Sommario
Decreto
Ministeriale 16 febbraio 1982
D.P.R.
26 maggio 1959, n. 689
Decreto
Ministeriale 16 febbraio 1982
(Gazzetta Ufficiale
9 aprile 1982, n. 98)
Modificazioni del
decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle
attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
Articolo 1
I locali, le attività,
i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti
all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il
cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del
Certificato di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite
successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal
Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto. I responsabili
delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di
cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del Certificato
di prevenzione incendi quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura,
nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e
quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi,
e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente
accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già
rilasciati. La scadenza dei Certificati di prevenzione incendi già rilasciati e
validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi
modificata secondo i nuovi termini da questo previsti. Agli stabilimenti ed
impianti che
comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività
singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili
del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi
relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.
chiarimento: qualora due o più attività
comunicanti tra loro tramite filtro a prova di fumo, singolarmente non soggette
ai controlli di prevenzione incendi, abbiano un solo titolare, devono essere
considerate come un’unica attività ai fini della eventuale assoggettabilità
ai controlli dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi. Nel caso invece in cui le attività, pur comunicando tra loco,
appartengano a titolare diversi, dovranno osservare singolarmente le norme di
sicurezza vigenti ivi comprese le eventuali specifiche disposizioni di
prevenzione incendi.
Allegato 1
ELENCO DEI
DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSI SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI
PREVENZIONE INCENDI
(art. 4 della legge
26 luglio 1965, n. 966)
Attività
|
Scadenza
C.P.I.
|
1) |
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas
combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con
quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h
(esclusi:
impianti di produzione, di estrazione e coltivazione mineraria del gas metano in quanto disciplinati dal D.P.R.
9/4/1959 n. 128, impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici, per gonfiaggio
gomme e simili)
|
3
|
2) |
Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e
comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h
(esclusi:
gruppi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di trasporto e
distribuzione cittadina con pressione di esercizio non superiore a 5
bar, impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici, per
gonfiaggio gomme e simili)
|
6
|
3) |
Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
(compresi:
impianti di stoccaggio di bombolette spray pressurizzate con g.p.l.)
|
a)
compressi: |
-
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc |
6
|
-
per capacità complessiva superiore a 2 mc |
3
|
b)
disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): |
-
per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg |
|
6
|
-
per quantitativi complessivi superiori a 500 kg |
3
|
4) |
Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: |
a)
compressi: |
-
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc |
6
|
-
per capacità complessiva superiore a 2 mc |
3
|
b)
disciolti o liquefatti: |
-
per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc |
6
|
-
per capacità complessiva superiore a 2 mc |
3
|
5) |
Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: |
a)
compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc |
6
|
b)
liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc |
6
|
6) |
Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli
di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di
distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di
esercizio non superiore a 5 bar |
u.t.
|
7) |
Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione |
6
|
8) |
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas
combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti
(chiarimento:
per numero di addetti si intende il numero di addetti effettivamente
impiegati nella lavorazione specifica)
|
6
|
9) |
Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali
utilizzanti gas combustibili |
6
|
10) |
Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi |
6
|
11) |
Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15
becchi a gas |
6
|
12) |
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi
infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 ºC con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc
(compresi:
impianti di riempimento di bombolette spray pressurizzate con g.p.l.,
distillerie con produzione e/o detenzione di alcool con concentrazione
superiore al 60% in volume)
|
3
|
13) |
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi
combustibili con punto di infiammabilità da 65 ºC a 125 ºC, per
quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc |
3
|
14) |
Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii
diatermici e simili |
6
|
15) |
Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili
(compresi:
contenitori distributori mobili utilizzati per il rifornimento di
macchine non targate e non circolanti su strada in uso presso aziende
artigiane e industriali)
(esclusi:
contenitori distributori mobili utilizzati per il rifornimento di
macchine in uso esclusivamente presso aziende agricole, cave e
cantieri)
|
a)
per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva
da 0,5 a 25 mc |
6
|
b)
per uso industriale, artigianale, agricolo o privato capacità
geometrica complessiva superiore a 25 mc |
3
|
16) |
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso
commerciale: |
-
per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc |
6
|
-
per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc |
3
|
17) |
Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili
per capacità superiore ad 1 mc |
6
|
18) |
Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per
autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio
(esclusi:
contenitori distributori mobili utilizzati per il rifornimento di
macchine in uso esclusivamente presso aziende agricole, cave e
cantieri)
|
6
|
19) |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con
quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg |
3
|
20) |
Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o
combustibili: |
-
con quantitativi da 500 a 1000 kg |
6
|
-
con quantitativi superiori a 1000 kg |
3
|
21) |
Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o
combustibili con oltre 5 addetti
(chiarimento:
per numero di addetti si intende il numero di addetti effettivamente
impiegati nella lavorazione specifica)
|
6
|
22) |
Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in
volume: |
-
con capacità da 0,2 a 10 mc |
6
|
-
con capacità superiore a 10 mc |
3
|
23) |
Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di
olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi
in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc |
3
|
24) |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché perossidi organici |
3
|
25) |
Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti
ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive
modificazioni ed integrazioni |
6
|
26) |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose
in presenza o non di catalizzatori
(compresi:
perossidi organici)
|
3
|
27) |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati
di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e
perossidi inorganici |
3
|
28) |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto
con l'acqua sviluppano gas infiammabili |
3
|
29) |
Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con
concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno |
3
|
30) |
Fabbriche e depositi di fiammiferi |
6
|
31) |
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o
sesquisolfuro di fosforo |
3
|
32) |
Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello
zolfo |
3
|
33) |
Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li |
6
|
34) |
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio,
elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio |
3
|
35) |
Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera
superiore a 200 q.li e relativi depositi |
6
|
36) |
Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con
depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato
(chiarimento:
sono soggetti solamente gli impianti di essiccazione ubicati nello
stesso locale destinato al deposito)
|
6
|
37) |
Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè |
6
|
38) |
Zuccherifici e raffinerie dello zucchero |
6
|
39) |
Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li |
6
|
40) |
Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li |
6
|
41) |
Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con
processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali
in ciclo e/o in deposito superiore a 500 q.li |
6
|
42) |
Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e
di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti
e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li |
6
|
43) |
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per
la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili
per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li
(chiarimento:
sono soggetti gli archivi con quantitativi superiori a 50 q.li solamente
se gli stessi sono realizzati in apposito locale)
|
6
|
44) |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte
fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole
cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con
materiale in deposito superiore a 100 q.li |
6
|
45) |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono
pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per
quantitativi superiori a 5 kg |
3
|
46) |
Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere,
di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e
minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini, esclusi
i depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori
a 100 m:
(chiarimento
1: sono considerati depositi all'aperto quelli aventi protezioni
orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici realizzati con
materiali di qualsiasi genere)
(chiarimento
2: per prodotti affini si intendono i prodotti aventi caratteristiche
tali da rendere possibili processi di combustione)
|
-
da 500 a 1000 q.li |
6
|
-
superiore a 1000 q.li |
3
|
47) |
Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in
lavorazione e/o in deposito: |
-
da 50 a 1000 q.li |
6
|
-
oltre 1000 q.li |
3
|
48) |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre
tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri
prodotti affini, con quantitativi: |
-
da 50 a 1000 q.li. |
6
|
-
oltre 1000 q.li. |
3
|
49) |
Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della
pelle; calzaturifici: |
-
da 25 a 75 addetti |
6
|
-
con oltre 75 addetti |
3
|
50) |
Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della
trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili,
lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito
pari o superiori a 50 q.li |
6
|
51) |
Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive |
6
|
52) |
Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole
cinematografiche |
6
|
53) |
Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali |
6
|
54) |
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione
della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li |
6
|
55) |
Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li
(compresi:
i depositi all'aperto)
|
6
|
56) |
Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in
lavorazione o in deposito |
6
|
57) |
Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie
plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li |
3
|
58) |
Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li
(compresi:
i depositi all'aperto)
|
6
|
59) |
Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e
naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti
farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili |
3
|
60) |
Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di
fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li |
6
|
61) |
Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori
elettrici isolati |
6
|
62) |
Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi
superiori a 100 q.li |
6
|
63) |
Centrali termoelettriche |
3
|
64) |
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori
endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW
(esclusi:
i gruppi elettrogeni mobili o carrellati)
|
6
|
65) |
Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a
tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche,
ecc. |
6
|
66) |
Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri
metalli |
3
|
67) |
Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni
similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze |
3
|
68) |
Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli |
6
|
69) |
Cantieri navali con oltre cinque addetti |
6
|
70) |
Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile
ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti |
6
|
71) |
Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per
autoveicoli con oltre cinque addetti |
6
|
72) |
Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9
autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre
venticinque addetti |
6
|
73) |
Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche,
porcellane e simili con oltre venticinque addetti |
3
|
74) |
Cementifici |
3
|
75) |
Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche
saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le
quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette
sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
(escluse:
le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo
terapeutico autorizzate dal medico provinciale)
|
6
|
76) |
Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) |
6
|
77) |
Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al
trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704) |
6
|
78) |
Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in
corso di spedizione |
6
|
79) |
Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti
residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n.
