1. - Casi di obbligatorietà delle protezioni. La protezione delle strutture in acciaio di un fabbricato civile è obbligatoria nella misura indicata dalle presenti Norme nei casi in cui l'incendio può essere causa di danno all'incolumità dei cittadini, ferme restando le disposizioni già in vigore nei Regolamenti locali in tema di prevenzione degli incendi, sempreché non in contrasto con le presenti Norme. Art. 2. - Carico di incendio. Il valore del carico di incendio
per il locale o per il piano considerato si ottiene calcolando per tutto il
materiale combustibile presente l'equivalente in legno sulla base di un potere
calorifico Art. 3. - Classi di edifici. Per i fabbricati civili con struttura di acciaio vengono distinte le seguenti classi:
Il numero indicativo di ogni classe esprime il carico di incendio virtuale in kg/m2 di legna standard. Detto numero indicativo esprime anche in minuti primi la durata minima di resistenza al fuoco da richiedere alla struttura o all'elemento costruttivo in esame. Art. 4. - Determinazione delle classi. La classe del piano o del locale considerato si determina pertanto in base alla formula: C=k.q in cui: C è il numero indicativo della classe q è il carico di incendio dichiarato (in kg legna/m2) k è un coefficiente di riduzione che tiene conto delle condizioni reali di incendio del locale o del piano nel complesso dell'edificio. Art. 5. - Calcolo del coefficiente di riduzione del carico di incendio. Il valore del coefficiente k, compreso tra 0,2 e 1,0, viene determinato secondo le modalità che seguono, in base alle caratteristiche dell'edificio, alla natura del materiale combustibile presente, alla destinazione, alla distanza da altri edifici ed alle esistenti misure di segnalazione e prevenzione degli incendi. Per il calcolo del coefficiente di riduzione, i singoli fattori di influenza vengono valutati mediante indici numerici che possono essere negativi o positivi, in quanto si intendono riferiti alle condizioni di un caso reale medio di incendio. Gli indici di valutazione degli edifici nel loro complesso, e dei singoli piani e locali sono indicati nella Tabella 1. Il valore della somma algebrica degli indici di valutazione, riportato in ascisse nel diagramma di fig. 1 a pag. 16, fornisce direttamente il coefficiente di riduzione, per cui va moltiplicato il carico di incendio per la determinazione della classe del piano e del locale nell'ambito dell' edificio considerato. Qualora il numero indicativo della classe risultante dal carico fosse diverso dal numero distintivo delle classi previste dalle presenti Norme, si assegnerà l'edificio o la parte di esso considerata alla classe immediatamente superiore. Nel caso in cui i numeri indicativi di classe risultassero dal calcolo superiori alla classe 180, l'edificio o la parte di esso considerata saranno assegnati alla classe 180. TABELLA 1
Art. 6. - Sommabilità dei carichi di incendio. Ai fini della protezione delle varie parti strutturali di un edificio, si considera il carico di incendio dei singoli piani o locali interessanti le parti stesse, purché la struttura orizzontale ed in particolare i solai abbiano una resistenza alla propagazione verticale degli incendi per lo meno corrispondente a quella della classe della parte di edificio considerata, e in ogni caso non inferiore alla classe 30. La struttura del solaio ,deve essere comunque costituita da materiali incombustibili. Nel caso in cui questa condizione non sia soddisfatta, come pure nel caso dell'esistenza di solai aventi una resistenza inferiore a quella della classe 30, il carico di incendio della parte dell'edificio comprendente tali solai sarà calcolato considerando come un unico ambiente l'insieme dei locali divisi da solai di tale tipo e sommando i carichi di incendio dei locali stessi. Art. 7. - Prescrizioni speciali per edifici di altezza superiore a 30 m. Per tener conto delle difficoltà d'accesso agli edifici alti, e della perdita di tempo necessaria perché l'opera di estinzione abbia inizio, si stabilisce quanto segue: a) per edifici alti più di 30 m la protezione delle strutture dovrà essere in ogni caso non inferiore a quella richiesta per la classe 30; b) per edifici alti 45 m e oltre, la protezione delle strutture dovrà essere in ogni caso non inferiore a quella richiesta per la classe 45. Si dovrà inoltre assicurare lo stesso grado di protezione nei riguardi della propagazione verticale dell'incendio, anche nei confronti del collegamento stagno fra i solai e le eventuali pareti a cortina. Art. 8. - Spessore delle protezioni. Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per le varie classi di strutture e nei vari casi delle pareti, dei solai, degli elementi strutturali in acciaio sollecitati a flessione e trazione, e degli elementi compressi (colonne) è indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5. Qualora il rivestimento protettivo non sia completamente aderente alla struttura metal1ica, intorno alla quale perciò si forma una canna, si dovrà provvedere ad interrompere la continuità della canna stessa in corrispondenza dei solai interponendovi un idoneo diaframma. 8.1. - Pareti divisorie interne Spessori minimi ai fini della loro designazione come pareti tagliafuoco, secondo il punto 2 della Tab. 1. TABELLA 2
Nota. - Per intonaco isolante s'intende un intonaco a base di gesso, vermiculite, perlite o simili. Gli spessori di intonaco isolante su laterizi forati dovranno, per le varie classi, corrispondere ai valori previsti nella Tabella 5, mentre per i laterizi pieni gli spessori saranno ridotti alle metà dei valori della stessa Tabella 5. 8.2. - Solai esclusi quelli combustibili - Valori minimi ammissibili degli spessori dei solai resistenti al fuoco. TABELLA 3
(*) Lo spessore del ricoprimento dell'armatura in acciaio pre-teso non deve essere inferiore né al minimo prescritto dal Regolamento per le opere in c.a. (3 cm) né allo spessore specificato per le singole classi dalla Tabella 5 per l'intonaco di cemento. 8.3. - Elementi in acciaio sollecitati a flessione o trazione. TABELLA 4
(1) nessun rivestimento - (2) nessun rivestimento se le ali sono riempite di calcestruzzo di cemento - (3) rivestimento pari almeno all'85% dello spessore richiesto per le colonne - (4) ammesso - (5) escluso. 8.4. - Tipo e spessore dei rivestimenti da applicarsi alle strutture metalliche secondo le varie classi di edifici. TABELLA 5
(l) escluso - (2) non occorre - (3) sufficiente. 8.5. - Colonne perimetrali esterne aderenti o distaccate rispetto alle pareti esterne degli edifici.
Sistemando un pannello schermante nella direzione del possibile incendio (caso A), oppure quando si ha una sufficiente distanza dalla colonna dal possibile punto di incendio (caso B) la durata di resistenza al fuoco viene raggiunta anche da colonne in acciaio non rivestite. Lo spessore del pannello va scelto in ogni caso per i vari materiali, conformemente a quanto previsto per i rivestimenti del paragrafo 8.4. Caso A La sporgenza del pannello ai due lati della colonna perimetrale esterna va scelta in base alla Tabella 6 per le varie classi. Ciò vale nel caso in cui le colonne di facciata per il loro particolare collegamento con il resto dell'edificio e con gli infissi, vengano a trovarsi adiacenti ai vani di porte e finestre. TABELLA 6
s.p.= senza pannello Caso B Un effetto equivalente a quello di uno schermo isolante si ottiene quando le colonne perimetrali esterne sono sufficientemente distanziate dalle possibili vie di uscita delle fiamme (ad esempio, finestre o aperture di un locale in cui potrebbe verificarsi un incendio); nella Tabella 7 sono indicate le distanze minime richieste per varie classi. TABELLA 7
