Attività soggette a controllo
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Sommario

 

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982

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Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689

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Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei Vigili del fuoco
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Tabella A

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Tabella B

 

 

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 

(Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98) 

 

Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Articolo 1

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto. I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati. La scadenza dei Certificati di prevenzione incendi già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti. Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

chiarimento: qualora due o più attività comunicanti tra loro tramite filtro a prova di fumo, singolarmente non soggette ai controlli di prevenzione incendi, abbiano un solo titolare, devono essere considerate come un’unica attività ai fini della eventuale assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Nel caso invece in cui le attività, pur comunicando tra loco, appartengano a titolare diversi, dovranno osservare singolarmente le norme di sicurezza vigenti ivi comprese le eventuali specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

 

Allegato 1

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSI SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

(art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)

Attività

Scadenza C.P.I.

1 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h

(esclusi: impianti di produzione, di estrazione e coltivazione mineraria del gas metano in quanto disciplinati dal D.P.R. 9/4/1959 n. 128, impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici, per gonfiaggio gomme e simili)

3

2 Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h

(esclusi: gruppi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di trasporto e distribuzione cittadina con pressione di esercizio non superiore a 5 bar, impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici, per gonfiaggio gomme e simili)

6

3 Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: 

(compresi: impianti di stoccaggio di bombolette spray pressurizzate con g.p.l.)

a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc

6

- per capacità complessiva superiore a 2 mc

3

b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg

6

- per quantitativi complessivi superiori a 500 kg

3

4 Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: 
a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc

6

- per capacità complessiva superiore a 2 mc

3

b) disciolti o liquefatti: - per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc

6

- per capacità complessiva superiore a 2 mc

3

5 Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: 
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc

6

b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc

6

6 Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar

u.t.

7 Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione

6

8 Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti

(chiarimento: per numero di addetti si intende il numero di addetti effettivamente impiegati nella lavorazione specifica)

6

9 Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili

6

10 Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi

6

11 Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas

6

12 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 ºC con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc

(compresi: impianti di riempimento di bombolette spray pressurizzate con g.p.l., distillerie con produzione e/o detenzione di alcool con concentrazione superiore al 60% in volume)

3

13 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 ºC a 125 ºC, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc

3

14 Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili

6

15 Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili 

(compresi: contenitori distributori mobili utilizzati per il rifornimento di macchine non targate e non circolanti su strada in uso presso aziende artigiane e industriali)

(esclusi: contenitori distributori mobili utilizzati per il rifornimento di macchine in uso esclusivamente presso aziende agricole, cave e cantieri)

a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc

6

b) per uso industriale, artigianale, agricolo o privato capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc

3

16 Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: 
- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc

6

- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc

3

17 Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc

6

18 Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio

(esclusi: contenitori distributori mobili utilizzati per il rifornimento di macchine in uso esclusivamente presso aziende agricole, cave e cantieri)

6

19 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg

3

20 Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: 
- con quantitativi da 500 a 1000 kg

6

- con quantitativi superiori a 1000 kg

3

21 Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti

(chiarimento: per numero di addetti si intende il numero di addetti effettivamente impiegati nella lavorazione specifica)

6

22 Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: 
- con capacità da 0,2 a 10 mc

6

- con capacità superiore a 10 mc

3

23 Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc

3

24 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici

3

25 Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni

6

26 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori

(compresi: perossidi organici)

3

27 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

3

28 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili

3

29 Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno

3

30 Fabbriche e depositi di fiammiferi

6

31 Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo

3

32 Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo

3

33 Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li

6

34 Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio

3

35 Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi

6

36 Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato

(chiarimento: sono soggetti solamente gli impianti di essiccazione ubicati nello stesso locale destinato al deposito)

6

37 Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè

6

38 Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

6

39 Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li

6

40 Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li

6

41 Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 500 q.li

6

42 Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li

6

43 Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li

(chiarimento: sono soggetti gli archivi con quantitativi superiori a 50 q.li solamente se gli stessi sono realizzati in apposito locale)

6

44 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li

6

45 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg

3

46 Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini, esclusi i depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m: 

(chiarimento 1: sono considerati depositi all'aperto quelli aventi protezioni orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici realizzati con materiali di qualsiasi genere)

(chiarimento 2: per prodotti affini si intendono i prodotti aventi caratteristiche tali da rendere possibili processi di combustione)

- da 500 a 1000 q.li

6

- superiore a 1000 q.li

3

47 Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: 
- da 50 a 1000 q.li

6

- oltre 1000 q.li

3

48 Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: 
- da 50 a 1000 q.li.

6

- oltre 1000 q.li.

3

49 Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: 
- da 25 a 75 addetti

6

- con oltre 75 addetti

3

50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li

6

51 Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive

6

52 Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche

6

53 Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali

6

54 Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li

6

55 Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li

(compresi: i depositi all'aperto)

6

56 Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito

6

57 Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li

3

58 Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li

(compresi: i depositi all'aperto)

6

59 Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili

3

60 Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li

6

61 Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati

6

62 Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li

6

63 Centrali termoelettriche

3

64

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW

(esclusi: i gruppi elettrogeni mobili o carrellati)

6

65 Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.

6

66 Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli

3

67 Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze

3

68 Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli

6

69 Cantieri navali con oltre cinque addetti

6

70 Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti

6

71 Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti

6

72 Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti

6

73 Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti

3

74 Cementifici

3

75 Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)

(escluse: le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico autorizzate dal medico provinciale)

6

76 Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)

6

77 Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)

6

78 Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione

6

79 Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

6

80 Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari, reattori nucleari (eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto), impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi, impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti

6

81 Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini

3

82 Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti

u.t.

83 Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti

(compresi: impianti sportivi, sale convegni, case da gioco (casinò), sale giochi, drive in, palestre sportive, sale da fitness, circoli privati ove si svolgono trattenimenti danzanti)

(esclusi: ristoranti, bar, sale consiliari, chiese ed edifici destinati al culto, musei)

6

84 Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto

(chiarimento: nel numero di posti letto sono computati soltanto quelli a disposizione degli ospiti con esclusione del personale addetto)

(compresi: studentati, villaggi albergo, affittacamere, villaggi turistici, alloggi agroturistici, case per ferie, ostelli per la gioventù quando nel loro ambito esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto ciascuna)

(esclusi: comunità religiose, caserme, case di reclusione, istituti di prevenzione e pena, case albergo e residence quando non è prevista apposita licenza di pubblica sicurezza, condomini composti da piccoli appartamenti senza servizi e impianti comuni, case e appartamenti per vacanze, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici, case per ferie, ostelli per la gioventù quando nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto ciascuna)

6

85 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti

(esclusi: asili nido)

(comprese: università)

6

86 Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto

(comprese: case di riposo)

6

87 Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi

(compresi: musei, gallerie, negozi di profumeria, mobili, abbigliamento, librerie, autosaloni)

6

88 Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq

(compresi: ricoveri di autoveicoli, a condizione che gli automezzi siano effettivamente privi di carburante e che l'alimentazione elettrica sia disconnessa)

6

89 Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti

u.t.

90 Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664

(compresi: edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolgono attività elencate nel D.M. 16/2/1982, quali musei, esposizioni, alberghi, ospedali, scuole, teatri, cinematografi)

(Esclusi: edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel D.M. 16/2/1982)

u.t.

91

Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (compresi: forni da pane)

6

92 Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili

(chiarimento: quattro motocicli sono equivalenti a un'autovettura)

(chiarimento: rientrano le rimesse, anche per una sola unità, per natanti dotati di motore a combustione interna e serbatoio fisso per il carburante)

(esclusi: autorimesse a box, quando ciascun box ha accesso da spazio a cielo libero, autosaloni)

6

93 Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

6

94 Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri

(chiarimento: per altezza in gronda si intende l'altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco all'intradosso del soffitto del più elevato piano abitabile) 

u.t.

95 Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497

u.t.

96 Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 88

(compresi: impianti off-shore)

u.t.

97 Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

u.t.

 

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D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689


Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei Vigili del fuoco

(Gazzetta Ufficiale n. 212 del 4 settembre 1959)

 

Articolo unico

Le aziende e lavorazioni che, ai sensi dell'art. 36 del decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono soggette, 
ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del
Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, sono determinate
con le tabelle A e B, annesse al presente decreto.

 

  Tabella A

Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti (art. 36, lettera a, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).

n.  Denominazione e settore di attività
1 Officine od impianti per la produzione di gas combustibili ottenuti per distillazione, reazione, carburazione od altri processi.
2 Aziende che utilizzano gas combustibili per sottoporli a successive trasformazioni.
3 Aziende per la produzione di gas combustibili compressi, disciolti o liquefatti.
4 Magazzini e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili: compressi, per capacità complessiva delle bombole superiori a 2000 litri; disciolti o liquefatti, per quantitativi di gas superiori a 500 kg.
5 Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburati.
6 Aziende per l'idrogenazione di olii e grassi.
7 Trattamento dei prodotti ortofrutticoli con l'impiego di acetilene, etilene ed altri gas carburanti.
8 Impianti per la saldatura o per il taglio dei metalli, con l'impiego di gas combustibili con impianto generatore centralizzato ovvero con oltre 5 posti di lavoro.
9 Aziende nelle quali si esegue la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 cannelli a gas.
10 Stabilimenti per la lavorazione del greggio petrolifero, degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini, (distillazione, raffinazione, trattamento degli olii minerali, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc., preparazione e lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsioni bituminose da petroli, rigenerazione di olii minerali esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini).
11 Depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, olii minerali ed altri prodotti idrocarburati infiammabili o combustibili, per quantità superiori a 500 kg.
12 Autorimesse pubbliche.
13 Reparti di collaudo e prova negli stabilimenti per la costruzione e riparazione di motori a combustione interna.
14 Produzione di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature e di altri prodotti affini, ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili.
15 Estrazione di olii con solventi infiammabili.
16 Produzione della glicerina con esclusione del processo per idrolisi dai grassi.
17 Produzione di acqua ragia vegetale.
18 Lavatura a secco con solventi infiammabili.
19 Distillazione di catrame e depositi di benzolo per quantità superiori a 500 kg.
20 Produzione di vernici con solventi infiammabili.
21 Aziende in cui viene eseguita la iniezione di olii creosolati.
22 Produzione di inchiostri da stampa con impiego di solventi infiammabili.
23 Produzione e depositi di solfuro di carbonio.
24 Distillerie e depositi di alcool a concentrazione superiore al 60 per cento di volume.
25 Produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili.
26 Produzione di rajon e di cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili.
27 Produzione di fibre tessili poliviniliche.
28 Reparti di verniciatura a spruzzo con solventi infiammabili con oltre 5 addetti.
29 Aziende per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili.
30 Produzione di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamile, acetato di isobutile, acetato di isopropile, acetato di metile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico,alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butanone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetilbenzene, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinilico, etere metiletilico, etilbenzene, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilsobutilchetone, nafta, nitropropano, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, piridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina).
31 Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche, di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, dicloroetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero).
32 Aziende che producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti considerate tali dal regolamento al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
33 Produzione e depositi di celluloide e di oggetti vari dello stesso materiale.
34 Produzione e depositi di pellicole infiammabili.
35 Aziende nelle quali si fa impiego di pellicole infiammabili.
36 Preparazione del fosforo e suo impiego per la produzione di composti.
Aziende in cui viene prodotto ed utilizzato il fosforo ed il sesquisolfuro di fosforo e relativi depositi.
37 Produzione e depositi di fiammiferi.
38 Macinazione e raffinazione dello zolfo.
39 Aziende per la produzione di polveri di carbone.
40 Aziende per la produzione di agglomerati di materiali combustibili, di cartoni e feltri catramati, di carbolineum, di nerofumo e di vernici nere.
41 Aziende per la produzione del magnesio, dell'elektron e delle leghe ad alto tenore di magnesio.
42 Aziende in cui si producono o impiegano polveri di magnesio, di alluminio, manganese, rame;
ovvero di cacao, tabacco, latte, destrina, legno, sughero ed altre sostanze organiche.
43 Laboratori di attrezzerie e scenografia teatrale.
44 Aziende per la produzione di carte calcografiche, eliografiche, cianografiche e fotografiche.
45 Magazzini per deposito di carte e cartoni catramati, cerate e simili, carta filata e trucioli di carta.
Magazzini per deposito e classificazione di carta usata, di stracci, nonché di cascami e fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma.
46 Aziende per la produzione della gomma, della guttaperca e dei relativi manufatti.
Aziende per la produzione di ebanite, amiantite, vulcanite e di altri prodotti affini.
47 Reparti di preparazione alla filatura delle fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma e relativi depositi.
48 Produzione di tele cerate, tessuti gommati e prodotti affini;
produzione di linoleum e prodotti affini.
49 Magazzini di deposito di fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma.
50 Produzione di carburo di calcio e depositi per quantità superiori a 1000 kg.
51 Molini per cereali ad alta macinazione con potenzialità superiore ai 200 q.li nelle 24 ore.
52 Riserie con potenzialità superiore ai 100 q.li nelle 24 ore.
53 Produzione di surrogati di caffè.
54 Aziende per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili;
lavorazione della paglia, dello sparto e simili;
lavorazione del sughero, produzione di farina e di trucioli di legno e legno macinato;
altre fabbricazioni affini.

 

Tabella B

Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori (art. 36, lettera b, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).

n.  Denominazione e settore di attività
1 Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco con oltre 100 addetti.
2 Fabbriche di mobili e di infissi con oltre 50 addetti.
3 Industria dell'arredamento e dell'abbigliamento con oltre 75 addetti.
4 Industria della carta con oltre 100 addetti e della cartotecnica con oltre 25 addetti.
5 Magazzini di vendita con oltre 50 addetti.
6 Aziende in genere nelle quali sono occupati contemporaneamente in un unico edificio a più di un piano oltre 500 addetti.
7 Attività esercitate in locali costruiti prevalentemente in legno o con solai o scale in legno, nelle quali sono occupati contemporaneamente oltre 15 addetti.

 

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Aggiornato il: 29-09-02 .

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