1860) |
6
|
80) |
Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività
che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto
impiego: impianti nucleari, reattori nucleari (eccettuati quelli che
facciano parte di un mezzo di trasporto), impianti per la preparazione o
fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli
isotopi, impianti per il trattamento dei combustibili nucleari
irradianti |
6
|
81) |
Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti
di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non
sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri
prodotti affini |
3
|
82) |
Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con
oltre venticinque addetti |
u.t.
|
83) |
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore
a 100 posti
(compresi:
impianti sportivi, sale convegni, case da gioco (casinò), sale giochi,
drive in, palestre sportive, sale da fitness, circoli privati ove si
svolgono trattenimenti danzanti)
(esclusi:
ristoranti, bar, sale consiliari, chiese ed edifici destinati al culto,
musei)
|
6
|
84) |
Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto
(chiarimento:
nel
numero di posti letto sono computati soltanto quelli a disposizione
degli ospiti con esclusione del personale addetto)
(compresi:
studentati, villaggi albergo, affittacamere, villaggi turistici, alloggi
agroturistici, case per ferie, ostelli per la gioventù quando nel loro
ambito esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto ciascuna)
(esclusi:
comunità religiose, caserme, case di reclusione, istituti di
prevenzione e pena, case albergo e residence quando non è prevista
apposita licenza di pubblica sicurezza, condomini composti da piccoli
appartamenti senza servizi e impianti comuni, case e appartamenti per
vacanze, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi
turistici, alloggi agroturistici, case per ferie, ostelli per la
gioventù quando nel loro ambito non esistono unità immobiliari con
oltre 25 posti letto ciascuna)
|
6
|
85) |
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per
oltre 100 persone presenti
(esclusi:
asili nido)
(comprese:
università)
|
6
|
86) |
Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto
(comprese:
case di riposo)
|
6
|
87) |
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio
con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e
depositi
(compresi:
musei, gallerie, negozi di profumeria, mobili, abbigliamento, librerie,
autosaloni)
|
6
|
88) |
Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda
superiore a 1.000 mq
(compresi:
ricoveri di autoveicoli, a condizione che gli automezzi siano
effettivamente privi di carburante e che l'alimentazione elettrica sia
disconnessa)
|
6
|
89) |
Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti |
u.t.
|
90) |
Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere
biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di
interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al
regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664
(compresi:
edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolgono attività
elencate nel D.M. 16/2/1982, quali musei, esposizioni, alberghi,
ospedali, scuole, teatri, cinematografi)
(Esclusi:
edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle
attività elencate nel D.M. 16/2/1982)
|
u.t.
|
91) |
Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido,
liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (compresi:
forni da pane)
|
6
|
92) |
Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche,
ricovero natanti, ricovero aeromobili
(chiarimento:
quattro motocicli sono equivalenti a un'autovettura)
(chiarimento:
rientrano le rimesse, anche per una sola unità, per natanti dotati di
motore a combustione interna e serbatoio fisso per il carburante)
(esclusi:
autorimesse a box, quando ciascun box ha accesso da spazio a cielo
libero, autosaloni)
|
6
|
93) |
Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre
cinque addetti |
6
|
94) |
Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a
24 metri
(chiarimento:
per altezza in gronda si intende l'altezza massima misurata dal piano
esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco
all'intradosso del soffitto del più elevato piano abitabile)
|
u.t.
|
95) |
Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra
il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili
aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in
edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497 |
u.t.
|
96) |
Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o
produzione di idrocarburi di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1979, n. 88
(compresi:
impianti off-shore)
|
u.t.
|
97) |
Oleodotti con diametro superiore a 100 mm |
u.t.
|
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D.P.R.
26 maggio 1959, n. 689
Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione
degli incendi, al controllo del Comando dei Vigili del
fuoco
(Gazzetta Ufficiale n. 212 del 4 settembre 1959)
Articolo unico
Le aziende e lavorazioni che, ai sensi dell'art. 36 del
decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono soggette,
ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del
Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, sono determinate
con le tabelle A e B, annesse al
presente decreto.
Tabella A
Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si
detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti (art. 36, lettera a,
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).
n. |
Denominazione
e settore di attività |
1 |
Officine
od impianti per la produzione di gas combustibili ottenuti per
distillazione, reazione, carburazione od altri processi. |
2 |
Aziende
che utilizzano gas combustibili per sottoporli a successive
trasformazioni. |
3 |
Aziende
per la produzione di gas combustibili compressi, disciolti o liquefatti. |
4 |
Magazzini
e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili: compressi, per
capacità complessiva delle bombole superiori a 2000 litri; disciolti o
liquefatti, per quantitativi di gas superiori a 500 kg. |
5 |
Centrali
di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas
idrocarburati. |
6 |
Aziende
per l'idrogenazione di olii e grassi. |
7 |
Trattamento
dei prodotti ortofrutticoli con l'impiego di acetilene, etilene ed altri
gas carburanti. |
8 |
Impianti
per la saldatura o per il taglio dei metalli, con l'impiego di gas
combustibili con impianto generatore centralizzato ovvero con oltre 5
posti di lavoro. |
9 |
Aziende
nelle quali si esegue la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di
oltre 15 cannelli a gas. |
10 |
Stabilimenti
per la lavorazione del greggio petrolifero, degli olii minerali, miscele
lubrificanti ed affini, (distillazione, raffinazione, trattamento degli
olii minerali, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa
temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli,
benzina, ecc., preparazione e lavorazione di olii lubrificanti ed
affini, produzione di emulsioni bituminose da petroli, rigenerazione di
olii minerali esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini). |
11 |
Depositi,
magazzini e rivendite di benzina, petrolio, olii minerali ed altri
prodotti idrocarburati infiammabili o combustibili, per quantità
superiori a 500 kg. |
12 |
Autorimesse
pubbliche. |
13 |
Reparti
di collaudo e prova negli stabilimenti per la costruzione e riparazione
di motori a combustione interna. |
14 |
Produzione
di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature e di altri
prodotti affini, ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili. |
15 |
Estrazione
di olii con solventi infiammabili. |
16 |
Produzione
della glicerina con esclusione del processo per idrolisi dai grassi. |
17 |
Produzione
di acqua ragia vegetale. |
18 |
Lavatura
a secco con solventi infiammabili. |
19 |
Distillazione
di catrame e depositi di benzolo per quantità superiori a 500 kg. |
20 |
Produzione
di vernici con solventi infiammabili. |
21 |
Aziende
in cui viene eseguita la iniezione di olii creosolati. |
22 |
Produzione
di inchiostri da stampa con impiego di solventi infiammabili. |
23 |
Produzione
e depositi di solfuro di carbonio. |
24 |
Distillerie
e depositi di alcool a concentrazione superiore al 60 per cento di
volume. |
25 |
Produzione
di colle animali con impiego di solventi infiammabili. |
26 |
Produzione
di rajon e di cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di
solventi infiammabili. |
27 |
Produzione
di fibre tessili poliviniliche. |
28 |
Reparti
di verniciatura a spruzzo con solventi infiammabili con oltre 5 addetti. |
29 |
Aziende
per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, ottenuti
con l'impiego di sostanze infiammabili. |
30 |
Produzione
di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato
di butile, acetato di etile, acetato di isoamile, acetato di isobutile,
acetato di isopropile, acetato di metile, acetato di propile, acetato di
vinile, acetone, acido acetico,alcool butilico, alcool etilico, alcool
isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica,
benzina, benzolo, butadiene, butanone, butilene, cicloesano,
cloroformio, dimetilbenzene, eptano, esano, etere etilico, etere
isopropilico, etere metilico, etere vinilico, etere metiletilico,
etilbenzene, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo,
metilcicloesano, metilsobutilchetone, nafta, nitropropano, ossido di
etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, piridina, solfuro
di carbonio, toluolo, trementina). |
31 |
Industrie
chimiche per la produzione di resine sintetiche, di coloranti organici
ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi ed altri
prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di
metile, clorobenzene, cloruro di etile, dicloroetilene, dietilamina,
diossano, etilamina, stirolo monomero). |
32 |
Aziende
che producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti considerate
tali dal regolamento al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. |
33 |
Produzione
e depositi di celluloide e di oggetti vari dello stesso materiale. |
34 |
Produzione
e depositi di pellicole infiammabili. |
35 |
Aziende
nelle quali si fa impiego di pellicole infiammabili. |
36 |
Preparazione
del fosforo e suo impiego per la produzione di composti.
Aziende in cui viene prodotto ed utilizzato il fosforo ed il
sesquisolfuro di fosforo e relativi depositi. |
37 |
Produzione
e depositi di fiammiferi. |
38 |
Macinazione
e raffinazione dello zolfo. |
39 |
Aziende
per la produzione di polveri di carbone. |
40 |
Aziende
per la produzione di agglomerati di materiali combustibili, di cartoni e
feltri catramati, di carbolineum, di nerofumo e di vernici nere. |
41 |
Aziende
per la produzione del magnesio, dell'elektron e delle leghe ad alto
tenore di magnesio. |
42 |
Aziende
in cui si producono o impiegano polveri di magnesio, di alluminio,
manganese, rame;
ovvero di cacao, tabacco, latte, destrina, legno, sughero ed altre
sostanze organiche. |
43 |
Laboratori
di attrezzerie e scenografia teatrale. |
44 |
Aziende
per la produzione di carte calcografiche, eliografiche, cianografiche e
fotografiche. |
45 |
Magazzini
per deposito di carte e cartoni catramati, cerate e simili, carta filata
e trucioli di carta.
Magazzini per deposito e classificazione di carta usata, di stracci,
nonché di cascami e fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano
con sviluppo di fiamma. |
46 |
Aziende
per la produzione della gomma, della guttaperca e dei relativi
manufatti.
Aziende per la produzione di ebanite, amiantite, vulcanite e di altri
prodotti affini. |
47 |
Reparti
di preparazione alla filatura delle fibre tessili vegetali ed
artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma e relativi depositi. |
48 |
Produzione
di tele cerate, tessuti gommati e prodotti affini;
produzione di linoleum e prodotti affini. |
49 |
Magazzini
di deposito di fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con
sviluppo di fiamma. |
50 |
Produzione
di carburo di calcio e depositi per quantità superiori a 1000 kg. |
51 |
Molini
per cereali ad alta macinazione con potenzialità superiore ai 200 q.li
nelle 24 ore. |
52 |
Riserie
con potenzialità superiore ai 100 q.li nelle 24 ore. |
53 |
Produzione
di surrogati di caffè. |
54 |
Aziende
per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili;
lavorazione della paglia, dello sparto e simili;
lavorazione del sughero, produzione di farina e di trucioli di legno e
legno macinato;
altre fabbricazioni affini. |
Tabella B
Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano
in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori (art. 36,
lettera b, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).
n. |
Denominazione
e settore di attività |
1 |
Aziende
per la lavorazione della foglia del tabacco con oltre 100 addetti. |
2 |
Fabbriche
di mobili e di infissi con oltre 50 addetti. |
3 |
Industria
dell'arredamento e dell'abbigliamento con oltre 75 addetti. |
4 |
Industria
della carta con oltre 100 addetti e della cartotecnica con oltre 25
addetti. |
5 |
Magazzini
di vendita con oltre 50 addetti. |
6 |
Aziende
in genere nelle quali sono occupati contemporaneamente in un unico
edificio a più di un piano oltre 500 addetti. |
7 |
Attività
esercitate in locali costruiti prevalentemente in legno o con solai o
scale in legno, nelle quali sono occupati contemporaneamente oltre 15
addetti. |
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