Articolo 75
Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e
omologazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli,
i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle
prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste
dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale
velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale
accertamento è limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo
mediante visita e prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro
componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione
del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2,
effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a
servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85
o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto
di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al
comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere
riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a
veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato
ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente.