Articolo 52
Ciclomotori.
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o
tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a)
motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b)
capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per
costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni
sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con
decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei
regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite . - Commissione
economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non
osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi
1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri
per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il
controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare
l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite
stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono
considerati motoveicoli .
P.S. Ai sensi e per gli
effetti della Direttiva 92/61/CEE, recepita con Decreto 05 aprile 1994 del
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sono considerati ciclomotori anche
i quadricicli leggeri, veicoli a quattro ruote aventi le seguenti
caratteristiche:
- massa a vuoto
inferiore a 350 kg. esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici;
- velocità massima per
costruzione 45 km/h;
- cilindrata del motore
inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata;
- potenza netta del
motore inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore.