Revisione periodica di motocicli e ciclomotori 29/11/2002

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

Roma, 19.12.2002
PROT. N. 4250M366

OGGETTO: Revisione generale dei motoveicoli e dei ciclomotori per l’anno 2003.

Com’è noto, con decreto del 16 gennaio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28 febbraio 2000, è stato introdotto l’obbligo della revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori.

I tempi e le modalità per l’effettuazione delle operazioni tecniche di revisione dei suddetti veicoli sono stati demandati ad apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come previsto dall’art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Al fine di evitare fenomeni di intasamenti e conseguenti disagi per l’utenza è stato programmato un richiamo graduale dei veicoli a due ruote da sottoporre a revisione.

In particolare, sulla base di un indagine conoscitiva sul parco circolante costituito da motocicli e ciclomotori, è stato previsto un periodo transitorio di tre anni per allineare la periodicità delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori a quella già prevista per le autovetture.

Pertanto, con decreto del 7 dicembre 2000, pubblicato sulla G. U. n. 296 del 20 dicembre 2000, è stato fissato il calendario, per l’anno 2001, delle revisioni dei motocicli immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1982 e dei ciclomotori il cui certificato era stato rilasciato entro il 31 dicembre 1982.

Successivamente, con decreto del 14 novembre 2001, pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001, è stato fissato il calendario, per l’anno 2002, per le revisioni dei motocicli immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1993 e dei ciclomotori il cui certificato era stato rilasciato entro il 31 dicembre 1993.

Per l’anno 2003, invece, con decreto del 29 novembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 283 del 9.12.2002, la periodicità delle revisioni dei motocicli e dei ciclomotori è stata allineata a quella prevista per le autovetture.

In particolare, fermo restando quanto già previsto dall’art. 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Codice della strada) e dall’art. 1, del decreto ministeriale 6 agosto 1998, n.408, a partire dall’anno 2003, saranno sottoposti a revisione periodica le seguenti ulteriori categorie di veicoli:

a) ciclomotori di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all’art. 53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Per le modalità operative si richiamano i punti 2 (per la domanda di revisione), 3 (per le carte di circolazione ritirate a norma dell’art. 80, comma 14, del Codice della Strada), 4 (per i controlli tecnici) e 5 (per l’esito dell’operazione tecnica di revisione) della circolare n. 1342/LS U.d.G. A32 del 15 dicembre 2000.

Si evidenzia, infine, che gli accertamenti sulle emissioni inquinanti e il controllo della velocità massima dei ciclomotori, previsti dal 1° luglio 2003, saranno effettuati sulla base delle disposizioni di prossima emanazione.

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 novembre 2002

Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9.12.2002 n. 288)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della strada);
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2002;
Ritenuto di dover allineare la periodicita' delle revisioni dei suddetti veicoli ai termini previsti dall'art. 80, comma 3 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, e' disposta la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:
a) ciclomotori di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneita' tecnica per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati gia' sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art. 53, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati gia' sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2.

1. La revisione e' diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie dei veicoli indicati all'art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosita'.
2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolarita' dei veicoli di cui al precedente art. 1, sugli elementi previsti dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea.
3. Gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocita' dei ciclomotori sono effettuati a partire dal 1 luglio 2003 sulla base delle disposizioni emanate dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

Art. 3.

Ogni anno, le operazioni di revisione di cui all'art. 1, hanno inizio il 2 gennaio e sono effettuate secondo il seguente calendario:
a) i veicoli di cui all'art. 1, lettera a), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di rilascio del certificato di idoneita' tecnica per ciclomotore, entro il mese di rilascio dello stesso certificato e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione;
b) i veicoli di cui all'art. 1, lettera b), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima
revisione.

Roma, 29 novembre 2002

Il Ministro: Lunardi

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