Art. 9. - Dichiarazione dei carichi di incendio previsti. I progettisti dell'edificio devono allegare al progetto una tabella dei carichi di incendio previsti per i singoli piani, e nel caso di differenziazione di impieghi e di caratteristiche, anche per i vari locali, intendendo per locale un ambiente delimitato da pareti in muratura o altro materiale conformemente alla Tabella 2. Le dichiarazioni esposte nella tabella innanzi detta, nonché quelle riguardanti i fattori della Tabella 1, sono vincolanti nel senso che l'utilizzazione dei singoli ambienti non può essere fatta per una classe superiore a quella corrispondente alle previsioni di progetto. Art. 10. - Prove di spegnimento. Per i sistemi di rivestimento adottati per gli elementi costruttivi per cui si prescrive una durata al fuoco superiore alla classe 60, occorre che siano noti i risultati delle prove di spegnimento. Art. 11. - Gabbie delle scale e degli ascensori. Le gabbie delle scale, degli ascensori e dei montacarichi, quando non siano completamente esterne ed isolate dal fabbricato, devono essere realizzate con pareti in calcestruzzo armato oppure con strutture in acciaio rivestite in calcestruzzo. Lo spessore delle pareti piene in calcestruzzo deve in questi casi essere non inferiore ai 20 cm. Per gli edifici alti più di 30 metri e per quelli delle classi 120 e 180 le scale ed almeno un ascensore devono essere a prova di fumo; i rimanenti ascensori devono scorrere in gabbie del tipo descritto al comma precedente e devono avere cabina metallica ed aperture a doppia porta metallica a pareti piene. Art. 12. - Piani interrati. Per i piani interrati, qualunque sia la loro destinazione (magazzini, negozi, locali per impianti centralizzati e servizi, autorimesse), le strutture metalliche portanti verticali ed orizzontali dovranno essere interamente protette da uno spessore minimo di calcestruzzo di cemento di 3 cm, purché sia assicurata l'aderenza del calcestruzzo all'acciaio con reti saldate od altri sistemi equivalenti. APPENDICE Art. 1. - Poteri calorifici superiori di alcuni combustibili. A scopo indicativo, ai fini del calcolo dei carichi di incendio nei singoli piani e locali di un edificio, si riportano nella presente Tabella i calori specifici superiori delle sostanze combustibili più comunemente presenti negli edifici civili. TABELLA 1
Art. 2. - Modalità delle prove in forno per l'omologazione dei materiali protettivi. 2.1. Generalità. Le prove in forno o in apposite camere di incendio su elementi strutturali protetti e su vari tipi di rivestimenti, devono essere eseguite presso il Centro Studi Esperienze delle Scuole dei Vigili del Fuoco. 2.2. Curva di temperatura. La temperatura della camera di incendio e del forno deve svilupparsi secondo la curva unificata riportata nella fig. 2 a pag. 26. Sono ammissibili differenze di temperatura di circa 1'8 % rispetto al valore medio della curva unitaria. Il campo di tolleranza è segnato in linea tratteggiata ai due lati della curva media riportata in figura.
2.3. Misura della temperatura. La temperatura del forno e della camera di prova viene determinata come media delle misure eseguite per lo meno in tre punti a distanza di 10 cm dall'elemento di prova. Sulla parte dell'elemento di prova opposta a quella soggetta al fuoco vanno applicati almeno tre elementi di misura. Le misurazioni vengono condotte con l'impiego di termocoppie. Per evitare l'influenza dell'aria esterna, le prove vanno condotte in ambienti chiusi. All'inizio della prova la temperatura nelle immediate vicinanze dell'elemento di prova deve essere compresa fra +5 e +25 °C. 2.4. Dimensioni degli elementi di prova. Gli elementi di prova devono essere di caratteristiche equivalenti agli elementi di effettivo impiego nella costruzione. Essi devono essere di dimensioni sufficientemente grandi. A titolo di esempio: a) pareti portanti e pareti divisorie: dimensione minima 2 x 2 m; b) solai e tetti: superficie minima 2 m2; c) travi o briglie inferiori: lunghezza minima 3 m; d) colonne: altezza minima 3 m; e) pannelli prefabbricati leggeri: dimensioni minime 1 x 2 m; t) scale: sviluppo minimo 3 m; g) porte: delle dimensioni previste; h) camini: altezza minima 4 m; i) superfici vetrate: delle dimensioni previste nell'impiego effettivo. 2.5. Condizioni di carico. Tutti gli elementi portanti, in prova per l'omologazione dei materiali protettivi, devono essere sottoposti a prova sotto il carico per essi ammissibile. 2.6. Prescrizioni particolari. Gli elementi costruttivi ed i rivestimenti vanno posti in opera nel forno con la stessa orientazione e con le stesse rifiniture superficiali previste per il normale impiego. Nel caso di porte si deve controllare prima della prova di incendio che la porta stessa sia a tenuta di fumo. Gli elementi costituiti da muratura e calcestruzzi devono essere stagionati di almeno 3 mesi prima di essere sottoposti alla prova di incendio. Art. 3. - Elementi determinanti la resistenza al fuoco. Gli elementi che determinano la durata di resistenza al fuoco durante le prove in forno, eseguite secondo le modalità indicate nell'art. 2 dell'Appendice, sono i seguenti:
3.1. - per le parti della costruzione costituenti divisori e schermi come pareti, solai e porte: 3.1.1. - il passaggio di fuoco e fumo; 3.1.2. - il raggiungimento di una temperatura media di 150 °C sulla superficie opposta a quella a fuoco; 3.1.3. - la perdita della stabilità (ad es. per le pareti) .
3.2. - Per gli elementi portanti come solai, pareti, colonne, travi, briglie: 3.2.1. - la caduta della capacità portante sotto i carichi ammissibili; 3.2.2. - quando eccezionalmente si eseguiscono prove senza sovraccarichi, gli elementi influenzanti sono:
3.2.2.1. - le seguenti temperature massime nei punti di massima sollecitazione termica degli elementi costruttivi in acciaio: - elementi compressi 300 °C - elementi sottoposti a flessione e trazione 350 øC.
Decreto Ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986)
Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno
Il Ministro dell'interno: Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2; Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, art. 2; Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 2; Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1983, art. 2, lettera a); Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1985, allegato A; Sentito il Centro studi ed esperienze antincendi del Ministero dell'interno; Rilevata la necessità di determinare il contributo all'incendio delle strutture portanti in legno di locali a qualsiasi uso destinati, sia ai fini del rilascio del certificato prevenzione incendi che del nulla osta provvisorio da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco; Viste le norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio contenute nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961; Viste le norme elaborate dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Decreta:
Il valore del carico d'incendio di locali aventi strutture portanti in legno, in relazione alle disposizioni contenute nell'allegato A alla legge 18 luglio 1980, n. 406, punto 9, nel decreto ministeriale 6 luglio 1983, art. 2, lettera a), nel decreto ministeriale 8 marzo 1985, allegato A, punti 6.1 e 6.2, viene così determinato:
q = Q + 12,5 . S/A
dove q è il carico di incendio totale (kg/m2); Q è il carico di incendio dei materiali combustibili contenuti nel locale, escluse le strutture portanti il legno (kg/m2); S è la superficie esposta al fuoco delle strutture portanti in legno (m2); A è la superficie orizzontale del locale (m2).
Resta immutato quanto è previsto dalla circolare 91 per la determinazione della classe del locale e della correlazione con la resistenza al fuoco delle strutture portanti. Il tempo per cui le strutture portanti in legno devono conservare la stabilità R, citato ai punti 6.1 e 6.2 dell'allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985, è da intendersi come il numero indicativo della classe del locale che si ottiene moltiplicando il carico d'incendio, calcolato come sopra indicato, per il coefficiente di riduzione K di cui all'art. 4 della citata circolare 91. Il metodo teorico prescritto ai punti 6.1 e 6.2 dell'allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985 è un metodo alternativo alle prove sperimentali previste dalla circolare 91 per l'accertamento della resistenza al fuoco delle strutture portanti in legno. E’ superata la lettera-circolare n. 4625/4109 del 3 marzo 1976 del Ministero dell'interno.
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Aggiornato il: 29-09-02 . Copyright © MGH2003 - Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso scritto dell'autore. |